F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 016/TFN del 23 Settembre 2016 (284) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ALFONSO MARIA PIANTONI (Amministratore unico della Società AC Savoia 1908 Srl dal 29.12.2014 al 28.5.2015 – data fallimento Società), RAFFAELE VERDEZZA (Amministratore unico della Società AC Savoia 1908 Srl dal 17.7.2012 al 6.6.2014, nonché socio della stessa dal 20.6.2012 al 5.3.2013 con il 12,50% e dal 5.3.2013 all’8.7.2013 con il 6%) – (nota n. 15426/966 pf14-15 AM/ma del 24.6.2016).
F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 016/TFN del 23 Settembre 2016
(284) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ALFONSO MARIA PIANTONI (Amministratore unico della Società AC Savoia 1908 Srl dal 29.12.2014 al 28.5.2015 – data fallimento Società), RAFFAELE VERDEZZA (Amministratore unico della Società AC Savoia 1908 Srl dal 17.7.2012 al 6.6.2014, nonché socio della stessa dal 20.6.2012 al 5.3.2013 con il 12,50% e dal 5.3.2013 all’8.7.2013 con il 6%) – (nota n. 15426/966 pf14-15 AM/ma del 24.6.2016). Il deferimento Con nota del 24.6.2016 la Procura Federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare i Signori (1) PIANTONI Alfonso Maria e (2) VERDEZZA Raffaele, per rispondere: 1) PIANTONI Alfonso Maria, amministratore unico dal 29.12.2014 al 28.5.2015 (data del fallimento) della Società AC Savoia 1908 Srl, per la violazione dell’art. 1, comma 1, CGS vigente all’epoca dei fatti, attualmente art. 1 bis, comma 1 in relazione all’applicazione di cui all’art. 21, commi 2 e 3, NOIF e dell’art. 19, Statuto FIGC per avere determinato con il proprio comportamento la cattiva gestione della Società, che ne ha comportato poi il fallimento, condotte specificatamente descritte nella parte motiva del deferimento sub punti A.9 – F.2 – G.2 – G.3 e G.4; 2) VERDEZZA Raffaele, amministratore unico dal 17.7.2012 sino al 6.6.2014 della Società AC Savoia 1908 Srl, nonché socio della stessa dal 20.6.2012 al 5.3.2013 con il 12,50 % e dal 5.3.2013 all’8.7.2013 con il 6 % della stessa, per la violazione dell’art. 1, comma 1, CGS vigente all’epoca dei fatti, attualmente art. 1 bis, comma 1 in relazione all’applicazione di cui all’art. 21, commi 2 e 3, NOIF per avere contribuito con il proprio comportamento alla cattiva gestione della Società già in stato di difficoltà economica e finanziaria al momento della cessazione dalla carica come appare dall’abbattimento del capitale sociale in seguito all’approvazione, in ritardo rispetto agli adempimenti civilistici, dei bilanci 2012 e 2013, per non avere depositato nei modi e termini di legge il verbale assembleare del 30.7.2013 rimanendo, di conseguenza, in carica sino al 6.6.2014, condotte specificatamene descritta nella parte motiva del deferimento sub punti A.8 – A.9 e C.3. Il dibattimento I deferiti non hanno fatto pervenire memorie difensive. All’udienza del 13.9.2016 il rappresentante della Procura Federale, nell’assenza dei deferiti, riportatosi all’atto di deferimento, ha chiesto irrogarsi le seguenti sanzioni: - anni 3 (tre) di inibizione ed €. 5.000,00 (Euro cinquemila/00) di ammenda per PIANTONI Alfonso Maria; - anni 2 (due) di inibizione ed €. 3.000,00 (Euro tremila/00) di ammenda per VERDEZZA Raffaele. I motivi della decisione Il deferimento è fondato e va accolto. In punto di diritto si premette che l’art. 21, comma 2, delle NOIF prevede che non possono essere “dirigenti” né avere responsabilità e rapporti nell’ambito delle attività sportive organizzate dalla F.I.G.C. “gli amministratori in carica e quelli in carica nel precedente biennio al momento della deliberazione di revoca o della sentenza dichiarativa di fallimento”. Ove, nel biennio precedente la deliberazione di revoca dell’affiliazione o della sentenza dichiarativa di fallimento si sia verificato un cambio degli amministratori e/o della proprietà della Società, pertanto, in linea con i principi di cui alle decisioni dell’allora Commissione Disciplinare nazionale, ora Tribunale Federale Nazionale, Sez. Disciplinare (C.U. n.71/CDN del 7 marzo 2013) e dell’allora CGF, ora Corte Federale d’Appello, del 17 aprile 2013 (C.U. n.315/CGF del 26 giugno 2013), deve valutarsi se i precedenti amministratori e proprietari abbiano contribuito al dissesto finanziario che ha portato al fallimento della Società. Secondo il parere interpretativo della Corte Federale, per l’accertamento dei profili di colpa dell’amministratore non vi è motivo per derogare ai comuni criteri in materia di onere della prova: con la precisazione che la colpa in questione non deve riguardarsi necessariamente sotto il profilo della sua influenza nella determinazione del dissesto della Società, ma può più ampiamente concernere anche la scorrettezza di comportamenti (pure in particolare sotto il profilo sportivo) nella gestione della Società (Comunicato Ufficiale n. 21/CF del 28 giugno 2007). In particolare, secondo la Corte di Giustizia Federale (C.U. n. 335/CGF del 19 giugno 2014 con motivazione in C.U. n. 21/CGF del 7 agosto 2014), le responsabilità di una grave crisi finanziaria che sfoci nel dissesto economico-patrimoniale di una Società sono da ascrivere anche alle cattive condotte dei soci, quando risultino omesse condotte gestionali virtuose tali da porre rimedio agli squilibri dei conti e, comunque, iniziative idonee alla ricapitalizzazione. Alla luce di tali basilari principi, la documentazione in atti è idonea a far ritenere che nella specie tutti gli incolpati, in ragione delle loro specifiche cariche e competenze, hanno svolto effettive funzioni gestionali nell’ambito Societario e, in alcuni casi, il ruolo di soci, nel biennio antecedente il fallimento, e che hanno contribuito con i propri comportamenti alla cattiva gestione della stessa, secondo i criteri evidenziati dalle decisioni della Commissione Disciplinare Nazionale del 20 novembre 2008 (C.U. n. 36/CDN del 20/11/2008). Dichiarato dal Tribunale di Torre Annunziata, in data 28.5.2015, il fallimento della Società AC Savoia 1908 Srl, il Presidente Federale ne ha deliberato la revoca dell’affiliazione in data 10.7.2015 (C.U. 11/A del 10/07/2015). Nel biennio precedente la sentenza dichiarativa di fallimento, la proprietà della Società è stata detenuta da diversi gruppi di soggetti. Dal momento della costituzione della Società, avvenuta il 20.6.2012 con la denominazione di AC Savoia 1908 S.S.D. Srl, Verdezza Raffaele figura tra i suoi soci con una partecipazione del 12,5 % del capitale sociale di complessivi €. 127.000,00#, successivamente ridotta al 6 %. Della Società Verdezza assume anche la carica di amministratore unico, da cui presenterà le dimissioni nel corso dell’assemblea del 30.7.2013, in cui si nominerà Manca Quirico che ne eserciterà le funzioni di fatto, non avendo il Verdezza provveduto alla iscrizione della delibera presso il competente registro. Nel frattempo, l’8.7.2013 la compagine societaria muta del tutto; tra i nuovi soci figura Manca Quirico, di fatto amministratore unico sino all’assemblea straordinaria del 6.6.2014 che ne ratificherà l’operato, lo nominerà Presidente onorario e nominerà amministratore unico Maglione Francesco Saverio. In detta assemblea, tra l’altro, in cui la denominazione societaria è modificata in AC Savoia 1908 Srl, i soci, preso altresì atto, con riferimento all’esercizio 2013, della perdita pari a €. 13.547,00 di cui €. 112.848,00 riferibili all’esercizio precedente 2012 ed €.689,00 relativi all’esercizio 2013, deliberano la riduzione di pari importo del capitale sociale, rideterminando il capitale in €. 13.000,00 con una riserva di € 453,00. Già da questo momento, dunque, la Società evidenzia gravi difficoltà economico finanziarie. Il 30.9.2014, a tre mesi dall’assemblea del 6.6.2014, il Consorzio Stabile Segesta diventa socio unico della AC Savoia 1908 Srl, di cui acquista le cinque quote di partecipazione dell’intero capitale al prezzo di €.200,00 ciascuna, ad un prezzo inferiore al prezzo nominale delle stesse, in quanto impegnatosi, con preliminare del 10.1.2014, a finanziare la Società calcistica nel corso del 2014 al fine di coprire il fabbisogno finanziario necessario ad assolvere gli impegni economico/finanziari gestionali, finalizzati a terminare la stagione sportiva 2013/14 ed a consentire l’eventuale iscrizione al campionato di Lega Pro 2014/15, ritenendo tali erogazioni quali anticipazioni postergate ed infruttifere, in acconto al prezzo di cessione quote. Pur dopo l’acquisto da parte del Consorzio Stabile Segesta, il cui amministratore unico é Quirino Manca, Maglione Francesco Saverio resterà in carica sino al 29.12.2014, allorché, inevaso l’invito a relazionare in assemblea sullo stato della Società, sarà sostituito da Piantoni Alfonso Maria che, a sua volta, resterà in carica sino al momento del fallimento. A ben vedere, nel biennio antecedente la dichiarazione di fallimento la situazione economico patrimoniale emerge già in tutta la sua gravità, ben nota alla compagine societaria che ne ha preso atto nel corso dell’assemblea straordinaria del 6.6.2014, in cui sono stati approvati in ritardo i bilanci al 31.12.2012 ed al 31.12.2013 ed è stato ridotto il capitale sociale (v. sopra). Di contro, non risulta redatto ed approvato il bilancio al 31.12.2014 e, quanto alla contabilità sino al 22.4.2015, la Co.Vi.So.C. ha acquisito solo dei prospetti contabili. Nel medesimo periodo, le relazioni COVISOC ed i numerosi provvedimenti degli organi di giustizia testimoniano l’inosservanza ai principi di corretta gestione prescritti dalle norme statutarie ad opera di tutti gli amministratori succedutisi, due dei quali (Manca Quirico e Maglione Francesco Saverio) hanno fatto richiesta di applicazione della sanzione ex art 32 sexies, CGS. Alla data dell’ispezione Co.Vi.So.C. del 18 novembre 2014 risultava che l’ultimo stipendio interamente corrisposto era quello relativo al mese di agosto 2014; la Società presentava debiti tributari scaduti per euro 192.704,96; la situazione contabile al 31/10/2014 evidenziava finanziamenti soci per € 375.000,00, per i quali mancavano le specifiche lettere di postergazione ed infruttuosità. Alla data dell’ispezione del 22 aprile 2015 risultavano: non elaborati i cedolini paga dal mese di novembre 2014, con conseguente impossibilità di puntuale verifica degli adempimenti contabili attinenti al personale; lo stato di conclamata insolvenza nonché di dissesto patrimoniale; un patrimonio netto negativo al 31 dicembre 2014 di oltre un milione di euro; la mancata adozione da parte dell’Organo amministrativo, nel corso dell’assemblea straordinaria del 24.02.2015, dei provvedimenti idonei a riformare lo stato di indebitamento ed insolvenza; un capitale circolante netto negativo di € -1.524.661,00; pagamento delle retribuzioni del personale fermo ad ottobre 2014; la sistematica omissione dei versamenti IVA, IRAP e IRES, complessivamente ammontanti ad Euro 201.640,00 al netto delle sanzioni; relativo all’anno 2008 l’ultimo Modello Unico presentato, e relativo all’anno 2009 il modello 770; l’omessa sostituzione del Sindaco/Revisore Unico Dott. Bruno Santaniello, dimessosi irrevocabilmente il 24.12014 per l’impossibilità di esplicitare il proprio incarico; la mancata approvazione del bilancio chiuso al 30.06.2014 e della relazione semestrale al 31.12.2014. Le violazioni riscontrate nel periodo considerato, inerenti la sfera amministrativa, contabile e finanziaria, costituenti violazioni hanno a loro volta determinato, su deferimento della Procura Federale, le decisioni adottate da questo Tribunale di cui ai C.U. n. 46/TFN del 9.4.2015, n. 51/TFN del 16.04.2015, n. 1/TFN del 02.07.2015 e n. 5/TFN del 08.07.2015, con irrogazione di inibizioni e ammende a carico dei Signori Francesco Saverio MAGLIONE e Alfonso Maria PIANTONI, e di ammende e punti di penalizzazione a carico della Società. Con riferimento ai singoli incolpati, la responsabilità del Sig. Alfonso Maria PIANTONI, amministratore unico e legale rappresentante della Società dal 29.12.2014 al 28.5.2015, emerge dalle risultanze della richiamata ispezione Co.Vi.So.C. del 22.4.2015 e dalle conseguenti sanzioni irrogate da questo Tribunale (CC.UU. n. 51/TFN del 16.04.2015, n. 1/TFN del 02.07.2015 e n. 5/TFN del 08.07.2015). Quanto alla responsabilità di VERDEZZA Raffaele, amministratore unico dal 17/7/2012 sino al 06/06/2014 della Società AC Savoia 1908 S.S.D. Srl, nonché socio della stessa dal 20/6/12 al 5/3/2013 con il 12,50% e dal 5/3/13 all’8/7/13 con il 6% della stessa, per avere contribuito con il suo comportamento alla cattiva gestione della Società, risulta per tabulas che, al momento della intervenuta cessione delle quote e a quello successivo di effettiva cessazione dalla carica (in quanto tardivamente depositato presso il competente registro il verbale dell’assemblea del 30.7.2013 che aveva nominato in sua sostituzione il Sig. Manca Quirino), la Società versava già in grave difficoltà economico-finanziaria, tanto che, nel momento in cui venivano approvati con ritardo i bilanci al 31.12.2012 ed al 31.12.2013, l’assemblea, preso atto delle perdite, era costretta a ridurre di pari importo il capitale sociale rideterminandolo in €.13.000,00. Valutato che per la graduazione delle responsabilità dei soci e degli amministratori deferiti va tenuto conto del periodo in cui i medesimi hanno ricoperto tali ruoli e cariche, alla luce delle contestazioni mosse e delle risultanze procedimentali, il Tribunale ritiene congrue le sanzioni di cui al dispositivo. Il dispositivo P.Q.M. Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, in accoglimento del deferimento, irroga le seguenti sanzioni: - Piantoni Alfonso Maria, inibizione di anni 3 (tre) ed ammenda di €. 5.000,00 (Euro cinquemila/00); - Verdezza Raffaele, inibizione di anni 2 (due) ed ammenda di € 3.000,00 (Euro tremila/00).
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