FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2016-2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 41/AA del 09/08/2016– Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: SEMPRINI

FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2016-2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 41/AA del 09/08/2016– Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: SEMPRINI Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 638 pf 15/16 adottato nei confronti del Sig. Marco SEMPRINI, avente ad oggetto la seguente condotta: MARCO SEMPRINI, all’epoca dei fatti Segretario Generale della società AC Cesena SpA, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva e dell’art. 8 commi 1 e 2 del vigente Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art. 19 dello Statuto federale, per aver sottoscritto e depositato presso la competente Lega le variazioni di tesseramento dei calciatori Luigi PALUMBO e Thomas FABBRI, in data 30 giugno 2011 indicando in tutte un corrispettivo abnorme e strumentale allo scopo di occultare le reali perdite dell’esercizio 2010/2011 e 2011/2012 della società A.C. CESENA S.P.A.; vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Marco SEMPRINI; vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 70 giorni di inibizione e di € 1.200,00 di ammenda per il Sig. Marco SEMPRINI; si rende noto l’accordo come sopra menzionato. Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.
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