F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 016/TFN del 23 Settembre 2016 (281) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO VINELLA (Amministratore unico della Società AS Bari Spa dal 7.2.2012 alla sentenza dichiarativa di fallimento) – (nota n. 15216/701 pf13-14 AM/SP/ma del 21.6.2016).
F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 016/TFN del 23 Settembre 2016
(281) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO VINELLA (Amministratore unico della Società AS Bari Spa dal 7.2.2012 alla sentenza dichiarativa di fallimento) – (nota n. 15216/701 pf13-14 AM/SP/ma del 21.6.2016).
Il deferimento La Procura Federale, con atto del 21 giugno 2016, ha deferito a questo Tribunale il Sig. Francesco Vinella, quale amministratore unico della Società AS Bari Spa dal 27 gennaio 2012 al 10 marzo 2014, data quest’ultima della sentenza dichiarativa di fallimento della Società emessa dal Tribunale di Bari, a cui ha contestato la violazione: 1. dell’art. 1 bis comma 1 CGS in relazione all’art. 21 commi 2 e 3 NOIF, nonché dell’art. 19 Statuto FIGC per aver determinato con il proprio comportamento la cattiva gestione ed il dissesto economico-patrimoniale della Società, tali da determinare il fallimento della stessa; 2. dell’art. 1 bis comma 1 CGS in relazione all’applicazione dell’art. 19 Statuto FIGC per aver omesso, almeno dal 30 giugno 2013, di procedere alla dichiarazione dello stato di liquidazione della Società ai sensi degli artt. 2484 comma 1 n. 4 e 2485 Codice Civile e per aver omesso di richiedere la dichiarazione di fallimento in proprio di detta Società in assenza della ricapitalizzazione della stessa da parte della controllante. La Procura Federale, ripercorse le vicende della Società, alla quale il Presidente Federale in seguito alla dichiarazione di fallimento aveva revocato l’affiliazione e disposto il trasferimento alla Società di nuova costituzione, denominata Football Club Bari 1908 Srl, del titolo sportivo e dei tesserati in virtù della cessione del ramo d’azienda attuata dal Curatore Fallimentare, ha evidenziato che nel periodo 2011/2014 il socio di maggioranza della Società era stata la Spa Salvatore Matarrese, che, alla data della sentenza dichiarativa di fallimento, possedeva la quota pari all’89,99% del capitale sociale e che era pertanto la controllante della Società; nello stesso periodo il socio di minoranza era stata la Debar Costruzioni con una quota pari al 10% del capitale sociale. In data 7 febbraio 2012 l’assemblea degli azionisti aveva nominato amministratore unico della Società, in luogo del dimissionario Sig. Claudio Garzelli, il Sig. Francesco Vinella; quest’ultimo il 7 marzo 2014 aveva presentato al Tribunale di Bari l’istanza di fallimento della Società. La situazione economico – patrimoniale e finanziaria della Società era stata già da molto tempo assai critica; i bilanci dal 2007 al 2012 si erano chiusi in perdita, ad eccezione di quello relativo all’esercizio 2010, che aveva evidenziato un utile scaturito dalla cessione da parte della Società del marchio AS Bari alla Srl Servizi Sportivi; gli ultimi tre bilanci precedenti la dichiarazione di fallimento avevano mostrato un rilevante squilibrio economico e la totale assenza di coerenza tra ricavi e costi, così da evidenziare che la gestione della Società aveva accumulato perdite sempre più considerevoli. I controlli effettuati dalla Co.Vi.So.C. - attraverso le ispezioni del 30 marzo e 19 settembre 2012, del 25 gennaio, 27 maggio e 28 novembre 2013 - avevano registrato le suddette criticità, alcune delle quali avevano poi provocato reiterate sanzioni da parte degli Organi di Giustizia Sportiva a carico del Sig. Francesco Vinella e della AS Bari spa, di cui alle decisioni della Commissionale Disciplinare Nazionale del 12 aprile e 18 settembre 2012, 20 giugno e 11 settembre 2013 e del 30 aprile 2014. Da siffatti elementi, qui sinteticamente riportati, la Procura Federale ha tratto il convincimento, espressosi nella parte motiva del deferimento, che l’analisi della documentazione acquisita aveva evidenziato, già prima del biennio precedente la dichiarazione di fallimento, la sistematica attuazione da parte dell’organo amministrativo della Società di una gestione imprenditoriale contraria ai principi della corretta amministrazione sia sotto il profilo civilistico (art. 2932 Codice Civile), sia sotto il profilo della tenuta di comportamenti concretamente ed effettivamente rispondenti ai criteri di correttezza, lealtà e probità prescritti dagli artt. 1 bis CGS e 19 Statuto FIGC. La Procura Federale, più in particolare, ha ritenuto che il Sig. Francesco Vinella, quale amministratore unico della Società, nel biennio precedente la dichiarazione di fallimento aveva perseverato, pur in presenza di un disavanzo patrimoniale emergente dai bilanci e dalle situazioni semestrali 2011, 2012 e 2013, nell’attuare un’attività anti economica, capace di generare il costante accumularsi di perdite operative non recuperabili e l’aumento dell’indebitamento in particolare verso il sistema bancario e l’Erario. In merito alla cessione del marchio avvenuta il 31 marzo 2010, la Procura Federale ha evidenziato che l’operazione aveva avuto lo scopo di contabilizzare una plusvalenza tale da riportare alla positività il patrimonio netto della Società in modo da superare gli obblighi previsti dall’art. 2447 Codice Civile e di consentire ai soci di non esporsi per il ripianamento delle perdite e per la ricostituzione del capitale sociale; il 10 dicembre 2012 la detta cessione era stata revocata allorché il ramo d’azienda, ceduto due anni prima, era stato retrocesso alla AS Bari spa con accollo di quest’ultima dei debiti nel frattempo contratti dalla Servizi Sportivi Srl verso la Banca Popolare di Bari e della controllante Salvatore Matarrese spa. La memoria difensiva Il Sig. Francesco Vinella ha fatto pervenire a questo Tribunale una memoria difensiva con ampia documentazione a sostegno, a mezzo della quale ha chiesto il proscioglimento, ovvero, in subordine, nella contraria e denegata ipotesi di accoglimento del deferimento, l’applicazione della sanzione di cui all’art. 19 comma 1 lettera H CGS. Il dibattimento Alla riunione odierna è comparsa la Procura Federale, che ha illustrato il deferimento e ne ha chiesto l’accoglimento, con la sanzione a carico del deferito della inibizione di anni 3 (tre) e l’ammenda di € 33.000,00 (Euro trentatremila/00). Sono altresì comparsi il Sig. Francesco Vinella, che ha reso spontanee dichiarazioni ed il suo difensore, la cui delega era stata apposta in calce allo scritto difensivo, i quali sono tornati sulla memoria ed hanno insistito nell’accoglimento delle conclusioni ivi precisate. La decisione Il Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare osserva quanto segue. Il Sig. Francesco Vinella, richiamato in chiave critica il deferimento e citando precedenti giurisprudenziali secondo cui è imprescindibile nel caso di specie la prova della colpa dell’amministratore in carica al momento della dichiarazione di fallimento, prova qui del tutto mancante, ha dedotto che la Società, già nei cinque esercizi precedenti la dichiarazione di fallimento, aveva palesato un costante e significativo squilibrio tra ricavi e costi e che l’assunzione della carica di amministratore unico, ricaduta su di lui che prima di allora e per circa trenta anni era stato un dipendente della Società con mansioni da ultimo di direttore amministrativo, era coincisa non solo con l’annata sportiva successiva alla retrocessione della squadra dalla Serie A alla Serie B, ma anche con la inchiesta condotta dalle Procure della Repubblica di Cremona e di Bari, denominata Last Bet, che era sfociata nel procedimento penale e, nell’ambito della giustizia sportiva, in numerosi procedimenti disciplinari, che, avendo comportato sanzioni a carico della Società e di alcuni dei suoi tesserati, avevano determinato, o contribuire a determinare, una drastica riduzione dei ricavi (falcidia dei proventi derivanti dalla cessione dei diritti radio-televisivi; riduzione di apporti derivanti da pubblicità e sponsorizzazioni; ulteriore considerevole riduzione della vendita di abbonamenti e di biglietti per lo stadio; significativa svalutazione del parco giocatori). Con il che la contestazione mossagli nel deferimento, di aver contribuito all’accrescimento dell’indebitamento societario, è da ritenersi slegata dalla disamina delle voci perdite e danni, contenuta alle note integrative e nelle relazioni di gestione allegate ai bilanci 2011 e 2012, che avevano considerato non prevedibili con l’ordinaria diligenza gli eventi sopra descritti. Il deferito, più in particolare, ha dedotto che: 1°) solo a partire dal luglio 2013 aveva formalmente assunto la funzione di amministratore unico della Società; 2°) il precedente amministratore della Società, a nome Claudio Garzelli, dimessosi dalla carica il 27 gennaio 2012, in sede d’audizione innanzi la Procura Federale, aveva dichiarato di essere rimasto in Società con l’incarico di direttore generale e che, comunque, aveva continuato a gestire la Società così come aveva iniziato, potendosi così dedurre dalle dette dichiarazioni che il Garzelli, nonostante le evidenze formali, di fatto aveva continuato a svolgere le funzioni di amministratore; 3°) egli per tutta la durata del mandato aveva agito secondo le disposizioni date dalla controllante della Società (la Salvatore Matarrese spa), alle cui scelte di natura gestionale dovevano imputarsi l’aumento dell’indebitamento nei confronti degli istituti bancario e dell’Erario; 4°) detta controllante, che dal 1° settembre 2013 era divenuta il socio unico della AS Bari, aveva disatteso i precisi obblighi che aveva assunto e che erano finalizzati a garantire l’iscrizione al campionato di competenza della stagione sportiva 2014/2015 e che, in precedenza, aveva rassicurato l’attuale deferito sul futuro della Società, carpendone la fiducia anche in virtù del trentennale rapporto di lavoro che li legava; 5°) le ispezioni della Co.Vi.So.C., in particolare quella del 30 marzo 2012, non avevano rilevato significative violazioni da parte dell’organo amministrativo della Società e, quindi, dello stesso deferito; 6°) la cessione del marchio, meglio definibile cessione di ramo d’azienda, in quanto avvenuta il 31 marzo 2010, anche per ragioni temporali non gli era imputabile; tale cessione, peraltro, una volta annullata con il ritorno in Società del marchio, non aveva provocato alla stessa il danno da accollo della posizione debitoria della cessionaria, anche perché la controllante Salvatore Matarrese spa, che aveva suggerito e diretto l’intera operazione, si era impegnata a procedere alla copertura della perdita di bilancio e ad accollarsi le rate di un mutuo all’epoca esistente; 7°) egli – a suo dire – non aveva l’obbligo di legge di interrompere immediatamente l’attività di impresa, né di chiedere la dichiarazione dello stato di insolvenza; l’unico obbligo che gli incombeva era quello di convocazione dell’assemblea dei soci per la ricapitalizzazione o, in difetto, la messa in liquidazione, cosa che aveva puntualmente fatto; 8°) nel deferimento, come già aveva evidenziato, non vi era prova alcuna di condotte omissive, commissive, ovvero illegittime a lui in qualche modo direttamente riferibili; 9°) nel corso delle assemblee straordinarie che si erano via via tenute, il socio di maggioranza la spa Salvatore Matarrese, di poi socio unico, aveva garantito il supporto finanziario necessario alla continuità aziendale, sino al momento in cui, venuto improvvisamente meno tale supporto, egli aveva personalmente chiesto il fallimento della Società, non essendovi più margini di sopravvivenza. Il Sig. Francesco Vinella, ribadita in forza di tali deduzioni la propria richiesta di proscioglimento, ha chiesto in via subordinata che gli fosse sanzionata l’inibizione temporanea ai sensi dell’art. 19 comma 1 inciso H, anche in considerazione del fatto che la sanzione richiesta dalla Procura Federale era stata adottata si in fattispecie analoghe, ma di ben altra gravità. In questo preciso contesto, che ha trovato sufficienti riscontri nella documentazione in atti, non appare adeguatamente provata la circostanza evidenziata nel deferimento che fu il Vinella a determinare con il proprio comportamento la cattiva gestione della Società ed il dissesto economico-patrimoniale della stessa, che ebbero a causarne il fallimento; è verosimile che siffatta situazione sia stata in realtà provocata da altri, al cui potere gerarchico il Vinella era, o si sentiva di essere, subordinato. Ciò lo si evince da innumerevoli fattori, non da ultimo dal rapporto trentennale che legava il Vinella al gruppo di maggioranza della Società, poi divenuto con l’andar del tempo socio unico della stessa e che in qualche modo lo vincolava, quanto meno psicologicamente. Alle direttive del socio unico ed alle iniezioni di liquidità da questi operate, il Vinella era da una parte legato e dall’altra assicurato, sino al momento in cui, venute meno entrambe le condizioni, al Vinella non era rimasto altro, per usare un’espressione corrente, che portare i libri in Tribunale. Ciò era avvenuto il 7 marzo 2014, peraltro su precisa indicazione della stessa controllante socio unico della Società, che nel corso dell’assemblea del 24 febbraio precedente aveva comunicato ai soci, senza alcun preavviso, che in data 10 febbraio 2014 aveva presentato istanza di concordato preventivo in bianco. Peraltro, l’assemblea degli azionisti del 28 ottobre 2013, aveva dato atto che il Vinella aveva agito nell’intero corso del proprio mandato sempre e secondo le direttive della controllante – socio unico e che egli era stato mallevato da ogni responsabilità per tributi, violazioni e sanzioni fiscali e tributarie, che la controllante si accollava, nonché sollevato da ogni ulteriore responsabilità civile, penale, amministrativa, contabile, in ogni caso correlata alla carica di amministratore unico della AS Bari spa, con conseguente impegno della controllante a tenerlo indenne da ogni richiesta e/o azione di terzi per qualsivoglia ragione, titolo, causa. Nell’assemblea del 9 dicembre 2013, lo stesso Vinella aveva però informato i soci che l’attività della controllante, svolta all’interno della Società, lo aveva di fatto sostituito nelle operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione a tal punto dall’indurlo a rassegnare le proprie dimissioni dalla carica; nel corso della stessa assemblea, le dimissioni erano state però con forza respinte: lo stesso Collegio Sindacale, per bocca del suo presidente, aveva ricordato al Vinella la malleva della controllante in suo favore, in una all’impegno esplicito della controllante stessa di fornire i mezzi finanziari necessari a dare equilibrio alla Società, nonché di provvedere alla copertura delle perdite di bilancio. Ma, come si è in parte già detto, nel corso dell’assemblea del 24 febbraio 2014 veniva comunicato ai soci che la controllante non poteva più provvedere al ripianamento delle perdite, per cui era stato depositato in Tribunale un ricorso ai sensi dell’art. 161 comma sesto Legge Fallimentare. Nell’assemblea del 9 dicembre 2013, nel corso della quale le dimissioni del Vinella erano state respinte, la controllante aveva comunicato che si stava provvedendo alla predisposizione di un piano di rilancio economico e finanziario della Società, che a brevissimo tempo sarebbe stato sottoposto alla formale approvazione degli organi statutari; per tale rassicurante ragione il Vinella aveva ritirato le proprie dimissioni, continuando a svolgere, seppur solo formalmente, le mansioni di amministratore unico. Queste essendo le risultanze istruttorie, è dato osservare che, se il primo capo di incolpazione non può essere accolto, di contro lo è il secondo, seppur nei limiti della violazione dell’art. 1 bis comma 1 CGS in relazione all’art. 19 Statuto FIGC, che è stata contestata al Vinella. Ferma la subordinazione del Vinella al potere decisionale della controllante socio unico, è comunque evidente il fatto che egli non aveva mantenuto in ogni caso ferme le dimissioni presentate nell’assemblea del 9 dicembre 2013, che dovevano invece essere confermate nonostante le lusinghe che gli erano state rivolte e che non dovevano illuderlo sul futuro della Società. Che si fosse trattato di semplici lusinghe poteva del resto facilmente evincersi dalla sequela di provvedimenti disciplinari che all’odierno deferito erano stati comminati dagli organi di giustizia sportiva, puntualmente richiamati nella parte motiva del deferimento, che dovevano indurre il Vinella a non continuare a ricoprire la carica di amministratore, troppo superficialmente mantenuta. Siffatto comportamento del deferito costituisce violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, sanciti dal CGS nell’art. 1 bis comma 1, che qualsiasi tesserato ha l’obbligo di osservare al cospetto di ogni espressione dell’ordinamento sportivo, di cui egli è parte. Il parziale accoglimento del deferimento impone l’applicazione a carico del deferito di una sanzione inferiore rispetto al chiesto, da ricercarsi nell’ambito dell’art. 19 comma 1 lettera H CGS, invocato dallo stesso deferito e da quantificarsi in via equitativa. Il dispositivo P.Q.M. Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, a parziale accoglimento del deferimento, visto l’art. 19 comma 1 inciso H CGS, infligge al Sig. Francesco Vinella l’inibizione di anni 1 (uno) e l’ammenda di € 10.000,00 (Euro diecimila/00).
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