FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2016-2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 58/AA del 09/09/2016– Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: SAVIO – MEZZANOTTE-BATTISTA-RIOLO-POL D ACQUEDOLCESE

FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2016-2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 58/AA del 09/09/2016– Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: SAVIO - MEZZANOTTE-BATTISTA-RIOLO-POL D ACQUEDOLCESE Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 210 pf 15/16 adottato nei confronti dei Sig.ri Benedetto MEZZANOTTE, Antonino SAVIO, Basilio BATTISTA, Antonino RIOLO e della società POL. D. ACQUEDOLCESE avente ad oggetto la seguente condotta: ANTONINO SAVIO, Vice Presidente della società Pol. D. Acquedolcese, in violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall’art. 1, bis, comma 1, del C.G.S., anche in riferimento all’art. 38, comma 1, e 61, comma 1, delle NOIF, per aver in occasione della gara Pro Falcone – Pol. D. Acquedolcese del 15.03.15, nella qualità di dirigente accompagnatore ufficiale della predetta società, sottoscritto la relativa distinta di gara inserendo il nominativo dell’allenatore Mezzanotte Benedetto, non regolarmente tesserato, quale allenatore della società Pol. D. Acquedolcese; ANTONINO RIOLO, socio della società Pol. D. Acquedolcese, in violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall’art. 1, bis, comma 1, del C.G.S., anche in riferimento all’art. 38, comma 1, e 61, comma 1, delle NOIF, per aver in occasione della gara Pol. D. Acquedolcese – Furura Brolo del 22.03.15, nella qualità di dirigente accompagnatore ufficiale della predetta società, sottoscritto la relativa distinta di gara inserendo il nominativo dell’allenatore Mezzanotte Benedetto, non regolarmente tesserato, quale allenatore della società Pol. D. Acquedolcese; BASILIO BATTISTA, socio della società Pol. D. Acquedolcese, in violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall’art. 1, bis, comma 1, del C.G.S., anche in riferimento all’art. 38, comma 1, e 61, comma 1, delle NOIF, per aver in occasione della gara Pol. D. Acquedolcese – San Basilio del 12.04.15, nella qualità di dirigente accompagnatore ufficiale della predetta società, sottoscritto la relativa distinta di gara inserendo il nominativo dell’allenatore Mezzanotte Benedetto, non regolarmente tesserato, quale allenatore della società Pol. D. Acquedolcese; BENEDETTO MEZZANOTTE, per la violazione di cui agli artt. art. 1 bis, comma 1, del C.G.S. in relazione agli artt. 34, comma 1, e 38, comma 1, del Regolamento Settore Tecnico ed all’art. 38, comma 1, delle NOIF, per avere svolto l’attività di allenatore della squadra pur non essendo, all’epoca dello svolgimento delle predette gare, regolarmente tesserato per la società Pol. D. Acquedolcese; POL. D. ACQUEDOLCESE, per la violazione di cui all’art. 4, comma 2, del C.G.S. per responsabilità oggettiva per la condotta ascritta ai propri tesserati. − vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sigg.ri Benedetto MEZZANOTTE, Antonino SAVIO, Basilio BATTISTA, Antonino RIOLO e dalla società POL. D. ACQUEDOLCESE in nome del legale rappresentante pro tempore; − vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; − vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; − rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 1 mese e 10 giorni di squalifica per il Sig. Benedetto MEZZANOTTE; della sanzione di 1 mese e 10 giorni di inibizione per il Sig. Antonino SAVIO; della sanzione di 1 mese e 10 giorni di inibizione per il Sig. Basilio BATTISTA; della sanzione di 1 mese e 10 giorni di inibizione per il Sig. Antonino RIOLO e dell’ammenda di 400,00 € per la società POL. D. AQUEDOLCESE. si rende noto l’accordo come sopra menzionato. Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.
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