FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2016-2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 56/AA del 06/09/2016 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: ROLANDI – CACCHIOLI – ASD VALGOTRA
FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2016-2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 56/AA del 06/09/2016 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: ROLANDI - CACCHIOLI - ASD VALGOTRA
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1096 pf 15/16 adottato nei confronti dei Sigg.ri Pierluigi CACCHIOLI e Massimiliano ROLANDI e della società A.S.D. VALGOTRA, avente ad oggetto la seguente condotta: PIERLUIGI CACCHIOLI, all’epoca dei fatti Direttore Sportivo della Società A.S.D. Valgotra, in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione sia all’art. 44, comma 1 del Regolamento LND, sia all’art. 40, lett. D) del Regolamento Settore Tecnico, per avere esercitato, in occasione di nr. 9 gare della stagione sportiva 2015-16, le funzioni di allenatore senza essere in possesso di abilitazione alla conduzione tecnica della prima squadra; MASSIMILIANO ROLANDI, all’epoca dei fatti Presidente della Società A.S.D. Valgotra, in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione sia all’art. 44, comma 1 del Regolamento L.N.D., sia all’art. 40, lett. D) del Regolamento Settore Tecnico, per non aver tesserato, per la stagione sportiva 2015-16, un allenatore abilitato dal Settore Tecnico FIGC per la conduzione tecnica della 1^ squadra, sebbene risulti, dall’esame di 24 distinte gara, che: A) nr. 7 gare sono state disputate senza l’indicazione in distinta, alla voce “allenatore”, di alcun nominativo; B) nr. 8 gare recano in distinta, alla voce “allenatore”, il nominativo del Sig. Felice Fornetti, allenatore di base; il cui nominativo risulta far parte dell’organigramma della società ma non tesserato dalla stessa per espletare tale funzione, come si evince dallo “storico” del suddetto Sig. Fornetti; C) nr. 9 gare recano in distinta, alla voce “allenatore”, il nominativo del Sig. Pierluigi Cacchioli, che non risulta essere in possesso di abilitazione alla conduzione tecnica della prima squadra e che nell’organigramma societario riveste la qualifica di direttore sportivo; A.S.D. VALGOTRA, per responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per la condotta ascritta ai propri tesserati; vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Pierluigi CACCHIOLI e dal Sig. Massimiliano ROLANDI in proprio e nell’interesse della società A.S.D. VALGOTRA nella qualità di legale rappresentante; vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione di 20 giorni di inibizione per il Sig. Pierluigi CACCHIOLI, 40 giorni di inibizione per il Sig. Massimiliano ROLANDI e di € 150,00 di ammenda per la società A.S.D. VALGOTRA; si rende noto l’accordo come sopra menzionato. Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.