F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 010/TFN del 02 Agosto 2016 (275) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FABRIZIO DE MEIS (Presidente e Legale rappresentante della Società AC Rimini Calcio 1912 Srl), Società AC RIMINI CALCIO 1912 Srl – (nota n. 14719/691 pf15-16 DP/fda del 13.6.2016).

F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 010/TFN del 02 Agosto 2016 (275) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FABRIZIO DE MEIS (Presidente e Legale rappresentante della Società AC Rimini Calcio 1912 Srl), Società AC RIMINI CALCIO 1912 Srl - (nota n. 14719/691 pf15-16 DP/fda del 13.6.2016). Il deferimento riguarda la violazione da parte del De Meis dell’art. 1 bis, comma 1, in relazione all’art. 8, comma 15, del CGS per non aver pagato al calciatore Giovanni Tomi le somme accertate con lodo emesso il 10.7.2015 dal Collegio Arbitrale della Lega Pro, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione di detta pronuncia. La Società risponde a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1 CGS, per il comportamento ascritto al proprio legale rappresentante. Il patteggiamento Alla riunione odierna, in apertura di dibattimento, la Procura Federale e i difensori del Signor De Meis e della Società AC Rimini Calcio 1912 Srl hanno depositato accordo di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS. In proposito, il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare ha emesso il seguente provvedimento: “Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Signor Fabrizio De Meis e la Società AC Rimini Calcio 1912 Srl, a mezzo del propri difensori, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’ art. 23 CGS [“pena base per il Sig. De Meis, sanzione della inibizione per mesi 6 (sei), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a mesi 4 (quattro); pena base per la Società AC Rimini Calcio 1912 Srl, sanzione della ammenda di € 1.500,00 (Euro millecinquecento/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 1.000,00 (Euro mille/00)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima dello svolgimento della prima udienza innanzi al Tribunale Federale, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone le specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’accordo è sottoposto, a cura della Procura Federale, all’Organo giudicante che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione. Ribadito che l’efficacia dell’accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo. In tal caso, su comunicazione del competente ufficio, l’organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione ed, esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1, fissa l’udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore generale dello sport presso il CONI. La pronuncia dovrà essere emanata entro i 60 giorni successivi dalla revoca della prima decisione. Rilevato, conclusivamente, che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue comunicato, infine, che le ammende di cui alla presente decisione dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083. P.Q.M. Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: - inibizione di mesi 4 (quattro) per il Sig. Fabrizio De Meis; - ammenda di € 1.000,00 (Euro mille/00) per l’AC Rimini Calcio 1912 Srl. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it