F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 016/TFN del 23 Settembre 2016 (3) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO CARMINE ANTONIO DEPASQUALE (all’epoca dei fatti Presidente onorario, socio di riferimento e Amministratore di fatto con ampi poteri gestionali ed economici della Società AS Andria Bat Srl dal 14.12.2012 fino all’8.5.2014 – data fallimento Società), SERGIO BAVA (Dirigente dell’AS Andria Bat Srl con la qualifica di responsabile gestionale dall’8.2.2013 fino all’8.5.2014 – data fallimento Società) , MAURANTONIO DI TOMA (Amministratore unico della Società AS Andria Bat Srl dal 14.12.2012 fino all’8.5.2014 – data fallimento Società), RICCARDO FUSIELLO (Amministratore unico e Presidente della Società AS Andria Bat Srl dal 19.11.2012 al 14.12.2012, socio di riferimento dal 10.12.2010 al 14.12.2012, nonché Presidente del Consiglio di Amministrazione dal 20.12.2010 al 19.4.2012), LUCA VALLARELLA (Amministratore unico e Presidente della Società AS Andria Bat Srl dal 12.4.2012 al 19.11.2012), SEBASTIANO TROIA (Amministratore delegato della Società AS Andria Bat Srl nella s.s. 2011-12), WALTER TACCONE (Presidente della Società AS Avellino 1912 Srl nella s.s. 2012-13), ALBERTO IACOVACCI (Vice Presidente e Amministratore delegato della Società AS Avellino 1912 Srl nella s.s. 2012-13), Società US Avellino 1912 Srl – (nota n. 0048/1151 pf12-13 AM/sds del 1.7.2016).

F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 016/TFN del 23 Settembre 2016 (3) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO CARMINE ANTONIO DEPASQUALE (all’epoca dei fatti Presidente onorario, socio di riferimento e Amministratore di fatto con ampi poteri gestionali ed economici della Società AS Andria Bat Srl dal 14.12.2012 fino all’8.5.2014 - data fallimento Società), SERGIO BAVA (Dirigente dell’AS Andria Bat Srl con la qualifica di responsabile gestionale dall’8.2.2013 fino all’8.5.2014 – data fallimento Società) , MAURANTONIO DI TOMA (Amministratore unico della Società AS Andria Bat Srl dal 14.12.2012 fino all’8.5.2014 - data fallimento Società), RICCARDO FUSIELLO (Amministratore unico e Presidente della Società AS Andria Bat Srl dal 19.11.2012 al 14.12.2012, socio di riferimento dal 10.12.2010 al 14.12.2012, nonché Presidente del Consiglio di Amministrazione dal 20.12.2010 al 19.4.2012), LUCA VALLARELLA (Amministratore unico e Presidente della Società AS Andria Bat Srl dal 12.4.2012 al 19.11.2012), SEBASTIANO TROIA (Amministratore delegato della Società AS Andria Bat Srl nella s.s. 2011-12), WALTER TACCONE (Presidente della Società AS Avellino 1912 Srl nella s.s. 2012-13), ALBERTO IACOVACCI (Vice Presidente e Amministratore delegato della Società AS Avellino 1912 Srl nella s.s. 2012-13), Società US Avellino 1912 Srl - (nota n. 0048/1151 pf12-13 AM/sds del 1.7.2016). Il deferimento - Con provvedimento del 1 luglio 2016 il Procuratore Federale Aggiunto ha deferito a questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare: "1) il Sig. Francesco Carmine Antonio DEPASQUALE, Presidente onorario, socio di riferimento e amministratore di fatto con ampi poteri gestionali ed economici della Società AS Andria Bat, dal 14 dicembre 2012 fino all’8 maggio 2014 (data del fallimento della Società), per le seguenti violazioni così come emergenti anche dagli atti penali: j) art. 1, comma 1, del CGS, vigente all'epoca dei fatti (attualmente art.1 bis, comma 1), in relazione all’art. 8, commi 1 e 2, e all’art. art.19 dello Statuto FIGC, per aver, al fine di recare pregiudizio ai creditori, pur avendo ricevuto la restituzione della documentazione contabile e fiscale, dal consulente della Società, nel mese di marzo - aprile 2013, sottratto e/o occultato e/o omesso la tenuta delle scritture contabili obbligatorie della Società, in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e degli affari; k) art. 1, comma 1, del CGS, vigente all'epoca dei fatti (attualmente art.1 bis, comma 1), in relazione all’art. 8, commi 1 e 2, e all’art. 19 dello Statuto FIGC, per avere distratto liquidità societaria di euro 145.514,00 e beni aziendali costituiti dall’autovettura Lancia Y targata AL481BJ; l) art. 1, comma 1, del CGS, vigente all'epoca dei fatti (attualmente art.1 bis, comma 1), in relazione all’art. 8, commi 1 e 2, e all’articolo 19 dello Statuto FIGC, per aver deliberatamente e artatamente predisposto documenti non veridici per eludere i controlli della COVISOC, al fine di conseguire illegittimamente i contributi federali; m) art. 1, comma 1, del CGS, vigente all'epoca dei fatti (attualmente art.1 bis, comma 1), in relazione all’art. 8, comma 2, e all’art. 19 dello Statuto FIGC, perché́ in qualità̀ legale rappresentante della Società Andria Calcio Bat Srl, ometteva di effettuare versamenti di Ritenute IRPEF Lavoratori dipendenti riferiti al periodo da luglio a dicembre 2012 per un totale di € 96.304,24, a cui vanno ad aggiungersi € 1.495,55 per Addizionali IRPEF Regionali e Comunali, sempre per lo stesso periodo, così per un totale finale di € 97.799,79, che si sarebbe dovuto versare entro il 31.07.2013; n) art. 1, comma 1, del CGS, vigente all'epoca dei fatti (attualmente art.1 bis, comma 1), in relazione all’art. 8, comma 2 e all’art. 19 dello Statuto FIGC, quale amministratore di fatto dal 15.12.2012, per aver omesso il versamento IVA riferito alle liquidazione da Genn./Ott. 2012 pari ad € 249.631,49; o) art. 1, comma 1, del CGS, vigente all'epoca dei fatti (attualmente art.1 bis, comma 1), in relazione all’art. 8, comma 2, e all’art. 19 dello Statuto FIGC, per aver omesso, in qualità̀ di amministratore di fatto, della Società Andria Calcio Bat Srl, di presentare la Dichiarazione IVA relativa all’esercizio 2012 nei termini di legge, cioè̀ entro il 31.12.2013; p) art. 1, comma 1, del CGS, vigente all'epoca dei fatti (attualmente art.1 bis, comma 1), in relazione art. 10, comma 2, per aver sottoscritto in data 10 gennaio 2013 una variazione di tesseramento per la cessione a titolo gratuito del diritto alle prestazioni del calciatore Mariano ARINI alla Società US Avellino 1919 Srl non veridica; q) art. 1, comma 1, del CGS, vigente all'epoca dei fatti (attualmente art.1 bis, comma 1), in relazione all’art. 8, commi 1 e 2, e all’art. 19 dello Statuto, per aver indebitamente ottenuto nel mese di gennaio 2013 per la cessione simulatamente a titolo gratuito del calciatore Mariano ARINI alla Società US Avellino 1912 Srl e in parte incassato assegni sottoscritti dalla stessa Società, a firma dell’amministratore delegato, Sig. Alberto IACOVACCI, intestati non alla Società A.S. Andria Bat Srl che ne avrebbe avuto diritto, ma alla Società Holding Rent Management Srl a lui riconducibile; r) art. 9 del CGS per avere promosso e dato vita ad una associazione dallo stesso capeggiata finalizzata alla elusione dei controlli della Co.Vi.So.C. ed alla realizzazione di più fatti di bancarotta fraudolenta della Società di calcio denominata “AS Andria Bat” Srl, in seno alla quale Maurantonio DI TOMA rivestiva la carica di amministratore unico, Francesco Carmine Antonio Depasquale quella di Presidente onorario, ma amministratore di fatto e Sergio BAVA quella di dirigente e consulente contabile; 2) il Sig. Sergio BAVA, dirigente dell’AS Andria Bat con la qualifica di responsabile gestionale dall’8 febbraio 2013 fino all’8 maggio 2014 (data del fallimento della Società̀), per le seguenti violazioni così come emergenti anche dagli atti penali: e) art. 1, comma 1, del CGS, vigente all'epoca dei fatti (attualmente art.1 bis, comma 1), in relazione all’art. 8, commi 1 e 2 e all’art. 19 dello Statuto FIGC, per aver, al fine di recare pregiudizio ai creditori, pur avendo ricevuto la restituzione della documentazione contabile e fiscale, dal consulente della Società, nel mese di marzo- aprile 2013, sottratto e/o occultato e/o omesso la tenuta delle scritture contabili obbligatorie della Società̀, in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e degli affari; f) art. 1, comma 1, del CGS, vigente all'epoca dei fatti (attualmente art.1 bis, comma 1), in relazione all’art. 8, commi 1 e 2 e all’art. 19 dello Statuto FIGC, per avere distratto liquidità Societaria di euro 145.514,00 e beni aziendali costituiti dall’autovettura Lancia Y targata AL481BJ; g) art. 1, comma 1, del CGS, vigente all'epoca dei fatti (attualmente art.1 bis, comma 1), in relazione all’art. 8, commi 1 e 2, e all’art. 19 dello Statuto FIGC, perché́, nella qualità̀ di consulente contabile del Sig. Francesco Carmine Antonio Depasquale, formava più documenti non veridici tra cui estratti conto e modelli F24, allo scopo di ottenere contributi dalla Lega Pro in favore della “AS Andria Bat”; h) art. 9 del CGS per avere partecipato ad una associazione, in qualità̀ di dirigente e consulente contabile, capeggiata dal Sig. Francesco Carmine Antonio Depasquale, Presidente onorario, ma amministratore di fatto, finalizzata alla elusione dei controlli della COVISOC ed alla realizzazione di più̀ fatti di bancarotta fraudolenta della Società di calcio denominata “AS Andria Bat” Srl, in seno alla quale Maurantonio DI TOMA rivestiva la carica di amministratore unico; 3) il Sig. Maurantonio DI TOMA, amministratore unico dell’AS Andria Bat dal 14 dicembre 2012 fino all’8 maggio 2014 (data del fallimento della Società), per le seguenti violazioni così come emergenti anche dagli atti penali: h) art. 1, comma 1, del CGS, vigente all'epoca dei fatti (attualmente art.1 bis, comma 1), in relazione all’art. 8, commi 1 e 2 e all’art. 19 dello Statuto FIGC, per aver, al fine di recare pregiudizio ai creditori, pur avendo ricevuto la restituzione della documentazione contabile e fiscale, dal consulente della Società, nel mese di marzo- aprile 2013, sottratto e/o occultato e/o omesso la tenuta delle scritture contabili obbligatorie della Società, in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e degli affari; i) art. 1, comma 1, del CGS, vigente all'epoca dei fatti (attualmente art.1 bis, comma 1), in relazione all’art. 8, commi 1 e 2 e all’art. 19 dello Statuto FIGC, per avere distratto liquidità Societaria di euro 145.514,00 e beni aziendali costituiti dall’autovettura Lancia Y targata AL481BJ; j) art. 1, comma 1, del CGS, vigente all'epoca dei fatti (attualmente art.1 bis, comma 1), in relazione all’art. 8, commi 1 e 2 e all’art. 19 dello Statuto FIGC, per aver deliberatamente e artatamente predisposto documenti non veridici per eludere i controlli della Co.Vi.So.C., al fine di conseguire illegittimamente i contributi federali; k) art. 1, comma 1, del CGS, vigente all'epoca dei fatti (attualmente art.1 bis, comma 1), in relazione all’art. 8, comma 2 e all’art. 19 dello Statuto FIGC, perché, in qualità di legale rappresentante della Società Andria Calcio Bat Srl, ometteva di effettuare versamenti di Ritenute IRPEF Lavoratori dipendenti riferiti al periodo da luglio a dicembre 2012 per un totale di € 96.304,24, a cui vanno ad aggiungersi € 1.495,55 per Addizionali IRPEF Regionali e Comunali, sempre per lo stesso periodo, così per un totale finale di € 97.799,79 che si sarebbe dovuto versare entro il 31.07.2013; l) art. 1, comma 1, del CGS, vigente all'epoca dei fatti (attualmente art.1 bis, comma 1), in relazione all’art. 8, comma 2 e all’art. 19 dello Statuto FIGC, quale legale rappresentante, per aver omesso il versamento IVA riferito alle liquidazione da Genn./Ott. 2012 pari ad € 249.631,49; m) art. 1, comma 1, del CGS, vigente all'epoca dei fatti (attualmente art.1 bis, comma 1), in relazione all’art. 8, comma 2, e all’art. 19 dello Statuto FIGC, per aver omesso, in qualità legale rappresentante della Società Andria Calcio Bat Srl, di presentare la Dichiarazione IVA relativa all’esercizio 2012 nei termini di legge, cioè̀ entro il 31.12.2013; n) art. 9 del CGS per avere partecipato ad una associazione, in qualità di amministratore unico, capeggiata dal Sig. Francesco Carmine Antonio Depasquale, Presidente onorario, ma amministratore di fatto, finalizzata alla elusione dei controlli della COVISOC ed alla realizzazione di più fatti di bancarotta fraudolenta della Società di calcio denominata “AS Andria Bat” Srl, in seno alla quale Maurantonio DI TOMA rivestiva la carica di amministratore unico e Sergio BAVA quella di dirigente e consulente contabile; 4) il Sig. Riccardo FUSIELLO, amministratore unico e Presidente dell’AS Andria Bat, dal 19 novembre al 14 dicembre 2012, socio di riferimento dal 10 dicembre 2010 al 14 dicembre 2012, nonché́ Presidente del Consiglio di Amministrazione dal 20 dicembre 2010 al 19 aprile 2012 per le seguenti violazioni così come emergenti anche dagli atti penali: c) art. 1, comma 1, del CGS, vigente all'epoca dei fatti (attualmente art.1 bis, comma 1), in relazione all’art. 8, commi 1 e 2 e all’art. 19 dello Statuto FIGC, quale legale rappresentante, per aver omesso il versamento IVA riferito alle liquidazione da Genn./Ott. 2012 pari ad € 249.631,49; d) art. 1, comma 1, del CGS, vigente all'epoca dei fatti (attualmente art.1 bis, comma 1), in relazione all’art. 8, comma 2, e all’art. 19 dello Statuto FIGC, perché in qualità di legale rappresentante della Società Andria Calcio Bat Srl, ometteva di effettuare versamenti di Ritenute IRPEF Lavoratori dipendenti riferiti al periodo da luglio a dicembre 2012 per un totale di € 96.304,24, a cui vanno ad aggiungersi € 1.495,55 per Addizionali IRPEF Regionali e Comunali, sempre per lo stesso periodo, così per un totale finale di € 97.799,79 che si sarebbe dovuto versare entro il 31.07.2013; 5) il Sig. Luca VALLARELLA, amministratore unico e Presidente dell’AS Andria Bat Srl, dal 12 aprile al 19 novembre 2012, per le seguenti violazioni così come emergenti anche dagli atti penali: c) art. 1, comma 1, del CGS, vigente all'epoca dei fatti (attualmente art.1 bis, comma 1), in relazione all’art. 8, comma 2 e all’art. 19 dello Statuto della FIGC, per aver omesso, quale legale rappresentante, il versamento IVA riferito alle liquidazione da Genn./Ott. 2012 pari ad € 249.631,49; d) art. 1, comma 1, del CGS, vigente all'epoca dei fatti (attualmente art.1 bis, comma 1), in relazione all’art. 8, comma 2, e all’art. 19 dello Statuto FIGC, perché, in qualità di legale rappresentante della Società Andria Calcio Bat Srl, ometteva di effettuare versamenti di Ritenute IRPEF Lavoratori dipendenti riferiti al periodo da luglio a dicembre 2012 per un totale di € 96.304,24, a cui vanno ad aggiungersi € 1.495,55 per Addizionali IRPEF Regionali e Comunali, sempre per lo stesso periodo, così per un totale finale di € 97.799,79 che si sarebbe dovuto versare entro il 31.07.2013; 6) il Sig. Sebastiano TROIA, amministratore delegato della Società AS Andria Bat Srl nella stagione 2011/12, della violazione, così come emergente anche dagli atti penali, dell’art. 1, comma 1, del CGS, vigente all'epoca dei fatti (attualmente art.1 bis, comma 1), in relazione all’art. 8, comma 2 e all’art. 19 dello Statuto FIGC, per aver omesso, quale legale rappresentante, il versamento IVA riferito alle liquidazione da Genn./Ott. 2012 pari ad € 249.631,49; 7) il Sig. Walter TACCONE, Presidente della Società AS Avellino 1912, Srl nella stagione 2012/13 per le seguenti violazioni così come emergenti anche dagli atti penali: c) art. 1, comma 1, del CGS, vigente all'epoca dei fatti (attualmente art.1 bis, comma 1), in relazione art. 10, comma 2 e all’art. 19 dello Statuto FIGC per aver sottoscritto in data 10 gennaio 2013 una variazione di tesseramento per la cessione a titolo gratuito del diritto alle prestazioni del calciatore Mariano ARINI alla Società AS Avellino 1919 Srl non veridica; d) art. 1, comma 1, del CGS, vigente all'epoca dei fatti (attualmente art.1 bis, comma 1), in relazione all’art. 8, comma 1 e 2, e all’art. 19 dello Statuto della FIGC per aver indebitamente pattuito nel mese di gennaio 2013 con il Sig. Depasquale la erogazione di somme della propria Società a favore della HOLDING RENT MANGEMENT Srl, riconducibile al Sig. Depasquale, per la cessione a titolo gratuito del diritto alle prestazioni del calciatore Mariano ARINI alla Società AS Avellino 1919 Srl; 8) il Sig. Alberto IACOVACCI, vicepresidente e amministratore delegato dell’AS Avellino 1912 Srl nella stagione 2012/13, per la violazione, così come emergente anche dagli atti penali, dell’art. 1, comma 1, del CGS, vigente all'epoca dei fatti (attualmente art.1 bis, comma 1), in relazione all’art. 8, comma 1 e 2, all’art. 10, comma 2 e all’art. 19 dello Statuto della FIGC, per aver indebitamente emesso a nome della Società AS Avellino 1912 Srl assegni a favore della HOLDING RENT MANGEMENT Srl, riferibile al Sig. Depasquale, che non ne aveva alcun titolo a percepirlo, per la cessione del diritto alle prestazioni del calciatore Mariano ARINI alla Società US Avellino 1919 Srl, simulatamente stipulata dal Sig. Walter TACCONE a titolo gratuito; 9) la Società US AVELLINO 1912 Srl, per la violazione dell’art. 4, comma 1, a titolo di responsabilità̀ diretta per le violazione ascritte ai legali rappresentanti Sig.ri Walter TACCONE e Alberto IACOVACCI.". - Il Procuratore Federale Aggiunto informava di aver dato corso ad indagini a seguito di un'informativa ricevuta in ordine al procedimento penale n. 1022/13 R.G.N.R. aperto dalla Procura del Tribunale di Trani, cui aveva reagito chiedendo copia degli atti senza alcun riscontro, provocando così richiesta di proroga delle indagini alla Corte di Giustizia Federale. Finalmente in data 13.3.2014 la Procura della Repubblica di Trani trasmetteva l'informativa 6.11.2013 redatta dalla Commissariato di P.S. di Andria ed in data 24.4.2014 gli agenti incaricati hanno poi consegnato alla Procura Federale ulteriore documentazione del procedimento penale, pur segnalando che la restante parte avrebbe potuto consegnarsi solo in esito alle indagini ancora in corso. Richieste ed ottenute due ulteriori proroghe, di cui l'ultima alla Procura Generale dello Sport, la Procura Federale acquisiva altra documentazione nel rispetto del segreto istruttorio, ottenendone l'autorizzazione all'uso in sede disciplinare in data 2.12.2015. Elencava di seguito tutta la documentazione acquisita che poi riassumeva in alcuni paragrafi. In particolare alla lettera A) segnalava che la Società Andria Bat Srl aveva disputato nelle stagioni sportive 2011/2012 e 2012/2013 il campionato di Lega Pro, 1° Divisione, indicando per ciascuna stagione gli organi amministrativi (per la prima Presidente del CdA era il Signor Riccardo Fusiello, Vice Presidente il Signor Pasquale Musci, amministratore delegato il Signor Sebastiano Troia, consigliere e direttore generale il Signor Marco De Carlo, consigliere il Signor Nicola di Leo; nella seconda, a seguito di delibera assembleare del 19.4.2012 veniva nominato amministratore unico il Signor Luca Vallarella, rimasto in carica sino al 19.11.2012, seguito ancora dal Signor Riccardo Fusiello, poi sostituito per effetto di dimissioni, con delibera assembleare del 14.12.2012 dal Signor Maurantonio Di Toma con nomina a Presidente onorario del Signor Francesco Carmine Antonio Depasquale cui venivano attribuiti "i poteri di rappresentanza in tutti i rapporti istituzionali ivi compresa la stampa e la Lega Pro", nonché "la firma della Società in occasione del calcio mercato e su tutti gli atti predisposti in favore degli organi civilistici", come da modulo di censimento in pari data); che in data 24.7.2013 il Presidente Federale, presso atto della mancata iscrizione al campionato di competenza (2° Divisione) e visto l'art. 110 NOIF aveva deliberato lo svincolo d'autorità dei calciatori, che nessun attività era stata svolta nella stagione 2013/2014 e che a seguito della sentenza dichiarativa di fallimento dell'8.5.2014, il Presidente Federale aveva revocato l'affiliazione alla Società Andria Bat Srl. - Riferiva alla lettera B) degli assetti proprietari e delle cariche civilistiche ed in particolare precisava che dal giugno 2010 il capitale sociale (di Euro 300.000,00=) era detenuto al 50% da C.N. Costruzioni Generali Srl ed il restante 50% era suddiviso tra i Signori Riccardo Fusiello (48,31%), Pasquale Musci (1%) e Nicola Di Leo (0,69%), poi modificato dal 10.12.2010 in quanto il Signor Riccardo Fusiello si era reso acquirente delle quote del 50% di C.N. Costruzioni Generali Srl al valore di Euro 2.500,00=, portando la sua partecipazione al 98,31%. Con verbale di assemblea straordinaria del 19.11.2012 i soci, vista la perdita relativa agli esercizi precedenti e quella dell'anno in corso, deliberavano di ripianarle con l'utilizzo di riserve accantonate e di parte del capitale sociale, ridotto a Euro 61.314,00= nonché di aumentare il capitale sociale ad Euro 100.000,00= mediante sottoscrizione di nuove quote. In data 29.11.2012 il Signor Riccardo Fusiello ha ceduto la propria partecipazione del valore nominale di Euro 60.277,80= alla HDX Srl, rappresentata dal socio ed amministratore unico Signor Stefano Rossi verso un corrispettivo di Euro 150.000,00= da versarsi in due tranche, dei quali Euro 50.000,00= con bonifico bancario ed Euro 100.000,00= entro il 15.2.2013 (non risultava prova di detto pagamento). In realtà dal 30.11.2012 il Signor Francesco Carmine Antonio Depasquale iniziava ad agire come esclusivo proprietario e da amministratore unico delle due Società, non a caso confermato con la delibera assembleare del 14.12.2012 che gli conferiva i poteri sopra riportati. - Riferiva di seguito della situazione economica-patrimoniale della Società Andria Bat Srl evidenziando che il bilancio chiuso al 30.6.2010 presentava una perdita di Euro 627.579,00= portata a nuovo, con valore della produzione pari a Euro 1.459.534,00= e valore dei costi pari a Euro 2.093.853,00=, che quello chiuso al 30.6.2011 presentava altra perdita di Euro 819.803,00= portata a nuovo con incremento della riserva a copertura perdita da Euro 200,000,00= a Euro 1.470.000,00= senza indicazione di come sarebbero avvenuti i versamenti, con valore della produzione pari a Euro 1.492.314,00= e valore dei costi a Euro 2.365.129,00=, che quello chiuso al 30.6.2012 presentava una perdita di Euro 549.648= portata a nuovo, con valore della produzione pari a Euro 1.904.209,00= e valore dei costi pari a Euro 2.732.270,00=. Si dava poi corso a quanto deliberato nell'assemblea straordinaria del 19.11.2012 dando atto che le perdite pregresse al settembre 2012 erano pari a Euro 1.783.155,00=. Dall'aprile 2013 la contabilità della Società non era più stata rinvenuta ed il bilancio al 30.6.2013 non è mai stato presentato ed approvato. - Asseriva che Co.Vi.So.C. aveva effettuato quattro ispezioni rilevando svariate irregolarità nelle date del 23.5.2012 (mancato versamenti emolumenti, ritenute e contributi per il mese di marzo 2012, omessi versamenti Iva per Euro 120.819,47=, la situazione semestrale al 31.12.2012 evidenziava una perdita di esercizio di Euro 369.468,00= ed un patrimonio netto di Euro 167.022,00=), del 29.11.2012 (evidenziava i rilievi sollevati in tre riunioni dal Collegio Sindacale sulla pesante situazione finanziaria, sull'ingente debito Iva, sui ritardi nei versamenti dei contributi Enpals, sul ritardo nel pagamento degli emolumenti e correlative ritenute e contribuzioni, sulle perdite del bilancio al 30.6.2012, sul mancato versamento dell'aumento di capitale deliberato il 19.11.2012), del 4.4.2013 (sull'assenza dell'amministratore unico Signor Maurantonio Di Toma e del sindaco unico, sulla consegna della sola visura camerale e verbale assemblea dei soci del 14.12.2012, sull'assenza della contabilità nonostante si trattasse di un'ispezione concordata, sulla nota scritta fatta pervenire alla Co.Vi.So.C. in data 29.3.2013, cui erano allegati taluni versamenti). - Affermava che dall'esame incrociato degli elementi acquisiti presso l'Inps e l'Agenzia delle Entrate, rispetto alla documentazione esibita alla Deloitte & Touche nelle verifiche periodiche, era anche emerso un insieme di dichiarazioni mendaci in ordine ai versamenti delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi a mesi da settembre ed dicembre 2012 nel senso che venivano versate mediamente somme pari ad un decimo di quelle dichiarate nei Mod. F24. - Aggiungeva alla lettera E che gli Organi della Giustizia sportiva avevano già assunto una serie di decisioni inerenti Andria Bar Srl ed i suoi tesserati per violazione di norme federali con particolare riferimento a questioni di carattere amministrativo e gestionale, astrattamente connesse allo stato di dissesto finanziario, elencandone ben sei, a partire del C.U. n. 21/CDN del 25.9.2012 al C.U. n. 12/CDN dell'11.9.2013 ( per non aver presentato la fideiussione bancaria a prima richiesta dell'importo di Euro 600.000,00= entro il 30.6.2012, con inibizione di mesi quattro al Signor Luca Vallarella, quale legale rappresentante ed un punto di penalizzazione alla Società; per la mancata attestazione del pagamento di tutti gli emolumenti dovuti ai propri tesserati nei mesi di maggio e giugno 2012 nei termini stabiliti e per il deposito della falsa attestazione del 17.9.2012 attestante dati contabili inveritieri, con inibizione di mesi tre al Signor Luca Vallarella, quale legale rappresentante, e di mesi due al Signor Giuseppe Lopetuso, Presidente del collegio Sindacale e con penalizzazione di un punto ed ammenda di Euro 7.000,00=; per la mancata attestazione del pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps ai propri tesserati nei mesi da settembre a dicembre 2012 nei termini stabiliti, per aver prodotti dichiarazioni mendaci a Co.Vi.So.C. alle date del 17.12.2012 e del 18.2.2013, per aver prodotto alla Società di revisione Deloitte quietanza di pagamento ed estratti conto non veritieri dell'avvenuto pagamento delle ritenute e dei contributi per i mesi da settembre a dicembre 2012, con applicazione dell'inibizione di anni tre al Signor Maurantonio Di Toma, quale legale rappresentante e di anni due al Signor Francesco Pietrangeli, quale sindaco unico, oltre a otto punti di penalizzazione ed ammenda di Euro 40.000,00=; per non aver documentato agli organi competenti l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relative ai propri tesserati sino al febbraio 2013 nei termini stabiliti, con applicazione dell'inibizione di mesi sei al Signor Maurantonio Di Toma, quale legale rappresentante e di punti quattro di penalizzazione alla Società rappresentata; per non aver depositato nei termini la relazione semestrale al 31.12.2012 corredata dalla prescritta documentazione il prospetto P/A con l'indicazione del relativo rapporto né il prospetto R/I con indicazione del relativo rapporto, con applicazione dell'inibizione di mesi quattro al Signor Maurantonio Di Toma, quale legale rappresentante ed un'ammenda di Euro 13.000,00= alla Società rappresentata). - Specificava nella lettera F il ruolo svolto dal Signor Francesco Carmine Antonio Depasquale che, dopo l'acquisizione della partecipazione di maggioranza tramite HDX Srl rappresentata dal socio ed amministratore unico Signor Stefano Rossi, dal 14.12.2012 sino all'8.5.2014, data del fallimento, aveva svolto il ruolo di "dominus", amministratore di fatto, compiendo tutte le scelte della Società fallita. In questo senso, partendo dalla delibera assembleare che lo aveva nominato Presidente Onorario con tutti i poteri di rappresentanza nei rapporti istituzionali, compresa la stampa e la Lega Pro nonché con firma della Società in occasione del calcio mercato e su tuti gli atti predisposti in favore degli organi civilistici, segnalava che con nota del 15.2.2013 allegata al foglio di censimento chiedeva di bloccare tutte le password di accesso all'area Società, necessarie per tesseramenti, variazioni ecc, e di inoltrare quelle nuove direttamente "al Presidente Depasquale Francesco", comunque definito "Presidente" o "Proprietario" anche dalla stampa locale senza alcuna richiesta di rettifica, e che lo stesso ebbe a seguire in prima persona la cessione del calciatore Arini ed a partecipare al calcio mercato nel periodo giugno-luglio 2013 prima dello svincolo per la mancata iscrizione. Rammentava in proposito che il Signor Depasquale era entrato con uno schermo anche nella Società Montichiari Spa, gestendola per un paio d'anni, portandola al fallimento previa sottrazione della scritture contabili, venendo sanzionato con anni cinque di inibizione ed ammenda di Euro 50.000,00= (delibera della CDN del 28.7.2014, confermata in appello). - Riportava poi alla lettera G gli esiti dell'attività investigativa della Polizia Giudiziaria di Andria depositata alla Procura della Repubblica di Trani, del seguente letterale tenore: "1) Depasquale Francesco, Carmine Antonio, già̀ Presidente onorario della Società̀ sportiva “AS Andria Calcio Bat Srl”; 2. BAVA Sergio; 3. DI TOMA Maurantonio, già amministratore unico della Società̀ sportiva “AS Andria Calcio Bat Srl”; 4. Omissis non trattandosi di soggetto tesserato; 5. Omissis non trattandosi di soggetto tesserato; 6. FUSIELLO Riccardo, già Presidente della Società̀ sportiva “AS Andria Calcio Bat Srl”; 7. VALLARELLA Luca, già amministratore unico della Società sportiva “AS Andria Calcio Bat Srl”; - 8. TROIA Sebastiano, già amministratore unico della Società̀ sportiva “AS Andria Calcio Bat Srl”; resisi responsabili di: - A. Gli indagati dal nr. 1 al nr. 5 della commissione dei reati di cui agli artt. 416, 640, 640 bis 646 co 3°, 482, 489 c.p., in relazione agli artt. 216 comma 1° nr. 1 e 2, 219, comma 2° n.1, R.D. 16 marzo 1942 n. 267, per avere promosso e dato vita ad una associazione criminale capeggiata dal Depasquale che, in esecuzione del medesimo disegno criminoso, commettendo più fatti di bancarotta fraudolenta della Società di calcio denominata “AS Andria Bat” Società a responsabilità̀ limitata in seno alla quale DI TOMA Maurantonio rivestiva la carica di amministratore unico, Depasquale Francesco Carmine Antonio quella di Presidente onorario ma amministratore di fatto e BAVA Sergio quella di consulente contabile, dichiarata fallita dal Tribunale di Trani in data 08 maggio 2014, al fine di recare pregiudizio ai creditori, pur avendo ricevuto la restituzione della documentazione contabile e fiscale, dal consulente della Società, dr. Lorenzo Chieppa nel mese di marzo-aprile 2013, sottratto e/o occultato e/o omesso la tenuta delle scritture contabili obbligatorie della Società, in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e degli affari, nonché́ per avere distratto liquidità Societaria di euro 145.514,00 e beni aziendali costituita da l’autovettura Lancia Y targata AL481BJ. Ad Andria, nel periodo compreso dal 10.12.2012 al 15.04.2013; - B) BAVA Sergio: del reato p. e p. dagli artt. 61 c.p., n. 2, articoli 81, 110 e 482, 485 e 489 c. p., perchè, nella qualità di consulente contabile del Depasquale Francesco, Carmine Antonio, al fine di concorrere nel commettere i reati di cui agli artt. 216 comma 1° nr. 2, 219, comma 2° n.1, R.D. 16 marzo 1942 n. 267 di cui al capo A), formava più documenti falsi tra cui estratti conto e modelli F24, allo scopo di ottenere contributi dalla Lega Pro in favore della “AS Andria Bat”; - C) FUSIELLO Riccardo: del reato p. e p. dall’art. 81 c.p. e 646 del c.p., per essersi procurato un ingiusto profitto, in qualità di amministratore unico della Società “Andria Calcio Bat”, con più azioni del medesimo disegno criminoso, appropriandosi della somma di € 217.400,00 a fronte di somme da lui anticipate alla “AS Andria Bat”, contrariamente a quanto dettato dall’art. 2467 c.c., prelevamenti questi oltremodo lesivi della par condicio creditorum, in quanto effettuati in presenza di omessi versamenti sia per debiti di Ritenute IRPEF per lavoro Dipendente di maggio e Giugno 2012 per complessivi € 33.076,60 e sia per debiti IVA da Gennaio a Giugno 2012, per l’ammontare di € 201.679,69, così come rilevato dall’Organo di controllo nel Verbale del 21.08.2012. - D) Vallarella Luca sino al 19.11.2012, Riccardo Fusiello dal 20.11.2012 al 14.12.2012 e Di Toma Maurantonio da 15.12.2012 e Francesco Depasquale quale amministratore di fatto dal 15.12.2012: Responsabili dell’ ipotesi delittuosa prevista nell’art. 10/bis del D.lgs. n. 74/2000, perché in qualità di legali Rappresentanti e/o Amministratori di fatto della Società Andria Calcio Bat Srl, Omettevano di effettuare versamenti di Ritenute IRPEF Lavoratori dipendenti riferiti al periodo da luglio a dicembre 2012 per un totale di € 96.304,24, a cui vanno ad aggiungersi € 1.495,55 per Addizionali IRPEF Regionali e Comunali, sempre per lo stesso periodo, così per un totale finale di € 97.799,79 che si sarebbe dovuto versare entro max il 31.07.2013, dove la “certificazione rilasciata ai sostituiti” prevista al 1^co. dell’art. 10/bis del D.lgs. 74/2000 è provata dall’avvenuto invio dei mod. CUD/2103 ai dipendenti della AS Andria Bat Srl come raccomandate e PEC loro inviate. E) Di Toma Maurantonio e Francesco Depasquale quale amministratore di fatto dal 15.12.2012, Fusiello Riccardo, Vallarella Luca e Troia Sebastiano: Responsabili dell'ipotesi delittuosa prevista dall'art. 10-ter del D. Lgs. n. 74/2000, omettevano il versamento IVA riferito alle liquidazioni da genn./Ott. 2012 pari ad Euro 249.631,49=. - F. Di Toma Maurantonio e Francesco De Pasquale, Responsabili dell’ipotesi delittuosa prevista, dall’art. 5 del D.lgs. 74/2000 perché, in qualità di legali Rappresentanti e/o Amministratori di fatto della Società Andria Calcio Bat Srl, omettevano di presentare la Dichiarazione IVA relativa all’esercizio 2012 nei termini di legge, cioè̀ entro il 31.12.2013.". - - Sempre in relazione alle risultanze del fascicolo penale, veniva anche contestata la cessione del calciatore Mariano Arini dalla Società Andria Bat Srl alla AS Avellino 1912 Srl con le argomentazioni che seguono:" - "G.1 In data 10 gennaio 2013 il calciatore Mariano ARINI si trasferisce dalla Società Andria Bat S.r.l alla Società AS Avellino 1912 Srl per effetto di un variazione di tesseramento definitiva a titolo gratuito, sottoscritta per la Società Andria Bat Srl dal Sig. Francesco DEPASQUALE in qualità di legale rappresentante e per la Società AS Avellino, dal Sig. Walter TACCONE, in qualità di Presidente legale rappresentante. Nella stessa data il calciatore Mariano ARINI sottoscriveva in contratto economico con la Società AS Avellino Srl per le stagioni 2012/13 con compenso lordo 38.5000, 2013/14 con compenso lordo 97.500 e 2014/15 con compenso lordo 97.500. - G.2 Dalle dichiarazioni rese dalla Sig. Francesca SGARAMELLA, relativamente alla conduzione delle trattative del calcio mercato si apprendeva che:” Ricordo che in alcune circostanze, soprattutto per quanto attiene la cessione di alcuni giocatori, il Depasquale, oltre ad aver condotto personalmente le trattative lo ha fatto in modo riservato. In particolare mi torna in mente la cessione del nostro calciatore ARINI in favore della Società Avellino Calcio. In quella circostanza, presso la nostra sede sociale il Depasquale ha incontrato riservatamente il Presidente dell’Avellino calcio con il quale ha sottoscritto il contratto di cessione del calciatore in questione a costo zero (senza nessuna contropartita né economica né di calciatori), successivamente io ho provveduto a trasmettere in Lega Pro il contratto in questione per la registrazione”. - G.3 La cessione non avvenne a costo zero così come ratificato in lega ma bensì̀ per la cifra di € 80.000,00 cifra parzialmente incassata dal Depasquale su altri conti correnti personali o comunque a lui riconducibili. - G4. Presso l’abitazione del Depasquale, durante la perquisizione delegata del 23.4.2013 veniva sequestrato un Foglio di carta A4 sul quale vi era manoscritta la seguente frase: ” 80.000 ARINI di cui 20.000 alla firma altri 60.000 con titoli a scad. Fino al 31/12/2013” riportato al punto nr. 28 del relativo verbale, mentre due dei relativi titoli in questione venivano sequestrati presso l’agenzia di Rosà della Veneto Banca. Relativamente a tali assegni, l’8 aprile 2013 con il progressivo nr. 5229 del RIT 86/2013, veniva registrata una conversazione telefonica nella quale il Presidente dell’Avellino Calcio, evidentemente in difficoltà economiche, chiedeva al Depasquale di ritirare uno dei titoli e di sostituirli con altri due scadenti posticipatamente rispetto a quello da ritirare e per fare ciò i due si accordano sul come fare anche perché il Depasquale ha la necessità di farselo girare dal DE TOMA. - G5. In merito, ulteriori elementi di riscontro sono stati acquisiti anche dalla relazione tecnica redatta dal C.T. RIZZI la quale, proprio in merito alle distrazioni di capitali operate dal Depasquale, con un intero così riferisce: ... omissis ... - “corre l’obbligo evidenziare, sempre in merito all’argomento “Distrazioni De Pasquale”, che dalla informativa conclusiva della PG del Commissariato PS di Andria, agli atti del P.M. (cfr. pagg 54-55), risulta che nel mercato di gennaio 2013 l’AS Andria Bat abbia ceduto all’AS Avellino il calciatore ARINI Mariano a parametro zero, quando invece in realtà̀ il De Pasquale avesse introitato ben altra somma. Alla luce di quanto innanzi, la sottoscritta - rappresenta di aver riscontrato tra la documentazione sequestrata il 23.04.2014 il ritrovamento dei seguenti documenti: a) in casa di De Pasquale, è stato rinvenuto un foglio manoscritto riportante la somma da incassare per la cessione di Arini per € 80.000,00 di cui € 20.000,00 alla firma e altri € 60.000,00 con titoli a scadenza fino al 31.12.2013; b) in casa di De Pasquale la copia del contratto depositato presso la Lega Pro della cessione di Arini avvenuta a “parametro zero; c) presso la Banca Antonveneta di Agenzia di Rosà è stato rinvenuto copia dell’assegno n. 0746610459 tratto sulla Deutesche Bank di € 25.712,00 a firma del Dott. Alberto Iacovacci - Amministratore Delegato dell’AS Avellino 1912 Srl - intestato alla “Holding Rent Management Srl1”; tale assegno però non risulta essere stato versato sul c/c della suddetta Società in quanto l’amministratore della stessa, tale Lisco Nicola, con mail del 10.4.2013 richiedeva che il ridetto assegno “....non venga versato l’assegno lasciato in deposito, a firma Avellino Calcio, di importo di 25.xxx euro (venticinquemila e dispari euro) datato ieri 9/04/2013, in quanto non è possibile procedere all’incasso. Si chiede inoltre di consegnare il titolo al Sig. De Pasquale Francesco, che lo ritirerà domani in prima mattinata.” a) Presso la Banca Antonveneta di Agenzia di Rosà, in sede di sequestro, è stata acquisita la copia per verso e recto dell’assegno bancario n. 0746610458 tratto sulla Deutesche Bank di € 25.712,50 accreditato in data 05.02.2013 – valuta 08.02.2013 –sul c/c intestato alla “Holding Rent Management S.r.l”. b) I suddetti documenti sono stati estrapolati dai rispettivi plichi della documentazione sequestrata ed allegati nel (Vol. II doc. 19 pagg. 826/841). Inoltre, in merito alla suddetta operazione di cessione del giocatore ARINI dalla intercettazioni del 8 aprile 2013 emerge che il Presidente dell’Avellino, avesse difficoltà economiche e chiedeva al Depasquale di ritirare une dei titoli e di sostituirli con altri due scadenti posticipatamente – possibilmente tra il 20 e 10 maggio o 20 e 25 maggio, rispetto a quello da ritirare; per fare ciò̀ i due si accordavano sul come fare anche perché il DEPASQUALE aveva la necessità di farselo girare dal DI TOMA. Non è dato sapere se tali pagamenti poi siano stati eseguiti dal Presidente dell’AS Avellino 1912 SRL, resta comunque il fatto che il primo acconto di € 25.712,50 versato dall’AS Avellino 1912 risulti accreditato sul c/c della Holding Rent Management Srl.” ... omissis ... (CFR pagg. 37 – 39 della relazione tecnica amministrativo-contabile). - Dagli atti del deferimento risulta anche che i difensori di fiducia dei Signori Alberto Iacovacci, Walter e Massimiliano Tacconi, notiziati dell'avviso di conclusione delle indagini, hanno chiesto di essere uditi, ma che nonostante la regolare convocazione vi hanno poi rinunciato, avendo inviati i primi due delle memorie difensive, cui ha fatto seguito il suddetto deferimento. Le memorie difensive - Nei termini concessi è pervenuta la memoria difensiva del Dott. Alberto Iacovacci che ricalca nella sostanza quella già depositata dopo l'avviso di conclusione delle indagini. - Il deferito sostiene che questo Tribunale sarebbe privo di potestas iudicandi, così come qualsiasi altro organo di giustizia Federale, in quanto sarebbe cessato dalla carica di "Amministratore delegato e Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'US Avellino 1912 Srl in data 3 luglio 2013, perdendo conseguentemente la qualifica di tesserato (nonché quella di soggetto comunque rilevante per l'ordinamento), in epoca ben antecedente al giudizio di primo grado (13 settembre 2016), al deferimento (1 luglio 2016), alla chiusura di indagini (3 maggio 2016), perfino anteriormente all'inizio delle stesse indagini (aperte il 6 agosto 2013)". - Il Signor Walter Taccone si è limitato al deposito della memoria a seguito dell'avviso di chiusura delle indagini nella quale ha negato la commissione dei fatti addebitati. - Nessuna memoria difensiva è pervenuta dagli altri deferiti. Il patteggiamento Alla riunione odierna, in apertura di dibattimento, la Procura Federale, il Sig. Walter Taccone e l'US Avellino 1912 Srl, tramite il proprio difensore, hanno depositato accordo di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS. In proposito, il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare ha emesso il seguente provvedimento: “Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Sig. Walter Taccone e la Società US Avellino 1912 Srl, a mezzo del proprio difensore, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’ art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Walter Taccone, sanzioni della inibizione per giorni 45 (quarantacinque) e dell’ammenda di € 15.000,00 (Euro quindicimila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a giorni 30 (trenta) e € 10.000,00 (Euro diecimila/00); pena base per la Società US Avellino 1912 Srl sanzione della ammenda di € 30.000,00 (Euro trentamila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 20.000,00 (Euro ventimila/00)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima dello svolgimento della prima udienza innanzi al Tribunale Federale, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone le specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’accordo è sottoposto, a cura della Procura Federale, all’Organo giudicante che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione. Ribadito che l’efficacia dell’accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo. In tal caso, su comunicazione del competente ufficio, l’organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione ed, esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1, fissa l’udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore generale dello sport presso il CONI. La pronuncia dovrà essere emanata entro i 60 giorni successivi dalla revoca della prima decisione. Rilevato, conclusivamente, che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue comunicato, infine, che le ammende di cui alla presente decisione dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083. P.Q.M. Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare dispone l’applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti. Il procedimento è proseguito per le altre parti deferite. Il dibattimento Sempre all'odierna riunione, la Procura Federale ha concluso per l'accoglimento del deferimento chiedendo l'irrogazione delle seguenti sanzioni: a Francesco Carmine Antonio Depasquale, anni 5 (cinque) di inibizione, a Sergio Bava, anni 4 (quattro) e mesi 6 (sei) di inibizione, a Mariantonio Di Toma, anni 3 (tre) di inibizione, a Sebastiano Troia, anni 3 (tre) di inibizione, a Riccardo Fusiello, anni 2 (due) e Euro 10.000,00= (Euro diecimila/00) di ammenda, a Luca Vallarella, mesi 18 (diciotto) di inibizione e Euro 5.000,00= (Euro cinquemila/00) di ammenda, a Alberto Iacovacci, mesi 3 (tre) di inibizione e Euro 12.000,00= (Euro dodicimila/00) di ammenda. Il difensore di quest'ultimo ha illustrato la memoria difensiva e concluso affinché fosse dichiarato il difetto di potestas iudicandi, nulla statuendo sul merito del deferimento. Nessuno degli altri deferiti è comparso. I motivi della decisione Il deferimento è fondato e va accolto. A) L'eccezione preliminare sollevata dalla difesa del Dott. Alberto Iacovacci è infondata. Tutte le argomentazione dallo stesso sollevate sono già state oggetto di esame e respinte dopo un iniziale contrasto di orientamenti nella giurisdizione sportiva. Sul punto è anche intervenuta la giustizia amministrativa che, con sentenza 19.3.2008 n. 2472 del T.A.R. Lazio, in riferimento al quadro normativo vigente all'epoca di "Calciopoli" allorché non vi era nessuna previsione in ordine all'assoggettabilità a procedimento disciplinare del tesserato dimessosi, ritenne sussistente la giurisdizione sportiva, usando anche in via analogica i principi pacificamente affermati nell'ambito dell'impiego pubblico nel quale è ammesso in via di generalità l'esperibilità del procedimento disciplinare nei confronti di un dipendente cessato dal servizio, nell'ipotesi sussista in concreto un interesse giuridicamente qualificato, dell'impiegato o della stessa Amministrazione, ad una valutazione sotto il profilo disciplinare del comportamento tenuto in servizio. L'interesse dell'ordinamento sportivo a sanzionare un tesserato, pur a fronte della sicurezza che lo stesso non può chiedere una nuova iscrizione (art. 37, c. 7, NOIF, nel testo ancora vigente), deriva dalla necessità di moralizzare il mondo sportivo accertando sempre e comunque il comportamento asseritamente amorale di un ex iscritto. Tale indirizzo ha poi trovato una consacrazione formale nel disposto del vigente art. 19 del CGS che così recita: "per i fatti commessi in costanza di tesseramento, i dirigenti, i tesserati delle Società, i soci e non soci di cui all'art. 1 bis, comma 5 che si rendono responsabili della violazione dello Statuto, delle norme federali o di altra disposizione loro applicabile, anche se non più tesserati, sono puniti...". È pacifico e neppure contestato dalla difesa (vedasi inciso in calce a pag. 4) che il Dott. Alberto Iacovacci ha commesso i fatti addebitatigli nel mentre ricopriva cariche sociali e come tale rientrava tra i soggetti tesserati FIGC ai sensi degli art. 36 e 37 NOIF e le successive dimissioni, per quanto antecedenti all'apertura del procedimento disciplinare, risultano inidonee ai fini di provocare la carenza della potestas iudicandi. B) Passando al merito e valutando sempre la posizione del Dott. Alberto Iacovacci, che avrà rilievo anche per la posizione del Signor Depasquale, si rileva che quest'ultimo nella memoria difensiva sopra esaminata nulla ha eccepito in ordine alle condotte contestate ed alle violazioni ascritte. D'altronde agli atti risultano provate le seguenti circostanze: a) il calciatore Mariano Arini è stato ceduto dalla AS Andria Bat Srl all'US Avellino 1912 Srl in data 10.1.2013 a titolo definitivo verso un corrispettivo di Euro zero, come da contratto di cessione e da variazione di tesseramento con in calce le firme del Signor Depasquale, qualificatosi come Presidente e legale rappresentante di Andra Bat Srl e del Signor Walter Tacconi, qualificatosi come Presidente e legale rappresentante dell'US Avellino 1912 Srl, così come da registrazione formale (vedasi anche la testimonianza Signora Francesca Sgaramella del 26.4.2013 alla P.S. di Andria); b) nella stessa data il calciatore, apparentemente privo di valore di mercato, sottoscriveva un contratto con la nuova Società per tre stagioni sportive verso i corrispettivi di Euro 38.500,00= per quella in corso e di Euro 97.500,00= per ciascuna delle due successive; c) presso l'abitazione del Signor Depasquale sono stati sequestrati un appunto manuale nel quale accanto al nome del calciatore Arini è indicato la somma di Euro 80.000.00= con la precisazione "di cui 20.000,00= alla firma. Altri 60.00,00= con titoli a scad. fino al 31.12.2013"; d) presso la Banca Antonveneta, agenzia di Rosà, è stato rinvenuto e sequestrato assegno di Euro 27.712,00= tratto dal Dott. Alberto Iacovacci quale amministratore delegato di US Avellino 1912 Srl intestato a Holding Rent Management Srl (Società riconducibile al Signor Depasquale), non versato in conto a seguito di una mail del 10.4.2013 che ne chiedeva il ritiro per carenza di fondi e di una telefonata intercettata dello stesso tenore apparentemente intercorsa tra il legale rappresentante della Società acquirente ed il Signor Depasquale; e) presso tale banca veniva sequestrato altro assegno di pari importo tratto dall'amministratore delegato di US Avellino Srl su un conto Deutesche Bank in data 31.1.2013, sempre a favore di Holding Rent Management Srl già versato in conto in data 9.2.2013 e risultante dall'estratto conto. Ne consegue che il contratto di cessione gratuita del calciatore Arini è relativamente simulato, dissimulando una cessione onerosa verso il corrispettivo di Euro 80.000,00= pagato in "nero" ed a tale operazione hanno concorso oltre al Signor Walter Taccone (che ha patteggiato) i Signori Depasquale e il Dott. Alberto Iacovacci, emittente dei titoli suddetti, quindi a conoscenza della simulazione, che risulterebbero versati a Società terza, estranea ai rapporti negoziali di US Avellino 1912 Srl e privi di causa. Tale condotta, oltre ai principi generali in tema di probità e rettitudine, viola l'art. 8, c. 1 e 2, del CGS che vieta la falsificazione di documenti utili al controllo dell'attività gestionale amministrativa ed obbliga alla collaborazione con tali organi nonché viola l'art. 10, c. 2° del CGS sulla correttezza delle cessioni di contratto di calciatori ed infine anche viola l'art. 19 Statuto FIGC sui giusti principi della corretta gestione societaria. L'assenza di precedenti disciplinari ed il ruolo di concorrente nella fase esecutiva dell'operazione dissimulata, da ascrivere in via principale ai due ideatori della stessa, consente di contenere la sanzione in quella dell'inibizione di mesi tre e dell'ammenda di Euro 12.000,00=. C) Le posizione dei Signori Riccardo Fusillo, Sebastiano Troia, Luca Vallarella, vengono trattate congiuntamente per ragioni temporali rispetto alle tre che seguiranno ed anche per la loro connessione. L'ampia attività istruttoria compiuta dalla Procura Federale, avvalendosi in gran parte delle risultanze del procedimento penale in corso, come sopra sunteggiata a sostegno del deferimento, risulta confermata dalle allegazioni documentali nel silenzio di tutti i deferiti che hanno ricoperto ruoli a favore di Andria Bat Srl. Come anticipato, il Signor Fusillo ha ricoperto la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione di AS Andria Bat Srl dal 20.12.2010 al 19.4.2012 e di amministratore unico dal 19.11.2012 al 14.12.2012 ed è stato il socio di riferimento dal 10.12.2010 al 19.12.2012, ha poi svolto il duplice ruolo di amministratore unico e Presidente dell'AS Andria Bat Srl dal 19 novembre al 14 dicembre 2012; il Signor Luca Vallarella ha ricoperto il ruolo di amministratore unico dal 12 aprile al 19 novembre 2012 ed il Signor Troia ha ricoperto il ruolo di amministratore delegato nella stagione sportiva 2011/2012. Costoro nella loro qualità di dirigenti del sodalizio, dotati di responsabilità gestorie, hanno pacificamente commesso gli addebiti di cui al deferimento ed in particolare tutti e tre, violando i doveri generali di probità e rettitudine (art. 1 dell'allora vigente CGS), hanno concorso in condotte dirette ad eludere la normativa federale in materia di gestionale ed economica (art. 8, c. 2, del CGS), nonché ad alterare la corretta gestione della Società (art. 19 Statuto FIGC), con riferimento all'aver omesso il versamento Iva riferito alla liquidazione da gennaio ad ottobre 2012 pari a Euro 249.631,49=. I primi due (Fusiello e Vallarella) hanno altresì omesso di effettuare i versamenti di ritenute Irpef ai lavoratori dipendenti riferite al periodo da luglio a dicembre 2012 per un totale di Euro 96.304,24=, cui vanno aggiunti Euro 1.495,55= per addizionali Irpef regionali e comunali, per un totale di Euro 97.799,79= in scadenza al 31.7.2013. Tali responsabilità non sono loro ascritte in ragione del mero ruolo gestorio ricoperto in seno alla Società, bensì per la colpevolezza dei loro comportamenti tenuti come tesserati e rilevanti sul piano sportivo. Il mancato pagamento di debiti erariali (versamento Iva e ritenute d'imposta Irpef) costituisce condotta caratterizzata da particolare disapprovazione nell'ordinamento sportivo, tanto da essere anche penalmente sanzionata. Passando all'apparato sanzionatorio questo Tribunale concorda con le richieste della Procura in relazione ai Signori Fusiello e Vallarella, parendo giustificato, pur a parità di due condotte disciplinarmente rilevanti, la modesta variazione afflittiva in ragione dei diversi ruoli e dei tempi in cui sono stati ricoperti (due anni di inibizione ed Euro 10.000,00= di ammenda per il primo; 18 mesi di inibizione ed Euro 5.000,00= di ammenda per il secondo), mentre rileva l'eccessiva entità di quella richiesta a carico del Signor Troia. Quest'ultimo, rimasto amministratore delegato per una sola stagione, ha un solo addebito, coincidente con il primo dei due ascritti ai Signori Fusiello e Vallarella. Per tale ragione ritiene di dover irrogare la sola sanzione dell'inibizione per anni uno unitamente ad un'ammenda di Euro 3.000,00=. D) Anche le posizioni dei Signori Depasquale, Di Toma, Bava sono oggetto di trattazione congiunta per le ragioni già sopra esposte. In relazione al Signor Depasquale per gli addebiti distinti dalle lettere p) e q) riferiti alla cessione del calciatore Arini si rimanda per la loro fondatezza a quanto già esposto per la posizione del Dott. Iacovacci. Del pari fondati sono tutti i residui 7 addebiti (tutti comuni anche al Signor Di Toma e dei quali 4 comuni anche al Signor Bava) che hanno concorso alla loro causazione in relazione agli specifici ruoli ricoperti. Anzitutto occorre precisare, pur in assenza di alcuna difesa, che il Signor Depasquale (come avvenuto nel precedente citato dalla Procura Federale), aldilà di talune risultanze formale (in quanto non concordi) è stato il vero amministratore di fatto e proprietario del sodalizio dal 29.11.2012, data nella quale il Signor Fusiello ha ceduto il proprio pacchetto azionario del valore nomina di Euro 60.277,80= (pari al 98,31%) alla Società HDX Srl rappresentata dal socio e amministratore unico Signor Stefano Rossi verso un corrispettivo di Euro 150.000,00=. Ed invero il giorno successivo all'acquisto HDX Srl ha nominato amministratore unico il Signor Depasquale, in quale in tale veste ha partecipato alle assemblee di AS Andria Bat Srl. In data 14.12.2013 l'assemblea di detta Società, nel nominare il Signor Di Toma come amministratore unico con conferimento dei soli poteri di ordinaria amministrazione, ha contestualmente nominato il Signor Depasquale quale Presidente onorario conferendogli i poteri di rappresentanza in tutti i rapporti istituzionali ivi compresa la stampa e la Lega Pro nonché la firma della Società in occasione del calcio mercato e su tutti gli atti predisposti in favore degli organi civilistici. Da allora il Signor Depasquale ha agito in qualità di Presidente effettivo e di legale rappresentante della Società sportiva e di "dominus" della stessa, formando contratti con tale dicitura, tenendo rapporti con Lega Pro, compiendo reiterati atti gestionali (si pensi alla password necessaria per la variazione dei tesseramenti a lui intestata come Presidente o quanto dichiarato dalla ex segretaria Signora Francesca Sgaramella). In questo quadro esiste pacificamente la sua soggezione alla giurisdizione Federale. Quanto agli addebiti di cui alle lettere j) ed l) del deferimento è pacifico che dal mese di marzo-aprile 2014 siano state sottratte le scritture contabili obbligatorie, rendendo impossibile i controlli degli organi federali e la ricostruzione del patrimonio e degli affari. La Co.Vi.So.C. nel verbale ispettivo del 4.4.2013 dava conto che, nonostante fosse stata concordata la data dell'accesso, si era presentato un legale ch'ebbe a consegnare esclusivamente la visura camerale della Società e copia del verbale assembleare del 14.12.2012, rendendo impossibile ogni controllo al fine di verificare la correttezza dei documenti e delle informative rese dal Signor Di Toma in data 17.12.2012 e 18.2.2013 alla Deloitte & Touche, attestanti i pagamenti delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti dal sodalizio ai propri tesserati con riferimento alle mensilità da settembre a dicembre 2012 (in realtà da una verifica incrociata presso Inps ed Agenzia delle Entrate è poi emerso che i versamenti effettivi sono risultati pari ad un decimo circa rispetto a quelli asseriti e documentati con i mod F24). Le condotte di sottrazione della contabilità e di aver deliberatamente redatto e fornito documenti non veritieri ascrivibili all'amministratore di fatto (Signor Depasquale), all'amministratore di diritto (Signor Di Toma) ed al dirigente indicato come responsabile gestionale (Signor Sergio Bava), oltre a violare i doveri generali di probità, rettitudine di cui all'art. art. 1, c 1, del CGS, costituiscono violazione dell'art. 8, commi 1 e 2 del CGS per il quale l'illecito amministrativo si sostanzia nella mancata produzione, nell'alterazione, nella falsificazione dei documenti contabili nonché nell'elusione dei controlli in materia gestionale ed economica ed infine violano anche l'art. 19 Statuto FIGC sui giusti principi della corretta gestione societaria che pretende la tenuta di una contabilità aggiornata e veritiera. Quanto all'addebito di cui alla lettera k), ascritto ai Signori Depasquale, Di Toma e Bava, esso deriva dalla distrazione dalla liquidità societaria della somma di Euro 145.514,00= e di un'autovettura Lancia Y targata AL481BJ. Ed è il frutto delle risultanze delle indagini penali ed in particolare del rapporto depositato dalla Polizia Giudiziaria di Andria in data 30.11.2015 presso la Procura delle Repubblica di Trani, fatte proprie dalla Procura Federale. Tali condotte distrattive, oltre a violare i doveri generali di probità, rettitudine di cui all'art. art. 1, c 1, del CGS, costituiscono violazione dell'art. 8, commi 1 e 2 del CGS per il quale l'illecito amministrativo si sostanzia anche nell'attività distrattiva e violano altresì l'art. 19 Statuto FIGC sui giusti principi della corretta gestione societaria. Quanto all'addebito di cui alla lettera m), ascritto ai Signori Depasquale e Di Toma, deriva dall’omesso versamento di ritenute Irpef ai lavoratori dipendenti riferite al periodo da luglio a dicembre 2012 per un totale di Euro 96.304,24=, cui vanno aggiunti Euro 1.495,55= per addizionali Irpef regionali e comunali, per un totale di Euro 97.799,79= in scadenza al 31.7.2013, così come anche contestato ai precedenti tre deferiti in ragione dell'ambito temporale di riferimento. Tale omissione, provata documentalmente ed accertata da Co.Vi.So.C., oltre a violare nuovamente i doveri generali di probità e rettitudine (art. 1 dell'allora vigente CGS), costituisce condotta diretta ad eludere la normativa federale in materia di gestionale ed economica (art. 8, c. 2, del CGS), nonché ad alterare la corretta gestione della Società sportive (art. 19 Statuto FIGC). Quanto all'addebito di cui alla lettera n), ascritto ai Signori Depasquale e Di Toma, esso deriva dall’omesso versamento Iva riferito alla liquidazione da gennaio ad ottobre 2012 pari a Euro 249.631,49=, pure contestato sempre per ragioni temporali anche ai Signori Fusiello e Vallarella. Anche per questo vi è prova dalle risultanze dei controlli della Co.Vi.So.C. Tale condotta, oltre a violare i doveri generali di probità e rettitudine (art. 1 dell'allora vigente CGS), costituisce a sua volta illecito amministrativo eludendo la normativa federale in materia di gestionale ed economica (art. 8, c. 2, del CGS), nonché alterando la corretta gestione della Società (art. 19 Statuto FIGC). Quanto all'addebito della lettera o), ascritto ai Signori Depasquale e Di Toma, acclarato dalle ispezioni Co.Vi.So.C., esso deriva dall'omessa presentazione della dichiarazione Iva relativa all'esercizio 2012 nei termini di legge e cioè entro il 31.12.2013. Non può dubitarsi che tale omissione, coerente con la sottrazione delle scritture contabili, oltre a violare nuovamente i soliti principi generali, costituisce un grave e peculiare illecito amministrativo e nega in radice la possibilità di una corretta gestione amministrativa e contabile del sodalizio. Quanto all'addebito della lettera r), emerge dagli atti del deferimento e dalle singole incolpazioni (così come dai precedenti provvedimenti sanzionatori di cui si è riferito) che i tre deferiti (Signori Depasquale, Di Toma e Bava), tutti egualmente tenuti al rispetto dei precetti federali, si sono associati al fine di commettere in un disegno univoco e convergente, attraverso la sottrazione delle scritture contabili, gli illeciti descritti di apparente bancarotta fraudolenta, di potenziale rilevanza anche penale, in aperto contrasto con il disposto di cui all'art. 9 del CGS Ne consegue che il Signor Depasquale, con un insieme di condotte gravi, plurime e reiterate in spregio ai precetti federali ed in un consistente lasso temporale, ha volontariamente cagionato il grave dissesto economico-patrimoniale di AS Andria Bat Srl, con depauperamento dell'impresa in ragione della sottrazione di risorse per scopi estranei al soddisfacimento di esigenze proprie della Società sportiva, portando la stessa in uno stato di grave ed irreversibile insolvenza ed all'inevitabile fallimento. I Signori Di Toma e Bava hanno concorso con lo stesso, nella rispettiva veste sopra enucleata, per quanto attiene alle commissione dei singoli addebiti loro ascritti. Passando all'apparato sanzionatorio, questo Tribunale non concorda su nessuna delle richieste della Procura Federale per questi tre deferiti. In particolare ritiene che, alla luce dei precedenti sanzionatori che hanno visto coinvolto il Signor Depasquale con applicazione già avvenuta del massimo dell'inibizione quinquennale (C.U. n. 2/CDN del 24.7.2004 in relazione al suo rapporto con AC Montichiari Spa, confermata in sede di appello con C.U. n. 005/CFA del 28.7.2014) e della particolare gravità degli attuali illeciti disciplinari, il cui disvalore è di piena evidenza, stavolta vada applicato oltre al massimo della sanzione inibitoria (anni 5) anche la preclusione della permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC. Per quanto riguarda le sanzioni richieste a carico dei Signori Di Toma (anni 3 di inibizione) e Bava (anni 4 e mesi 6 di inibizione), le stesse appaiono illogiche ed incoerenti sia in ragione del diverso ruolo assunto dai due deferiti sia, in particolate, in ragione degli addebiti loro ascritti. Ed invero al Signor Di Toma, amministratore unico dell'AS Andria Bat Srl dal 14 dicembre 2012 all'8 maggio 2014 (data del fallimento della Società), sono addebitate 7 delle 9 condotte illecite ascritte al Signor Depasquale (esattamente quelle delle lettere j, k, l, m, n, o, r), mentre la Signor Bava, responsabile gestionale dall'8.2.2013 all'8.5.2014 (e mai amministratore), sono addebitate solo 4 delle 9 condotte illecite ascritte al Signor Depasquale (esattamente quelle delle lettere j, k, l, r). Per l'effetto questo Tribunale ritiene di dover esattamente invertire le richieste e così di irrogare al Signor Di Toma la sanzione dell'inibizione di anni 4 e mesi 6 ed al Signor Bava la sanzioni di anni 3 di inibizione. Il dispositivo P.Q.M. Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, visto l'art. 23 CGS, dispone l'applicazione delle sanzioni dell'inibizione di giorni 30 (trenta) e dell'ammenda di Euro 10.000,00= (Euro diecimila/00) al Signor Walter Taccone e dell'ammenda di Euro 20.000,00= (Euro ventimila/00) a carico dell'US Avellino 1912 Srl. Irroga altresì le seguenti sanzioni: a Francesco Carmine Antonio Depasquale, anni 5 (cinque) di inibizione con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango e/o categoria della FIGC; a Mariantonio Di Toma, anni 4 (quattro) e mesi 6 (sei) di inibizione; a Sergio Bava, anni 3 (tre) di inibizione; a Riccardo Fusiello, anni 2 (due) e Euro 10.000,00= (Euro diecimila/00) di ammenda; a Luca Vallarella, mesi 18 (diciotto) di inibizione e Euro 5.000,00= (Euro cinquemila/00) di ammenda; a Sebastiano Troia, anni 1 (uno) di inibizione e Euro 3.000,00= (Euro tremila/00) di ammenda; a Alberto Iacovacci, mesi 3 (tre) di inibizione e Euro 12.000,00= (Euro dodicimila/00) di ammenda.
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