F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 009/TFN del 28 Luglio 2016 (260) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CARLO GALEAZZI, ALBERTO ALESSANDRONI, CLEMENTE NERONI, DANIELE COCCIA, IVANO TASSINARI, MICHELE SAPIO, PAOLA CAVICCHI, GIANLUCA GRANDE, GIACINTO BERTUCCI, MAURIZIO PERCONTI, VITO TROBIANI, STEFANIA CERETTA, OSCAR MARDEGAN, MARCO CRISTOFOLI, GSD DILETTANTI FALASCHE, ASD CITTA’DI APRILIA, FC APRILIA SSD SRL, SSD CYNTHIA 1920 SRL, ASD VIGOR PERCONTI, US SA.MA.GOR., POL. SAN MICHELE – (nota n. 13199/250 pf15- 16/FDL/gb del 17.05.2016). FATTO:
F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 009/TFN del 28 Luglio 2016
(260) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CARLO GALEAZZI, ALBERTO ALESSANDRONI, CLEMENTE NERONI, DANIELE COCCIA, IVANO TASSINARI, MICHELE SAPIO, PAOLA CAVICCHI, GIANLUCA GRANDE, GIACINTO BERTUCCI, MAURIZIO PERCONTI, VITO TROBIANI, STEFANIA CERETTA, OSCAR MARDEGAN, MARCO CRISTOFOLI, GSD DILETTANTI FALASCHE, ASD CITTA’DI APRILIA, FC APRILIA SSD SRL, SSD CYNTHIA 1920 SRL, ASD VIGOR PERCONTI, US SA.MA.GOR., POL. SAN MICHELE - (nota n. 13199/250 pf15- 16/FDL/gb del 17.05.2016).
FATTO:
I Sigg.ri Gianluca Viscido e Roberto Cavicchioli, allenatori di base delle soc. S. Pietro e Paolo il primo e città di Aprilia il secondo, con nota inviata alla Delegazione provinciale di Latina e p.c. alla Procura Federale, segnalavano che nel mese di luglio 2015 erano stati organizzati numerosi raduni, riservati a calciatori appartenenti a categorie piccoli amici, pulcini ed esordienti” senza tuttavia indicare né nominativi né le società di appartenenza. La Procura Federale promossa immediatamente una indagine conoscitiva, accertava, anche attraverso acquisizioni documentali e dichiarazioni di persone direttamente coinvolte, che nei mesi di maggio-giugno 2015, la soc. G.S. Dilettanti Falasche, aveva organizzato senza richiedere le prescritte autorizzazioni previste dal C.U. n. 1 settore giovanile scolastico della F.I.G.C., un torneo detto “Festa dello sportivo”, al quale avrebbero partecipato oltre, ovviamente la società organizzatrice G.S. Dilettanti Falasche, anche alcune società individuate dalla locandina recante il calendario delle partite, acquisita agli atti ed indicante le società ASD Città di Aprilia – FC Aprilia SSD – US Latina Calcio – SSD Cynthia – ASD P. Vigor Perconti, US SA.MA.GOR – Polisportiva S. Michele. La Procura Federale, accertava, inoltre, anche a seguito delle dichiarazioni rilasciate dai Sigg.ri Gianluca Viscido e Roberto Cavicchioli che nei mesi di luglio ed agosto 2015 erano stati effettuati presso la ASD Polisportiva Carso, la Polisportiva Parrocchiale Borgo Grappa e la Polisportiva S. Michele, dei “provini” o dei “raduni di selezione” non autorizzati e quindi anche questi in violazione di quanto sancito dal C.U. n. 1 del settore giovanile e scolastico della FIGC. Per questi ultimi fatti, nei confronti dei soggetti e delle società coinvolte si proceda a parte, avendo gli uni e le altre presentato richiesta di definizione ai sensi dell’art. 32 sexies del C.G.S., fatta eccezione per i Sigg.ri Oscar Mardagan e Marco Cristofoli e per la soc. Polisportiva San Michele che non avendo avanzato analoga richiesta risultano deferiti per violazione dell’art. 1 co. 1 e 5 C.G.S. per aver organizzato presso la struttura sportiva Polisportiva S. Michele anch’essa deferita ai sensi dell’art. 4 co. 1 e 2 C.G.S. “raduni di selezione in assenza della prescritta autorizzazione”. Motivi delle decisione La Procura Federale a seguito delle indagini riassunte in premessa, ha deferito innanzi a questo Tribunale Federale Nazionale – Sezione disciplinare. I Sigg.ri 1) Carlo Galeazzi, Alberto Alessandroni e Clemente Neroni presidente pro-tempore della G.S. Dilettanti Falasche il primo, collaboratore ed organizzatore del torneo il secondo e responsabile della scuola calcio ed organizzatore del torneo il terzo. 2) Daniele Coccia presidente pro-tempore della A.S.D. Città di Aprilia 3) Ivano Tassinari, A.U. F.C. Aprilia S.S.D. S.r.l. 4) Michele Safio all’epoca dei fatti responsabile scuola calcio per F.C. Aprilia S.S.D. S.r.l. 5) Paola Covicchi legale rappresentante U.S. Latina calcio. 6) Gianluca Grande responsabile del settore giovanile U.S. Latina calcio S.r.l. 7) Giacinto Bertucci presidente pro-tempore S.S.D. Cynthia 1920 S.r.l. 8) Maurizio Perconti all’epoca dei fatti presidente A.S.D. P. Vigor Perconti. 9) Vito Trobbiani all’epoca dei fatti D.G. cassiere per la A.S.D. P. Vigor Perconti. 10) Stefania Ceretta presidente U.S. SA.MA.GOR 11) Oscar Mardegan, responsabile settore giovanile di base e success. tesserato per la Polisportiva S.Michele 12) Marco Cristofoli all’epoca dei fatti non tesserato succ. per la Polisportiva S.Michele. Tutti per rispondere delle violazioni a ciascuno di essi specificamente contestate con l’atto di incolpazione, e le società GSD Dilettanti Falasche – ASD Città di Aprilia – FC Aprilia S.S.D. – S.S.D. Cynthia 1920 S.r.l. – A.S.D. P. Vigor Perconti – U.S. SA.MA.GOR e Polisportiva S. Michele tutte per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4 co. 1 e 2 C.G.S. rilevato che alla riunione odierna i deferiti: Carlo Galeazzi, Alberto Alessandroni, Daniele Coccia, Ivano Tassinari, Giaconto Bertucci, Vito Trobiani, Oscar Mardegan, Marco Cristofoli, e le Società ASD Pol. Vigor Perconti, ASD Cynthia 1920 Srl, FC Aprilia Srl, ASD Città di Aprilia e GSD Dil. Falasche hanno depositato agli atti la proposta di patteggiamento, che questo Tribunale ha ritenuto congrua; tanto rilevato, il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare ha adottato la seguente ordinanza: “Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, i Signori: Carlo Galeazzi: pena base, sanzione della inibizione di mesi quattro, diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a mesi due e giorni venti; Alberto Alessandroni: pena base, sanzione della inibizione di mesi tre, diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a mesi due; Daniele Coccia: pena base, sanzione della inibizione di mesi tre, diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a mesi due Ivano Tassinari: pena base, sanzione della inibizione di mesi tre, diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a mesi due; Giaconto Bertucci: pena base, sanzione della inibizione di mesi tre, diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a mesi due; Vito Trobiani: pena base, sanzione della inibizione di mesi tre, diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a mesi due; Oscar Mardegan: pena base, sanzione della inibizione di mesi tre, diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a mesi due; Marco Cristofoli: pena base, sanzione della inibizione di mesi tre, diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a mesi due; ASD Pol. Vigor Perconti: pena base, sanzione della ammenda di € 600,00, diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 400,00 ASD Cynthia 1920 Srl: pena base, sanzione della ammenda di € 600,00, diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 400,00 FC Aprilia SSD Srl: pena base, sanzione della ammenda di € 600,00, diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 400,00 ASD Città di Aprilia: pena base, sanzione della ammenda di € 600,00, diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 400,00 GSD Dil. Falasche: pena base, sanzione della ammenda di € 1.200,00, diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 800,00. considerato che su tali istanze ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima dello svolgimento della prima udienza innanzi al Tribunale Federale, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone le specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’accordo è sottoposto, a cura della Procura Federale, all’Organo giudicante che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione. L’efficacia dell’accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo. In tal caso, su comunicazione del competente ufficio, l’organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione ed, esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1, fissa l’udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore generale dello sport presso il CONI. La pronuncia dovrà essere emanata entro i 60 giorni successivi dalla revoca della prima decisione. Le ammende di cui alla presente decisione dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083. Rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare dispone l’applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti. Il procedimento prosegue per gli altri deferiti, Clemente Neroni, Gianluca Grande, Paola Cavicchi, Michele Sapio, Maurizio Perconti, e la Soc. Pol. San Michele per i quali la Procura Federale ha richiesto le seguenti sanzioni: mesi tre di inibizione per i tesserati ed € 1.200,00 per la Società, nei confronti dei quali a parere di questo Tribunale sussistono elementi di prova derivanti soprattutto dalle loro stesse dichiarazioni rese alla Procura Federale. Un discorso a parte, merita la Sig.ra Stefania Ceretta e la soc. U.S. SA.MA.GOR per le quali la Procura Federale ha sollecitato la sanzione di mesi tre di inibizione per la Ceretta ed € 600,00 per la Società, di cui la stessa è Presidente. Quest’ultima, ha sin da subito respinto ogni addebito dichiarando che la soc. US SA.MA.GOR, non aveva partecipato al Torneo, cosi come rappresentato in sede di udienza dal difensore dei deferiti concludendo per il proscioglimento degli stessi. In effetti il Sig. Catone Massimo, vice-presidente della soc. SA.MA.GOR, sentito dal Sost. Proc. federale delegato alle indagini, il 17 dicembre 2015, ha negato che la società da lui rappresentata avesse partecipato al torneo in esame. La linea difensiva sostenuta nel corso della intera indagine, in effetti trova conforto in una evidente lacuna investigativa, non risultando effettuato alcun approfondito accertamento sul punto, non potendosi ritenere come unico elemento di prova la locandina contenente il calendario delle partite e dalla quale figura presente la soc. SA.MA.GOR. È inoltre vero che nessuna delle persone sentite nel corso delle indagini ha fatto riferimento alla SA.MA.GOR quale compagine presente al torneo. La tesi difensiva appare ancor più consolidata dalle dichiarazioni allegate alla memoria difensiva, e sottoscritte da Carlo Galeazzi organizzatore e promotore del torneo e dal sig. Michele Sapio, che hanno escluso che la soc. SA.MA.GOR fosse tra le partecipanti al torneo. Per concludere mentre appare ampiamente provata la responsabilità dei rimanenti deferiti, non appare altrettanto certa la responsabilità della Sig.ra Ceretta e della soc. SA.MA.GOR. Quanto alla posizione della soc. Polisportiva S. Michele, la sua responsabilità in ordine alle violazioni contestate con l’atto di deferimento appaiono fondate, sulle ammissioni rese al Sostituto Procuratore federale delegato alle indagini, dallo stesso Oscar Mardegan che non solo ha ammesso di aver promosso e realizzato raduni di giovani calciatori, senza peraltro richiedere le prescritte autorizzazioni, ma anche precisato che ai raduni erano presenti “una sessantina di bambini tutti della nostra società e tutti i bambini indossavano la nostra divisa”. Lo stesso Mardegan ha poi aggiunto “Non abbiamo chiesto l’autorizzazione per tale raduno…”. P.Q.M. Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: - Carlo Galeazzi inibizione per mesi 2 (due) e giorni 20 (venti); - Alberto Alessandroni: inibizione per mesi 2 (due); - Daniele Coccia: inibizione per mesi 2 (due) - Ivano Tassinari: inibizione per mesi 2 (due); - Giaconto Bertucci: inibizione per mesi 2 (due); - Vito Trobiani: inibizione per mesi 2 (due); - Oscar Mardegan: inibizione per mesi 2 (due); - Marco Cristofoli: inibizione per mesi 2 (due); - ASD Pol. Vigor Perconti: ammenda di € 400,00 (quattrocento/00); - ASD Cynthia 1920 Srl: ammenda di € 400,00 (quattrocento/00); - FC Aprilia SSD Srl: ammenda di € 400,00 (quattrocento/00); - ASD Città di Aprilia: ammenda di € 400,00 (quattrocento/00); - GSD Dil. Falasche: ammenda di € 800,00 (ottocento/00);. Proscioglie da ogni addebito Stefania Ceretta e la Soc. US SA.MA.GOR. Infligge ai deferiti Clemente Neroni, Gianluca Grande, Paola Cavicchi, Michele Sapio e Maurizio Perconti la sanzione della inibizione per mesi 3 (tre) e alla Soc. Pol. San Michele la sanzione dell’ammenda di € 1.200,00 (milleduecento/00).
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