F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 016/TFN del 23 Settembre 2016 (8) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FERRUCCIO CAPONE (Amministratore unico della Società Pol. Nuova Campobasso Srl dall’8.2.2007 al 4.6.2013), GIULIO DI PALMA (Amministratore unico della Società Pol. Nuova Campobasso Srl dal 17.6.2013 al 15.10.2014), GAUDIANO CAPONE (Procuratore speciale della Società Pol. Nuova Campobasso Srl dal 24.9.2012 fino alla data del fallimento) – (Fallimento Società Pol. Nuova Campobasso Srl) – (nota n. 249/375 pf15-16 AM/sds del 6.7.2016).

F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 016/TFN del 23 Settembre 2016 (8) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FERRUCCIO CAPONE (Amministratore unico della Società Pol. Nuova Campobasso Srl dall’8.2.2007 al 4.6.2013), GIULIO DI PALMA (Amministratore unico della Società Pol. Nuova Campobasso Srl dal 17.6.2013 al 15.10.2014), GAUDIANO CAPONE (Procuratore speciale della Società Pol. Nuova Campobasso Srl dal 24.9.2012 fino alla data del fallimento) - (Fallimento Società Pol. Nuova Campobasso Srl) - (nota n. 249/375 pf15-16 AM/sds del 6.7.2016). Il deferimento - Con provvedimento dell’8 luglio 2016 il Procuratore Federale Aggiunto ha deferito a questo Tribunale Federale, Sezione Disciplinare: "1) Ferruccio CAPONE 1.a) in qualità di Amministratore Unico della Società dall'8.2.2007 al 4.6.2013, per la violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del CGS, in relazione all'applicazione dell'art. 21 NOIF e dell'art. 19 dello Statuto FIGC, per aver determinato con il proprio comportamento la cattiva gestione ed il dissesto economico-patrimoniale della Società, che ha comportato la sua mancata iscrizione al campionato di Lega Pro per la stagione sportiva 2013/14, con conseguente svincolo di tutti i calciatori tesserati e quindi, successivamente, il fallimento della stessa, nonché per avere sottratto alla Società la somma di Euro 200.000,00= mai restituita e per avere contabilizzato ricavi da sponsorizzazione fittizi che hanno generato crediti inesistenti verso Società a sé riconducibili, occultando così la reale situazione di disavanzo patrimoniale sin dall'esercizio 2009/2010 ed, in particolare, per le condotte indicate ai punti D, E1, E2, E3, E4, F1, F2, F3, F4, F5, F6, G1, G2 e G3; 1.b) in qualità di socio di riferimento della Società fino al 4 giugno 2013 per la violazione dell'art. 1 bis, commi 1 e 5 del CGS, in relazione all'applicazione dell'art. 21 delle NOIF e dell'art. 19 dello Statuto della F:I.G.C., per non avere ricapitalizzato la Società, assumendo delibere contrarie al disposto degli artt. 2482 bis e 2482 ter del codice civile, come dettagliatamente riportato nella parte motiva che qui si intende integralmente richiamata ed, in particolare, per le condotte indicate ai punti D, G1, G2 E G3; 2) Gaudiano CAPONE, procuratore speciale della Società dal 24.9.2012 fino alla data del fallimento, per la violazione dell'art. 1 bis, comma 1 del CGS, in relazione all'applicazione dell'art. 21 delle NOIF e dell'art. 19 dello Statuto della FIGC, per aver contribuito con il proprio comportamento alla cattiva gestione ed al dissesto economico-patrimoniale della Società, che ha comportato la sua mancata iscrizione al campionato di Lega Pro 2013/2014 con conseguente svincolo di tutti i calciatori tesserati e quindi, successivamente, il fallimento della stessa, come dettagliatamente riportato nella part motiva che qui si intende integralmente richiamata ed, in particolare, per le condotte indicate ai punti D, E3, E4, E5, F2 e F6; 3) Giulio DI PALMA 3.a) in qualità di Amministratore Unico della Società dal 17.6.2013 al 15.10.2014, per la violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del CGS, in relazione all'applicazione dell'art. 21 delle NOIF e dell'art. 19 dello Statuto FIGC, per non aver richiesto tempestivamente ai soci la ricapitalizzazione della Società ed aver contribuito alla sua mancata iscrizione al campionato di Lega Pro 2013/2014 con conseguente svincolo di tutti i calciatori tesserati e quindi, successivamente, al fallimento della stessa, nonché per aver richiesto la dichiarazione di fallimento in proprio, come dettagliatamente riportato nella parte motiva che qui si intende integralmente richiamata ed, in particolare, per le condotte indicate ai punti D, E5,H1 e H2; 3.b) in qualità di socio di riferimento della Società - in quanto amministratore e socio unico della Società Antalica Srl titolare del 51% delle quote di Polisportiva Nuova Campobasso Srl- dal 4.6.2013 fino alla data del fallimento, per la violazione dell'art. 1 bis, commi 1 e 5 CGS per non aver ricapitalizzato la Società ed aver così contribuito alla sua mancata iscrizione al campionato di Lega Pro 2013/2014 con conseguente svincolo di tutti i calciatori tesserati e quindi, successivamente, al fallimento della stessa." - A sostegno del deferimento Il Procuratore Federale Aggiunto riferiva anzitutto che l'attività di indagine provocata dal fallimento della Società Polisportiva Nuovo Campobasso Srl si era conclusa dopo la concessione di due proroghe e che tale chiusura era stata portata a conoscenza sia del Procuratore Generale per lo Sport che dei tre soggetti deferiti a mezzo corriere nelle loro residenze (il terzo Di Palma per compiuta giacenza del plico). I deferiti Ferruccio e Gaudiano Capone avevano richiesto, tramite difensore, l’audizione finalizzata a proporre l'applicazione della sanzione ex art. 32 sexies CGS, cui avevano poi rinunciato, mentre nessuna attività difensiva era stata espletata da Di Palma. - Narrava di seguito che il Signor Ferruccio Capone rilevava la Società nel corso della stagione sportiva 2006/2007 e che da quella successiva la Società militò in serie D, giungendo al terzo posto e perdendo la finale play-off per il passaggio alla categoria superiore e restandovi sino alla stagione 2010/2011, militando poi nel campionato professionistico di Lega Pro, Seconda Divisione, dalla stagione 2011/2012 ed in quella successiva (malgrado avesse patito 2 punti di penalizzazione in quanto al controllo della Co.Vi.So.C. dell'11.7.2012 risultava non possedere i criteri legali ed economico-finanziari per l'ottenimento della licenza nazionale per l'ammissione al campionato, dal quale venne originariamente esclusa, salvo poi ottenere la riammissione a seguito di ricorso). - Riferiva poi che a seguito di altra ispezione della Co.Vi.So.C. del 10.7.2013, il Consiglio Federale con delibera di cui al C.U. n. 19/A pubblicato il 19.7.2013, prendeva atto della intervenuta mancata concessione della licenza nazionale 2013/2014 (senza che fosse stato interposto ricorso) e della conseguente non ammissione della stessa al campionato di Seconda Divisione, cui faceva seguito il C.U. n. 35/A del 24.7.2013 con il quale il Presidente Federale disponeva lo svincolo d'autorità dei tesserati della Società Polisportiva Nuova Campobasso Calcio Srl ed il C.U. n. 273/A dell'11.2.2016 con il quale, preso atto dell'intervenuta sentenza dichiarativa del fallimento (chiesto dal liquidatore giudiziale della Società Dott. Ernesto D'Elisa, che era stato nominato a seguito di istanza formulata il 21.10.2013 del Signor Di Palma, all'epoca amministratore unico), provvedeva alla revoca dell'affiliazione, anche se detta Società è rimasta inattiva dalla stagione 2013/2014, senza neppure depositare alcun foglio di censimento presso la competente Lega. - Indicava al punto A quali erano stati gli organi direttivi della Società nell'ambiente sportivo e al punto B quali gli organi amministrativi della stessa, precisando al punto C che le quote sociali, appartenenti dal 2007 al 2013 a FC Sporting Srl, di cui erano soci i Signori Capone (tra i quali Ferruccio con il 28% ed il ruolo di amministratore unico e Gaudiano con il 24%) erano state cedute in data 4.6.2013 per il 51% a Antalica Srl, di cui il Signor Di Palma era amministratore e socio unico. - Segnalava al punto D che dall'esame dei bilanci risultava che la gestione della Polisportiva Nova Campobasso Calcio Srl in capo ai Signori Capone aveva prodotto sempre risultati negativi, con ricavi sistematicamente inferiori ai costi nonostante fossero contabilizzati ricavi da sponsorizzazione fittizi con emissione di fatture ad altre Società di riferimento dei Signori Capone, mai onorate. In particolare il bilancio al 30 giugno 2010 evidenziava una perdita di Euro 31.871,00= e quello al giugno dell'anno successivo altra perdita di Euro 37.949,00=, al punto che il Collegio sindacale con relazione del 2.11.2011 rilevava una situazione squilibrata in ragione delle complessiva situazione debitoria rispetto ai crediti, con particolare riferimento alla presenza di debiti erariali e previdenziali. Anche il bilancio chiuso al 30.6.2012 evidenziava un'ulteriore perdita di Euro 59.724,00= ed un deficit patrimoniale di Euro 47.960,00=, con un incremento dei costi di Euro 200.000,00= a parità di ricavi. Inoltre non risultava adempiuto l'obbligo del Signor Ferruccio Capone di rimborsare la somma di Euro 200.000,00= alle casse sociali, assunto nell'assemblea dei soci del 12.12.2011. La semestrale del 31.12.2012 segnalava una perdita di Euro 747.080,00= riconducibile per Euro 613.000,00= alla svalutazione dei crediti verso le Società riconducibili al Signor Ferruccio Capone operata in ragione della fittizietà delle sponsorizzazioni. Il bilancio chiuso al 30.6.2013 non risultava neppure depositato presso il registro delle imprese. Nel triennio dal 2010 al 2012 i soli debiti nei confronti dell'erario si erano incrementati passando da Euro 770.231,00= al 30.6.2010 a Euro 1.051.124,00= al 30.6.2012. Anche solo dal bilancio chiuso al 30.6.2011 le perdite intaccavano oltre il terzo del capitale sociale (che era di Euro 100.000,00=) con la necessità di assumere le iniziative di cui agli artt. 2482 bis e 2482 ter Codice Civile ed alla data del 30.6.2012 il capitale sociale era integralmente perso senza che l'amministratore unico, Signor Ferruccio Capone, adempisse agli obblighi di cui all'art. 2485 c.c. con l'effetto di lasciare in vita la Società incrementando il disavanzo patrimoniale. - Rammentava di seguito al punto E i controlli sulla gestione eseguiti da Co.Vi.So.C. con ispezioni in data 29.11.2011 (non idoneità struttura amministrativa, mancato aggiornamento contabilità, situazione economico-finanziaria non attendibile in quanto priva delle scritture contabili, posizione debitoria verso l'erario di Euro 680.000,00=, perdita di esercizio al 31-6-2011 di Euro 20.022,16= portata a nuovo e patrimonio netto di Euro 29.691,00= rientrando nell'ipotesi di cui all'art. 2482 bis c.c.), in data 30.4.2012 (gli stipendi pagati erano fermi a dicembre 2011, non risultavano versati gli emolumenti del primo trimestre 2012 né le relative ritenute erariali e previdenziali, dalla data della precedente ispezione non risultava rispettata alcuna scadenza della rateizzazione in essere per i debiti erariali, le eccedenze di indebitamento rispetto ai parametri, il bilancio d'esercizio chiuso al 30.6.2011 evidenziava una perdita di Euro 37.949,00= portata a nuovo ed un patrimonio netto di Euro 11.763,00=, realizzando la fattispecie di cui all'art. 2482 bis c.c., l'amministratore unico risultava debitore della somma di Euro 209.242,00= somma che si era impegnato a versare alle casse sociali entro il 30.5.2012), in data 24.10.2012 (la struttura amministrativa, per il cambio di consulenti, non consentiva giudizio compiuto, la contabilità era aggiornata al 31.3.2012, gli emolumenti erano stati corrisposti sino a agosto 2012, era stata ottenuta rateizzazione erariale di Euro 722.340,27= con decadenza a seguito del pagamento della sola prima rata, i parametri evidenziavano eccedenza di indebitamento di Euro 1.08.263,00=, la bozza di bilancio al 30.6.2012, non ancora approvata, riportava una perdita di Euro 61.604,00=, confermativa delle condizioni di cui all'art. 2482 ter c.c., permaneva il debito dell'amministratore unico nei confronti della Società, emergeva l'inesistenza di crediti per sponsorizzazioni di anni precedenti verso Società riconducibili al Signor Ferruccio Capone per oltre Euro 300.000,00=), in data 21.2.2013 (criticità nella tenuta della contabilità per ulteriore cambio consulente, assenza bozza di bilancio al 30.6.2012, l'ultimo verbale trascritto dal collegio sindacale risaliva al 26.3.2012, la situazione contabile al 31.12.2012 presentava sbilancio negativo di Euro 243.468,00= tale da rendere indifferibile l'intervento dei soci per ripianare le perdite, la situazione economica-patrimoniale provvisoria al 30.6.2012 presentava una perdita di esercizio di Euro 61.604,00= che rideterminava le condizione di applicazione di cui all'art. 2482 ter c.c., i due parametri evidenziavano rispettivamente un deficit patrimoniale di Euro 205.906,22= ed un eccedenza di indebitamento di Euro 1.431.521,00=, risultava il solo debito dell'amministratore unico e di Società di suo riferimento per oltre Euro 283.983,00=, emergevano strani crediti verso altri, i debiti tributari e previdenziali ammontavano a complessivi Euro 1.310.968,36=, gli stipendi erano pagati sino a dicembre 2012) e 20.6.2013 (criticità nella tenuta della contabilità e sua inattendibilità, non conciliabilità con alcuni saldi risultanti dal bilancio al 30.6.2012, i vari parametri erano negativi evidenziando rispettivamente un patrimonio netto negativo di Euro 795.040,00= ed un'eccedenza di indebitamento di Euro 1.346.256,00=, i debiti tributari ammontavano a Euro 1.231.028,00=, gli stipendi erano pagati al 31.12.2012, il credito della Società verso l'amministratore unico era stato azzerato mediante parziale compensazione con un debito verso lo stesso amministratore e in parte con iscrizione in bilancio di una sopravvenienza passiva). - Informava al punto F che a seguito delle violazioni disciplinari inerenti la sfera amministrativa, contabile e finanziaria, gli Organi di Giustizia sportiva, in epoca antecedente al fallimento, avevano provveduto a sanzionare la Società, i suoi legali rappresentanti ed altri tesserati mediante sei procedimenti. In particolare con C.U. n. 70/CDN del 29.3.2011 l'allora CDN aveva inflitto al Signor Ferruccio Capone l'inibizione di mesi due e giorni 20 ed alla Polisportiva Nuovo Campobasso Calcio Srl la penalizzazione di due punti in classifica da scontarsi nella stagione sportiva 2010/2011 (omesso versamento degli emolumenti dell'ultimo trimestre 2010 nei termini di regolamento nonché omesso versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi a detti emolumenti); con C.U. n. 18 del 20.9.2012 l'allora CDN aveva inflitto al Signor Ferruccio Capone l'inibizione di giorni 40 ed ha posto a carico della Società l'ammenda di Euro 3.340,00= (per non aver provveduto a sanare entro il termine del 31.12.2011 uno dei requisiti previsto dal sistema delle licenze nazionali ed in particolare la mancata trasmissione dei dati di illuminazione); con C.U. n. 21 del 25.9.2012 l'allora CDN aveva sanzionato il Signor Ferruccio Capone con l'inibizione di mesi quattro e inflitto alla Società la sanzione di due punti di penalizzazione da scontarsi nella stagione sportiva 2011/2012 (per non aver provveduto entro il termine del 30.6.2012 al deposito presso la Lega Pro dell'originale della fideiussione bancaria a prima richiesta per l'importo di Euro 300.000,00= e della documentazione attestante l'avvenuto pagamento del debito Iva relativo ai periodi di imposta dal 2005 al 2010 e del debito Irap per i periodi di imposta dal luglio 2007 al giugno 2009); con C.U. n. 59 del 16.1.2013 l'allora CDN aveva inflitto al Signor Ferruccio Capone la sanzione dell'inibizione di un mese ed alla Società quella dell'ammenda di Euro 10.000,00= (per non aver provveduto entro il termine del 20.6.2012 al deposito del documento licenza di cui all'art. 68 TULPS relativo allo stadio "Nuovo Romagnoli" di Campobasso; con C.U. n. 70 del 4.3.2013 l'allora CDN aveva inflitto al Signor Ferruccio Capone l'inibizione di mesi uno ed alla Società l'ammenda di Euro 3.000,00= (per aver indotto un calciatore a rinunciare ai compensi contrattuali relative alle mensilità maturate nell'ultimo trimestre del 2011 subordinando tale rinuncia alla risoluzione consensuale della cessione del contratto a titolo temporaneo con la predetta Società); con C.U. n. 103 del 20.6.2013 l'allora CDN aveva inflitto a Signor Ferruccio Capone l'inibizione di mesi quattro, al Signor Gaudiano Capone l'inibizione di mesi sei, al Signor Nicola Iarino l'inibizione di mesi due, alla Società la penalizzazione di due punti da scontarsi nella stagione sportiva 2013/2014 e l'ammenda di Euro 7.000,00= (il primo per non aver documentato agli Organi federali competenti l'avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati per i mesi di gennaio e febbraio 2013 nei termini di regolamento, ed il secondo ed il terzo per aver prodotto alla Co.Vi.So.C. una dichiarazione non veritiera per la parte contributi Inps sempre relativi a dette mensilità). - Riferiva al punto G che il Signor Ferruccio Capone era stato amministratore unico della Polisportiva Nuova Campobasso Calcio Srl dal 25.5.2007 a 17.6.2013, nonché socio di riferimento sino a tutto il 4.6.2013, data nella quale ha ceduto il 51% delle quote ad Antalica Srl, di cui era amministratore e socio unico il Signor Di Palma e che risultava contabilizzata come anticipazione dell'amministratore Ferruccio Capone la somma di Euro 200.00,00= ad inizio stagione 2010/2011 versata sul conto corrente della Società ma restituita allo stesso nel corso della stagione senonché, dopo lo svincolo della garanzia, l'importo della contro-garanzia di Euro 200.000,00= era stato restituito direttamente al Signor Ferruccio Capone, che fra l'altro si era impegnato in modo formale a restituire tale somma alla Società entro il 31.5.2012. Tale credito societario era poi stato azzerato in parte mediante compensazione con un debito nei confronti dell'amministratore unico e in parte con iscrizione a bilancio di una sopravvenienza passiva. I crediti verso la Società riconducibili al Signor Ferruccio Capone per Euro 283.983,00= non erano mai stati oggetto di tentativi di recupero forzoso e erano stati svalutati al 31.12.2013 ma non dovevano essere iscritti a bilancio visto che si trattava di sponsorizzazione fittizie. - Riferiva al punto H che il Signor Giulio Di Palma era stato amministratore unico della Società dal 17.6.2013 al 15.10.2014 nonché socio di riferimento in quanto amministratore e socio unico di Antalica Srl titolare del 51% delle quote di detta Società sportiva dal 4.6.2013 alla data del fallimento. Come anticipato, il Di Palma, nonostante già alla data del bilancio chiuso al 30.6.2012 ricorressero le condizioni di cui all'art. 2482 bis c.c., non svolgeva alcun intervento sul capitale sociale volto a far fronte alla situazione debitoria né aveva provveduto ad iscrivere la Società al campionato di Lega Pro (né ad altri) per la stagione sportiva 2013/2014, cagionando lo svincolo di tutti calciatori tesserati. Le memorie difensive. Nei termini assegnati hanno presentato separate memorie difensive in data 10.9.2016 i deferiti Ferruccio e Gaudiano Capone nelle quali hanno eccepito l'impossibilità e l'illegittimità di un'automatica ed acritica applicazione del disposto di cui all'art. 21, commi 2 e 3 NOIF sulla base del solo dato oggettivo costituito dall'aver rivestito cariche sociali al momento della declaratoria di fallimento e/o nel biennio precedente, risultando imprescindibile la necessità di individuare ed accertare i profili di colpa nei confronti degli amministratoti, senza deroghe di sorta ai comuni criteri in materia di onere della prova, richiamando il parere interpretativo del 28.6.2007 reso dalla Corte Federale ed alcune decisioni di organo sportivi che l'avevano recepito. Nel prosieguo delle memorie i Signori Capone sostenevano che non avevano profittato della loro posizione in seno alla Società sportiva per trarne beneficio personale, anzi che avevano profuso a favore della stessa ingenti risorse finanziarie e affermavano che "non è dato rinvenire alcun riscontro probatorio alle formulazioni colpevoliste di cui è causa, incentrate solo ed esclusivamente sulla ragionieristica ed apodittica elencazione di una serie di non meglio precisate condotte depauperative e/o addirittura, distrattive sfornite di qualunque supporto obiettivo e documentale". Concludevano chiedendo il proscioglimento o, in subordine, per l'applicazione della sanzione minima dell'art. 19, comma 1 CGS, con richiesta di audizione e di produrre memorie e/o documenti, indicare mezzi di prova e quant'altro utile ai fini difensivi. Il patteggiamento Alla riunione odierna, in apertura di dibattimento, la Procura Federale, i Sig.ri Ferruccio Capone e Gaudiano Capone, tramite il proprio difensore, hanno depositato accordo di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS. In proposito, il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare ha emesso il seguente provvedimento: “Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, i Sig.ri Ferruccio Capone e Gaudiano Capone, a mezzo del proprio difensore, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’ art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Ferruccio Capone, sanzioni della inibizione per mesi 60 (sessanta) e dell’ammenda di € 15.000,00 (Euro quindicimila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a mesi 40 (quaranta) e € 10.000,00 (Euro diecimila/00); pena base per il Sig. Gaudiano Capone, sanzioni della inibizione di anni 3 (tre) e ammenda di € 10.000,00 (Euro diecimila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a anni 2 (due) e € 6.667,00 (Euro seimilaseicentosessantasette/00)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima dello svolgimento della prima udienza innanzi al Tribunale Federale, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone le specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’accordo è sottoposto, a cura della Procura Federale, all’Organo giudicante che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione. Ribadito che l’efficacia dell’accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo. In tal caso, su comunicazione del competente ufficio, l’organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione ed, esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1, fissa l’udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore generale dello sport presso il CONI. La pronuncia dovrà essere emanata entro i 60 giorni successivi dalla revoca della prima decisione. Rilevato, conclusivamente, che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue comunicato, infine, che le ammende di cui alla presente decisione dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083. P.Q.M. Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare dispone l’applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti. Il procedimento è proseguito per le altre parti deferite. Il dibattimento Sempre all'odierna riunione, la Procura Federale ha concluso per l'accoglimento del deferimento chiedendo l'irrogazione della sanzione di 2 (due) anni di inibizione e dell'ammenda di Euro 10.000,00= (Euro diecimila/00) a carico del Signor Giulio Di Palma, che non è comparso né ha depositato atti difensivi. I motivi della decisione Il deferimento è fondato e va accolto. Entrambe le incolpazioni, strettamente correlate, risultano provate documentalmente. Secondo il parere interpretativo della Corte di Giustizia Federale datato 28.6.2007, che era stato richiamato anche nelle memorie difensive dei Signori Capone, la preclusione di cui al terzo comma dell'art. 21 NOIF presuppone l'accertamento dei profili di colpa dell'amministratore in carica al momento della dichiarazione di fallimento, accertamento in merito al quale non vi è motivo di derogare ai comuni criteri in materia di onere della prova: ciò con la precisazione che la colpa in questione non necessariamente deve riguardarsi sotto il profilo della sua influenza della determinazione del dissesto della società, ma può ampiamente concernere anche la scorrettezza di comportamenti (pure in particolare sotto il profilo sportivo) nella gestione della Società. Da tale parere sono stati tratti due distinti, ancorché connessi, principi: i) la Federazione non può sulla base del solo dato costituito dalla decozione della Società sportiva, incolpare il dirigente per la violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S, ma deve provare l'esistenza di condotte colpose; ii) dette condotte non devono necessariamente essere tali da aver determinato il fallimento, ma è sufficiente che siano apprezzabili da punto di vista sportivo, siccome consistenti in illeciti propriamente sportivi ovvero gestionali (Lodo arbitrale TNAS del 15.2.2012 Spatola/FIGC; da ultimo confermato nel C.U. n. 129 del 20.5.2016 Corte Federale d'Appello a Sezioni Unite caso Signor Fantinel). Richiamati i suddetti principi e passando al caso concreto risulta agevole individuare i comportamenti colpevoli assunti dal Signor Di Palma nello svolgimento del suo ruolo gestorio della Società sportiva. Costui è stato amministratore unico della Società dal 17.6.2013 al 15.10.2014 nonché socio di riferimento della stessa in quanto amministratore e socio unico di Antalica Srl, partecipe del 51% della Polisportiva Nuova Campobasso Srl dal 4.6.2013 al fallimento. Orbene, all'atto dell'assunzione dell'incarico, la Società sportiva già versava nelle condizioni previste dall'art. 2482 bis e 2483 ter c.c. per effetto del bilancio chiuso al 30.6.2012 al punto che nella prima successiva ispezione della Co.Vi.So.C. del 20.6.2013 veniva rilevata una forte criticità nella tenuta della contabilità e dei libri sociali e fiscali, non risultando conciliabili i saldi dell'esercizio chiuso l'anno precedente, il patrimonio netto al 31.12.2012 risultava negativo di Euro 795.040,00=, emergeva un incremento delle perdite in formazione, il parametro P/A risultava negativo per effetto del patrimonio netto sopra indicato, il parametro R/I presentava un'eccedenza di indebitamento di Euro 1.346.256,00=, i debiti tributari ammontavano a Euro 1.2231.028,00=, essendo la Società decaduta dal piano di rientro, gli stipendi dei tesserati risultavano pagati al dicembre 2012, il credito nei confronti del precedente amministratore unico di euro 209.243,69= risultava azzerato con la delibera assembleare del 25.3.2013 di cui si è già riferito. Senonché il Signor Di Palma, perfettamente consapevole ed edotto dei risultati negativi di bilancio, della drammatica situazione patrimoniale, delle precedenti ispezioni Co.Vi.So.C., delle delibere assembleari, delle relazioni del Collegio Sindacale, delle precedenti sanzioni disciplinari a carico degli ex amministratori e della loro causali amministrative, e così via già all'atto dell'assunzione della carica e dell'acquisto della maggioranza della partecipazione sociale, lungi dal porre in essere le necessarie attività di ripianamento delle passività e di ricostituzione del capitale sociale secondo criteri di corretta gestione, rimaneva completamente inerte, finendo oggettivamente per l'aggravare ulteriormente il dissesto per effetto dell'incremento dell'esposizione debitoria e della perdita dei tesserati. Tale inerzia si è spinta al punto che neppure risulta depositato il bilancio chiuso al 30.6.2013 che avrebbe evidenziato un ulteriore squilibrio economico-finanziario rispetto a quello dell'anno prima. Ne conseguiva che con C.U. n. 19 del 19.7.2013 il Consiglio Federale accertava la mancanza in capo alla Società sportiva dei requisiti necessari per l'ottenimento della licenza nazionale ai fini dell'ammissione al campionato di lega Pro, 2° Divisione, senza che fosse presentato ricorso e successivamente con C.U. n. 35 del 24.7.2013 il Presidente Federale disponeva d'autorità lo svincolo dei tesserati della Polisportiva Nuovo Campobasso Srl Pertanto dalla stagione sportiva 2013/2014 la Società sportiva è rimasta inattiva. Solo in data 21.10.2013, tardivamente rispetto agli obblighi di cui all'art. 2485 c.c., il Signor Di Palma ha presentato al Tribunale di Campobasso istanza per la nomina di un liquidatore giudiziale e per l'anticipato scioglimento della Società, al quale, preso contezza della situazione economica-patrimoniale, non è restato che proporre istanza di fallimento in proprio in data 11.3.2015, provocando l'emissione della sentenza dichiarativa di fallimento della Polisportiva Nuovo Campobasso in data 8.5.2015 e la successiva revoca dell'affiliazione Federale. Se ne deduce che il Signor Di Palma, pur resosi consapevolmente acquirente di una Società sportiva in grave dissesto, nella quale da almeno un paio d'anni la struttura dei costi risultava inadeguata rispetto ai ricavi, generando continuamente maggiori perdite, ha a sua volta violato nella duplice veste di amministratore unico, come tale dirigente di Società assoggettato al disposto dell'art. 21 NOIF ed anche di socio maggioritario, i principi della corretta gestione della Società calcistiche di cui all'art. 19 Statuto FIGC nonché gli obblighi generali di probità e correttezza di cui all'art. 1 bis, commi 1 e 5 CGS La responsabilità del Signor Di Palma non è dunque affermata sulla base del solo dato formale della qualità di amministratore dallo stesso rivestita sia pur solo per alcuni mesi nella Società prima della liquidazione giudiziale e della dichiarazione di fallimento, ma sul presupposto sostanziale che lo stesso ha compiuto atti gestionali scorretti. In tale novero vanno ad esempio iscritti i mancati pagamenti dei debiti erariali, che è condotta caratterizzata da particolare disapprovazione dall'ordinamento giuridico ed ancora il mancato deposito del bilancio e la tenuta di una contabilità irregolare, venendo meno ad obblighi di veridicità e trasparenza nella rappresentazione della situazione economica e patrimoniale della Società ed infine il mancato ripianamento della carenza patrimoniale ed il mancato superamento della situazione prevista dagli artt. 2482 bis e 2482 ter c.c. che certo ha aggravato il dissesto della Società. Si tratta di condotte addebitabili al Signor Di Palma sintomatiche di irregolarità gravi e sistematiche che hanno cagionato grave compromissione dei principi e dei valori su cui riposa l'ordinamento Federale. In questo quadro la richiesta sanzionatoria formulata dalla Procura Federale è meritevole di condivisione, risultando equa in ragione delle infrazioni disciplinari ascrivibili al Signor Di Palma ed anche proporzionata rispetto alle maggiori sanzioni utilizzate come pena base nei confronti dei Signori Capone, che poi hanno goduto della riduzione per il beneficio del patteggiamento. Il dispositivo P.Q.M. Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, visto l’art. 23 CGS, dispone l’applicazione della inibizione di mesi 40 (quaranta) e dell’ammenda di € 10.000,00 (Euro diecimila/00) al Sig. Ferruccio Capone e dell’inibizione di anni 2 (due) e dell’ammenda di € 6.667,00 (Euro seimilaseicentosessantasette/00) al Sig. Gaudiano Capone. Irroga altresì le sanzioni dell’inibizione di anni 2 (due) e dell’ammenda di € 10.000,00 (Euro diecimila/00) al Sig. Giulio Di Palma.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it