F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 012/TFN del 14 Settembre 2016 (285) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIANCLAUDIO GIOVANNONE (Presidente della Società ASD Asti Calcio a 5), Società ASD ASTI CALCIO A 5 – (nota n. 15500/884 pf15-16 GR/mg del 27.6.2016).

F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 012/TFN del 14 Settembre 2016 (285) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIANCLAUDIO GIOVANNONE (Presidente della Società ASD Asti Calcio a 5), Società ASD ASTI CALCIO A 5 - (nota n. 15500/884 pf15-16 GR/mg del 27.6.2016). Il deferimento Con provvedimento del 27 giugno 2016, il Procuratore Federale deferiva a questo Tribunale Federale Nazionale Sez. Disciplinare: - il Signor Gianclaudio Giovannone - nella sua qualità̀ di Presidente della Società ASD Asti Calcio a 5 - per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali, ai sensi dell’art. 1 bis, comma 1 e 3 CGS, per aver, durante la gara Pescara – Asti Calcio a 5 valevole per la Finale di Coppa Italia serie A del 6.3.2016, cui non era presente, comunicato via cellulare, ai dirigenti, ai tecnici ed ai calciatori partecipanti alla gara, di non prendere parte né al saluto fair play, né alla cerimonia di premiazione, in concorso con il tesserato Lorenzo Lombardi – esecutore materiale della condotta scorretta – nonché per non essersi presentato, benché convocato ritualmente per ben due volte, senza fornire spiegazione, dinanzi al collaboratore del Tribunale Federale Nazionale incaricato dell’attività inquirente. - la Società ASD Asti Calcio a 5, per responsabilità̀ oggettiva e diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, art. CGS. Le memorie difensive Nei termini assegnati nell’atto di comunicazione degli addebiti, i deferiti non presentavano alcuna memoria difensiva. Il dibattimento All’odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha richiesto l’applicazione delle seguenti sanzioni: nei confronti del Signor Gianclaudio Giovannone mesi 4 (quattro) di inibizione; nei confronti della Società ASD Asti Calcio a 5 l’ammenda di € 400,00 (euro quattrocento/00). Nessuno è comparso per i deferiti. I motivi della decisione Il Tribunale Federale Nazionale Sez. Disciplinare, esaminati gli atti, rileva quanto segue: Con nota del 15.3.15, la Divisione Calcio a 5 della LND – FIGC, segnalava alla Procura Federale che al termine della finale di Coppa Italia C5 serie A, Pescara – Asti Calcio a 5 del 6.3.16, la Società ASD Asti Calcio a 5 non si schierava al centro del campo per il saluto fair play di fine gara e per la cerimonia di premiazione, in qualità di seconda classificata alla manifestazione, rientrando immediatamente negli spogliatoi non rientrando più sul terreno di gioco. Veniva pertanto avviato il relativo procedimento disciplinare, avente ad oggetto “accertamento delle responsabilità di altri tesserati rimasti non identificati, al di là di quelli sanzionati dal GS con CU n. 575 del 9.3.16, con riferimento alla mancata partecipazione della Società ASD Asti Calcio a 5 al saluto fair play di fine gara ed alla successiva cerimonia di premiazione, in qualità di seconda classificata alla manifestazione”. Dall’esame della documentazione allegata al fascicolo d’indagine e dai verbali di audizione dei tesserati interessati nella vicenda, è emersa l’effettiva responsabilità del Signor Giovannone per i fatti di cui al presente deferimento. I soggetti facenti parte della Società ASD Asti Calcio a 5 – nello specifico: il Sig. Lombardi Michele, preparatore atletico e dirigente addetto all’arbitro della gara; il Sig. Lombardi Lorenzo, Vice Presidente e Dirigente Accompagnatore; il Sig. De Souza A. Ricardo, allenatore; i Sig.ri Onori D. Vinicio e Rocha Edgra, calciatori; il Sig. Milosevic Sinisa, Direttore Sportivo – hanno infatti tutti concordemente dichiarato che, durante la gara in questione, il Presidente Giovannone, a seguito dell’espulsione del calciatore Moreira, aveva loro comunicato via cellulare, ai dirigenti, ai tecnici ed ai calciatori partecipanti alla gara, di non prendere parte né al saluto fair play, né alla cerimonia di premiazione; decisione comunicata prima della fine della gara dallo stesso Presidente ai commentatori televisivi. I tesserati interessati, nonostante il dissenso, di fatto ottemperavano all’ordine loro imposto. Alla luce della documentazione prodotta, e dalle dichiarazioni rese dai Signori Lombardi Michele, Lombardi Lorenzo, De Souza A. Ricardo, Onori D. Vinicio, Rocha Edgra, e Milosevic Sinisa che confermano i fatti posti alla base del presente deferimento, risulta comprovato ogni oltre ragionevole dubbio, il comportamento antiregolamentare posto in essere dal Signor Giovannone Gianclaudio, con altrettanto evidente violazione delle norme indicate in epigrafe; di conseguenza risulta acclarata la responsabilità diretta della Società ASD Asti Calcio a 5, ai sensi dell’art. 4 comma 1 del CGS in relazione alla condotta ascritta al proprio Presidente e Legale Rappresentante. P.Q.M. Il Tribunale Federale Nazionale, Sez. Disciplinare, in accoglimento del deferimento proposto, irroga le seguenti sanzioni: nei confronti del Signor Gianclaudio Giovannone l’inibizione per mesi 3 (tre); nei confronti della Società ASD Asti Calcio a 5 l’ammenda di € 400,00 (euro quattrocento/00).
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