F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 012/TFN del 14 Settembre 2016 (286) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SALVATORE TRUNFIO (soggetto che ha svolto attività rilevante per l’Ordinamento Federale – (nota n. 15502/329pf15-16 PM/blp del 24.6.2016).
F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 012/TFN del 14 Settembre 2016
(286) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SALVATORE TRUNFIO (soggetto che ha svolto attività rilevante per l’Ordinamento Federale - (nota n. 15502/329pf15-16 PM/blp del 24.6.2016).
Il deferimento Con provvedimento del 24 giugno 2016, il Procuratore Federale deferiva al Tribunale Federale Nazionale, Sez. Disciplinare il Signor Salvatore Trunfio - nella sua qualità̀ di soggetto che svolgeva attività rilevante per l’Ordinamento Federale ai sensi dell’art. 1 bis, comma 5, del CGS - per la violazione dell’art. 1 bis comma 1 CGS in relazione a quanto previsto dagli artt. 3, 4, 5 e 6 del Regolamento per i servizi di Procuratore Sportivo in vigore dall’1/4/2015, per avere egli acquisito con scrittura del 20/7/2015 mandato di rappresentanza dal calciatore Sig. Carmine De Sena pur non essendo iscritto nel registro dei procuratori sportivi della F.I.G.C.. Le memorie difensive Nei termini assegnati nell’atto di comunicazione degli addebiti, il deferito presentava memorie difensive. Il dibattimento All’odierna riunione è comparso, il rappresentante della Procura Federale, il quale ha richiesto l’irrogazione delle seguenti sanzioni nei confronti del Signor Salvatore Trunfio di mesi 3 (tre) di inibizione. É altresì comparso personalmente il deferito, il quale nel riportarsi alla propria memoria difensiva, insisteva nella richiesta di suo proscioglimento da ogni addebito. La decisione Il Tribunale Federale Nazionale, Sez. Disciplinare, esaminati gli atti, rileva quanto segue: dagli atti del procedimento disciplinare in questione e dalle prove prodotte dalla Procura Federale, avente ad oggetto “Accertamento della regolarità del mandato conferito dal calciatore Carmine De Sena al Sig. Salvatore Trunfio ex agente di calciatori” si evincel’irregolarità del mandato conferito al Signor Salvatore Tronfio, dal calciatore Carmine De Sena che ha già definito la propria posizione ex art. 32 sexies del CGS. In particolare, dagli atti, risulta documentalmente comprovato che il Sig. De Sena ha sottoscritto un mandato di rappresentanza in favore di un soggetto che non risultava registrato nell’apposito elenco tenuto dalla FIGC, ovvero il deferito Salvatore Trunfio. Quest’ultimo infatti pur non essendo iscritto nel registro dei procuratori sportivi della F.I.G.C., risulta comunque aver svolto attività rilevante per l’Ordinamento Federale, in particolare nel momento in cui riceveva specifica autorizzazione e mandato irrevocabile da parte del calciatore Carmine De Sena. In effetti, il deferito risulta aver assunto dal suddetto calciatore un mandato per la cura degli interessi dello stesso in vista del tesseramento per una Società in violazione del regolamento per i servizi di procuratore sportivo in vigore dall’1.4.2015, che prevede espressamente la necessità di registrazione nell’apposito elenco tenuto dalla FIGC, anche con riferimento a coloro che intendano svolgere seppur solo occasionalmente tale attività. Dalla disamina della scrittura de quo, risulta che tale mandato non conteneva neppure i requisiti previsti dagli artt. 5 commi 5.1 e 5.5, e 6 del Regolamento per i servizi di Procuratore Sportivo in vigore dall’1/4/2015. Le circostanze poste alla base del presente deferimento sono state altresì confermate dal calciatore Sig. Carmine De Sena il quale, a seguito di dichiarazioni avente anche valenza autoaccusatoria, rese in sede di propria audizione nel corso delle indagini svolte dalla Procura Federale, confermava la dinamica dell’intera vicenda; Alla luce della documentazione prodotta (copia “contratto di rappresentanza” a firma del calciatore De Sena), dell’accordo avente ad oggetto l’applicazione della sanzione ai sensi dell’art. 32 sexies del CGS concluso con il Sig. Carmine De Sena, e delle dichiarazioni autoaccusatorie rese dal Sig. De Sena che confermano i fatti posti alla base del presente deferimento, risulta comprovato ogni oltre ragionevole dubbio, il comportamento antiregolamentare posto in essere dal Signor Salvatore Trunfio, con altrettanto evidente violazione delle norme indicate in epigrafe. P.Q.M. Il Tribunale Federale Nazionale, Sez. Disciplinare, in accoglimento del deferimento proposto, irroga nei confronti Signor Salvatore Trunfio la sanzione di mesi 3 (tre) di inibizione.
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