F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 009/TFN del 28 Luglio 2016 (239) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CARLO AMATO (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ASD Due Torri) e la SOCIETÀ ASD DUE TORRI – (nota n. 12649/733 pf15-16/DP/fda del 9.05.2016). (276) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CARLO AMATO (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ASD Due Torri) e la SOCIETÀ ASD DUE TORRI – (nota n. 14858/960 pf15-16/DP/fda del 14.06.2016).
F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 009/TFN del 28 Luglio 2016
(239) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CARLO AMATO (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ASD Due Torri) e la SOCIETÀ ASD DUE TORRI - (nota n. 12649/733 pf15-16/DP/fda del 9.05.2016).
(276) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CARLO AMATO (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ASD Due Torri) e la SOCIETÀ ASD DUE TORRI - (nota n. 14858/960 pf15-16/DP/fda del 14.06.2016).
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, rilevato che la Procura Federale, con i due provvedimenti in epigrafe ha deferito il signor Carlo Amato - nella sua qualità di Presidente della società ASD Due Torri - per la violazione, indicata specificamente in parte motiva, dell’art. 1 bis CGS in relazione agli artt. 94 ter comma 11 NOIF e 8 commi 9 e 10 CGS, nonché la stessa Società per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4 comma 1 CGS; ritenuto opportuno riunire i due procedimenti per connessione soggettiva e oggettiva; rilevato che la C.A.E. presso la LND, in accoglimento del ricorso presentato dal signor Adrian Bica Badan, all’epoca del fatto calciatore della società ASD Due Torri con decisione 222/CAE, assunta il 24 settembre 2015 ha fatto obbligo alla Società medesima di pagare al ricorrente la complessiva somma di € 2500,00, che era a vario titolo dovuta e che con C.U. n.8 del 27.11.2015 era stata confermata dal TFN/Sez. Vertenze Economiche; rilevato che la Società ASD Due Torri non ha ottemperato alla decisione di secondo grado nel termine di gg. 30 dalla comunicazione della stessa, trasmessa e ricevuta in data 21 dicembre 2015; rilevato, altresì, che la C.A.E. presso la LND, in accoglimento del ricorso presentato dal signor Lorenzo Franzese, all’epoca del fatto calciatore della società ASD Due Torri con decisione 212/CAE, assunta il 30 giugno 2015 ha fatto obbligo alla Società medesima di pagare al ricorrente la complessiva somma di € 2.750,00, che era a vario titolo dovuta e che con C.U. n. 5 del 25.09.2015 tale decisione era stata confermata dal TFN/Sez.Vertenze Economiche; rilevato che la Società ASD Due Torri non ha ottemperato alla decisione di secondo grado nel termine di gg. 30 dalla comunicazione della stessa, trasmessa e ricevuta in data 22 ottobre 2015;rilevato che i deferiti non hanno comprovato di aver adempiuto, né hanno inteso in altro modo difendersi, mancando di comparire all’odierna riunione; rilevato che alla riunione odierna la Procura Federale ha insistito per l’accoglimento del deferimento, con applicazione al signor Amato della sanzione dell’inibizione di mesi otto e alla Società ASD Due Torri della sanzione della penalizzazione di punti 2 in classifica, da scontarsi nel campionato di competenza, stagione sportiva 2016–2017, nonché l’ammenda di € 2.000,00; ritenuto fondato il deferimento e congrue le sanzioni di cui al dispositivo; ritenuto che alla responsabilità del legale rappresentante della Società, cui è imputabile la violazione, consegue quella diretta della Società ai sensi dell’art. 4 comma 1 CGS; P.Q.M. accoglie il deferimento e, per l’effetto, infligge al signor Carlo Amato, nella qualità di cui sopra, l’inibizione di mesi 8 (otto) ed alla società ASD Due Torri la penalizzazione di punti 2 (due) in classifica, da scontarsi nel campionato di competenza della prima squadra stagione sportiva 2016 – 2017, nonché l’ammenda di € 2.000,00 (duemila/00).
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