F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 009/TFN del 28 Luglio 2016 (236) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: NICOLA CIARLONE (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società Fondi Calcio Srl) e la SOCIETÀ FONDI CALCIO Srl – (nota n. 12463/690 pf15- 16/DP/fda del 06.05.2016).
F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 009/TFN del 28 Luglio 2016
(236) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: NICOLA CIARLONE (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società Fondi Calcio Srl) e la SOCIETÀ FONDI CALCIO Srl - (nota n. 12463/690 pf15- 16/DP/fda del 06.05.2016).
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, rilevato che la Procura Federale ha deferito il signor Nicola Ciarlone - nella sua qualità di Presidente della società Fondi Calcio Srl - per la violazione, indicata specificamente in parte motiva, dell’art. 1 bis CGS in relazione agli artt. 94 ter comma 11 NOIF e 8 commi 9 e 10 CGS, nonché la stessa Società per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4 comma 1 CGS; rilevato che la C.A.E. presso la LND, in accoglimento del ricorso presentato dal signor Nicola Leone, all’epoca del fatto calciatore della società Fondi Calcio Srl con decisione 260/CAE, assunta il 19 ottobre 2015, ha fatto obbligo alla Società medesima di pagare al ricorrente la complessiva somma di € 700,00, che era a vario titolo dovuta; rilevato che la Società Fondi Calcio Srl non ha ottemperato alla decisione nel termine di gg. 30 dalla comunicazione della stessa, trasmessa e ricevuta in data 22 ottobre 2015; rilevato che i deferiti non hanno comprovato di aver adempiuto, né hanno inteso in altro modo difendersi, mancando di comparire all’odierna riunione; rilevato che alla riunione odierna la Procura Federale ha insistito per l’accoglimento del deferimento, con applicazione al signor Ciarlone della sanzione dell’inibizione di mesi sei e alla Società Fondi Calcio Srl della sanzione della penalizzazione di punti 1 in classifica, da scontarsi nel campionato di competenza, stagione sportiva 2016–2017, nonché l’ammenda di € 1.500,00; ritenuto fondato il deferimento e congrue le sanzioni di cui al dispositivo; ritenuto che alla responsabilità del legale rappresentante della Società, cui è imputabile la violazione, consegue quella diretta della Società ai sensi dell’art. 4 comma 1 CGS; P.Q.M. accoglie il deferimento e, per l’effetto, infligge al signor Nicola Ciarlone, nella qualità di cui sopra, l’inibizione di mesi 6 (sei) ed alla società Fondi Calcio Srl la penalizzazione di punti 1 (uno in classifica, da scontarsi nel campionato di competenza della prima squadra stagione sportiva 2016 – 2017, nonché l’ammenda di € 1.500,00 (millecinquecento/00).
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