F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 009/TFN del 28 Luglio 2016 (270) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ROBERTO CAU (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società GS CF Caprera) e la SOCIETÀ GS CF CAPRERA – (nota n. 14668/1049 pf15-16/GT/cf del 10.06.2016).
F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 009/TFN del 28 Luglio 2016
(270) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ROBERTO CAU (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società GS CF Caprera) e la SOCIETÀ GS CF CAPRERA - (nota n. 14668/1049 pf15-16/GT/cf del 10.06.2016).
Il deferimento Con atto del 10 giugno 2016 la Procura Federale ha deferito allo scrivente Tribunale Federale Nazionale – sezione disciplinare il sig. Roberto Cau, all’epoca dei fatti presidente e legale rappresentante della società ASD società GS CF Caprera, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione all’art. 94 ter, comma 2, delle NOIF, per non aver depositato gli accordi economici relativi alle calciatrici Lucia Balestri, Fiorella Carboni, Samuela Samu, Giada Ferraro, Marta Imperio, Laura Pressi e Annabella Spano, entro il termine del 31 ottobre della stagione di riferimento, nella specie la stagione 2015-2016, come previsto dalla normativa federale. La Procura federale ha deferito anche la società per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2 del C.G.S. All’udienza del 28 luglio 2016 è comparso il rappresentante della Procura Federale il quale ha chiesto per il deferito la sanzione di mesi sei di inibizione e l’ammenda di € 1.000,00 per la Soc. GS CF Caprera. I motivi della decisione Dalla documentazione in atti (segnalazione LND – Lega femminile del 6.4.2016) risulta che effettivamente la GS CF Caprera, all’epoca dei fatti rappresentata dal deferito Roberto Cau, non ha provveduto a comunicare gli accordi economici intervenuti con le predette calciatrici entro il termine del 31 ottobre dell’annata calcistica di riferimento, e cioè entro il 31 ottobre del 2015, previsto dall’art. 94 ter, comma 2, delle NOIF richiamato nel deferimento. Sussiste, pertanto, la violazione contestata al deferito Roberto Cau, dalla quale consegue anche quella oggettiva ascrivibile alla società. Il dispositivo Pertanto il Tribunale, riconosciuta la sussistenza della violazione contestata, infligge al deferito Roberto Cau, la sanzione di mesi 6 (sei) di inibizione; alla società GS CF Caprera la sanzione dell’ammenda di € 1.000,00 (mille/00).
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