F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 017/TFN del 23 Settembre 2016 (1) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: TOMMASO GHIRARDI, PIETRO LEONARDI, PASQUALE GIORDANO, EMIR KODRA, SUSANNA GHIRARDI, ALBERTO VOLPI, ALBERTO ROSSI, GIOVANNI SCHINELLI, ARTURO BALESTRIERI, ROBERTO BONZI, SILVIA SERENA, GIUSEPPE SCALIA, ROBERTO GIULI, GABRIELLA PASOTTI, ENRICO GHIRARDI, GIAMPIETRO MANENTI, MARIO BASTIANON, FRANCESCO SORLINI, MAURIZIO MAGRI e OSVALDO FRANCESCO RICCOBENE – (Fallimento Società Parma FC Spa) – (nota n. 15711/634 pf15-16 AM/SP/ma del 30.6.2016).

F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 017/TFN del 23 Settembre 2016 (1) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: TOMMASO GHIRARDI, PIETRO LEONARDI, PASQUALE GIORDANO, EMIR KODRA, SUSANNA GHIRARDI, ALBERTO VOLPI, ALBERTO ROSSI, GIOVANNI SCHINELLI, ARTURO BALESTRIERI, ROBERTO BONZI, SILVIA SERENA, GIUSEPPE SCALIA, ROBERTO GIULI, GABRIELLA PASOTTI, ENRICO GHIRARDI, GIAMPIETRO MANENTI, MARIO BASTIANON, FRANCESCO SORLINI, MAURIZIO MAGRI e OSVALDO FRANCESCO RICCOBENE – (Fallimento Società Parma FC Spa) - (nota n. 15711/634 pf15-16 AM/SP/ma del 30.6.2016). Il deferimento Con provvedimento del 30.6.2016 il Procuratore federale e il Procuratore federale aggiunto deferivano avanti questo Tribunale Federale Nazionale: a) GHIRARDI Tommaso: a.1) in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e componente del Comitato esecutivo della Società Parma FC Spa fino al 27 dicembre 2014, per le seguenti violazioni: 1) art. 1 bis, comma 1, del C.G.S. in relazione all’applicazione dell’art. 19 dello Statuto della FIGC e dell’art. 21 delle N.O.I.F., per aver causato il dissesto economico-finanziario della Società Parma FC Spa con la propria gestione, improntata all’anti-economicità e concretizzatasi nell’affannosa ricerca di capitali di terzi a copertura del sempre crescente fabbisogno finanziario, nonché nel fare ricorso ad operazioni tali da generare ricavi soltanto apparenti così da occultare la reale situazione di grave disavanzo patrimoniale, già in stato di decozione al momento della sua cessazione dalla carica, come illustrato, in particolare, ai punti 5 e 10.1 della parte motiva; 2) art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., in relazione all’applicazione dell’art. 19 dello Statuto della FIGC, per non aver tenuto con regolarità le scritture contabili e cioè in guisa tale da non consentire il tempestivo e regolare aggiornamento sulla situazione economico/finanziaria al 30 giugno 2014, come illustrato, in particolare, ai punti 7.5 e 7.6 della parte motiva; 3) art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., in relazione all’applicazione dell’art. 19 dello Statuto della FIGC, per aver omesso, almeno dall’11 gennaio 2012, la convocazione dell’Assemblea straordinaria dei soci in adempimento degli obblighi previsti dall’art. 2446 del codice civile, per aver omesso di richiedere, anche con altra modalità, ai soci la ricapitalizzazione della Società in virtù degli obblighi di garanzia rilasciati a favore della Società da Eventi Sportivi Srl con support letter del 27 novembre 2013 e dai suoi soci e per avere effettuato rimborsi al socio unico Eventi Sportivi Srl nell’esercizio 2012/13 tali da consentire a quest’ultima, diversamente dai Creditori terzi ed in violazione dell’art. 2467 del codice civile, di ridurre i propri crediti commerciali e finanziari di € 2.662.502,02 con l’aggravante dell’aver agito in conflitto di interessi, come illustrato, in particolare, ai punti 5, 6 e 9 e 10.1 della parte motiva; 4) art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., in relazione all’applicazione dell’art. 19 dello Statuto della FIGC, nonché dell’art. 8, commi 1 e 2, del C.G.S. per aver utilizzato lo strumento dell’incentivo all’esodo non con le finalità sue proprie bensì allo scopo di rinviare nel tempo ingenti debiti verso tesserati (come dimostra il caso del Sig. Hernan Crespo) operando, altresì, in violazione del principio di competenza economica stabilito dall’art. 2423bis, comma 1 n. 3, del codice civile avendo omesso la contabilizzazione di costi verso tesserati derivanti dagli accordi denominati di incentivo all’esodo per € 3.000.000 nel Bilancio al 30 giugno 2013, come illustrato, in particolare, al punto 9.4 della parte motiva; 5) art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., in relazione all’applicazione dell’art. 19 dello Statuto della FIGC per aver posto in essere, senza alcun vantaggio né alcuna ragione giuridica o economica per la Società Parma FC e senza incassare alcun corrispettivo, l’operazione di cessione dei marchi e del contratto stipulato con GSport Srl a Parma Brand Srl al solo scopo di contabilizzare l’ingente plusvalenza di oltre € 30 milioni nel Bilancio al 30 giugno 2013, occultando così le perdite dell’esercizio ed allo scopo di favorire la controllante Eventi Sportivi Srl, operando in violazione dell’art. 2497ter del codice civile ed in conflitto di interessi, rivestendo la carica di Amministratore di Parma Brand Srl e di Presidente del Consiglio di Amministrazione di Eventi Sportivi Srl, come illustrato, in particolare, al punto 9.1 della parte motiva; 6) art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., in relazione all’applicazione dell’art. 19 dello Statuto della FIGC, nonché dell’art. 8, commi 1 e 2 del C.G.S., per aver contabilizzato nel Bilancio al 30 giugno 2014 le plusvalenze realizzate nell’esercizio 2014/15 a seguito della cessione dei diritti alle prestazioni dei calciatori Marco Parolo e Aleandro Rosi, per complessivi € 6.601.000 allo scopo di occultare le reali perdite dell’esercizio chiuso il 30 giugno 2014, in violazione dell’art. 2423bis, comma 1 n. 2 del codice civile, come illustrato, in particolare, al punto 9 della parte motiva; 7) art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., in relazione all’applicazione dell’art. 19 dello Statuto della FIGC, nonché dell’art. 8, commi 1 e 2, del C.G.S., per non aver contabilizzato nella Situazione semestrale al 31 dicembre 2014 il debito inerente il corrispettivo di € 2.300.000 stabilito nell’operazione di cessione del diritto pluriennale alle prestazioni del calciatore Camillo Ciano dalla Società SSC Napoli Spa alla Società Parma FC Spa allo scopo di occultare i reali debiti del semestre chiuso il 31 dicembre 2014 come illustrato, in particolare, al punto 9.2 della parte motiva; 8) art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., in relazione all’applicazione dell’art. 19 dello Statuto della FIGC per non aver dato esecuzione alla delibera del Consiglio di Amministrazione della Società Parma FC Spa del 9 marzo 2014 che prevedeva il conferimento dello specifico potere di procurare da Eventi Sportivi Srl il supporto finanziario necessario a rispettare i parametri finanziari stabiliti per il rilascio della licenza UEFA della stagione 2014/15, operando in conflitto di interessi, come illustrato, in particolare, al punto 9.3 della parte motiva; 9) art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., in relazione all’applicazione dell’art. 19 dello Statuto della FIGC, dell’art. 8, comma 6, del C.G.S. e dell’art. 94, comma 1, n. 2 delle N.O.I.F., per aver erogato, in più tranches tra settembre 2009 e marzo 2012, all’Amministratore Delegato Pietro Leonardi la somma di € 1.200.000 non prevista dal contratto depositato presso la competente Lega, anche in violazione dello statuto della Società Parma FC Spa, prorogando nel tempo la data di scadenza dell’obbligo di rimborso, nonostante la grave e deficitaria situazione finanziaria della Società, e senza alcuna garanzia a tutela della Società, come illustrato, in particolare, al punto 9.5 della parte motiva; 10) art. 1 bis, comma 1, del C.G.S. in relazione all’applicazione dell’art. 19 dello Statuto della FIGC per avere fatto continuo ricorso al credito bancario ed aver contratto cospicui debiti verso istituti bancari per l’anticipazione di crediti e corrispettivi di stagioni sportive successive, sempre crescenti, negli esercizi 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015 in presenza di una situazione patrimoniale gravemente deficitaria, ben oltre quanto rappresentato nei conti sociali, di un costante stato di illiquidità e della perpetrazione di una gestione economica in perdita strutturale, tale da non consentire di poter generare flussi finanziari netti disponibili tali da ripagare i debiti contratti così come di un impegno del socio a garantire la continuità aziendale della Società Parma FC, rimasto inadempiuto, come illustrato, in particolare, ai punti 5, 6 e 9 della parte motiva; 11) art. 1 bis comma 1 del C.G.S. in relazione all’applicazione dell’art. 37 delle N.O.I.F. per aver omesso di comunicare alla competente Lega le variazioni intervenute nell’organo direttivo della Società Parma FC in occasione delle dimissioni del Sig. Diego Penocchio rassegnate in data 19 febbraio 2013, delle dimissioni del Sig. Marco Ferrari rassegnate il 1 ottobre 2013, delle dimissioni del Sig. Arturo Balestrieri rassegnate in data 24 febbraio 2014, della nomina del Sig. Giuseppe Scalia avvenuta in data 29 maggio 2014 e delle dimissioni dello stesso rassegnate in data 17 dicembre 2014, come illustrato, in particolare, al punto 3 della parte motiva. a.2) in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione di Eventi Sportivi Srl fino al 27 dicembre 2014 per la seguente violazione: 1) art. 1bis commi 1 e 5 del Codice di Giustizia Sportiva (i) per non avere adempiuto agli obblighi assunti di dotare la Società Parma FC delle risorse finanziarie necessarie a garantire la continuità aziendale e (ii) per aver abusato dell’esercizio dell’attività di direzione e coordinamento sulla Società Parma FC Spa in relazione al rientro della posizione creditoria di Eventi Sportivi Srl avvenuta sia in denaro nell’esercizio 2012/13 sia tramite la fusione per incorporazione di Parma Brand Srl una volta che quest’ultima aveva acquisito dalla Società Parma FC Spa i marchi ed il contratto in essere con GSport, causando il Fallimento della Società controllata Parma FC Spa, come illustrato, in particolare, ai punti 6 e 10 della parte motiva; a.3) in qualità di Amministratore di Pasfin Srl, socio per una quota del 17,4% di Eventi Sportivi Srl e di Amministratore di Brixia Incipit Srl, socio per una quota del 2,5% di Eventi Sportivi Srl, per le seguenti violazioni: 1) art. 1bis commi 1 e 5 del Codice di Giustizia Sportiva per non avere adempiuto agli obblighi di dotare la Società Parma FC Spa delle risorse finanziarie necessarie a garantirne la continuità aziendale, contribuendo al Fallimento della stessa, come illustrato, in particolare, ai punti 6 e 10 della parte motiva; 2) art. 1bis, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva per aver contribuito con il proprio voto, espresso tramite il proprio delegato nell’assemblea straordinaria di Eventi Sportivi Srl del 30 luglio 2014 che ha deliberato la fusione per incorporazione di Parma Brand Srl in Eventi Sportivi Srl, a consentire la creazione dei presupposti per il completamento dell’operazione di distrazione dei marchi di Parma FC e dei flussi finanziari derivanti dal contratto in essere tra Parma FC e GSport, operazione organizzata e attuata in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione di Eventi Sportivi Srl mediante l’abusivo esercizio dell’attività di direzione e coordinamento su Parma FC e Parma Brand Srl allo scopo di incassare i crediti finanziari vantati da Eventi Sportivi Srl verso Parma FC Spa, come illustrato, in particolare, ai punti 6 e 10 della parte motiva. b) LEONARDI Pietro, in qualità di Amministratore Delegato e componente del Comitato esecutivo della Società Parma FC Spa fino al 9 febbraio 2015 nonché Direttore Generale della Società Parma FC Spa fino al 4 marzo 2015, per le seguenti violazioni: 1) art. 1 bis, comma 1, del C.G.S. in relazione all’applicazione dell’art. 19 dello Statuto della FIGC e dell’art. 21 delle N.O.I.F., per aver causato con la propria gestione, improntata all’anti-economicità e concretizzatasi nell’affannosa ricerca di capitali di terzi a copertura del sempre crescente fabbisogno finanziario nonché nel fare ricorso ad operazioni tali da generare ricavi soltanto apparenti così da occultare la reale situazione di grave disavanzo patrimoniale, il dissesto economico-finanziario della Società fallita, come illustrato, in particolare, ai punti 5 e 10.1 della parte motiva; 2) art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., in relazione all’applicazione dell’art. 19 dello Statuto della FIGC, per non aver tenuto con regolarità le scritture contabili e cioè in guisa tale da non consentire il tempestivo e regolare aggiornamento sulla situazione economico/finanziaria al 30 giugno 2014, come illustrato, in particolare, ai punti 7.5 e 7.6 della parte motiva; 3) art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., in relazione all’applicazione dell’art. 19 dello Statuto della FIGC, per aver omesso, almeno dall’11 gennaio 2012, la convocazione dell’Assemblea straordinaria dei soci in adempimento degli obblighi previsti dall’art. 2446 del codice civile, per aver omesso di richiedere, anche con altra modalità, ai soci la ricapitalizzazione della Società in virtù degli obblighi di garanzia rilasciati a favore della Società da Eventi Sportivi Srl e dai suoi soci e per avere effettuato rimborsi al socio unico Eventi Sportivi Srl nell’esercizio 2012/2013 tali da consentire a quest’ultima, diversamente dai Creditori terzi ed in violazione dell’art. 2467 del codice civile, di ridurre i propri crediti commerciali e finanziari di € 2.662.502,02, come illustrato, in particolare, ai punti 5, 6, 9 e 10.1 della parte motiva; 4) art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., in relazione all’applicazione dell’art. 19 dello Statuto della FIGC, nonché dell’art. 8, commi 1 e 2, del C.G.S. per aver utilizzato lo strumento dell’incentivo all’esodo non con le finalità sue proprie bensì allo scopo di rinviare nel tempo ingenti debiti verso tesserati (come dimostra il caso del Sig. Hernan Crespo) operando, altresì, in violazione del principio di competenza economica stabilito dall’art. 2423bis, comma 1 n. 3, del codice civile avendo omesso la contabilizzazione di costi verso tesserati derivanti dagli accordi denominati di incentivo all’esodo per € 3.000.000 nel Bilancio al 30 giugno 2013, come illustrato, in particolare, al punto 9.4 della parte motiva; 5) art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., in relazione all’applicazione dell’art. 19 dello Statuto della FIGC per aver posto in essere, senza alcun vantaggio né alcuna ragione giuridica o economica per la Società Parma FC e senza incassare alcun corrispettivo, l’operazione di cessione dei marchi e del contratto stipulato con GSport Srl al solo scopo di contabilizzare l’ingente plusvalenza di oltre € 30 milioni nel Bilancio al 30 giugno 2013 occultando così le perdite dell’esercizio nonchè allo scopo di favorire la controllante Eventi Sportivi Srl, operando in violazione dell’art. 2497ter del codice civile ed in conflitto di interessi, rivestendo anche la carica di Amministratore di Parma Brand Srl, come illustrato, in particolare, al punto 9.1 della parte motiva; 6) art. 1 bis, comma 1, del C.G.S. in relazione all’applicazione dell’art. 105, comma 2 e 5, delle N.O.I.F. per aver stipulato in data 29 giugno 2014 un accordo preliminare per il trasferimento del diritto alle prestazioni del calciatore Aleandro Rosi alla Società Genoa CFC Spa senza utilizzare l’apposita modulistica predisposta dalla competente Lega e senza provvedere al deposito entro il 30 giugno 2014, come illustrato, in particolare, al punto 9.2 della parte motiva; 7) art. 1 bis, comma 1, del C.G.S. in relazione all’applicazione dell’art. 105, comma 2 e 5, delle N.O.I.F. per aver stipulato in data 28 giugno 2014 un accordo preliminare per il trasferimento del diritto alle prestazioni del calciatore Marco Parolo alla Società Sportiva Lazio Spa senza utilizzare l’apposita modulistica predisposta dalla competente lega e senza provvedere al deposito entro il 30 giugno 2014, come illustrato, in particolare, al punto 9.2 della parte motiva; 8) art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., in relazione all’applicazione dell’art. 19 dello Statuto della FIGC, nonché dell’art. 8, commi 1 e 2 4 del C.G.S., per aver contabilizzato in anticipo, e cioè nel Bilancio al 30 giugno 2014, le plusvalenze realizzate nell’esercizio successivo a seguito della cessione dei diritti alle prestazioni dei calciatori Marco Parolo e Aleandro Rosi, per complessivi € 6.601.000 allo scopo di occultare le reali perdite dell’esercizio chiuso il 30 giugno 2014, in violazione dell’art. 2423bis, comma 1 n. 2 del codice civile, come illustrato, in particolare, al punto 9 della parte motiva; 9) art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., in relazione all’applicazione dell’art. 19 dello Statuto della FIGC, nonché dell’art. 8, commi 1 e 2 del C.G.S., per non aver contabilizzato nella Situazione semestrale al 31 dicembre 2014 il debito inerente il corrispettivo di € 2.300.000 stabilito nell’operazione di cessione del diritto pluriennale alle prestazioni del calciatore Camillo Ciano dalla Società SSC Napoli Spa alla Società Parma FC Spa allo scopo di occultare i reali debiti del semestre chiuso il 31 dicembre 2014, come illustrato, in particolare, al punto 9.2 della parte motiva; 10) art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., in relazione all’applicazione dell’art. 19 dello Statuto della FIGC per non aver adeguatamente vigilato sulla piena e tempestiva esecuzione da parte del Sig. Tommaso Ghirardi della delibera del Consiglio di Amministrazione della Società Parma FC Spa del 9 marzo 2014 che prevedeva il conferimento dello specifico potere di procurare da Eventi Sportivi Srl il supporto finanziario necessario a rispettare i parametri finanziari stabiliti per il rilascio della licenza UEFA della stagione 2014/2015, come illustrato, in particolare, al punto 9.3 della parte motiva; 11) art. 1 bis, comma 1, del C.G.S. in relazione all’applicazione dell’art. 19 dello Statuto della FIGC per avere fatto continuo ricorso al credito bancario ed aver contratto cospicui debiti verso istituti bancari per l’anticipazione di crediti e corrispettivi di stagioni sportive successive, sempre crescenti, negli esercizi 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015 in presenza di una situazione patrimoniale gravemente deficitaria, ben oltre quanto rappresentato nei conti sociali, di un costante stato di illiquidità e della perpetrazione di una gestione economica in perdita strutturale, tale da non consentire di poter generare flussi finanziari netti disponibili tali da ripagare i debiti contratti così come di un impegno del socio a garantire la continuità aziendale della Società Parma FC, rimasto inadempiuto, come illustrato, in particolare, ai punti 5, 6 e 9 della parte motiva; 12) art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., in relazione all’applicazione dell’art. 19 dello Statuto della FIGC delle N.O.I.F., dell’art. 8, comma 11, del C.G.S. e dell’art. 94, comma 1, n. 2 delle N.O.I.F. per aver richiesto, ricevuto e non rimborsato alla Società Parma FC Spa la somma di € 1.200.000, pur essendo perfettamente consapevole della grave situazione finanziaria della stessa e proseguendo nella impropria gestione improntata all’inadempimento alle obbligazioni di pagamento verso i Creditori della Società nonché per aver sottoscritto con sé stesso, operando in conflitto di interessi e senza i necessari poteri, in data 1 luglio 2012 un nuovo contratto di lavoro indicando una retribuzione più che doppia rispetto a quella prevista dal precedente contratto allo scopo di creare la provvista necessaria a rispettare il piano di rientro del debito stabilito e così incrementando le perdite della Società, come illustrato, in particolare, al punto 9.5 della parte motiva; 13) art. 1 bis, comma 1, in relazione all’applicazione dell’art. 19 dello Statuto F.I.G.C., dell’art. 8, comma 11, del C.G.S. e dell’art. 94, comma 1 n. 2 delle N.O.I.F., per aver utilizzato somme di pertinenza della Società Parma FC Spa per spese personali e per la propria famiglia per complessivi € 119.216,06, come illustrato, in particolare, al punto 9.5 della parte motiva; 14) art. 1 bis, comma 1, del C.G.S. in relazione all’applicazione dell’art. 37 delle N.O.I.F. per aver omesso di comunicare alla competente Lega le variazioni intervenute nell’organo direttivo della Società Parma FC in occasione delle dimissioni del Sig. Diego Penocchio rassegnate in data 19 febbraio 2013, delle dimissioni del Sig. Marco Ferrari rassegnate il 1 ottobre 2013, delle dimissioni del Sig. Arturo Balestrieri rassegnate in data 24 febbraio 2014, della nomina del Sig. Giuseppe Scalia avvenuta in data 29 maggio 2014 e delle dimissioni dello stesso rassegnate in data 17 dicembre 2014 nonchè della nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione avvenuta in data 20 gennaio 2015, come illustrato, in particolare, al punto 3 della parte motiva. c) GIORDANO Pasquale: c.1) in qualità di Director della Società Dastraso Holding Limited per la seguente violazione: art. 1bis commi 1 e 5 del Codice di Giustizia Sportiva per non avere adempiuto agli obblighi assunti in data 19 dicembre 2014 di dotare delle risorse finanziarie necessarie a garantire la continuità aziendale della Società Parma FC, contribuendo al Fallimento della stessa, come illustrato, in particolare, al punto 10.4 della parte motiva; c.2) in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione di Eventi Sportivi Srl dal 27 dicembre 2014 alla data del fallimento per la seguente violazione: art. 1bis commi 1 e 5 del Codice di Giustizia Sportiva per non avere adempiuto agli obblighi di dotare la Società Parma FC Spa delle risorse finanziarie necessarie a garantirne la continuità aziendale, contribuendo al Fallimento della stessa, come illustrato, in particolare, ai punti 6 e 10 della parte motiva; c.3) in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società Parma FC Spa dal 27 dicembre 2014 al 20 gennaio 2015 per la seguente violazione: art. 1bis comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’applicazione dell’art. 19 dello Statuto della FIGC e dell’art. 21 delle N.O.I.F., per aver omesso, la convocazione dell’Assemblea straordinaria dei soci in adempimento degli obblighi previsti dall’art. 2447 del codice civile e per aver omesso di richiedere, anche con altra modalità, ai soci la ricapitalizzazione della Società in virtù degli obblighi di garanzia rilasciati a favore della Società da Eventi Sportivi Srl e dai suoi soci, come illustrato, in particolare, ai punti 5, 6, 9 e 10.1 della parte motiva. d) KODRA Emir, Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società Parma FC dal 20 gennaio 2015 al 9 febbraio 2015, per le seguenti violazioni: 1) art. 1bis comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’applicazione dell’art. 19 dello Statuto della FIGC e dell’art. 21 delle N.O.I.F., per aver omesso la convocazione dell’Assemblea straordinaria dei soci in adempimento degli obblighi previsti dall’art. 2447 del codice civile e per aver omesso di richiedere, anche con altra modalità, ai soci la ricapitalizzazione della Società in virtù degli obblighi di garanzia rilasciati a favore della Società da Eventi Sportivi Srl e dai suoi soci, come illustrato, in particolare, ai punti 5, 6, 9 e 10.1 della parte motiva; 2) art. 1 bis, comma 1, del C.G.S. in relazione all’applicazione dell’art. 37 delle N.O.I.F. per aver omesso di comunicare alla competente Lega le variazioni intervenute nell’organo direttivo della Società Parma FC in occasione della nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione avvenuta in data 20 gennaio 2015, come illustrato, in particolare, al punto 3 della parte motiva. e) GHIRARDI Susanna: e.1) in qualità di Consigliere di Amministrazione della Società Parma FC dal 28 ottobre 2011 al 10 dicembre 2014, per le seguenti violazioni: 1) art. 1bis, comma 1 del C.G.S. in relazione all’applicazione dell'art. 19 dello Statuto F.I.G.C. e dell’art. 21 delle N.O.I.F., per aver contribuito alla cattiva gestione ed al dissesto economico-patrimoniale della Società Parma FC Spa, già in stato di grave crisi al momento della cessazione dalla carica, omettendo di adempiere ai doveri di agire informata e di vigilare sull’esercizio delle deleghe da parte degli amministratori esecutivi con particolare riferimento a tutte le condotte sopra indicate contestate ai Signori Tommaso Ghirardi e Pietro Leonardi, come illustrato, in particolare, ai punti 5 e 10.2 della parte motiva; 2) art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., in relazione all’applicazione dell’art. 19 dello Statuto della FIGC, per aver omesso, almeno dall’11 gennaio 2012, la richiesta di convocazione dell’Assemblea straordinaria dei soci per deliberare in merito agli obblighi previsti dall’art. 2446 del codice civile, per aver omesso di richiedere, anche con altra modalità, agli Amministratori esecutivi di escutere la garanzia rilasciata alla Società Parma FC Spa da Eventi Sportivi Srl e dai suoi soci, con l’aggravante di aver agito in conflitto di interessi, come illustrato, in particolare, ai punti 5, 6, 9 e 10.2 della parte motiva; 3) art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., in relazione all’applicazione dell’art. 19 dello Statuto della FIGC, nonché dell’art. 8, commi 1 e 2 del C.G.S., per aver consentito l’utilizzo dello strumento dell’incentivo all’esodo non con le finalità sue proprie bensì allo scopo di rinviare nel tempo ingenti debiti verso tesserati operando, altresì, in violazione del principio di competenza economica stabilito dall’art. 2423bis, comma 1 n. 3, del codice civile avendo omesso la contabilizzazione di costi verso tesserati derivanti dagli accordi denominati di incentivo all’esodo per € 3.000.000 nel Bilancio al 30 giugno 2013, come illustrato, in particolare, al punto 9.4 della parte motiva; 4) art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., in relazione all’applicazione dell’art. 19 dello Statuto della FIGC per aver assunto la decisione di approvare, senza alcun vantaggio né alcuna ragione giuridica o economica per la Società Parma FC e senza incassare alcun corrispettivo, all’operazione di cessione dei marchi e del contratto stipulato con GSport Srl al solo scopo di contabilizzare l’ingente plusvalenza di oltre € 30 milioni nel Bilancio al 30 giugno 2013 occultando così le perdite dell’esercizio nonchè allo scopo di favorire la controllante Eventi Sportivi Srl, operando in violazione dell’art. 2497ter del codice civile ed in conflitto di interessi, rivestendo anche la carica di Amministratore di Parma Brand Srl e di Amministratore di Eventi Sportivi Srl, come illustrato, in particolare, al punto 9.1 della parte motiva; 5) art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., in relazione all’applicazione dell’art. 19 dello Statuto della FIGC, nonché dell’art. 8, commi 1 e 2 del C.G.S., per aver contabilizzato in anticipo, e cioè nel Bilancio al 30 giugno 2014, le plusvalenze realizzate nell’esercizio successivo a seguito della cessione dei diritti alle prestazioni dei calciatori Marco Parolo e Aleandro Rosi, per complessivi € 6.601.000 allo scopo di occultare le reali perdite dell’esercizio chiuso il 30 giugno 2014, in violazione dell’art. 2423bis, comma 1 n. 2 del codice civile, come illustrato, in particolare, 9.2 della parte motiva. e.2) in qualità di Amministratore di Brixia Incipit Srl, socio per una quota del 2,5% di Eventi Sportivi Srl nonché di Amministratore di Eventi Sportivi Srl, per la seguente violazione: art. 1bis commi 1 e 5 del Codice di Giustizia Sportiva per non avere adempiuto agli obblighi di dotare la Società Parma FC Spa delle risorse finanziarie necessarie a garantirne la continuità aziendale, contribuendo al Fallimento della stessa, come illustrato, in particolare, ai punti 6 e 10 della parte motiva; f) VOLPI Alberto: f.1) in qualità di Consigliere di Amministrazione e componente del Comitato esecutivo della Società Parma FC dal 28 ottobre 2011 al 27 dicembre 2014, per le seguenti violazioni: 1) art. 1bis, comma 1 del C.G.S. in relazione all’applicazione dell'art. 19 dello Statuto F.I.G.C. e dell’art. 21 delle N.O.I.F., per aver contribuito alla cattiva gestione ed al dissesto economico-patrimoniale della Società Parma FC Spa, già in stato di grave crisi al momento della cessazione dalla carica, omettendo di adempiere ai doveri di agire informato e di vigilare sull’esercizio delle deleghe da parte degli amministratori esecutivi con particolare riferimento a tutte le condotte sopra indicate contestate ai Signori Tommaso Ghirardi e Pietro Leonardi, come illustrato, in particolare, ai punti 5 e 10.2 della parte motiva; 2) art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., in relazione all’applicazione dell’art. 19 dello Statuto della FIGC, per aver omesso, almeno dall’11 gennaio 2012, la richiesta di convocazione dell’Assemblea straordinaria dei soci per deliberare in merito agli obblighi previsti dall’art. 2446 del codice civile, per aver omesso di richiedere, anche con altra modalità, agli Amministratori esecutivi di escutere la garanzia rilasciata alla Società Parma FC Spa da Eventi Sportivi Srl e dai suoi soci, con l’aggravante di aver agito in conflitto di interessi, come illustrato, in particolare, ai punti 5, 6, 9 e 10 della parte motiva; 3) art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., in relazione all’applicazione dell’art. 19 dello Statuto della FIGC, nonché dell’art. 8, commi 1 e 2 del C.G.S., per aver consentito l’utilizzo dello strumento dell’incentivo all’esodo non con le finalità sue proprie bensì allo scopo di rinviare nel tempo ingenti debiti verso tesserati operando, altresì, in violazione del principio di competenza economica stabilito dall’art. 2423bis, comma 1 n. 3, del codice civile avendo omesso la contabilizzazione di costi verso tesserati derivanti dagli accordi denominati di incentivo all’esodo per € 3.000.000 nel Bilancio al 30 giugno 2013, come illustrato, in particolare, al punto 9.4 della parte motiva; 4) art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., in relazione all’applicazione dell’art. 19 dello Statuto della FIGC per aver assunto la decisione di approvare, senza alcun vantaggio né alcuna ragione giuridica o economica per la Società Parma FC e senza incassare alcun corrispettivo, all’operazione di cessione dei marchi e del contratto stipulato con GSport Srl al solo scopo di contabilizzare l’ingente plusvalenza di oltre € 30 milioni nel Bilancio al 30 giugno 2013 occultando così le perdite dell’esercizio nonchè allo scopo di favorire la controllante Eventi Sportivi Srl, operando in violazione dell’art. 2497ter del codice civile ed in conflitto di interessi, rivestendo anche la carica di Presidente ed Amministratore Delegato di Parma Brand Srl e di Amministratore di Eventi Sportivi Srl, come illustrato, in particolare, al punto 9.1 della parte motiva; 5) art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., in relazione all’applicazione dell’art. 19 dello Statuto della FIGC, nonché dell’art. 8, commi 1 e 2 del C.G.S., per aver contabilizzato in anticipo, e cioè nel Bilancio al 30 giugno 2014, le plusvalenze realizzate nell’esercizio successivo a seguito della cessione dei diritti alle prestazioni dei calciatori Marco Parolo e Aleandro Rosi, per complessivi € 6.601.000 allo scopo di occultare le reali perdite dell’esercizio chiuso il 30 giugno 2014, in violazione dell’art. 2423bis, comma 1 n. 2 del codice civile, come illustrato, in particolare, al punto 9.2 della parte motiva. f.2) in qualità di Amministratore Delegato di Salumificio Volpi Spa, socio per una quota del 2,5% di Eventi Sportivi Srl, Presidente del Consiglio di Amministrazione di Quinta Stagione Srl socio per una quota del 2,5% di Eventi Sportivi Srl, Amministratore di Brixia Incipit Srl, socio per una quota del 2,5% di Eventi Sportivi Srl, per la seguente violazione: art. 1bis comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva per non avere adempiuto agli obblighi di dotare la Società Parma FC Spa delle risorse finanziarie necessarie a garantirne la continuità aziendale, contribuendo al Fallimento della stessa, come illustrato, in particolare, ai punti 6 e 10 della parte motiva; g) ROSSI Alberto: g.1) in qualità di Consigliere di Amministrazione della Società Parma FC dal 28 ottobre 2011 al 13 ottobre 2014, per le seguenti violazioni: 1) art. 1bis, comma 1 del C.G.S. in relazione all’applicazione dell'art. 19 dello Statuto F.I.G.C. e dell’art. 21 delle N.O.I.F., per aver contribuito alla cattiva gestione ed al dissesto economico-patrimoniale della Società Parma FC Spa, già in stato di grave crisi al momento della cessazione dalla carica, omettendo di adempiere ai doveri di agire informato e di vigilare sull’esercizio delle deleghe da parte degli amministratori esecutivi con particolare riferimento a tutte le condotte sopra indicate contestate ai Signori Tommaso Ghirardi e Pietro Leonardi commesse fino al 13 ottobre 2014, come illustrato, in particolare, ai punti 5 e 10.2 della parte motiva; 2) art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., in relazione all’applicazione dell’art. 19 dello Statuto della FIGC, per aver omesso, almeno dall’11 gennaio 2012, la richiesta di convocazione dell’Assemblea straordinaria dei soci per deliberare in merito agli obblighi previsti dall’art. 2446 del codice civile, per aver omesso di richiedere, anche con altra modalità, agli Amministratori esecutivi di escutere la garanzia rilasciata alla Società Parma FC Spa da Eventi Sportivi Srl e dai suoi soci, con l’aggravante di aver agito in conflitto di interessi, come illustrato, in particolare, ai punti 5, 6, 9 e 10.2 della parte motiva; 3) art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., in relazione all’applicazione dell’art. 19 dello Statuto della FIGC, nonché dell’art. 8, commi 1 e 2 del C.G.S., per aver consentito l’utilizzo dello strumento dell’incentivo all’esodo non con le finalità sue proprie bensì allo scopo di rinviare nel tempo ingenti debiti verso tesserati operando, altresì, in violazione del principio di competenza economica stabilito dall’art. 2423bis, comma 1 n. 3, del codice civile avendo omesso la contabilizzazione di costi verso tesserati derivanti dagli accordi denominati di incentivo all’esodo per € 3.000.000 nel Bilancio al 30 giugno 2013, come illustrato, in particolare, al punto 9.4 della parte motiva; 4) art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., in relazione all’applicazione dell’art. 19 dello Statuto della FIGC per aver assunto la decisione di approvare, senza alcun vantaggio né alcuna ragione giuridica o economica per la Società Parma FC e senza incassare alcun corrispettivo, all’operazione di cessione dei marchi e del contratto stipulato con GSport Srl al solo scopo di contabilizzare l’ingente plusvalenza di oltre € 30 milioni nel Bilancio al 30 giugno 2013 occultando così le perdite dell’esercizio nonchè allo scopo di favorire la controllante Eventi Sportivi Srl, operando in violazione dell’art. 2497ter del codice civile ed in conflitto di interessi, rivestendo anche la carica di Amministratore di Eventi Sportivi Srl, come illustrato, in particolare, al punto 9.1 della parte motiva; 5) art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., in relazione all’applicazione dell’art. 19 dello Statuto della FIGC, nonché dell’art. 8, commi 1 e 2 del C.G.S., per aver contabilizzato in anticipo, e cioè nel Bilancio al 30 giugno 2014, le plusvalenze realizzate nell’esercizio successivo a seguito della cessione dei diritti alle prestazioni dei calciatori Marco Parolo e Aleandro Rosi, per complessivi € 6.601.000 allo scopo di occultare le reali perdite dell’esercizio chiuso il 30 giugno 2014, in violazione dell’art. 2423bis, comma 1 n. 2 del codice civile, come illustrato, in particolare, al punto 9.2 della parte motiva. g.2) in qualità di socio per una quota del 15% di Eventi Sportivi Srl, per la seguente violazione: art. 1bis commi 1 e 5 del Codice di Giustizia Sportiva per non avere adempiuto agli obblighi di dotare la Società Parma FC Spa delle risorse finanziarie necessarie a garantirne la continuità aziendale, contribuendo al Fallimento della stessa, come illustrato, in particolare, ai punti 6 e 10 della parte motiva; h) SCHINELLI Giovanni: h.1) in qualità di Consigliere di Amministrazione della Società Parma FC dal 28 ottobre 2011 al 29 maggio 2014, per le seguenti violazioni: 1) art. 1bis, comma 1 del C.G.S. in relazione all’applicazione dell'art. 19 dello Statuto F.I.G.C. e dell’art. 21 delle N.O.I.F., per aver contribuito alla cattiva gestione ed al dissesto economico-patrimoniale della Società Parma FC Spa, già in stato di grave crisi al momento della cessazione dalla carica, omettendo di adempiere ai doveri di agire informato e di vigilare sull’esercizio delle deleghe da parte degli amministratori esecutivi con particolare riferimento alle condotte sopra indicate contestate ai Signori Tommaso Ghirardi e Pietro Leonardi commesse fino al 29 maggio 2014, come illustrato, in particolare, ai punti 5 e 10.2 della parte motiva; 2) art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., in relazione all’applicazione dell’art. 19 dello Statuto della FIGC, per aver omesso, almeno dall’11 gennaio 2012, la richiesta di convocazione dell’Assemblea straordinaria dei soci per deliberare in merito agli obblighi previsti dall’art. 2446 del codice civile, per aver omesso di richiedere, anche con altra modalità, agli Amministratori esecutivi di escutere la garanzia rilasciata alla Società Parma FC Spa da Eventi Sportivi Srl e dai suoi soci, con l’aggravante di aver agito in conflitto di interessi, come illustrato, in particolare, ai punti 5, 6, 9 e 10.2 della parte motiva; 3) art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., in relazione all’applicazione dell’art. 19 dello Statuto della FIGC, nonché dell’art. 8, commi 1 e 2 del C.G.S., per aver consentito l’utilizzo dello strumento dell’incentivo all’esodo non con le finalità sue proprie bensì allo scopo di rinviare nel tempo ingenti debiti verso tesserati operando, altresì, in violazione del principio di competenza economica stabilito dall’art. 2423bis, comma 1 n. 3, del codice civile avendo omesso la contabilizzazione di costi verso tesserati derivanti dagli accordi denominati di incentivo all’esodo per € 3.000.000 nel Bilancio al 30 giugno 2013, come illustrato, in particolare, al punto 9.4 della parte motiva; 4) art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., in relazione all’applicazione dell’art. 19 dello Statuto della FIGC per aver assunto la decisione di approvare, senza alcun vantaggio né alcuna ragione giuridica o economica per la Società Parma FC e senza incassare alcun corrispettivo, all’operazione di cessione dei marchi e del contratto stipulato con GSport Srl al solo scopo di contabilizzare l’ingente plusvalenza di oltre € 30 milioni nel Bilancio al 30 giugno 2013 occultando così le perdite dell’esercizio nonchè allo scopo di favorire la controllante Eventi Sportivi Srl, operando in violazione dell’art. 2497ter del codice civile ed in conflitto di interessi, rivestendo anche la carica di Amministratore di Eventi Sportivi Srl, come illustrato, in particolare, al punto 9.1 della parte motiva. h.2) in qualità di Amministratore Delegato di La Leonessa Spa socio per una quota del 2,59% di Eventi Sportivi Srl, per le seguenti violazioni: 1) art. 1bis commi 1 e 5 del Codice di Giustizia Sportiva per non avere adempiuto agli obblighi di dotare la Società Parma FC Spa delle risorse finanziarie necessarie a garantirne la continuità aziendale, contribuendo al Fallimento della stessa, come illustrato, in particolare, ai punti 6 e 10 della parte motiva; 2) art. 1bis, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva per aver contribuito con il proprio voto, espresso tramite il proprio delegato nell’assemblea straordinaria di Eventi Sportivi Srl del 30 luglio 2014 che ha deliberato la fusione per incorporazione di Parma Brand Srl in Eventi Sportivi Srl, a consentire la creazione dei presupposti per il completamento dell’operazione di distrazione dei marchi di Parma FC e dei flussi finanziari derivanti dal contratto in essere tra Parma FC e GSport, operazione organizzata e attuata in qualità di Amministratore di Eventi Sportivi Srl mediante l’abusivo esercizio dell’attività di direzione e coordinamento su Parma FC e Parma Brand Srl allo scopo di incassare i crediti finanziari vantati da Eventi Sportivi Srl verso Parma FC Spa, come illustrato, in particolare, ai punti 9.1 e 10 della parte motiva. i) BALESTRERI Arturo, Consigliere di Amministrazione della Società Parma FC dal 28 ottobre 2011 al 9 marzo 2014, per le seguenti violazioni: 1) art. 1bis, comma 1 del C.G.S. in relazione all’applicazione dell'art. 19 dello Statuto F.I.G.C. e dell’art. 21 delle N.O.I.F., per aver contribuito alla cattiva gestione ed al dissesto economico-patrimoniale della Società Parma FC Spa, già in stato di grave crisi al momento della cessazione dalla carica, omettendo di adempiere ai doveri di agire informato e di vigilare sull’esercizio delle deleghe da parte degli amministratori esecutivi con particolare riferimento alle condotte sopra indicate contestate ai Signori Tommaso Ghirardi e Pietro Leonardi commesse fino al 9 marzo 2014, come illustrato, in particolare, ai punti 5 e 10.2 della parte motiva; 2) art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., in relazione all’applicazione dell’art. 19 dello Statuto della FIGC, per aver omesso, almeno dall’11 gennaio 2012, la richiesta di convocazione dell’Assemblea straordinaria dei soci per deliberare in merito agli obblighi previsti dall’art. 2446 del codice civile, per aver omesso di richiedere, anche con altra modalità, agli Amministratori esecutivi di escutere la garanzia rilasciata alla Società Parma FC Spa da Eventi Sportivi Srl e dai suoi soci, come illustrato, in particolare, ai punti 5, 6, 9 e 10.2 della parte motiva; 3) art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., in relazione all’applicazione dell’art. 19 dello Statuto della FIGC, nonché dell’art. 8, commi 1 e 2 del C.G.S., per aver consentito l’utilizzo dello strumento dell’incentivo all’esodo non con le finalità sue proprie bensì allo scopo di rinviare nel tempo ingenti debiti verso tesserati operando, altresì, in violazione del principio di competenza economica stabilito dall’art. 2423bis, comma 1 n. 3, del codice civile avendo omesso la contabilizzazione di costi verso tesserati derivanti dagli accordi denominati di incentivo all’esodo per € 3.000.000 nel Bilancio al 30 giugno 2013, come illustrato, in particolare, al punto 9.4 della parte motiva; 4) art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., in relazione all’applicazione dell’art. 19 dello Statuto della FIGC per aver assunto la decisione di approvare, senza alcun vantaggio né alcuna ragione giuridica o economica per la Società Parma FC e senza incassare alcun corrispettivo, all’operazione di cessione dei marchi e del contratto stipulato con GSport Srl al solo scopo di contabilizzare l’ingente plusvalenza di oltre € 30 milioni nel Bilancio al 30 giugno 2013 occultando così le perdite dell’esercizio nonchè allo scopo di favorire la controllante Eventi Sportivi Srl, operando in violazione dell’art. 2497ter del codice civile ed in conflitto di interessi, come illustrato, in particolare, al punto 9.1 della parte motiva. l) BONZI Roberto: l.1) in qualità di Consigliere di Amministrazione della Società Parma FC dal 9 marzo 2014 al 27 dicembre 2014, per le seguenti violazioni: 1) art. 1bis, comma 1 del C.G.S. in relazione all’applicazione dell'art. 19 dello Statuto F.I.G.C. e dell’art. 21 delle N.O.I.F., per aver contribuito alla cattiva gestione ed al dissesto economico-patrimoniale della Società Parma FC Spa, già in stato di grave crisi al momento della cessazione dalla carica, omettendo di adempiere ai doveri di agire informato e di vigilare sull’esercizio delle deleghe da parte degli amministratori esecutivi con particolare riferimento alle condotte sopra indicate contestate ai Signori Tommaso Ghirardi e Pietro Leonardi dal 9 marzo 2014, come illustrato, in particolare, ai punti 5 e 10.2 della parte motiva; 2) art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., in relazione all’applicazione dell’art. 19 dello Statuto della FIGC, per aver omesso la richiesta di convocazione dell’Assemblea straordinaria dei soci per deliberare in merito agli obblighi previsti dall’art. 2446 del codice civile, per aver omesso di richiedere, anche con altra modalità, agli Amministratori esecutivi di escutere la garanzia rilasciata alla Società Parma FC Spa da Eventi Sportivi Srl e dai suoi soci, come illustrato, in particolare, ai punti 5, 6, 9 e 10.2 della parte motiva; 3) art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., in relazione all’applicazione dell’art. 19 dello Statuto della FIGC, nonché dell’art. 8, commi 1 e 2 del C.G.S., per aver consentito l’utilizzo dello strumento dell’incentivo all’esodo non con le finalità sue proprie bensì allo scopo di rinviare nel tempo ingenti debiti verso tesserati (come dimostra il caso del Sig. Hernan Crespo) operando, altresì, in violazione del principio di competenza economica stabilito dall’art. 2423bis, comma 1 n. 3, del codice civile, avendo omesso la contabilizzazione di costi verso tesserati derivanti dagli accordi denominati di incentivo all’esodo per € 3.000.000 nel Bilancio al 30 giugno 2013, come illustrato, in particolare, al punto 9.4 della parte motiva; 4) art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., in relazione all’applicazione dell’art. 19 dello Statuto della FIGC, nonché dell’art. 8, commi 1 e 2 del C.G.S., per aver contabilizzato in anticipo, e cioè nel Bilancio al 30 giugno 2014, le plusvalenze realizzate nell’esercizio successivo a seguito della cessione dei diritti alle prestazioni dei calciatori Marco Parolo e Aleandro Rosi, per complessivi € 6.601.000 allo scopo di occultare le reali perdite dell’esercizio chiuso il 30 giugno 2014, in violazione dell’art. 2423bis, comma 1 n. 2 del codice civile, come illustrato, in particolare, al punto 9.2 della parte motiva. l.2) in qualità di Amministratore di TG FINIM Srl socio per una quota del 8,46% di Eventi Sportivi Srl, per le seguenti violazioni: 1) art. 1bis commi 1 e 5 del Codice di Giustizia Sportiva per non avere adempiuto agli obblighi di dotare la Società Parma FC Spa delle risorse finanziarie necessarie a garantirne la continuità aziendale, contribuendo al Fallimento della stessa, come illustrato, in particolare, ai punti 6 e 10 della parte motiva; 2) art. 1bis, comma 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva per aver contribuito con il proprio voto, espresso tramite il proprio delegato nell’assemblea straordinaria di Eventi Sportivi Srl del 30 luglio 2014 che ha deliberato la fusione per incorporazione di Parma Brand Srl in Eventi Sportivi Srl, a consentire la creazione dei presupposti per il completamento dell’operazione di distrazione dei marchi di Parma FC e dei flussi finanziari derivanti dal contratto in essere tra Parma FC e GSport, operazione organizzata e attuata dagli Amministratori di Eventi Sportivi Srl mediante l’abusivo esercizio dell’attività di direzione e coordinamento su Parma FC e Parma Brand Srl allo scopo di incassare i crediti finanziari vantati da Eventi Sportivi Srl verso Parma FC Spa, come illustrato, in particolare, ai punti 6 e 10 della parte motiva. m) SERENA Silvia, Consigliere di Amministrazione della Società Parma FC dal 29 maggio 2014 al 27 dicembre 2014, per le seguenti violazioni: 1) art. 1bis, comma 1 del C.G.S. in relazione all’applicazione dell'art. 19 dello Statuto F.I.G.C. e dell’art. 21 delle N.O.I.F., per aver contribuito alla cattiva gestione ed al dissesto economico-patrimoniale della Società Parma FC Spa, già in stato di grave crisi al momento della cessazione dalla carica, omettendo di adempiere ai doveri di agire informata e di vigilare sull’esercizio delle deleghe da parte degli amministratori esecutivi con particolare riferimento alle condotte sopra indicate contestate ai Signori Tommaso Ghirardi e Pietro Leonardi dal 29 maggio 2014, come illustrato, in particolare, ai punti 5 e 10.2 della parte motiva; 2) art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., in relazione all’applicazione dell’art. 19 dello Statuto della FIGC, per aver omesso la richiesta di convocazione dell’Assemblea straordinaria dei soci per deliberare in merito agli obblighi previsti dall’art. 2446 del codice civile, per aver omesso di richiedere, anche con altra modalità, agli Amministratori esecutivi di escutere la garanzia rilasciata alla Società Parma FC Spa da Eventi Sportivi Srl e dai suoi soci, come illustrato, in particolare, ai punti 5, 6, 9 e 10.2 della parte motiva; 3) art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., in relazione all’applicazione dell’art. 19 dello Statuto della FIGC, nonché dell’art. 8, commi 1 e 2 del C.G.S., per aver consentito l’utilizzo dello strumento dell’incentivo all’esodo non con le finalità sue proprie bensì allo scopo di rinviare nel tempo ingenti debiti verso tesserati operando, altresì, in violazione del principio di competenza economica stabilito dall’art. 2423bis, comma 1 n. 3, del codice civile, avendo omesso la contabilizzazione di costi verso tesserati derivanti dagli accordi denominati di incentivo all’esodo per € 3.000.000 nel Bilancio al 30 giugno 2013, come illustrato, in particolare, al punto 9.4 della parte motiva; 4) art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., in relazione all’applicazione dell’art. 19 dello Statuto della FIGC, nonché dell’art. 8, commi 1 e 2 del C.G.S., per aver contabilizzato in anticipo, e cioè nel Bilancio al 30 giugno 2014, le plusvalenze realizzate nell’esercizio successivo a seguito della cessione dei diritti alle prestazioni dei calciatori Marco Parolo e Aleandro Rosi, per complessivi € 6.601.000 allo scopo di occultare le reali perdite dell’esercizio chiuso il 30 giugno 2014, in violazione dell’art. 2423bis, comma 1 n. 2 del codice civile, come illustrato, in particolare, al punto 9.2 della parte motiva. n) SCALIA Giuseppe, Consigliere di Amministrazione della Società Parma FC dal 29 maggio 2014 al 17 dicembre 2014, per le seguenti violazioni: 1) art. 1bis, comma 1 del C.G.S. in relazione all’applicazione dell'art. 19 dello Statuto F.I.G.C. e dell’art. 21 delle N.O.I.F., per aver contribuito alla cattiva gestione ed al dissesto economico-patrimoniale della Società Parma FC Spa, già in stato di grave crisi al momento della cessazione dalla carica, omettendo di adempiere ai doveri di agire informato e di vigilare sull’esercizio delle deleghe da parte degli amministratori esecutivi con particolare riferimento alle condotte sopra indicate contestate ai Signori Tommaso Ghirardi e Pietro Leonardi dal 29 maggio 2014, come illustrato, in particolare, ai punti 5 e 10.2 della parte motiva; 2) art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., in relazione all’applicazione dell’art. 19 dello Statuto della FIGC, per aver omesso la richiesta di convocazione dell’Assemblea straordinaria dei soci per deliberare in merito agli obblighi previsti dall’art. 2446 del codice civile, per aver omesso di richiedere, anche con altra modalità, agli Amministratori esecutivi di escutere la garanzia rilasciata alla Società Parma FC Spa da Eventi Sportivi Srl e dai suoi soci, come illustrato, in particolare, ai punti 5, 6, 9 e 10.2 della parte motiva; 3) art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., in relazione all’applicazione dell’art. 19 dello Statuto della FIGC, nonché dell’art. 8, commi 1 e 2, del C.G.S. per aver consentito l’utilizzo dello strumento dell’incentivo all’esodo non con le finalità sue proprie bensì allo scopo di rinviare nel tempo ingenti debiti verso tesserati operando, altresì, in violazione del principio di competenza economica stabilito dall’art. 2423bis, comma 1 n. 3, del codice civile, avendo omesso la contabilizzazione di costi verso tesserati derivanti dagli accordi denominati di incentivo all’esodo per € 3.000.000 nel Bilancio al 30 giugno 2013, come illustrato, in particolare, al punto 9.4 della parte motiva; 4) art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., in relazione all’applicazione dell’art. 19 dello Statuto della FIGC, nonché dell’art. 8, commi 1 e 2 del C.G.S., per aver contabilizzato in anticipo e cioè nel Bilancio al 30 giugno 2014, le plusvalenze realizzate nell’esercizio successivo a seguito della cessione dei diritti alle prestazioni dei calciatori Marco Parolo e Aleandro Rosi, per complessivi € 6.601.000 allo scopo di occultare le reali perdite dell’esercizio chiuso il 30 giugno 2014, in violazione dell’art. 2423bis, comma 1 n. 2 del codice civile, come illustrato, in particolare, al punto 9.2 della parte motiva. o) GIULI Roberto, Consigliere di Amministrazione della Società Parma FC dal 29 maggio 2014 al 27 dicembre 2014, per le seguenti violazioni: 1) art. 1bis, comma 1 del C.G.S. in relazione all’applicazione dell'art. 19 dello Statuto F.I.G.C. e dell’art. 21 delle N.O.I.F., per aver contribuito alla cattiva gestione ed al dissesto economico-patrimoniale della Società Parma FC Spa, già in stato di grave crisi al momento della cessazione dalla carica, omettendo di adempiere ai doveri di agire informato e di vigilare sull’esercizio delle deleghe da parte degli amministratori esecutivi con particolare riferimento alle condotte sopra indicate contestate ai Signori Tommaso Ghirardi e Pietro Leonardi dal 29 maggio 2014, come illustrato, in particolare, ai punti 5 e 10.2 della parte motiva; 2) art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., in relazione all’applicazione dell’art. 19 dello Statuto della FIGC, per aver omesso la richiesta di convocazione dell’Assemblea straordinaria dei soci per deliberare in merito agli obblighi previsti dall’art. 2446 del codice civile, per aver omesso di richiedere, anche con altra modalità, agli Amministratori esecutivi di escutere la garanzia rilasciata alla Società Parma FC Spa da Eventi Sportivi Srl e dai suoi soci, come illustrato, in particolare, ai punti 5, 6 , 9 e 10.2 della parte motiva; 3) art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., in relazione all’applicazione dell’art. 19 dello Statuto della FIGC, nonché dell’art. 8, commi 1 e 2, del C.G.S. per aver consentito l’utilizzo dello strumento dell’incentivo all’esodo non con le finalità sue proprie bensì allo scopo di rinviare nel tempo ingenti debiti verso tesserati operando, altresì, in violazione del principio di competenza economica stabilito dall’art. 2423bis, comma 1 n. 3, del codice civile, avendo omesso la contabilizzazione di costi verso tesserati derivanti dagli accordi denominati di incentivo all’esodo per € 3.000.000 nel Bilancio al 30 giugno 2013, come illustrato, in particolare, al punto 9.4 della parte motiva; 4) art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., in relazione all’applicazione dell’art. 19 dello Statuto della FIGC, nonché dell’art. 8, commi 1 e 2 del C.G.S., per aver contabilizzato in anticipo, e cioè nel Bilancio al 30 giugno 2014, le plusvalenze realizzate nell’esercizio successivo a seguito della cessione dei diritti alle prestazioni dei calciatori Marco Parolo e Aleandro Rosi, per complessivi € 6.601.000 allo scopo di occultare le reali perdite dell’esercizio chiuso il 30 giugno 2014, in violazione dell’art. 2423bis, comma 1 n. 2 del codice civile, come illustrato, in particolare, al punto 9.2 della parte motiva. p) PASOTTI Gabriella, in qualità di socio per una quota del 21,16% di Eventi Sportivi Srl, per la violazione dell’art. 1bis, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva per aver contribuito con il proprio voto, espresso tramite il proprio delegato nell’assemblea straordinaria di Eventi Sportivi Srl del 30 luglio 2014 che ha deliberato la fusione per incorporazione di Parma Brand Srl in Eventi Sportivi Srl, a consentire la creazione dei presupposti per il completamento dell’operazione di distrazione dei marchi di Parma FC e dei flussi finanziari derivanti dal contratto in essere tra Parma FC e GSport, operazione organizzata e attuata dagli Amministratori di Eventi Sportivi Srl mediante l’abusivo esercizio dell’attività di direzione e coordinamento su Parma FC e Parma Brand Srl allo scopo di incassare i crediti finanziari vantati da Eventi Sportivi Srl verso Parma FC Spa, come illustrato, in particolare, ai punti 6, 9.1 e 10 della parte motiva. q) GHIRARDI Enrico, in qualità di Amministratore unico di Carpine Srl, socio per una quota del 21,16% di Eventi Sportivi Srl, per la violazione dell’art. 1bis, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva per aver contribuito con il proprio voto, espresso tramite il proprio delegato nell’assemblea straordinaria di Eventi Sportivi Srl del 30 luglio 2014 che ha deliberato la fusione per incorporazione di Parma Brand Srl in Eventi Sportivi Srl, a consentire la creazione dei presupposti per il completamento dell’operazione di distrazione dei marchi di Parma FC e dei flussi finanziari derivanti dal contratto in essere tra Parma FC e GSport, operazione organizzata e attuata dagli Amministratori di Eventi Sportivi Srl mediante l’abusivo esercizio dell’attività di direzione e coordinamento su Parma FC e Parma Brand Srl allo scopo di incassare i crediti finanziari vantati da Eventi Sportivi verso Parma FC Spa, , come illustrato, in particolare, ai punti 6, 9.1 e 10 della parte motiva. r) MANENTI Giampietro: r.1) in qualità di Amministratore della MAPI Grup Sro, per la seguente violazione: art. 1bis commi 1 e 5 del Codice di Giustizia Sportiva per non avere adempiuto all’obbligo di dotare la Società Parma FC delle risorse finanziarie necessarie a garantire la continuità aziendale, contribuendo al Fallimento della stessa, come illustrato, in particolare, al punto 10 della parte motiva; r.2) in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società Parma FC Spa dal 9 febbraio 2015 alla data della dichiarazione di fallimento, per la seguente violazione: art. 1bis comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’applicazione dell’art. 19 dello Statuto della FIGC e dell’art. 21 delle N.O.I.F., per aver omesso la convocazione dell’Assemblea straordinaria dei soci in adempimento degli obblighi previsti dall’art. 2447 del codice civile e per aver omesso di richiedere, anche con altra modalità, ai soci la ricapitalizzazione della Società, come illustrato, in particolare, ai punti 5, 6, 9 e 10.1 della parte motiva. s) BASTIANON Mario, Presidente del Collegio Sindacale di Parma FC Spa dal 24 dicembre 2012 al 27 dicembre 2014 nonché Presidente del Collegio Sindacale di Eventi Sportivi Srl, per la violazione dell’art. 1 bis, commi 1 e 5, del C.G.S. per aver esercitato con grave negligenza i propri doveri di vigilanza sull’operato degli Amministratori in conformità alla legge ed allo statuto, sull’esercizio dell’attività di direzione e coordinamento da parte di Eventi Sportivi Srl, con particolare riferimento alla cessione dei marchi e del contratto in essere con GSport, sulle operazioni poste in essere in conflitto di interessi dagli Amministratori nonché per avere omesso la richiesta di ricapitalizzazione della Società Parma FC Spa e la convocazione dell’assemblea straordinaria ai sensi degli articoli 2446 e 2447 del codice civile stante l’inerzia del Consiglio di Amministrazione così come per non aver operato affinché il socio unico ed i soci di Eventi Sportivi Srl adempissero all’obbligazione di garanzia assunta in relazione alla continuità aziendale della Società Parma FC Spa, come illustrato, in particolare,, in particolare, al punto 10.3 della parte motiva; t) SORLINI Francesco, Sindaco effettivo di Parma FC Spa dal 24 dicembre 2012 al 27 dicembre 2014 nonché Sindaco effettivo di Eventi Sportivi Srl, per la violazione dell’art. 1 bis, commi 1 e 5, del C.G.S. per aver esercitato con grave negligenza i propri doveri di vigilanza sull’operato degli Amministratori in conformità alla legge ed allo statuto, sull’esercizio dell’attività di direzione e coordinamento da parte di Eventi Sportivi Srl, con particolare riferimento alla cessione dei marchi e del contratto in essere con GSport, sulle operazioni poste in essere in conflitto di interessi dagli Amministratori nonché per avere omesso la richiesta di ricapitalizzazione della Società Parma FC Spa e la convocazione dell’assemblea straordinaria ai sensi degli articoli 2446 e 2447 del codice civile stante l’inerzia del Consiglio di Amministrazione così come per non aver operato affinchè il socio unico ed i soci di Eventi Sportivi Srl adempissero all’obbligazione di garanzia assunta in relazione alla continuità aziendale della Società Parma FC Spa, come illustrato, in particolare,, in particolare, al punto 10.3 della parte motiva; u) MAGRI Maurizio, Sindaco effettivo di Parma FC Spa dal 24 dicembre 2012 al 12 agosto 2014, per la violazione dell’art. 1 bis, commi 1 e 5, del C.G.S. per aver esercitato con grave negligenza i propri doveri di vigilanza sull’operato degli Amministratori in conformità alla legge ed allo statuto, sull’esercizio dell’attività di direzione e coordinamento da parte di Eventi Sportivi Srl, con particolare riferimento alla cessione dei marchi e del contratto in essere con GSport, sulle operazioni poste in essere in conflitto di interessi dagli Amministratori nonché per avere omesso la richiesta di ricapitalizzazione della Società Parma FC Spa e la convocazione dell’assemblea straordinaria ai sensi degli articoli 2446 e 2447 del codice civile stante l’inerzia del Consiglio di Amministrazione così come per non aver operato affinché il socio unico ed i soci di Eventi Sportivi Srl adempissero all’obbligazione di garanzia assunta in relazione alla continuità aziendale della Società Parma FC Spa, come illustrato, in particolare,, in particolare, al punto 10.3 della parte motiva; v) RICCOBENE Osvaldo Francesco, Sindaco effettivo di Parma FC Spa dal 12 agosto 2014 alla data del fallimento nonché Sindaco Effettivo di Eventi Sportivi Srl, per la violazione dell’art. 1 bis, commi 1 e 5, del C.G.S. per aver esercitato con grave negligenza i propri doveri di vigilanza sull’operato degli Amministratori in conformità alla legge ed allo statuto, sulle operazioni poste in essere in conflitto di interessi dagli Amministratori nonché per avere omesso la richiesta di ricapitalizzazione della Società Parma FC Spa e la convocazione dell’assemblea straordinaria ai sensi degli articoli 2446 e 2447 del codice civile stante l’inerzia del Consiglio di Amministrazione così come per non aver operato affinché il socio unico ed i soci di Eventi Sportivi Srl adempissero all’obbligazione di garanzia assunta in relazione alla continuità aziendale della Società Parma FC Spa, come illustrato, in particolare,, in particolare, al punto 10.3 della parte motiva; Le memorie difensive Nei termini prescritti tutti i deferiti, ad eccezione di Volpi, Giuli, Scalia e Giordano, presentavano memorie difensive, producendo ampia documentazione. In particolare, nell’atto ritualmente depositato, la difesa del deferito Tommaso Ghirardi formulava in via preliminare istanza di sospensione del dibattimento in attesa della definizione dei tre procedimenti attualmente pendenti avanti l’Autorità Giudiziaria Ordinaria in relazione al fallimento della Società Parma F.C. Spa ivi specificamente illustrati; in via subordinata, avanzava istanza di rinvio del dibattimento al fine di consentire l’acquisizione agli atti della stesura finale della relazione di consulenza tecnica d’ufficio a firma del prof. Renato Santini, disposta dal Tribunale di Bologna nell’ambito del procedimento promosso dalla Curatela nei confronti degli organi sociali della fallita, ad oggi disponibile in bozza; concludeva in ogni caso la difesa per il proscioglimento, riservata ogni deduzione nel merito delle contestazioni alla riunione fissata avanti questo Tribunale, avanzando altresì richieste di prova per testi. Analoga istanza di sospensione e/o rinvio del dibattimento veniva formulata nell’interesse di Gabriella Pasotti ed Enrico Ghirardi; eccepiva altresì la difesa dei predetti l’estraneità dei deferiti all’ordinamento sportivo, non essendo mai stati tesserati per la Società fallita, chiedendone in ogni caso il proscioglimento. Anche la difesa di Susanna Ghirardi, Schinelli e Bonzi instava per la sospensione e/o il rinvio del dibattimento sulla base delle medesime argomentazioni; eccepiva altresì la nullità del deferimento per genericità della contestazione; contestava in ogni caso le incolpazioni elevate, sottolineando la mera qualità di amministratori delle Società a loro volta socie della controllante della Parma FC Spa. Istanza di rinvio per l’acquisizione della relazione di consulenza tecnica d’ufficio sopra indicata veniva avanzata, in via preliminare e con separati atti, anche dalla difesa SorliniBastianon, dalla difesa Magri e dal Riccobene; i deferiti contestavano nel merito gli addebiti loro mossi nell’atto di deferimento, in ragione della specifica carica rivestita e dell’attività effettivamente svolta in seno alla Società, concludendo in via principale per il proscioglimento e, in via subordinata, per una sanzione contenuta nei minimi. Le difese Sorlini-Bastianon e Magri formulavano altresì in via istruttoria richiesta di ammissione di CTU sulle medesime circostanze già oggetto dell’incarico conferito nell’ambito del citato giudizio civile. Anche la difesa Balestrieri formulava istanza di rinvio del dibattimento al fine di acquisire la relazione di consulenza del prof. Santini; contestava in ogni caso nel merito le incolpazioni elevate dalla Procura federale, sottolineando, in particolare, il mero ruolo di Consigliere di amministrazione senza deleghe operative e concludendo - in principalità - per il proscioglimento e - in subordine- per l’irrogazione di una sanzione contenuta nei minimi; in via istruttoria richiedeva CTU sulle circostanze già oggetto dell’analogo mezzo di prova ammesso nel più volte citato giudizio civile. La difesa Rossi eccepiva invece il difetto di potestas iudicandi di questo Tribunale, avendo il deferito perso ogni qualifica rilevante per l’ordinamento sportivo in epoca anteriore all’instaurazione del procedimento, chiedendo una declaratoria di non luogo a provvedere. Nella memoria personalmente sottoscritta, il deferito Manenti contestava nel merito la fondatezza del deferimento, chiedendo il proscioglimento da ogni addebito. La difesa Serena contestava le incolpazioni ascritte nel deferimento, evidenziando l’impossibilità della deferita di percepire anomalie e/o criticità nella gestione della Società da parte degli organi amministrativi delegati, chiedendo il proscioglimento. La difesa Leonardi contestava nel merito gli addebiti elevati nel deferimento rilevando, da un lato, la limitatezza del ruolo ricoperto in seno alla Società, dall’altro, la natura meramente formale di alcune delle violazioni allo stesso ascritte, concludendo per il rigetto del deferimento. Anche la difesa del deferito Kodra contestava gli addebiti, evidenziando il lasso temporale estremamente contenuto nel quale lo stesso aveva rivestito la qualità di Presidente della Società fallita, nonchè le attività svolte in detto periodo, culminate con le dimissioni rassegnate il 9.2.2015. La richiesta di applicazione della sanzione Alla riunione odierna, prima dell’apertura del dibattimento, la Procura federale e la deferita Silvia Serena, a mezzo del procuratore speciale e difensore presente, hanno depositato accordo ai sensi dell’art. 23, CGS. Sulla richiesta di applicazione della sanzione ritualmente formulata il Tribunale, previa separazione della posizione della deferita, pronunciava il seguente provvedimento: “Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, la Signora Silvia Serena, a mezzo del proprio difensore, ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS [“pena base per la Sig.ra Silvia Serena, sanzioni della inibizione per mesi 6 (sei) e ammenda di € 6.000,00 (Euro seimila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a mesi 4 (quattro) e € 4.000,00 (Euro quattromila/00)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima dello svolgimento della prima udienza innanzi al Tribunale Federale, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone le specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’accordo è sottoposto, a cura della Procura Federale, all’Organo giudicante che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione; ribadito che l’efficacia dell’accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo. In tal caso, su comunicazione del competente ufficio, l’organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione ed, esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1, fissa l’udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore generale dello sport presso il CONI. La pronuncia dovrà essere emanata entro i 60 giorni successivi dalla revoca della prima decisione; rilevato, conclusivamente, che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue comunicato, infine, che le ammende di cui alla presente decisione dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083. P.Q.M. Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare dispone nei confronti di Silvia Serena l’applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti della predetta”. Il dibattimento Il dibattimento proseguiva nei confronti dei restanti deferiti alla presenza delle parti comparse come da verbale. Il rappresentante della Procura federale replicava alle deduzioni difensive dei deferiti e formulava le seguenti richieste: - Tommaso Ghirardi: Inibizione anni 5 (cinque) con richiesta di preclusione da ogni rango e/o categoria della Figc, oltre ad anni 1 (uno) di inibizione per la continuazione delle violazioni contestate e l’ammenda di € 200.000,00 (Euro duecentomila/00); - Pietro Leonardi: Inibizione anni 5 (cinque) con richiesta di preclusione da ogni rango e/o categoria della Figc, oltre ad anni 1 (uno) di inibizione per la continuazione delle violazioni contestate e l’ammenda di € 200.000,00 (Euro duecentomila/00); - Pasquale Giordano: Inibizione anni 5 (cinque) con richiesta di preclusione da ogni rango e/o categoria della Figc, oltre all’ammenda di € 20.000,00 (Euro ventimila/00); - Emir Kodra: Inibizione anni 1 (uno), oltre all’ammenda di € 30.000,00 (Euro trentamila/00); - Susanna Ghirardi: Inibizione anni 5 (cinque), oltre all’ammenda di € 50.000,00 (Euro cinquantamila/00); - Alberto Volpi: Inibizione anni 5 (cinque), oltre all’ammenda di € 100.000,00 (Euro centomila/00); - Alberto Rossi: Inibizione anni 2 (due), oltre all’ammenda di € 50.000,00 (Euro cinquantamila/00); - Giovanni Schinelli: Inibizione anni 2 (due), oltre all’ammenda di € 50.000,00 (Euro cinquantamila/00); - Arturo Balestrieri: Inibizione anni 1 (uno), oltre all’ammenda di € 10.000,00 (Euro diecimila/00); - Roberto Bonzi: Inibizione mesi 6 (sei), oltre all’ammenda di € 6.000,00 (Euro seimila/00); - Giuseppe Scalia: Inibizione mesi 6 (sei), oltre all’ammenda di € 6.000,00 (Euro seimila/00); - Gabriella Pasotti: Inibizione mesi 4 (quattro), oltre all’ammenda di € 10.000,00 (Euro diecimila/00); - Enrico Ghirardi: Inibizione mesi 4 (quattro), oltre all’ammenda di € 10.000,00 (Euro diecimila/00); - Giampietro Manenti: Inibizione anni 5 (cinque), oltre all’ammenda di € 20.000,00 (Euro ventimila/00); - Mario Bastianon: Inibizione anni 1 (uno), oltre all’ammenda di € 30.000,00 (Euro trentamila/00); - Francesco Sorlini: Inibizione anni 1 (uno), oltre all’ammenda di € 30.000,00 (Euro trentamila/00); - Maurizio Magri: Inibizione mesi 6 (sei), oltre all’ammenda di € 15.000,00 (Euro quindicimila/00); - Osvaldo Francesco Riccobene: Inibizione anni 1 (uno), oltre all’ammenda di € 30.000,00 (Euro trentamila/00). Le difese e il deferito Riccobono, presente personalmente, illustravano ulteriormente le conclusioni già in atti. La difesa Volpi eccepiva l’omessa notifica del deferimento e dell’avviso di convocazione avanti questo Tribunale nei confronti del proprio assistito, atteso che detti atti non erano stati inviati personalmente al medesimo ma solo comunicati via pec al difensore presente, presso il quale tuttavia - non risultava elezione di domicilio. Detti atti risultavano altresì pervenuti neppure al codifensore, avv. Angelini. Sull’eccezione, il rappresentante della Procura federale si rimetteva alla decisione del Tribunale. Quanto alla posizione del deferito Giuli, il Tribunale rilevava la mancanza di prova della notificazione dell’avviso di convocazione ex art. 30 CGS. Sul punto, il rappresentante della Procura federale si rimetteva alla decisione del Tribunale, mentre la difesa Rossi dichiarava di opporsi all’eventuale separazione, ritenendo necessaria una trattazione unitaria del procedimento. La motivazione Il Tribunale Federale Nazionale, letti gli atti e sentite le parti comparse, osserva quanto segue. Vanno preliminarmente esaminate le questioni attinenti la regolare instaurazione del rapporto processuale. Quanto al deferito Giuli, come rilevato nel corso del dibattimento, non vi è prova in atti della ricezione dell’avviso di convocazione per la trattazione del procedimento, con la conseguenza che la sua vocatio in ius non può dirsi perfezionata. Si impone, dunque, la separazione della relativa posizione con rinvio a nuovo ruolo. Non può infatti trovare accoglimento il rilievo, formulato in udienza dalla difesa Rossi, per cui in presenza di un vizio di notifica dell’avviso di convocazione di un solo deferito si debba procedere al rinvio del dibattimento anche per tutti gli altri, in ragione della generica necessità di una trattazione unitaria. Nel caso di specie, infatti, non sussistono, né per la verità sono state evidenziate, esigenze processuali tali da rendere non prontamente definibile il procedimento, avuto riguardo anche alla specifica posizione interessata dal vizio procedurale. Quanto al deferito Volpi, l’eccezione preliminare sollevata dalla difesa è fondata. Risulta infatti che a seguito della notificazione della comunicazione della conclusione delle indagini, l’incolpato ha formalizzato la nomina dei propri difensori, avvocati Vittorini e Angelini, con atto pervenuto alla Procura federale in data 9.3.2016. Detta nomina, tuttavia, non contiene alcuna elezione di domicilio ai sensi dell’art. 38 CGS, sicché le notificazioni degli atti successivi, e in primis del deferimento, avrebbero dovuto essere effettuate secondo le modalità stabilite dall’art. 38, comma 8, CGS che non comprendono, in caso di mancata elezione di domicilio, la consegna al difensore, a differenza di quanto previsto l’art. 157, comma 8bis, c.p.p.. Ne deriva la nullità della notifica del deferimento nei confronti di Albero Volpi, con conseguente restituzione dei relativi atti alla Procura federale per l’ulteriore corso. Proseguendo nella disamina delle questioni preliminari e pregiudiziali sollevate, ritiene il Tribunale che non possa trovare accoglimento la richiesta di sospensione del dibattimento in attesa della definizione dei giudizi, civili e penale, attualmente pendenti in relazione al fallimento della Società Parma FC Spa (cfr. memorie Ghirardi T., Pasotti - Ghirardi E., Ghirardi S. Schinelli-Bonzi). Sul punto, merita richiamare non solo il principio di autonomia dell’ordinamento sportivo, sancito dalla legge n. 280/2003, che ha riservato ad esso la materia disciplinare, ma anche il generale principio di autonomia del procedimento disciplinare, più volte ribadito dalla giurisprudenza di merito e di legittimità nelle più disparate materie (in ambito giuslavoristico, così come nel procedimento disciplinare degli ordini professionali, ecc.). Ciò posto, con riguardo al caso di specie, neppure si rinvengono le invocate ragioni di connessione e/o dipendenza del presente procedimento con i giudizi in corso (quello penale addirittura ancora nella fase delle indagini preliminari, come ammesso dagli stessi deferiti). Spetta infatti a questo Tribunale non già la decisione sulla fondatezza delle pretese avanzate dalla Curatela della fallita nei confronti degli organi sociali nel procedimento per sequestro conservativo, nè la valutazione delle azioni di adempimento e/o risarcimento del danno promosse da alcuni deferiti nei confronti di altri, tantomeno il giudizio sulla fondatezza di contestazioni ancora non elevate in sede penale, ma al contrario la valutazione della sussistenza delle sole condotte specificamente illustrate nel deferimento, sotto il diverso profilo della violazione delle norme dell’ordinamento sportivo e dunque del loro rilievo disciplinare. Rilievo disciplinare che ben può prescindere dall'accertamento dei presupposti per l’affermazione della sussistenza dello specifico addebito azionato in sede civile o della condotta (ancora non) contestata in sede penale, alla luce delle disposizioni del Codice di Giustizia Sportiva e dei comportamenti in esso descritti e sanzionati. Per gli stessi motivi va respinta l’istanza di rinvio del dibattimento nell’attesa del deposito della relazione finale di consulenza tecnica del prof. Santini, avanzata dalla quasi totalità delle difese costituite (cfr. memorie Ghirardi T., Pasotti - Ghirardi E., Ghirardi S. SchinelliBonzi, Sorlini-Bastianon, Magri, Riccobene, Balestrieri), avendo peraltro le difese depositato la relazione preliminare, che assume nel presente procedimento natura documentale. Deve ancora essere esaminata l’eccezione relativa al difetto di potestas iudicandi sollevata dalla difesa Rossi nella memoria in atti. Sostiene l’incolpato che sussisterebbe una vera e propria impossibilità di essere sottoposto alla potestas disciplinare del Tribunale (e più in generale della Federazione) avendo egli perso ogni qualifica rilevante per l’ordinamento sportivo con la cessazione di ogni carica nella Società fallita e in quella controllante e, dunque, in epoca anteriore all’apertura del presente procedimento. L’eccezione non merita accoglimento. Sul punto, non può che ribadirsi il costante orientamento degli organi della Giustizia Sportiva e confermato dalla giurisprudenza statale (per tutti, TAR Lazio, Sez. Terza Ter, 13.3.2008, ric. Moggi), orientamento peraltro richiamato nella stessa memoria difensiva, che ritiene sussistere la potestas iudicandi in ragione dello status del soggetto giudicando al memento del fatto oggetto del deferimento, ancorché successivamente tale stato sia cessato. E ciò in ragione della sussistenza e della permanenza dell’interesse della Federazione alla valutazione sotto il profilo disciplinare delle condotte tenute dal soggetto e all’applicazione delle relative sanzioni, anche eventualmente pecuniarie. Non vi è dubbio, lo ammette lo stesso deferito, che il Rossi rivestisse una qualifica rilevante all’interno dell’ordinamento sportivo al momento della verificazione dei fatti per cui si procede, sicché nei suoi confronti deve affermarsi la giurisdizione di questo Tribunale. Va solo aggiunto, in considerazione della generica doglianza della difesa Pasotti-Ghirardi E. (cfr. memoria in atti), pur non formulata espressamente come eccezione, che l’assenza di formale carica e/o tesseramento in seno alla Società Parma FC Spa è elemento irrilevante rispetto alla giurisdizione disciplinare, solo che si consideri - con riguardo alla posizione di detti deferiti - che l’art. 1, comma 5, CGS , sottopone all’osservanza delle norme contenute nel Codice e delle norme statutarie e federali anche “i soci e non soci cui è riconducibile, direttamente o indirettamente, il controllo delle società stesse, nonché́ coloro che svolgono qualsiasi attività̀ all’interno o nell’interesse di una società o comunque rilevante per l’ordinamento federale”. Resta da esaminare l’eccezione di nullità del deferimento per genericità della contestazione sollevata dalla difesa Susanna Ghirardi, Schinelli e Bonzi. Sul punto basti rilevare come l’estremo dettaglio con il quale la Procura federale ha illustrato i fatti e le ragioni del deferimento, distinguendo in appositi paragrafi le singole vicende ritenute di rilievo disciplinare e le posizioni dei deferiti per i ruoli specificamente rivestiti al momento di fatti, esclude in radice ogni sospetto di indeterminatezza. Del resto, le corpose e analitiche difese approntate a contrario dai deferiti dimostrano come gli addebiti enunciati dalla Procura federale risultino tutt’altro che generici e che l’esercizio del diritto di difesa non sia stato affatto menomato. L’eccezione difensiva va dunque respinta. Venendo ora alle specifiche contestazioni elevate nel deferimento, la corposa indagine svolta dalla Procura federale ha evidenziato, a parere del Tribunale, come nel periodo considerato la gestione della Società Parma FC Spa sia avvenuta secondo criteri e condotte non ispirate ai principi di correttezza, lealtà e probità, rilevanti nell’ordinamento sportivo ai sensi degli artt. 1bis, CGS e 19 dello Statuto della FIGC. Ed invero, per quel che qui rileva, gli atti acquisiti dimostrano che nel biennio anteriore alla data del fallimento, siano state poste in essere condotte che, a prescindere dal loro eventuale rilievo sul piano civilistico e/o penale, si pongono in contrasto con le prescrizioni delle norme appena richiamate, oltre che in rapporto causale con il dissesto della Società. Ed invero, risulta pacificamente provato che la Parma FC Spa sia stata gestita secondo criteri di non economicità, in costante tensione finanziaria e con inevitabile accumulo di perdite che nessuna operazione straordinaria da parte del socio-controllante è mai intervenuta a coprire. Basti sul punto il richiamo ai bilanci e alle relazioni Co.Vi.So.C. in atti (cfr. in particolare relaz. ispezione 17.4.2014), nonchè alle dichiarazioni del responsabile amministrativo dott. Preti (cfr. verbale 5.6.2015: “le disposizioni che avevo ricevuto da LEONARDI e GHIRARDI erano di predisporre nel mese di maggio un bilancio preconsuntivo relativo alla situazione societarie predisposto sulla basa della situazione aziendale riferita i mesi di marzo/aprile. Tali documenti hanno evidenziato negli ultimi anni significativi squilibri finanziari ed economici…” e del direttore organizzativo Di Taranto (cfr. verbale 4.6.2015: “…negli ultimi due/tre esercizi, emergevano dati molto negativi a tal punto da poter prevedere delle gravi perdite di bilancio che su richiesta di Ghirardi, Leonardi compensava con delle operazioni di mercato che dovevano consentire la realizzazione di plusvalenze economiche…”) i quali descrivono un costante bisogno di risorse finanziarie che, a fronte di scritture contabili in sostanziale apparente pareggio, caratterizzava l’attività giornaliera, specie in prossimità delle scadenze di pagamenti rilevanti per l’ordinamento federale. Di tale modalità gestoria, ad avviso del Tribunale, costituiscono prova evidente le singole vicende indicate nel deferimento, da ritenersi pienamente provate, prima fra tutte la cessione del marchio “Parma Football Club” e del contratto con la Società GSport Srl in favore di Parma Brand Srl, poi fusa per incorporazione nella Eventi Sportivi Spa, controllante (e creditrice) della Società Parma FC Spa. A prescindere da ogni giudizio sulla legittimità dell’operazione in sé considerata, sotto il profilo civilistico dello strumento utilizzato ovvero della valorizzazione delle res oggetto di trasferimento, e su cui molto hanno insistito le memorie difensive ma che esula dallo specifico ambito del presente giudizio, è tuttavia indubitabile che lo schema posto in essere (cessione del marchio e del contratto ad una Srl sostanzialmente priva di mezzi, postposizione di oltre un anno del pagamento del prezzo pattuito, fusione per incorporazione della srl acquirente nella Società controllante la Parma FC Spa con conseguente compensazione dei relativi debiti verso quest’ultima con i crediti in qualità di socia, identità del soggetto amministratore di controllante e controllata, di cedente e cessionaria) abbia prodotto l’effetto di privare la fallita di un’entrata cospicua di liquidità che le avrebbe consentito di far fronte agli impegni finanziari e alle scadenze. E ciò anche in considerazione del mancato versamento, proprio da parte della controllante che frattanto diveniva proprietaria del marchio e profittava del contratto pubblicitario, di qualsivoglia finanziamento in favore della controllata, la cui situazione di tensione finanziaria non si era affatto modificata, nonostante le scritture contabili evidenziassero una rilevante plusvalenza a copertura delle rilevanti perdite. Senza contare che, come risulta dalla documentazione in atti, Eventi Sportivi Spa non aveva all’epoca della conclusione dell’operazione (né successivamente, essendo parimenti fallita) risorse finanziarie tali da poter far fronte all’impegno finanziario necessario per la controllata. Risulta in atti che nel periodo di riferimento siano state poste in essere numerose operazioni di cessione, in diverse forme giuridiche, di diritti pluriennali relativi alle prestazioni di calciatori, utilizzate quale strumento per ripianare virtualmente i bilanci sociali attraverso le relative plusvalenze. Basti sul punto il richiamo alle già ricordate dichiarazioni del direttore organizzativo della Parma FC Spa, Corrado di Taranto, che ha ben descritto il meccanismo ideato per far fronte alle costanti perdite di bilancio attraverso una fittizia valorizzazione dei calciatori nelle diverse stagioni; ovvero le risultanze relative alle cessioni che hanno interessato i calciatori Parolo e Rosi, confermate dai dirigenti delle Società controparti (cfr. verbale Zarbano del 14.7.2015 e Lotito del 1.7.2015, in atti), per cui risulta provata una “retrodatazione” contabile al bilancio precedente a quello in cui si sono formalizzate, al fine di far emergere le relative plusvalenze; o ancora all’operazione relativa all’acquisto del calciatore Ciano, peraltro immediatamente ceduto, per il quale l’esborso fu contabilmente “spostato” all’esercizio successivo in ragione della solo apparente condizione sospensiva apposta al pagamento del prezzo, il primo punto in campionato del Parma, come risulta per tabulas e dalle dichiarazioni del direttore organizzativo (cfr. verbale 4.6.2015). Dagli atti emerge altresì come nel periodo di riferimento gli organi amministrativi della Parma FC Spa abbiamo fatto un massiccio ricorso allo strumento dell’incentivo all’esodo secondo uno schema già oggetto di valutazione all’atto del mancato rilascio della licenza UEFA per la stagione 2014/2015. Detto strumento, sulla cui legittimità in astratto non si nutre alcun dubbio, è stato nel caso di specie utilizzato al di là delle finalità sue proprie, per posticipare il più possibile il versamento delle somme dovute a calciatori ed allenatore e alleggerire, così, la Società senza però porre in essere alcuna iniziativa per onorare i relativi ingenti debiti. Emblematico sul punto è il caso dell’allenatore Crespo, così come dallo stesso descritto nelle dichiarazioni in fase di indagini (cfr. verbali 4.6.2015 e successiva integrazione). Risulta infine pacifica l’erogazione, da parte della Parma FC Spa, di una ingente somma di denaro in favore del proprio Amministratore Delegato, signor Leonardi. Detta elargizione, apparentemente motivata da motivi familiari mai in alcun modo documentate, ha comportato uscite aggiuntive rispetto al già elevato compenso versato al deferito senza che vi fosse inizialmente alcuna restituzione. Addirittura è per tabulas, e confermato anche dalle dichiarazioni del Di Taranto, che il debito verso la Società sia stato parzialmente rimborsato solo nel momento in cui Leonardi ha sottoscritto, in proprio e quale Amministratore Delegato del Parma FC Spa, il contratto 1.7.2012 che prevedeva per sé un compenso duplicato. Cosicché il debito di Leonardi avrebbe finito per essere ripagato dallo stesso soggetto che lo aveva erogato, con doppio esborso patrimoniale. Le condotte sopra illustrate, delle quali risulta incontestabile la sussistenza per i motivi illustrati, consentono di affermare che la gestione della Parma FC Spa poi fallita sia stata improntata a criteri contrari alla correttezza, lealtà e probità e all’equilibrio economico finanziario posto a tutela della regolarità sportiva. Ed anzi, la pluralità degli episodi evidenziati rende evidente ad avviso del Tribunale come non si tratti nel caso di specie di diverse o errate interpretazioni delle norme bilancistiche, ma di un continuo ricorso a strumenti civilistici piegati a finalità di apparenza contabile. Mentre la Società presentava grandissime difficoltà finanziarie senza che il socio Eventi Sportivi Spa vi ponesse mai rimedio, le scritture contabili facevano apparire una situazione tranquillizzante anche verso gli organi ispettivi della Federazione. Di detta gestione, e delle singole operazioni sopra illustrate, costituenti autonome contestazioni nell’atto di deferimento, devono rispondere certamente il Presidente Ghirardi e l’Amministratore delegato Leonardi cui erano stati affidati gli ampi poteri indicati nelle rispettive deleghe in atti, anche quali componenti del Comitato esecutivo (cfr. docc. allegati sub n.7). Del resto, le dichiarazioni acquisite nel corso delle indagini confermano come ognuna delle operazioni in contestazione e più in generale ogni attività amministrativa e gestionale sia stata interamente e direttamente posta in essere dai due deferiti. Si vedano, sul punto, le dichiarazioni del responsabile amministrativo Preti e del direttore organizzativo Di Taranto rispettivamente in data 5.6.2015 e 4.6.2015. Sia con riferimento alla negoziazione dei contratti relativi ai diritti pluriennali sulle prestazioni dei calciatori, sia con riguardo alla cessione del marchio e agli incentivi all’esodo, e soprattutto con riguardo al prestito elargito al Leonardi, è indubitabile che la decisione e la realizzazione delle condotte contestate sia ascrivibile ai due massimi organi amministrativi della Società. Altrettanto dicasi per la generale gestione della Società che, per come risulta dai verbali del consiglio di amministrazione in atti, è sempre stata illustrata (e dunque conosciuta e decisa) da Ghirardi e Leonardi. Quanto al Ghirardi, va poi rilevato che il doppio ruolo di amministratore della FC Parma Spa e della Società Eventi Sportivi Spa, nonchè quello di socio della medesima attraverso la Pasfin Srl e la Brixia Incipit Srl, gli hanno consentito di essere perfettamente a conoscenza, da un lato, delle difficoltà della prima e della sua necessità costante di risorse finanziare, dall’altro, della impossibilità della seconda di provvedervi. Quanto sopra consente di ritenere irrilevanti le richieste di integrazione istruttoria formulate dalla difesa del deferito Ghirardi nelle memorie in atti. Le prove testimoniali richieste, volte ad individuare i soggetti specificamente incaricati nelle singole trattative per la cessione di alcuni giocatori, non possono superare l’univoca individuazione del predetto come il soggetto avente il potere decisionale di avviare e concludere le operazioni medesime, così come emerge dalle più volte ricordate dichiarazioni convergenti di Preti e Di Taranto. Non valgono a superare il compendio probatorio sopra evidenziato neppure le considerazioni svolte dalla difesa del deferito Leonardi nella memoria in atti, volte a delineare un ruolo defilato del predetto in seno alla Società fallita. Anche a voler prescindere dal fatto che proprio la delega conferita al predetto prevede ampi e concreti poteri gestori, le convergenti dichiarazioni di Preti e Di Taranto, in uno con i verbali del consiglio di amministrazione acquisiti in atti, in cui è proprio Leonardi a descrivere le attività poste in essere e quelle future dopo una breve introduzione del Presidente, consentono di ritenere un ruolo primario e attivo in capo al deferito. Senza contare che egli è anche il soggetto che ha beneficiato del l’ingente finanziamento in contestazione, sottoscrivendo per sé e per la Società Parma FC Spa il contratto con il quale, previo sostanzioso aumento della propria retribuzione, egli avrebbe potuto iniziare la restituzione delle somme elargite. Ciò posto, la responsabilità dei due deferiti va affermata, ad avviso del Tribunale, per tutte le violazioni agli stessi ascritte. In particolare, quanto al Ghirardi, quanto sopra argomentato consente di ritenerne provata la responsabilità per le violazioni di cui al capo a1) -1) in esso assorbite le violazioni sub a.1)-2), a.1)-3), a.1)-5), a.1)-8), a.1)-10), a.2) e a.3), nonchè ai capi a.1)-4), a.1)-6), a.1)-7), a.1)-9) per il quali la condotta descritta assume rilievo anche ai sensi dell’art. 8, CGS. Provata per tabulas è pure la responsabilità per la violazione di cui al capo a.1)-11, essendo stata pacificamente omessa la comunicazione della variazione dell’organo amministrativo. Quanto al Leonardi, le stesse considerazioni sopra svolte impongono la declaratoria di responsabilità per le violazioni di cui al capo b-1), in esso assorbite le violazioni sub b-2), b-3), b-5), b-10), b-11), nonchè ai capi b-4), b-8), b-9), b-12), b-13) per il quali la condotta descritta assume rilievo anche ai sensi dell’art. 8 CGS. Per tabulas è la prova delle violazioni di cui ai capi b-6), b-7) e b-14) così come si evince dai contratti e dalle comunicazioni in atti. Va sottolineato come le contestazioni sub a1-11), b-6), b-7) e b-14), non costituiscono affatto innocue violazioni di natura meramente formale come sostenuto dalla difesa Leonardi, essendo il comportamento prescritto, previsto dalle norme dell’ordinamento sportivo cui entrambi i deferiti hanno aderito, finalizzato alla tutela della trasparenza e della correttezza dei rapporti rilevanti, in ossequio ai principi di correttezza, lealtà e probità. Ritiene invece il Tribunale non provata, nel caso di specie, la responsabilità dei altri Consiglieri di amministrazione della Parma FC Spa nei fatti oggetto del deferimento. E’ pur vero che, anche dopo la riforma del 2003, grava comunque in capo ai componenti del consiglio di amministrazione della Società per azioni un generale dovere di vigilanza sull’andamento della gestione e che dunque gli stessi non possano dirsi automaticamente esentati da responsabilità in caso di conferimento di deleghe a taluni di essi. E’ tuttavia indubitabile che proprio le norme civilistiche sottese al deferimento indicano, quale fondamento dell’attivazione dell’obbligo, le informazioni ricevute e delle relazioni degli organi delegati, salvo ovviamente che non si verifichino circostanze in sé tali da evidenziare allarme e imporre al consigliere un intervento. Con riguardo al caso di specie, proprio il flusso informativo dal Presidente e Amministratore delegato della Società Parma FC Spa, per come emerge nei verbali del consiglio di amministrazione e nelle dichiarazioni del responsabile amministrativo dott. Preti (cfr. verbale del 9.6.2015), l’illustrazione dell’andamento della gestione e le singole operazioni venivano illustrate da Ghirardi e da Leonardi in termini del tutto tranquillizzanti e positivi, nell’ambito delle deleghe agli stessi conferite. Per come risulta dai verbali acquisiti, infatti, Presidente e Amministratore Delegato, hanno sempre descritto l’andamento della gestione in termini rassicuranti, facendo confidare nella pronta e imminente attivazione delle garanzie verso il socio (di cui il Presidente era pure amministratore) e presentando dati di bilancio sostanzialmente in pareggio anche grazie alle operazioni di cui si è detto nelle pagine che precedono. Né risulta, almeno fino alla definitiva abdicazione da parte di Eventi Sportivi Spa al ruolo di socio-finanziatore della fallita, che vi potessero essere elementi tali da ritenere la reale situazione della Società diversa da quella dipinta nel corso dei consigli di amministrazione. Non v’è prova dunque che alcuno dei Consiglieri di amministrazione senza deleghe operative sia stato posto a conoscenza di alcunché di allarmante nel corso della gestione Ghirardi-Leonardi, a fortiori di quelli di cui risulta l’assunzione della carica in epoca successiva alle operazioni societarie oggetto di specifica contestazione (cessione del marchio, incentivi all’esodo, prestito a Leonardi, cessioni dei diritti sulle prestazioni sportive) di cui si è dato ampiamente conto nel presente provvedimento. Considerazioni analoghe valgono a fortiori per i componenti del Consiglio di Amministrazione del socio, Eventi Sportivi Spa, e per i soci o gli amministratori dei soci della stessa Eventi Sportivi Spa, specie ove si ponga mente al fatto che essi, visto il doppio ruolo rivestito dal Ghirardi nelle due Società, avevano una conoscenza della gestione della Parma FC Spa necessariamente parcellizzata e comunque loro trasfusa in termini di regolarità. Sulla base degli elementi contenuti negli atti trasmessi con il deferimento, dunque, non risulta la prova della fondatezza degli addebiti nei confronti di Susanna Ghirardi, Rossi, Schinelli, Balestrieri, Bonzi, Scalia, Pasotti, Enrico Ghirardi. Ritiene ancora il Tribunale che non possa affermarsi la responsabilità dei deferiti che hanno rivestito la qualifica di Sindaco, sia esso di Parma FC Spa o di Eventi Sportivi Spa. Ed invero, fermo restando il dovere di vigilanza imposto al Collegio Sindacale dalla normativa vigente, con riguardo al caso concreto i Sindaci delle due Società in alcun modo hanno avuto conoscenza della reale situazione economico-finanziaria della Parma FC Spa, apparentemente presentata in sostanziale pareggio anche grazie alle operazioni, insospettabili sul piano squisitamente contrattuale, che Presidente e Amministratore delegato di volta in volta ponevano in essere proprio al fine di offrire una rappresentazione tranquillizzante dell’andamento della gestione. Del resto, come peraltro rilevato da tutte le difese dei sindaci, le informazioni a loro disposizione per valutare eventuali e non percepiti segnali di pericolo, pervenivano da documentazione già esaminata dalle Società di revisione succedutesi nel tempo (certamente di primario rilievo), nonchè dalle relazioni delle ispezioni Co.Vi.So.C. senza che alcun rilievo sostanziale fosse mai formulato. Peraltro, a far tempo dal novembre 2014, una volta conclamata l’assenza di qualsivoglia possibilità di finanziamento da parte di Eventi Sportivi Spa, fino ad allora formalmente garantita, proprio il Collegio Sindacale attivò le proprie prerogative formalizzando agli organi amministrativi, frattanto mutati, la richiesta di adozione dei provvedimenti di legge (illuminante sul punto è la cronologia, con la relativa documentazione, descritta nella memoria del deferito Riccobene, richiamata anche nelle altre memorie dei sindaci). I deferiti Bastianon, Sorlini, Magri e Riccobene vanno dunque prosciolti da ogni addebito. Resta da esaminare la posizione dei soggetti intervenuti dopo l’uscita dalla compagine sociale del Parma FC Spa del Ghirardi, Giordano, Kodra e Manenti. Al riguardo va preliminarmente rilevato come nel deferimento la Procura federale non contesti ai soggetti sopra indicati di aver in qualche modo concorso nelle attività gestorie illustrate con i precedenti amministratori, ma al contrario specifiche condotte che si ritengono, nell’ipotesi accusatoria, comunque collegate al fallimento della Parma FC Spa Orbene, ritiene il Tribunale che tali condotte, per quanto provate in fatto, non possano rilevare ai fini dell’affermazione della responsabilità disciplinare degli incolpati avendo essi assunto le cariche rispettivamente indicate nei relativi capi di incolpazione in un momento in cui le condizioni economico-finanziarie della Società poi fallita erano divenute ormai irreversibili. Cosicché la mancata ottemperanza alla scrittura del 19.12.2014, così come l’inadempimento dell’obbligo di finanziare la Società controllata, ovvero di quello di convocare l’assemblea straordinaria, violazioni tutte contestate a Giordano, non paiono porsi in diretta correlazione con il fallimento della Parma FC Spa, anche in considerazione dei tempi assai ristretti (meno di tre mesi) nei quali detti comportamenti, secondo l’impostazione accusatoria, avrebbero dovuto essere posti in essere. Analogamente, per quanto concerne Kodra, i venti giorni nei quali egli è rimasto quale Presidente del Consiglio di amministrazione della fallita paiono un tempo eccessivamente ristretto sia per l’affermazione della sussistenza di una omissione rilevante nella convocazione dell’assemblea, sia in relazione alla residuale contestazione sub 2) relativa alla mancata comunicazione delle variazioni dell’organo amministrativo. Le considerazioni sin qui svolte valgono, da ultimo, anche in relazione alla posizione di Manenti cui viene contestato di non aver dotato la Società di risorse finanziarie a garantirne la continuità aziendale e di non aver richiesto la convocazione dell’assemblea straordinaria finalizzata alla ricapitalizzazione. Condotte, quelle contestate, che intervengono in un momento nel quale la crisi della Parma FC Spa era, come risulta dalla stessa impostazione del deferimento, conclamata e irreversibile, pendendo peraltro la decisione sull’istanza (poi accolta) di fallimento. Anche Giordano, Kodra e Manenti vanno dunque prosciolti dalle contestazioni agli stessi elevate. Quanto alle sanzioni da infliggere ai soggetti dei quali risulta provata la responsabilità disciplinare, Tommaso Ghirardi e Pietro Leonardi, ritiene il Tribunale che i fatti per cui si procede siano connotati da una eccezionale gravità, avendo la gestione sopra descritta condotto alla revoca dell’affiliazione della Società Parma FC Spa, con la conseguenza che la sanzione congrua appare unicamente quella dell’inibizione nella misura edittale massima di anni 5, unitamente all’ammenda quantificabile in Euro 150.000,00 per ciascuno dei deferiti. L’estrema gravità del vicenda relativa al finanziamento ottenuto, ed in particolare alla modifica in proprio favore del corrispettivo contrattuale al fine di ottenerne la restituzione da parte dello stesso soggetto erogante, inducono altresì a disporre per il Leonardi la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC ai sensi dell’art. 19, comma 3, CGS. Il dispositivo il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, visto l’art. 23 C.G.S., dispone l’applicazione delle sanzioni di mesi 4 (quattro) di inibizione e di € 4.000,00 (Euro quattromila/00) di ammenda nei confronti di Silvia Serena. Delibera altresì di irrogare le seguenti sanzioni: - nei confronti di Tommaso Ghirardi: anni 5 (cinque) di inibizione ed € 150.000,00 (Euro centocinquantamila/00) di ammenda; - nei confronti di Pietro Leonardi: anni 5 (cinque) di inibizione ed € 150.000,00 (Euro centocinquantamila/00) di ammenda, disponendo altresì̀ la preclusione del medesimo alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC; delibera di prosciogliere dalle violazioni loro rispettivamente ascritte Susanna Ghirardi, Alberto Rossi, Giovanni Schinelli, Arturo Balestrieri, Roberto Bonzi, Giuseppe Scalia, Gabriella Pasotti, Enrico Ghirardi, Pasquale Giordano, Emir Kodra, Giampietro Manenti, Mario Bastianon, Francesco Sorlini, Maurizio Magri, Osvaldo Francesco Riccobene; dispone la restituzione alla Procura federale degli atti relativi ad Alberto Volpi; dispone la separazione degli atti relativi a Roberto Giuli con la formazione di autonomo fascicolo.
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