FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2016-2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 67/AA del 04/10/2016 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: MARCHISCIANA, TEVERE e VITIELLO

FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2016-2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 67/AA del 04/10/2016 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: MARCHISCIANA, TEVERE e VITIELLO - Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 705 pf 15/16 adottato nei confronti del Sig. Paolo MARCHISCIANA, della Sig.ra Monica TEVERE e del Sig. Paolo VITIELLO, avente ad oggetto la seguente condotta: PAOLO MARCHISCIANA, che dell’AS Varese 1910 S.P.A. è stato, in ambito civilistico, consigliere d’amministrazione dal 3 luglio 2015 alla data del fallimento, per le seguenti violazioni: - art. 1 bis., comma 5, del C.G.S. della F.I.G.C., in relazione all’art. 21, commi 2 e 3, delle N.O.I.F. e all’art. 19 dello STATUTO della F.I.G.C., per aver contribuito, con il proprio comportamento omissivo, alla cattiva gestione economico-finanziaria della società, condividendo la cattiva gestione economica posta in essere dal socio di riferimento e dagli altri amministratori senza alcuna dissociazione, nonché per non aver adeguatamente vigilato sull’operato degli altri amministratori, per non aver predisposto il bilancio al 30 giugno 2015 dell’AS Varese 1910 S.P.A. da far approvare all’assemblea dei soci nel termine prescritto dalla legge e per non avere consentito la iscrizione dell’AS Varese 1910 S.P.A. al campionato di LEGA PRO nella stagione sportiva 2015/16 e, quindi, determinato il conseguente provvedimento di svincolo dei calciatori tesserati emesso dal Presidente Federale, la cessazione dell’attività sportiva e il fallimento del sodalizio; - art. 1 bis, comma 5, del C.G.S. della F.I.G.C., in relazione all’art. 37, comma 1, delle N.O.I.F., per non aver provveduto alla comunicazione agli organi federali in ossequio alla normativa vigente della carica attivamente ricoperta nella società; MONICA TEVERE, che dell’AS Varese 1910 S.P.A. è stata: in ambito civilistico consigliere del C.d.A. dal 24 giugno 2014 al 24 gennaio 2015 e in ambito sportivo consigliere nella stagione sportiva 2014/15 e, dal 26 novembre 2014, titolare del potere di rappresentare la società AS Varese 1910 S.P.A. nei rapporti con le Istituzioni Sportive e dinanzi agli Organi Sportivi di Giustizia Sportiva, per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., in relazione all’art. 21, commi 2 e 3, delle N.O.I.F. e all’art. 19 dello STATUTO della F.I.G.C. per aver contribuito, con il proprio comportamento omissivo, alla cattiva gestione economico-finanziaria della società, condividendo la cattiva gestione economica posta in essere dal socio di riferimento e dagli altri amministratori senza alcuna dissociazione, nonché per non aver adeguatamente vigilato sull’operato degli amministratori con deleghe e poteri; PAOLO VITIELLO, che dell’AS Varese 1910 S.P.A. è stato: in ambito civilistico vice presidente del C.d.A. dal 25 giugno 2013 all’8 giugno 2015, nonché socio con il 3,5% delle azioni fino al 2 giugno 2015 e in ambito sportivo vice presidente nelle stagioni sportive 2013/14 e 2014/15, per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., in relazione all’art. 21, commi 2 e 3, delle N.O.I.F. e all’art. 19 dello STATUTO della F.I.G.C. per aver contribuito, con il proprio comportamento omissivo, alla cattiva gestione economico-finanziaria della società, condividendo la cattiva gestione economica posta in essere dal socio di riferimento e dagli altri amministratori senza alcuna dissociazione, nonché per non aver adeguatamente vigilato sull’operato degli amministratori con deleghe e poteri; − vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Paolo MARCHISCIANA, dalla Sig.ra Monica TEVERE e dal Sig. Paolo VITIELLO; − vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; − vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; − rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di mesi 12 (dodici) di inibizione e € 1.000,00 (mille/00) di ammenda per il Sig. Paolo MARCHISCIANA, di mesi 4 (quattro) di inibizione per la Sig.ra Monica TEVERE e di mesi 12 (dodici) di inibizione e € 1.500,00 di ammenda per il Sig. Paolo VITIELLO; si rende noto l’accordo come sopra menzionato. Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.
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