FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2016-2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 39/AA del 08/08/2016– Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: CANNARELLA
FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2016-2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 39/AA del 08/08/2016– Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: CANNARELLA
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1016 pf 15/16 adottato nei confronti del Sig. Antonino CANNARELLA, avente ad oggetto la seguente condotta: ANTONINO CANNARELLA, per la violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S. in relazione agli artt. 34, comma 1, e 38, comma 1, del Regolamento Settore Tecnico ed all’art. 38, comma 1, delle NOIF, per avere il suddetto svolto l’attività di allenatore della società A.S.D. FAIR PLAY L’ULIVETO pur non essendo, all’epoca dello svolgimento delle gare oggetto del procedimento, regolarmente tesserato per la stessa, come da tabulato del S.T ed in relazione all’art. 36, comma 1, del Regolamento Settore Tecnico, per non aver presentato al Settore Tecnico domanda di sospensione dall’Albo, ricoprendo nella predetta società la qualifica di dirigente; vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal sig. Antonino CANNARELLA; vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 1 mese e 10 giorni di squalifica per il Sig. Antonino CANNARELLA; si rende noto l’accordo come sopra menzionato.