FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2016-2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 38/AA del 08/08/2016 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: GERON – TRITONI – COSTA – VALSUGANA CALCIO
FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2016-2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 38/AA del 08/08/2016 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: GERON - TRITONI - COSTA - VALSUGANA CALCIO
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 940 pf 15/16 adottato nei confronti dei Sigg.ri Christian GERON, Massimo COSTA, Marco TRITONI e della società VALSUGANA CALCIO, avente ad oggetto la seguente condotta: Christian GERON, Presidente della società VALSUGANA CALCIO, in violazione dell’art. 1 bis, commi 1 e 5, del C.G.S., in relazione agli artt. 10, comma 2, del C.G.S.; 39 e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore Marco TRITONI e a far sottoporre lo stesso agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e di dotarlo di specifica copertura assicurativa, nonché per aver consentito l’utilizzo dello stesso nel corso delle gare di campionato di 3a Categoria, girone B, del C.R. Veneto s.s. 2015/2016 VALSUGANA – INDOMITA VIGOLIMENESE dell’8/11/2015, MONTEGROTTO – VALSUGANA del 15/11/2015, PALLAPIEDE – VALSUGANA del 6/12/2015 e della gara di Coppa Provincia BRONZOLA – VALSUGANA del 18.02.2016; Massimo COSTA, Dirigente Accompagnatore Ufficiale della società VALSUGANA CALCIO, in violazione dell’art. 1 bis, commi 1 e 5, del C.G.S., in relazione agli artt. 61, commi 1 e 5, 39 e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., per aver svolto funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società in occasione delle gare sottoelencate, in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore Marco TRITONI, sottoscrivendo le distinte delle gare di campionato di 3a Categoria, girone B, del C.R. Veneto s.s. 2015/2016 VALSUGANA – INDOMITA VIGOLIMENESE dell’8/11/2015, MONTEGROTTO – VALSUGANA del 15/11/2015, PALLAPIEDE – VALSUGANA del 6/12/2015 e della gara di Coppa Provincia BRONZOLA – VALSUGANA del 18.02.2016, con attestazione di regolare tesseramento del calciatore stesso, consegnate al Direttore di Gara, consentendo così che lo stesso partecipasse alle 4 gare senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa; Marco TRITONI, calciatore, per aver, in violazione dell’art. 1 bis, commi 1 e 5, del C.G.S., in relazione agli artt. 10, comma 2, del C.G.S., 39 e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., disputato nelle fila della società VALSUGANA CALCIO le gare di campionato di 3a Categoria, girone B, del C.R. Veneto s.s. 2015/2016 VALSUGANA – INDOMITA VIGOLIMENESE dell’8/11/2015, MONTEGROTTO – VALSUGANA del 15/11/2015, PALLAPIEDE – VALSUGANA del 6/12/2015 e la gara di Coppa Provincia BRONZOLA – VALSUGANA del 18.02.2016, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa; VALSUGANA CALCIO, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S.; vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai sigg.ri Christian GERON, in proprio e, in qualità di Presidente, nell’interesse della società VALSUGANA CALCIO, Marco TRITONI e Massimo COSTA; vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 40 giorni di inibizione per il sig. Christian GERON, 1 giornata di squalifica da scontarsi nel corrente Campionato di 3^ categoria Veneto e di 1 giornata da scontarsi nella prossima edizione della Coppa per il signor Marco TRITONI, 30 giorni di inibizione per il sig. Massimo COSTA, di € 200,00 di ammenda ed un punto di penalizzazione da scontarsi nel corrente Campionato di 3^ categoria Veneto per la società VALSUGANA CALCIO; si rende noto l’accordo come sopra menzionato. Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.