F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 009/TFN del 28 Luglio 2016 (231) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ROBERTO CATALDI (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società SC Gallipoli 1909 Srl SSD) e la SOCIETÀ SC GALLIPOLI 1909 SRL SSD – (nota n. 12277/457 pf15-16/DP/fda del 4.05.2016). (232) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ROBERTO CATALDI (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società SC Gallipoli 1909 Srl SSD) e la SOCIETÀ SC GALLIPOLI 1909 SRL SSD – (nota n. 12261/456 pf15-16/DP/fda del 5.05.2016). (243) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ROBERTO CATALDI (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società SC Gallipoli 1909 Srl SSD) e la SOCIETÀ SC GALLIPOLI 1909 SRL SSD – (nota n. 12652/458 pf15-16/DP/fda del 9.05.2016). (237) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LUIGI CARDELLINI (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società SC Gallipoli 1909 Srl SSD) e la SOCIETÀ SC GALLIPOLI 1909 SRL SSD – (nota n. 12462/689 pf15-16/DP/fda del 06.05.2016).

F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 009/TFN del 28 Luglio 2016 (231) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ROBERTO CATALDI (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società SC Gallipoli 1909 Srl SSD) e la SOCIETÀ SC GALLIPOLI 1909 SRL SSD - (nota n. 12277/457 pf15-16/DP/fda del 4.05.2016). (232) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ROBERTO CATALDI (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società SC Gallipoli 1909 Srl SSD) e la SOCIETÀ SC GALLIPOLI 1909 SRL SSD - (nota n. 12261/456 pf15-16/DP/fda del 5.05.2016). (243) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ROBERTO CATALDI (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società SC Gallipoli 1909 Srl SSD) e la SOCIETÀ SC GALLIPOLI 1909 SRL SSD - (nota n. 12652/458 pf15-16/DP/fda del 9.05.2016). (237) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LUIGI CARDELLINI (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società SC Gallipoli 1909 Srl SSD) e la SOCIETÀ SC GALLIPOLI 1909 SRL SSD - (nota n. 12462/689 pf15-16/DP/fda del 06.05.2016). Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, rilevato che la Procura Federale, con i quattro provvedimenti in epigrafe ha deferito il signor Roberto Cataldi e il sig. Luigi Cardellini - nella loro qualità di Presidente protempore della società SC Gallipoli 1909 Srl SSD - per la violazione, indicata specificamente in parte motiva, dell’art. 1 bis CGS in relazione agli artt. 94 ter comma 11 NOIF e 8 commi 9 e 10 CGS, nonché la stessa Società per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4 comma 1 CGS; ritenuto opportuno riunire i quattro procedimenti per connessione parzialmente soggettiva nonchè oggettiva; 5 Federazione Italiana Giuoco Calcio – Tribunale Federale Nazionale – Sez. Disciplinare - SS 2016-2017 Il patteggiamento Alla riunione odierna, la Procura Federale e la Società Gallipoli Football 1909 Srl hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS. In proposito, il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare ha adottato la seguente ordinanza: “Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, Società Gallipoli Football 1909 Srl ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS [“pena base per Società Gallipoli Football 1909 Srl, sanzione della penalizzazione di punti 3 (tre) da scontarsi nella stagione 2016-17 oltre all’ammenda di € 1500,00 (Euro millecinquecento/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a sanzione della penalizzazione di punti 2 (due) da scontarsi nella stagione 2016-17 oltre all’ammenda di € 1000,00 (Euro mille/00)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima dello svolgimento della prima udienza innanzi al Tribunale Federale, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone le specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’accordo è sottoposto, a cura della Procura Federale, all’Organo giudicante che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione. L’efficacia dell’accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo. In tal caso, su comunicazione del competente ufficio, l’organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione ed, esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1, fissa l’udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore generale dello sport presso il CONI. La pronuncia dovrà essere emanata entro i 60 giorni successivi dalla revoca della prima decisione. Le ammende di cui alla presente decisione dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083. Rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare dispone l’applicazione della sanzione di cui al dispositivo Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti della predetta. Il procedimento è proseguito nei confronti dei signori Roberto Cataldi e Luigi Cardellini. Alla odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha concluso per l’accoglimento del deferimento e l’irrogazione delle seguenti sanzioni: Mesi 10 (dieci) inibizione per Cataldi; Mesi 6 (sei) inibizione per Cardellini. Nessuno è comparso per i deferiti.Motivi della decisione rilevato che la C.A.E. presso la LND, in accoglimento dei ricorsi presentati rispettivamente dai signori Paolo Rizzo, Marco Mingiano, Filippo Di Maira, Riccardo Cornacchia all’epoca del fatto calciatori della società SC Gallipoli 1909 Srl SSD, con altrettante decisioni ha fatto obbligo alla Società medesima di pagare ai ricorrenti somme a vario titolo dovute;rilevato che la Società SC Gallipoli 1909 Srl SSD non ha ottemperato alle decisioni nel termine di gg. 30 dalla comunicazione delle stesse; che i deferiti non hanno comprovato di aver adempiuto, né hanno inteso in altro modo difendersi, mancando di comparire all’odierna riunione; ritenuto fondato il deferimento e congrue le sanzioni di cui al dispositivo; ritenuto che alla responsabilità del legale rappresentante della Società, cui è imputabile la violazione, consegue quella diretta della Società ai sensi dell’art. 4 comma 1 CGS; P.Q.M. Visto l’art. 23 CGS, dispone l’applicazione della sanzione della penalizzazione di punti 2 (due) da scontarsi nella stagione 2016-17 oltre all’ammenda di € 1000,00 (Euro mille/00) per la Società SSD Gallipoli Football 1909 Srl; accoglie il deferimento e, per l’effetto, infligge ai signori Roberto Cataldi e Luigi Cardellini, nella qualità di cui sopra, l’inibizione rispettivamente di mesi 10 (dieci) e mesi 6 (sei).
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