F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 010/TFN del 02 Agosto 2016 (272) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MARCO PONTRELLI (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società SSD Unione Triestina 2012 a rl), Società SSD UNIONE TRIESTINA 2012 a RL – (nota n. 14727/759 pf15-16/DP/fda del 13.6.2016). (273) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MARCO PONTRELLI (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società SSD Unione Triestina 2012 a rl), Società SSD UNIONE TRIESTINA 2012 a RL – (nota n. 14734/760 pf15-16/DP/fda del 13.6.2016). (274) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MARCO PONTRELLI (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società SSD Unione Triestina 2012 a rl), Società SSD UNIONE TRIESTINA 2012 a RL – (nota n. 14755/761 pf15-16/DP/fda del 13.6.2016).

F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 010/TFN del 02 Agosto 2016 (272) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MARCO PONTRELLI (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società SSD Unione Triestina 2012 a rl), Società SSD UNIONE TRIESTINA 2012 a RL - (nota n. 14727/759 pf15-16/DP/fda del 13.6.2016). (273) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MARCO PONTRELLI (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società SSD Unione Triestina 2012 a rl), Società SSD UNIONE TRIESTINA 2012 a RL - (nota n. 14734/760 pf15-16/DP/fda del 13.6.2016). (274) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MARCO PONTRELLI (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società SSD Unione Triestina 2012 a rl), Società SSD UNIONE TRIESTINA 2012 a RL - (nota n. 14755/761 pf15-16/DP/fda del 13.6.2016). Il deferimento Con tre distinti provvedimenti del 13 giugno 2016, il Sostituto Procuratore Federale ha deferito avanti questo Tribunale il Sig. Marco Pontrelli, Presidente e Legale rappresentante della Società SSD Unione Triestina 2012 Srl, nonchè la Società stessa. Il Sig. Pontrelli per rispondere delle violazioni previste dall’art. 1 bis comma 1 CGS in relazione all’art. 94 ter, comma 13, NOIF e all’ art. 8, commi 9 e 10, CGS, per avere: 1) disatteso l’obbligo di pagamento, entro il termine previsto di 30 giorni, in favore dell’allenatore Sig. Milos Tul, così come disposto dal Collegio Arbitrale della LND con decisione pubblicata con C.U. n. 1 del 28 settembre 2015 prot. 63/45; la Società, per rispondere a titolo di responsabilità diretta, per l’operato del suo Presidente, ex art. 4, comma 1, CGS; 2) disatteso l’obbligo di pagamento, entro il termine previsto di 30 giorni, in favore dell’allenatore Sig. Renzo De Justo, così come disposto dal Collegio Arbitrale della LND con decisione pubblicata con C.U. n. 1 del 28 settembre 2015 prot. 62/45; la Società, per rispondere a titolo di responsabilità diretta, per l’operato del suo Presidente, ex art. 4, comma 1, CGS; 3) disatteso l’obbligo di pagamento, entro il termine previsto di 30 giorni, in favore dell’allenatore Sig. Maurizio Costantini, così come disposto dal Collegio Arbitrale della LND con decisione pubblicata con C.U. n. 1 del 28 settembre 2015 prot. 68/45; la Società, per rispondere a titolo di responsabilità diretta, per l’operato del suo Presidente, ex art. 4, comma 1, CGS; Le memorie difensive Gli incolpati non hanno fatto pervenire, nel termine prescritto, alcuna memoria difensiva, mentre la Società Unione Sportiva Triestina Calcio 1918 SSD a r.l., terza in questo procedimento, ha fatto pervenire memoria difensiva (nella quale si evidenzia, in sintesi, la sua non punibilità trattandosi di violazioni ascrivibili alla Unione Triestina 2012 SSD a r.l. alla quale peraltro con C.U. N.394-2016 il Presidente Federale aveva revocato l’affiliazione). Il dibattimento Alla riunione odierna, sono comparsi il legale rappresentante della Società Unione Sportiva Triestina Calcio 1918 SSD a r.l. e il suo difensore, nonchè il rappresentante della Procura Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità dei deferiti e l’irrogazione delle seguenti sanzioni: - per il Sig. Marco Pontrelli: 9 (nove) mesi di inibizione in continuazione; - per la SSD Unione Triestina 2012 Srl: 2 (due) punti di penalizzazione in classifica. I motivi della decisione Preliminarmente occorre rilevare la carenza di legittimazione passiva, nel procedimento, della intervenuta Società Unione Sportiva Triestina Calcio 1918 SSD a r.l. che non ha nulla a che vedere con la Società odierna deferita (avendone solo rilevato il titolo sportivo dal Fallimento della SSD Unione Triestina 2012 Srl), ne consegue l’estromissione dal dibattimento cui la Società era stata ammessa con riserva durante la riunione. Il Tribunale, con l’assenso della Procura Federale, riunisce i tre procedimenti a carico della SSD Unione Triestina 2012 Srl. I motivi della decisione Appare a questo Tribunale che, effettivamente, l’inadempimento della Società odierna deferita risulti fatto certo e documentalmente provato. Infatti, a seguito delle tre decisioni del Collegio Arbitrale della LND di condanna della Società Unione Triestina 2012 SSD a r.l. (regolarmente comunicate, tramite raccomandata a/r, alla Società debitrice) al pagamento di € 4.820,00 a favore del Sig. Milos Tul, € 5.450,00 a favore del Sig. Renzo De Justo, € 19.962,00 a favore del Sig. Maurizio Costantini, la Società avrebbe dovuto pagare quanto dovuto ai propri tesserati entro 30 giorni dalla avvenuta comunicazione della decisione del Collegio Arbitrale, trasmettendo le relative liberatorie in Lega. Con comunicazione del 9 novembre 2015, indirizzata alla LND, il Presidente Pontrelli avanzava istanza di sospensiva dei pagamenti dovuti per 30 giorni. Ma il successivo 14 novembre 2015 la LND comunicava alla Società debitrice l’impossibilità di accoglimento dell’istanza. Nessuna comunicazione circa l’eventuale avvenuto tempestivo pagamento faceva poi pervenire l’odierna deferita - anche a seguito della rituale avvenuta comunicazione di chiusura indagini e del successivo deferimento – che, invece, è rimasta silente in merito. Il mancato pagamento di quanto stabilito dal Collegio Arbitrale della LND viola effettivamente il disposto prevista dall’art. 1 bis c. 1 CGS in relazione all’art. 94 ter, c. 13, NOIF e all’ art.8, c. 9 e 10, CGS, con le conseguenti sanzioni del caso. Da tutto quanto su esposto deriva l’affermazione di responsabilità del deferito Pontrelli, per il quale appare congrua la sanzione indicata in dispositivo. Per quanto riguarda la Unione Triestina 2012 SSD a r.l. ritiene il TFN non vi sia luogo a provvedere stante l’avvenuta revoca dell’affiliazione di detta Società. Il dispositivo Per tali motivi, il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare delibera di infliggere: al Sig. Marco Pontrelli, mesi 9 (nove) di inibizione; dichiara non doversi procedere nei confronti della Unione Triestina 2012 SSD a r.l.
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