F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 009/TFN del 28 Luglio 2016 (186) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: VINCENZO FACCENDA (all’epoca dei fatti Delegato Provinciale LND di Salerno – CR Campania) – (nota n. 15004/611 pf15-16/SP/gb del 16.06.2016).

F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 009/TFN del 28 Luglio 2016 (186) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: VINCENZO FACCENDA (all’epoca dei fatti Delegato Provinciale LND di Salerno – CR Campania) - (nota n. 15004/611 pf15-16/SP/gb del 16.06.2016). Il deferimento Con atto del 16 giugno 2016, all’esito di rimessione degli atti disposta dal Tribunale con comunicato n. 88/2016 per mancata notificazione dell’originario deferimento del 25 marzo 2016, la Procura Federale ha deferito allo scrivente Tribunale Federale Nazionale – sezione disciplinare, il sig. Vincenzo Faccenda, delegato provinciale di Salerno della L.N.D. – Comitato Regionale Campania, per avere, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., posto in essere un comportamento nei confronti del sig. Sabato Giannattasio, all’epoca dei fatti vice delegato provinciale di Salerno, incompatibile con il ruolo istituzionale ricoperto venendo meno in tal modo all’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali e di comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza, e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva e più precisamente perché in data 15.11.2015, nei locali della delegazione provinciale di Salerno della L.N.D.- C.R. Campania, aveva un diverbio con il sig. Sabato Giannattasio, vice delegato provinciale di Salerno al termine del quale lo spintonava facendolo cadere in terra e procurandogli un trauma lombare, guaribile in cinque giorni come da referto del pronto soccorso. Il deferito ha fatto pervenire breve scritto difensivo in cui sostanzialmente negava l’addebito riconoscendo solo di avere avuto un’animata discussione con il Giannattasio. All’udienza del 28 luglio 2016 è comparso il rappresentante della Procura Federale il quale ha chiesto l’irrogazione di anni uno di inibizione a carico del Faccenda. I motivi della decisione Dalla documentazione in atti, ed in particolare dall’audizione del sig. Daniele Bonifacio del 20 gennaio 2016, risulta che effettivamente in data 25 novembre 2015 nei locali della delegazione provinciale di Salerno della L.N.D.-C.R. Campania vi è stato un forte diverbio tra il delegato provinciale di Salerno, sig. Vincenzo Faccenda, ed il suo vice, sig. Sabato Giannattasio, culminato con una spinta del primo ai danni del secondo, che cadeva a terra (riportando un danno fisico poi giudicato guaribile in cinque giorni dal pronto soccorso dell’ospedale di Salerno “San Giovanni di Dio e Ruggi D’Aragona” con referto in atti del 25.11.2015). In particolare, il sig. Bonifaci ha reso la seguente dichiarazione, dalla quale emerge con chiarezza il comportamento riprovevole ascrivibile al deferito: ”intravidi Faccenda e Giannattasio uno di fronte all’altro ed udii il faccenda dire all’altro “Allora non hai capito, te ne devi andare” e subito dopo lo vidi spingere il Giannattasio portandogli le mani al petto”. Sussiste, pertanto, la violazione contestata al deferito Vincenzo Faccenda atteso che il comportamento ascritto al deferito viola con evidenza i doveri previsti dall’art. 1 bis del C.G.S. Il dispositivo Pertanto il Tribunale, riconosciuta la sussistenza della violazione contestata, infligge al deferito Vincenzo Faccenda la sanzione della inibizione per anni 1 (uno).
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it