F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 011/TFN del 03 Agosto 2016 (264) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GABRIELE CERASO (all’epoca dei fatti e attualmente Presidente della Società ASD Pomigliano calcio), FELICE PIPOLA (all’epoca dei fatti e attualmente vice Presidente della Società ASD Pomigliano Calcio), Società ASD POMIGLIANO CALCIO – (nota n. 13702/829 pf15-16 GT/cc del 25.5.2016).

F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 011/TFN del 03 Agosto 2016 (264) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GABRIELE CERASO (all’epoca dei fatti e attualmente Presidente della Società ASD Pomigliano calcio), FELICE PIPOLA (all’epoca dei fatti e attualmente vice Presidente della Società ASD Pomigliano Calcio), Società ASD POMIGLIANO CALCIO - (nota n. 13702/829 pf15-16 GT/cc del 25.5.2016). Il deferimento Con provvedimento del 25.5.2016 il Procuratore Federale Aggiunto, ha deferito a questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare: 1) Ceraso Gennaro, per rispondere "della violazione dei doveri di osservanza delle norme e degli atti federali, nonché dei principi di lealtà, correttezza e probità di all'art. 1 bis, commi 1 e 3, in relazione all'art. 3, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per non essersi presentato senza giustificato motivo, sebbene regolarmente convocato per i giorni 22/30.03.2016, 04.04.2016 e 08.04.2016, innanzi al Collaboratore della Procura Federale avv. Deosdedio Litterio, non collaborando, quindi, fattivamente con gli organi disciplinari; comportamento che presenta profili di particolare gravità perché posto in essere da soggetto che rivestiva la carica di presidente del sodalizio sportivo"; 2) Pipola Felice, per rispondere "della violazione dei doveri di osservanza delle norme e degli atti federali, nonché dei principi di lealtà, correttezza e probità di all'art. 1 bis, commi 1 e 3, in relazione all'art. 3, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per non essersi presentato senza giustificato motivo, sebbene regolarmente convocato per i giorni 22/30.03.2016, 04.04.2016 e 08.04.2016, innanzi al Collaboratore della Procura Federale avv. Deosdedio Litterio, non collaborando, quindi, fattivamente con gli organi disciplinari; comportamento che presenta profili di particolare gravità perché posto in essere da soggetto che rivestiva la carica di vicepresidente del sodalizio sportivo"; 3) La Società ASD Pomigliano Calcio per rispondere "a titolo di responsabilità, sia diretta che oggettiva, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del CGS, per quanto ascritto a Sig. Ceraso Gennaro ed al Sig. Pipola Felice, Presidente e Vicepresidente della Società al momento della commissione dei fatti contestati". A sostegno del deferimento la Procura riferiva che, visti gli atti del procedimento disciplinare n. 829 pf 15-16 con oggetto "Accertamento dell'identità delle persone che al termine della gara Pomigliano-Gallipoli del 31.1.2016 - Serie D - entrando in campo, hanno aggredito l'assistente arbitrale Sig. Capolupo Eustachio, minacciato l'arbitro della gara Sig. Giordano Michele ed il secondo assistente Sig. Orga Massimo", aveva provveduto a convocare a mezzo mail risultante dal censimento di tale Società il Presidente e Vicepresidente di detta Società per il giorno 22 marzo 2016, poi differito al giorno 30 per assumere informazioni, constatandone l'assenza ingiustificata con verbale di mancata comparizione, poi per il giorno 4 aprile 2016 constatandone l'assenza ingiustificata con verbale di mancata comparizione ed infine per il giorno 8 aprile 2016 constatandone ancora l'assenza ingiustificata con verbale di mancata comparizione. Oltre ai suddetti verbali la Procura allegava il verbale di audizione del Sig. Galizia Salvatore, capitano del Pomigliano Calcio e la relazione del collaboratore della Procura stessa (nella quale si dava atto anche di due altre audizioni di tesserati della Società Pomigliano Calcio, di uno scambio di mail del 4.4.2016 e si acquisiva il rapporto della terna arbitrale ed il comunicato del Giudice Sportivo sulla gara). Le difese dei deferiti I deferiti non hanno fatto pervenire nei termini altra memoria difensiva, anche se il Signor Gennaro Ceraso e la Società ASD Pomigliano Calcio hanno conferito procura speciale a un difensore. Riunione dibattimentale e patteggiamenti Alla riunione odierna, la Procura Federale e il difensore del Signor Gennaro Ceraso e della Società ASD Pomigliano Calcio, hanno depositato istanza di definizione anticipata ai sensi dell’art. 23 CGS. In proposito, il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare ha emesso il seguente provvedimento: “Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Signor Gennaro Ceraso e la Società ASD Pomigliano Calcio, a mezzo del proprio difensore, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’ art. 23 CGS [“pena base per il Signor Gennaro Ceraso mesi 5 (cinque) di inibizione e pena base per la Società ASD Pomigliano Calcio € 2.000,00 (Euro duemila/00) di ammenda, diminuite ai sensi dell’art. 23 CGS rispettivamente a mesi 3 (tre) e giorni 10 (dieci) di inibizione e € 1.334,00 (Euro milletrecentotrentaquattro/00) di ammenda”]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima dello svolgimento della prima udienza innanzi al Tribunale Federale, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone le specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’accordo è sottoposto, a cura della Procura Federale, all’Organo giudicante che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione. Ribadito che l’efficacia dell’accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo. In tal caso, su comunicazione del competente ufficio, l’organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione ed, esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1, fissa l’udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore generale dello sport presso il CONI. La pronuncia dovrà essere emanata entro i 60 giorni successivi dalla revoca della prima decisione. Rilevato, conclusivamente, che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue comunicato, infine, che le ammende di cui alla presente decisione dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083. P.Q.M. Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare dispone l’applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti. Il procedimento è proseguito per le altre parti deferite. Sempre all'odierna udienza il rappresentante della Procura Federale ha chiesto l'accoglimento del deferimento nei confronti del Signor Felice Pipola con condanna dello stesso alla sanzione di 4 (quattro) mesi di inibizione. Il deferito era assente e non ha presentato difese. I motivi della decisione Il Tribunale, esaminati gli atti, sentite le parti osserva. Risulta agli atti che il deferito sia stato destinatario di ben tre convocazioni ad opera del collaboratore della Procura Federale che intendeva sentirlo in relazione ai fatti accaduti sul terreni di giuoco al termine della gara di Serie D Pomigliano-Gallipoli disputata il 31.1.2016 e che hanno visto due soggetti, individuati genericamente e senza nominativi dal direttore di gara nel suo referto e relativo supplemento come presidente e vicepresidente della Società ASD Pomigliano Calcio, colpire con atto violento uno dei due assistenti arbitrali e minacciare il direttore di gara e l'altro assistente. Tali convocazioni sono regolarmente avvenute via mail all'indirizzo di posta elettronica indicato dalla Società nella scheda di censimento. Fra l'altro, ricevuta la seconda convocazione, il Signor Gennaro Ceraso, Presidente di ASD Pomigliano calcio, ha risposto con mail del 4.4.2016 segnalando l'impossibilità propria e del Signor Felice Pipola, Vicepresidente, a partecipare alla convocazione fissata in pari data "per motivi personali, delegando l'avvocato Riccio Eduardo", cui il collaboratore della Procura rispondeva immediatamente via mail fissando la nuova convocazione per l'8.4.2016 (alla quale nessuno compariva). Ne consegue che il Signor Felice Pipola non si è mai presentato all'organo inquirente nonostante le tre convocazioni, senza rendere alcuna giustificazione per le assenze alla prima ed alla terza e rendendo un'apparente giustificazione sulla seconda in via cumulativa con il Signor Gennaro Ceraso, ma senza documentare le ragioni dell'impedimento e tentando addirittura di farsi sostituire nell'incombente da un difensore. Tali condotte, poste in essere in un quadro di assoluta consapevolezza sugli scopi delle reiterate convocazioni, configurano la palese violazione delle disposizioni oggetto del deferimento (art. 1 bis, commi 1 e 3 in relazione all'art. 3, comma 1, del CGS), avendo il deferito ripetutamente negato la propria collaborazione all'Organo inquirente nel corso di una delicata indagine tesa all'accertamento dei soggetti che si erano resi responsabili di gravi comportamenti a danno dell'integrità morale e fisica della terna arbitrale ed avendo così ostacolato l'accertamento della verità ed il corretto esercizio dell'azione disciplinare. La sanzione inibitoria richiesta a carico del Signor Felice Pipola dalla Procura Federale appare equa e proporzionata al profilo di responsabilità individuato ed al ruolo svolto dal deferito. Il dispositivo Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, visto l’art. 23 CGS, dispone l’applicazione a carico del Signor Gennaro Ceraso della sanzione dell’inibizione per mesi 3 (tre) e giorni 10 (dieci) e a carico della Società ASD Pomigliano Calcio della sanzione dell’ammenda di € 1.334,00 (Euro milletrecentotrentaquattro/00); Accoglie nel resto il deferimento e, per l’effetto, infligge al Signor Felice Pipola, la sanzione dell'inibizione di mesi 4 (quattro).
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it