F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 011/TFN del 03 Agosto 2016 (90) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MASSIMILIANO Carluccio (socio occulto e direttore “di fatto” della Società Aurora Pro Patria 1919 Srl), Società AURORA PRO PATRIA 1919 Srl – (nota n. 4327/859 pf14- 15 SP/blp del 4.11.2015).
F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 011/TFN del 03 Agosto 2016
(90) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MASSIMILIANO Carluccio (socio occulto e direttore “di fatto” della Società Aurora Pro Patria 1919 Srl), Società AURORA PRO PATRIA 1919 Srl - (nota n. 4327/859 pf14- 15 SP/blp del 4.11.2015).
Il deferimento Con provvedimento prot. 4327/859pf14-15/SP/blp in data 4.11.2015, il Procuratore Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare: - n. 52 tesserati, tra cui il Sig. Carluccio Massimiliano soggetto di cui all’art. 1 bis, comma 5, del CGS, formalmente tesserato per altra Società sportiva ma, all’epoca dei fatti operante quale socio occulto e direttore “di fatto” della Società Aurora Pro Patria 1919 Srl; - n. 29 Società sportive, tra cui la Aurora Pro Patria 1919 Srl, per rispondere delle incolpazioni contestate con riferimento a singole gare. Alcuni deferiti, tra cui il Sig. Carluccio non depositavano memoria difensiva e nella udienza di dibattimento, sentito il Procuratore Federale ed i difensori dei deferiti, veniva preliminarmente resa la Ordinanza n. 1 con cui il Tribunale, esaminate le eccezioni preliminari prospettate, provvedeva – anche nei confronti della Aurora Pro Patria e del Sig. Carluccio Massimiliano - nei seguenti termini: “…- Aurora Pro Patria 1919: la richiesta di stralcio non è accoglibile in quanto assorbita dal rigetto della istanza di stralcio formulata dal deferito Gerolino Adolfo. … - Carluccio Massimiliano: manca la prova relativa al perfezionamento della notifica dell’atto di convocazione dell’incolpato per la odierna riunione. … … P.Q.M. Dispone lo stralcio delle posizioni di Carluccio Massimiliano e della Società SS Barletta Calcio, con sospensione dei termini di cui all’art. 34 bis, comma 5 del CGS.”. Il deferimento veniva definito con il C.U. n. 48/TFN il quale proscioglie dagli addebiti contestati alcuni deferiti / Società sportive e sanziona, a diverso titolo, altri deferiti / Società sportive, tra cui per altri capi di incolpazione la Aurora Pro Patria Srl infliggendo la sanzione di “7 punti di penalizzazione in classifica da scontare nella stagione sportiva 2015-2016”. Il detto C.U. “- a parziale conferma delle statuizioni oggetto dell’ordinanza: …… - stralcia le posizioni di Carluccio Massimiliano, … …, e – a modifica dell’’ ordinanza di cui all’epigrafe, e limitatamente alla responsabilità oggettiva ex art. 1.bis punto 5 CGS per l’operato del nominato Carluccio - della Società Aurora Pro Patria 1919 Srl - con contestuale sospensione dei termini di cui all’art. 34 bis, co. 5 CGS – riservando la fissazione del relativo dibattimento. Con comunicazione in data 27/4/2016 veniva ritualmente notificato il suddetto deferimento alla Aurora Pro Patria Srl ed al Sig. Carluccio Massimiliano, con nuova convocazione dei deferiti per la riunione del 9/6/2016. In data 3/6/2016 la Aurora Pro Patria Srl, ha fatto pervenire una memoria difensiva nella quale ha evidenziato che: - la Società sportiva è stata già sanzionata nel giudizio conclusosi con il C.U. 48/2016 in relazione ai medesimi fatti contestati al Sig. Carluccio Massimiliano; - il Sig. Carluccio Massimiliano all’epoca dei fatti era tesserato con altro sodalizio sportivo. Nel medesimo periodo la direzione tecnica della Aurora Pro Patria era stata affidata dal Dott. Vavassori, rappresentante della Società, al Sig. Ulizio; - nessun elemento “grave, preciso e concordante” è stato indicato dalla accusa a supporto della asserita qualità di socio occulto del Sig. Carluccio, né è stata data dimostrazione “almeno su un piano generale dei requisiti concorrenti (ragionevolezza, logicità e puntuale verosimiglianza), del fatto su cui si fonda la pretesa”; - quasi nessuno dei tesserati del Club ha dichiarato di conoscere il Sig. Carluccio, appare, quindi, evidente che il deferito non potesse svolgere il ruolo di “direttore di fatto”; conclude chiedendo “in via principale: per il proscioglimento dagli addebiti dei capi di deferimento indicati alla Società Aurora Pro Patria Srl con riferimento alla posizione di Massimiliano Carluccio; in via subordinata: nella quantificazione della pena applicare circostanze attenuanti e contenere il trattamento sanzionatorio ex art. 4, commi II e 5, CGS nel minimo edittale per tutti i suesposti motivi; quantificazione della pena applicare l’istituto della continuazione trattandosi di medesimo disegno criminoso; sulla conversione in pena pecuniaria l’eventuale penalizzazione che dovesse essere comminata al Club. In via istruttoria: si richiede sin d’ora audizione del legale rappresentante della Società” Il Sig. Massimiliano Carluccio non ha fatto pervenire alcuna memoria difensiva. Alla udienza del 9 giugno 2016, il Procuratore Federale si è riportato a quanto dedotto nel deferimento chiedendone l’accoglimento e la irrogazione nei confronti dei deferiti delle seguenti sanzioni: - Sig. Massimiliano Carluccio, 6 (sei) anni e 6 (sei) mesi di inibizione oltre alla preclusione da ogni rango e/o categoria della FIGC e l’ammenda di € 110.000,00 (Euro centodiecimila/00); - Aurora Pro Patria Srl 2 (due) punti di penalizzazione, da scontarsi nella attuale stagione sportiva. È comparso il difensore della Aurora Pro Patria Srl, Avv. Cesare di Cintio, il quale si è riportato agli argomenti difensivi esposti nella memoria ritualmente depositata, chiedendo l’accoglimento delle conclusioni ivi riportate. Nessuno è comparso per il Sig. Massimiliano Carluccio. Il TFN ha emesso la seguente ordinanza: “rilevata la assoluta necessità ai fini del decidere di acquisire prova dell’effettivo status del deferito Massimiliano Carluccio, qualificato nell’atto di deferimento “formalmente tesserato per altra Società sportiva, ma, all’epoca dei fatti operante quale socio occulto e “direttore” della Società Aurora Pro Patria 1919 Srl; dispone a cura dell’Ufficio della Procura Federale, l’acquisizione di tale idonea documentazione comprovante il rapporto di affiliazione, entro il termine del 14/7/2016. Rinvia alla riunione del 28/7/2016 ore 15.30 con sospensione dei termini ex art. 34bis comma 5° CGS”. La Procura Federale ha depositato documentazione comprovante che il Sig. Massimiliano Carluccio era tesserato, all’epoca dei fatti, con la ASD Virtus Cesena 2010. Alla riunione del 28/7/2016 la Procura Federale si è riportata agli atti del deferimento confermando la richiesta di condanna formulata nella riunione del 9/6/2016. È comparso l’Avv. Cesare di Cintio, sempre nella qualità di difensore della Aurora Pro Patria Srl, il quale ha ribadito gli argomenti difensivi già esposti nella precedente udienza e meglio enunciati nella memoria ritualmente depositata e concluso per l’accoglimento delle conclusioni ivi riportate. Motivi della decisione Il deferimento è parzialmente fondato. Preliminarmente va rilevato che la Procura Federale ha depositato documentazione da cui si evince che il Sig. Massimiliano Carluccio era, all’epoca dei fatti, tesserato con il sodalizio sportivo ASD Virtus Cesena 2010 e pertanto, il deferito può essere destinatario delle sanzioni previste dall’ordinamento Federale in caso di specifiche violazioni. Il deferimento scaturisce dall’esame degli atti ufficiali della Procura della Repubblica di Catanzaro nonché dalle audizioni dei tesserati, dalle quali si evince che il Sig. Carluccio ha svolto, insieme ad altri tesserati già sanzionati con il C.U. 48/TFN-SD – s.s. 2015/2016 - attività preordinate ad alterare lo svolgimento e il risultato delle seguenti competizioni sportive Cremonese-Pro Patria, Monza-Torres, Bassano-Monza, Torres-Pro Patria e Pro Patria-Pavia e ciò in violazione dell’art. 7, commi 1, 5 e 6, CGS e dei principi di lealtà, correttezza e probità sanciti dall’art. 1 CGS. Tale contestazione risulta provata dalle circostanze di seguito evidenziate, nonché dall’esame delle dichiarazioni rese da vari soggetti nel corso delle indagini. 1. Gara Cremonese – Pro Patria Il TFN, analizzate e valutate le intercettazioni telefoniche provenienti dalla Procura della Repubblica di Catanzaro (cui ci si rimanda nella loro versione integrale, di seguito sono riportati gli stralci più salienti), nonché le diverse audizioni, ha accertato che il Sig. Carluccio ha avuto un ruolo ben definito nella vicenda. Ed infatti, in una telefonata, l’Ulizio chiede al Carluccio di interrompere una trattativa già avviata, ma quest’ultimo gli risponde: “cazzo è già andata avanti, come fermarla?” Ed allora l’Ulizio: “eh ma tu praticamente quanto gli avevi detto che costava la macchina?” E Carluccio; “io gli ho detto che costava sui trentamila, quell’Audi bianca ………… Questa è una persona che ……… non ha problemi per comprare! ………”. A questo punto l’Ulizio: “…. è un investimento in più!” Ed il Carluccio: “il fatto che stiamo investendo queste due macchine, le investiamo …. Ed è un investimento in più capito?”. In una ulteriore telefonata tra il Carluccio e il Benini (quest’ultimo, amico del Malvisi, ma anche del Carluccio), ad un certo punto, avvalora la felice conclusione delle trattative relative alla gara contro la Cremonese: “…. Lui mi ha detto queste parole: io vado su con lui in macchina, gli do l’assegno in mano dei miei, andiamo su, se la cosa è andata bene è bene, va giù in banca … se la cosa non è andata bene mi ridà l’assegno in mano”. Da questi fatti risulta pacifica l’attività del Carluccio al fine di alterare il risultato della partita Cremonese - Pro Patria. 2. Gara Monza – Torres Il TFN, analizzate e valutate le intercettazioni telefoniche provenienti dalla Procura della Repubblica di Catanzaro (cui ci si rimanda nella loro versione integrale, di seguito sono riportati gli stralci più salienti), nonché le diverse audizioni, ha accertato che il Sig. Carluccio ha avuto un ruolo ben definito nella vicenda. Le risultanze istruttorie relative alla gara confermano la ricostruzione formulata dalla Procura: l’illecito si è consumato, seppur, alla fine, l’alterazione non si sia concretizzata per le ragioni di seguito evidenziate. L’iniziativa riferita all’illecito de quo originava dal Direttore Sportivo della Torres, Nucifora Vincenzo, il quale in data 16.12.2014 entrava in contatto con l’amico Ulizio Mauro allo scopo di alterare la detta gara. In tale contesto e nei vari colloqui telefonici assume un ruolo di rilievo il Carluccio: “L’Ulizio telefonava all’Aruci e gli riferiva di trovarsi a Milano ma non intendeva rinunciare all’incontro d’affari con il “compare” albanese, invitandolo a prendere contatti con i soci Massimo (Massimiliano Carluccio) e Marcello (Solazzo), che allora erano a Busto, disponibili a discutere di affari illeciti con l’Aruci facendo le veci dell’Ulizio. Che “Massimo” e “Marcello” non potessero essere altri che i fidati complici di Ulizio, Carluccio e Solazzo, risultava incontrovertibile notando come l’Ulizio accreditasse gli amici agli occhi del suo interlocutore”. (Fermo indiziato delitto del 11.05.2015 da 680 a 702). “Ulizio, sicuro che avrebbe convinto il presidente del Monza ad alterare il risultato della partita Monza - Torres, proseguiva anche a tessere le fila della trattativa avviata con l’Aruci perché procacciasse finanziatori della combine che stavano imbastendo. Contattava, pertanto, il socio Carluccio e, sottolineandogli di avere raggiunto adesso il presidente BINGHAM, gli chiedeva se si fosse incontrato con Erik (Aruci). Carluccio non aveva ancora avuto notizie dall’albanese e Ulizio gli raccomandava di contattarlo istruendolo su cosa dire all’Aruci “...eh... va bene... tu faglielo uno squillo, digli guarda mi ha detto Mauro che mi devi chiamare!...”. Carluccio seguiva le indicazioni del “compare”, raccomandandogli di fargli avere istruzioni una volta terminato l’incontro col presidente”. (Allegato 773 dell'informativa di reato Prot. 200/2015/Mob/SCO_A/RM). “Venti minuti dopo l’Ulizio veniva aggiornato dai complici Carluccio e Solazzo sulla sorte di Erik Aruci, che si era impegnato con i complici a procacciare finanziatori della combine da realizzare. L’amico albanese dopo aver potenziato l’intento criminoso dell’Ulizio, questa volta aveva deluso le attese. Solazzo, utilizzando il telefono di Carluccio (com’era solito fare eseguendo incarichi per conto del gruppo criminale), telefonava all’Ulizio informandolo che l’Aruci non si era presentato all’appuntamento che avevano concordato, senza dare notizie di sé”. (Allegato 778 dell'informativa di reato Prot. 200/2015/Mob/SCO_A/RM). … … “L’Ulizio incontrava i soci Solazzo e Carluccio per condividere con loro l’infruttuoso risultato della loro offerta”. (Allegato 782 dell'informativa di reato Prot. 200/2015/Mob/SCO_A/RM). Da questi fatti risulta pacifica l’attività del Carluccio al fine di alterare il risultato della partita. 3. Gara Bassano – Monza Il TFN, analizzate e valutate le intercettazioni telefoniche provenienti dalla Procura della Repubblica di Catanzaro (cui ci si rimanda nella loro versione integrale, di seguito sono riportati gli stralci più salienti), nonché le diverse audizioni, ha accertato che il Sig. Carluccio ha avuto un ruolo ben definito nella vicenda. Nello specifico il ruolo chiave della vicenda veniva ricoperto sempre da Ulizio il quale metteva in azione il solito Carluccio per il reperimento dei finanziamenti a supporto della combine, ma il proposito illecito veniva rifiutato. Il Monza in quel periodo attraversava un momento di grandi difficoltà economiche, ragione per cui la Società aveva urgente bisogno di denaro. Tra l’altro, non potendo permettersi, in quella situazione, un parco completo di validi calciatori, si vedeva costretta a rescindere taluni contratti. L’Ulizio, proponeva la combine per la partita Bassano - Monza (v. conversazione tra l’Ulizio ed il Carluccio: “…. Ehi senti ma tu quanto saresti disposto a spendere per questa macchina? Incomincia a barare no? E dici guarda io ho …. siccome so che loro hanno bisogno di soldi no?”. E il Carluccio: “sì, sì”. Ed ancora l’Ulizio: “e probabilmente te la danno, te la danno a un prezzo accessibile …. capito?”. L’Ulizio, per nulla preoccupato delle sorti del Monza, ma pronto a lucrare sui drammi della Società sportiva, invitava il Carluccio a muoversi per la vendita di due combine (“…. gli devi dire che abbiamo preparato per la consegna due macchine … ok? Però se loro le vogliono pagare a rate devo dare la metà avanti e la metà a …. eh … la metà al me …. la metà alla conse … la mac …”. E il Carluccio: “…. quanto vengono ste macchine?” L’Ulizio: “sono 50 una e 30 l’altra …”). I canali consigliati erano i soliti: il Malvisi per l’Italia, o anche i russi per l’estero; era importante però che la risposta pervenisse entro le 11 dell’indomani (termine non rispettato dagli investitori che, al contrario, avevano bisogno di più tempo per decidere ed organizzarsi). Ed ancora, l’Ulizio comunicava al Carluccio di avere la disponibilità di una “Lamborghini” che veniva messa in vendita ad un prezzo di 120.000 euro (“… adesso sono qua con loro …. mi hanno comunicato questa cosa qua … però vogliono ….. in tutto …. compreso poi dopo quello che magari …. ti devi tenere tu dalla …. noi dalla ………. transazione ……. vogliono 120.000 (centoventimila) Euro …”. Nonostante tutte le trattative finalizzate allo scopo, malgrado l’impegno dell’Ulizio e del Carluccio, il proposito di alterare la gara si arenava. Da questi fatti risulta pacifica l’attività del Carluccio al fine di alterare il risultato della partita. 4. Gara Torres - Pro Patria Il TFN, analizzate e valutate le intercettazioni telefoniche provenienti dalla Procura della Repubblica di Catanzaro (cui ci si rimanda nella loro versione integrale, di seguito sono riportati gli stralci più salienti), nonché le diverse audizioni, ha accertato che il Sig. Carluccio ha avuto un ruolo ben definito nella vicenda. Ciò si evince dal messaggio inviato dal Carluccio al Benini: “Pro solo 2.5 ok ………”. Purtroppo, però, la gara contro la Torres, non garantiva le quote sperate dall’investitore Malvisi (solo 1,75), e di questo veniva informato l’Ulizio, come noto a capo dell’organizzazione (v. messaggio inviato dal Carluccio: “Così non fanno niente e a 1,75 e non ce la fanno a coprire tutto ci vuole qualcos’altro ……”. L’Ulizio, padrone assoluto della scena, consigliava il Carluccio di non demordere e trattare. Interessante una conversazione intercettata tra i due: “…. ha detto non ci siamo dentro con le spese … ha detto facciamo tutto sto giro per mettere niente in tasca … ha detto …. trovare i locali più belli cazzo che non c’è problema ….. però cazzo … l’altra gente di fronte cazzo la conosci bene te … poi vedi se ………. gli diamo una ragazza ……………. gli regaliamo una ragazza “. Ecco che l’Ulizio, raccolto l’invito, contattava la Torres (“… l’altra gente di fronte …”), squadra che avrebbe dovuto incontrare il Pro Patria, precisamente l’avv. Nucifora, Direttore Sportivo della Società sarda. Quest’ultimo, però, declinava l’offerta e si tirava indietro (“…… squadra incazzata ……. siamo già quintultimi .. che stai scherzando? …………”. E l’Ulizio: “quindi …… non facciamo niente ….”; e di risposta il Nucifora: “io no ……….”. La ipotesi di concordare con il dirigente della Torres qualcosa di diverso e magari di più quotato, pertanto, svaniva. La partecipazione dei giocatori, ancora una volta veniva confermata da una telefonata intercettata tra l’Ulizio ed il Solazzo: “ …. dunque noi per prendere la macchina .. ok … e fare in modo che ci arrivi la macchina quella che vogliamo noi …. giusta …. dobbiamo dare dei soldi a chi fa in modo che quella macchina … ci arrivi giusto? …. che sono i raga … i … i … quelli che lavorano lì alla Società … concessionaria”. E il Solazzo: “gli operai …. gli operai ….!”. L’incontro con gli investitori stranieri veniva programmato presso l’Idea Hotel Plus Malpensa Airport di Somma Lombarda, poi presso l’aeroporto, e la Timosenco, intercettata, riferiva al Di Lauro che l’accordo prevedeva l’over 2.5, e cioè una somma totale di almeno tre goal. Il Di Lauro, avuta certezza della combine, ancora una volta faceva effettuare scommesse per suo conto. Una telefonata tra l’Ulizio e il Carluccio confermava il via dato ai calciatori (“……… In ogni caso tutto a posto, perché io già, prima che spegnessero il telefono, gli ho dato l’ok, e ho ricevuto l’ok …. poi hanno risposto tutto apposto…”). Da questi fatti risulta pacifica l’attività del Carluccio al fine di alterare il risultato della partita. 5. Gara Pro Patria - Pavia Il TFN, analizzate e valutate le intercettazioni telefoniche provenienti dalla Procura della Repubblica di Catanzaro (cui ci si rimanda nella loro versione integrale, di seguito sono riportati gli stralci più salienti), nonché le diverse audizioni, ha accertato che il Sig. Carluccio ha avuto un ruolo ben definito nella vicenda. Carluccio ha contribuito all’alterazione della gara attraverso i soliti calciatori, che nella circostanza, però, rivendicavano maggiori somme di denaro (v. telefonata intercorsa tra l’Ulizio ed il Carluccio: “….. ieri ho parlato con i ragazzi, loro giustamente mi dicono … cioè con gli operai …. stavolta vogliono … “). Ovviamente, corsia privilegiata per Mauro Ulizio era il contatto con il figlio Andrea: “hai sentito i discorsi che ho fatto ….. che abbiamo fatto con …. li ha sentiti anche Gero …..”. E Andrea Ulizio: “e quindi non si può sbagliare”. Intanto, proprio a causa delle ripetute sconfitte del Pro Patria, i tifosi e la piazza risultavano surriscaldati, tanto da indurre l’Ulizio a chiedere protezione al Carluccio (“se avessi bisogno di qualcuno qua … dopo la partita sabato …. perché oggi hanno rotto ancora il cazzo capito eh …. e quindi hanno un po’ di paura … un po’ tutti ….”. Il Carluccio lo tranquillizzava dicendo: “ …. mando Marcello con due tre altri”). Anche questa volta l’accordo, finanziato dal solito gruppo italiano facente riferimento a Malvisi, per altro verso dal gruppo estero facente capo ad Uros, appariva perfezionato (v. conversazione Carluccio/Ulizio: “metà e metà … metà domattina ….. per gli operai ……… e domani mattina agli operai vai e li sistemi no? E normale”. E L’Ulizio: “mh va beh …… 2 e mezzo giusto vengono domani? …… non 1! 2 e mezzo? Non non 10? 25!”. E Carluccio: “ sì sì sì sì”). La prova dell’appagamento dei calciatori era offerta da un’altra telefonata tra il Solazzo e il Carluccio (“…. Gli operai contentissimi per tutte le cose”), per quanto la gara, alla fine, risultava disturbata da alcuni fatti che si erano verificati all’interno dello spogliatoio Da questi fatti risulta pacifica l’attività del Carluccio al fine di alterare il risultato della partita In merito alla posizione della Aurora Pro Patria Srl va evidenziato quanto segue. Il Tribunale condivide l’assunto della Procura Federale - nonostante la richiesta sanzionatoria - secondo cui la eventuale responsabilità della Società deferita risulterebbe “assorbita” dalla precedente decisione C.U. 48/TFN-SD – s.s. 2015/2016 - avente ad oggetto anche le violazioni contestate nel presente procedimento. Va altresì evidenziato che la Aurora Pro Patria ha posto in essere una seria eterogena di attività volte ad evitare combine sportive. In particolare la Società, pur non obbligata, ha provveduto ad adottare il modello ex D. Lgs 231/2010, poi integrato da un codice antifrode, nonché sottoscritto un contratto con la Società Federbet, per meglio vigilare sul flusso delle scommesse relative alle proprie gare. Peraltro la documentazione posta a base del deferimento non evidenzia un legame tra il sodalizio sportivo ed il Sig. Massimiliano Carluccio, come detto, all’epoca dei fatti tesserato con altro Club. Gli elementi depositati dalla Procura non confermano il ruolo di “socio occulto” ovvero “direttore di fatto” della Aurora Pro Patria, ma evidenziano che il deferito, in contatto, ed insieme, ad altri tesserati della Aurora Pro Patria, ha posto in essere gli atti illeciti finalizzati alla combine delle partite: Cremonese-Pro Patria, MonzaTorres, Bassano-Monza, Torres-Pro Patria e Pro Patria-Pavia. Ciò è, altresì, confermato dal coinvolgimento del Sig. Carluccio in combine contestate ad altri sodalizi sportivi nelle partite Monza – Torres, Bassano – Monza. Considerata le misure adottate dalla Società e il modello di organizzazione e prevenzione del rischio di illeciti sportivi legati alla alterazione dei risultati nonché la esclusione della qualità di “socio occulto” da parte del Sig. Massimo Carluccio nella Società deferita, il T.F.N. proscioglie l’Aurora Pro Patria Srl dagli addebiti contestati. Il dispositivo Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare infligge al Sig. Carluccio Massimiliano la sanzione dell’inibizione di 6 (sei) anni e 6 (sei) mesi oltre alla preclusione da ogni rango e/o categoria della FIGC e l’ammenda di € 110.000,00 (Euro centodiecimila/00). Proscioglie la Società Aurora Pro Patria Srl.
Share the post "F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 011/TFN del 03 Agosto 2016 (90) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MASSIMILIANO Carluccio (socio occulto e direttore “di fatto” della Società Aurora Pro Patria 1919 Srl), Società AURORA PRO PATRIA 1919 Srl – (nota n. 4327/859 pf14- 15 SP/blp del 4.11.2015)."