FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2016-2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 38/AA del 08/08/2016 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: GERON – TRITONI – COSTA – VALSUGANA CALCIO

FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2016-2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 38/AA del 08/08/2016 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: GERON - TRITONI - COSTA - VALSUGANA CALCIO Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 940 pf 15/16 adottato nei confronti dei Sigg.ri Christian GERON, Massimo COSTA, Marco TRITONI e della società VALSUGANA CALCIO, avente ad oggetto la seguente condotta: Christian GERON, Presidente della società VALSUGANA CALCIO, in violazione dell’art. 1 bis, commi 1 e 5, del C.G.S., in relazione agli artt. 10, comma 2, del C.G.S.; 39 e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore Marco TRITONI e a far sottoporre lo stesso agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e di dotarlo di specifica copertura assicurativa, nonché per aver consentito l’utilizzo dello stesso nel corso delle gare di campionato di 3a Categoria, girone B, del C.R. Veneto s.s. 2015/2016 VALSUGANA – INDOMITA VIGOLIMENESE dell’8/11/2015, MONTEGROTTO – VALSUGANA del 15/11/2015, PALLAPIEDE – VALSUGANA del 6/12/2015 e della gara di Coppa Provincia BRONZOLA – VALSUGANA del 18.02.2016; Massimo COSTA, Dirigente Accompagnatore Ufficiale della società VALSUGANA CALCIO, in violazione dell’art. 1 bis, commi 1 e 5, del C.G.S., in relazione agli artt. 61, commi 1 e 5, 39 e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., per aver svolto funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società in occasione delle gare sottoelencate, in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore Marco TRITONI, sottoscrivendo le distinte delle gare di campionato di 3a Categoria, girone B, del C.R. Veneto s.s. 2015/2016 VALSUGANA – INDOMITA VIGOLIMENESE dell’8/11/2015, MONTEGROTTO – VALSUGANA del 15/11/2015, PALLAPIEDE – VALSUGANA del 6/12/2015 e della gara di Coppa Provincia BRONZOLA – VALSUGANA del 18.02.2016, con attestazione di regolare tesseramento del calciatore stesso, consegnate al Direttore di Gara, consentendo così che lo stesso partecipasse alle 4 gare senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa; Marco TRITONI, calciatore, per aver, in violazione dell’art. 1 bis, commi 1 e 5, del C.G.S., in relazione agli artt. 10, comma 2, del C.G.S., 39 e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., disputato nelle fila della società VALSUGANA CALCIO le gare di campionato di 3a Categoria, girone B, del C.R. Veneto s.s. 2015/2016 VALSUGANA – INDOMITA VIGOLIMENESE dell’8/11/2015, MONTEGROTTO – VALSUGANA del 15/11/2015, PALLAPIEDE – VALSUGANA del 6/12/2015 e la gara di Coppa Provincia BRONZOLA – VALSUGANA del 18.02.2016, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa; VALSUGANA CALCIO, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S.; vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai sigg.ri Christian GERON, in proprio e, in qualità di Presidente, nell’interesse della società VALSUGANA CALCIO, Marco TRITONI e Massimo COSTA; vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 40 giorni di inibizione per il sig. Christian GERON, 1 giornata di squalifica da scontarsi nel corrente Campionato di 3^ categoria Veneto e di 1 giornata da scontarsi nella prossima edizione della Coppa per il signor Marco TRITONI, 30 giorni di inibizione per il sig. Massimo COSTA, di € 200,00 di ammenda ed un punto di penalizzazione da scontarsi nel corrente Campionato di 3^ categoria Veneto per la società VALSUGANA CALCIO; si rende noto l’accordo come sopra menzionato. Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.
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