FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2016-2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 52/AA del 24/08/2016– Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: ORCIANI
FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2016-2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 52/AA del 24/08/2016– Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: ORCIANI
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1201 pf 15/16 adottato nei confronti del Sig. Claudio ORCIANI, avente ad oggetto la seguente condotta: CLAUDIO ORCIANI, all’epoca dei fatti tesserato in qualità di Dirigente per la società POL. COLLEMARINO (ora A.S.D. OLIMPIA JUVENTU FALCONARA), in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e dell’art. 36 del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico in relazione al C.U. n. 1 del predetto Settore Giovanile e Scolastico stagione sportiva 2014/2015 (art. 2.6), per aver posto in essere una condotta lesiva dei principi di lealtà, correttezza e probità, consistente nell’avere accompagnato giovani calciatori ai raduni svolti in data 2.06.2014 presso il campo “Amadio” di Castelferretti, frazione di Falconara (AN), e a Terni in data 25.8.2014, in assenza della preventiva autorizzazione prevista dalla normativa di settore da rilasciarsi a cura dell’organo territorialmente competente, prestando una indebita collaborazione con la Società Italia Scouting nella organizzazione di tali provini-raduni in assenza delle prescritte autorizzazioni federali; − vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Claudio ORCIANI; − vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; − vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; − rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 mesi di inibizione per il Sig. Claudio ORCIANI; si rende noto l’accordo come sopra menzionato.