F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 021/TFN del 06 Ottobre 2016 (29) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FABIO ATTIANESE (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società ASD Ginnastica e Calcio Sora) – (nota n. 916/136pf15-16/DP/fda del 19.07.2016).
F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 021/TFN del 06 Ottobre 2016
(29) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FABIO ATTIANESE (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società ASD Ginnastica e Calcio Sora) - (nota n. 916/136pf15-16/DP/fda del 19.07.2016).
Il deferimento Con provvedimento del 19 luglio 2016 (nota n. 906/136pf 15 16/DP/fda) la Procura Federale deferiva il Sig. Fabio Attianese, all’epoca dei fatti Presidente della Società ASD Ginnastica e Calcio Sora, per rispondere della violazione dell’art. 1, comma 1 del CGS vigente all’epoca dei fatti (oggi trasfuso nell’art. 1bis, comma 1 del CGS) in relazione all’art. 94 ter, comma 2 delle NOIF, vigente all’epoca dei fatti, per non aver depositato l’accordo economico sottoscritto il 01.08.2013 con il calciatore Henry Shiba per la stagione sportiva 2013-2014, entro il termine del 15° giorno successivo alla sua sottoscrizione. Il fatto La Commissione Accordi Economici della L.N.D. in data 13 gennaio 2015, condannava la Società ASD Ginnastica e Calcio Sora al pagamento della somma di € 4.882,00 a favore del calciatore Henry Shiba a titolo di saldo compensi. La Società ASD Ginnastica e Calcio Sora proponeva reclamo in data 19.01.2015 al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche che lo accoglieva in base al rilievo d’ufficio che l’accordo economico fosse rimasto invalido ed inefficace ai fini sportivi per non essere stato depositato nei tempi e nelle forme prescritte dall’art. 93 ter delle NOIF, provvedendo altresì all’invio degli atti alla Procura Federale per quanto di sua competenza. La Procura Federale avviava il procedimento, rilevando tuttavia che la Società ASD Ginnastica e Calcio Sora risultava “chiusa e cessata dall’attività” (C.U. n. 56 del 01.10.2015) ed il Sig. Davide Berardi, indicato come legale rappresentante nell’ultimo organigramma, persona irreperibile e sconosciuta preso il Comune indicato come di nascita (Albano Laziale), con la conseguenza che risultava impossibile la notifica dell’atto di conclusione indagini e del deferimento sia alla Società sportiva che all’ultimo legale rappresentante indicato negli atti federali. Per tali ragioni la Procura ha limitato il deferimento al Sig. Attianese, legale rappresentante del sodalizio all’epoca dei fatti. Non sono state presentate memorie difensive. Il dibattimento La Procura Federale, illustrato il deferimento, ne ha chiesto l’accoglimento, con le seguenti sanzioni: - inibizione per mesi 6 (sei) a carico del Sig. Attianese Fabio. L’incolpato non è comparso. I motivi della decisione L’obbligo di deposito presso la Lega competente degli accordi economici siglati anche con calciatori dilettanti è sancito dall’art. 94 ter delle NOIF. La violazione è pertanto di tipo formale ed è stata rilevata d’Ufficio dallo stesso Tribunale Federale in occasione della discussione del reclamo in data 17 aprile 2015. Il Sig. Attianese non ha presentato memorie difensive né ha prodotto documenti che depongano in senso diverso dall’evidenza della suddetta violazione. P.Q.M. Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione disciplinare, in accoglimento del deferimento, infligge al Sig. Fabio Attianese l’inibizione per mesi 6 (sei).
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