F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 009/TFN del 28 Luglio 2016 (266) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ROBERTO SALERNO (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ACF Torino) e la SOCIETÀ ACF TORINO – (nota n. 14037/104 pf15-16/GR/mg del 30.05.2016).
F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 009/TFN del 28 Luglio 2016
(266) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ROBERTO SALERNO (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ACF Torino) e la SOCIETÀ ACF TORINO - (nota n. 14037/104 pf15-16/GR/mg del 30.05.2016).
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, rilevato che la Procura Federale ha deferito il signor Roberto Salerno - nella sua qualità di Presidente della società ACF Torino.- per la violazione, indicata specificamente in parte motiva, dell’art. 1 bis CGS in relazione agli artt. 94 ter comma 2 NOIF, nonché la stessa Società per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4 comma 1 CGS; rilevato che su segnalazione alla Procura federale della L.N.D. – Dip. Femminile del 6.4.2016 risulta che il sig. Salerno, legale rappresentante della ACF Torino aveva 8 Federazione Italiana Giuoco Calcio – Tribunale Federale Nazionale – Sez. Disciplinare - SS 2016-2017 omesso di depositare gli accordi economici sottoscritti con n.18 calciatrici tesserate entro il 31 ottobre 2015 come previsto dalla normativa federale; rilevato che i deferiti non hanno comprovato di aver adempiuto, né hanno inteso in altro modo difendersi, mancando di comparire all’odierna riunione; rilevato che alla riunione odierna la Procura Federale ha insistito per l’accoglimento del deferimento, con applicazione al signor Salerno della sanzione dell’inibizione di mesi nove e alla Società ACF Torino della sanzione dell’ammenda di € 1.500,00; ritenuto fondato il deferimento e congrue le sanzioni di cui al dispositivo; ritenuto che alla responsabilità del legale rappresentante della Società, cui è imputabile la violazione, consegue quella diretta della Società ai sensi dell’art. 4 comma 1 CGS; P.Q.M. accoglie il deferimento e, per l’effetto, infligge al signor Roberto Salerno, nella qualità di cui sopra, l’inibizione di mesi 9 (nove) ed alla società ACF Torino la sanzione dell’ammenda di € 1.500,00 (millecinquecento/00).
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