F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 021/TFN del 06 Ottobre 2016 (36) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DANILO FUSARO (calciatore della Società SSD ARL Città di Campobasso nelle stagioni sportive 2014/2015 e 2015/2016) – (nota n. 1147/820 pf 15/16GR/ag del 25.07.2016).

F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 021/TFN del 06 Ottobre 2016 (36) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DANILO FUSARO (calciatore della Società SSD ARL Città di Campobasso nelle stagioni sportive 2014/2015 e 2015/2016) - (nota n. 1147/820 pf 15/16GR/ag del 25.07.2016). Il deferimento Con provvedimento prot. 1147/820pf15-16/GR/ag in data 25 luglio 2016, il Procuratore Federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare il Sig. Danilo Fusaro, calciatore della SSD ARL Città di Campobasso nelle stagioni sportive 2014/2015 e 2015/2016, per rispondere della violazione dell’art. 1bis, comma 1 del CGS (art. 1, comma 1 del CGS vigente all’epoca dei fatti oggetto di contestazione) nonché dell’art. 6, comma 2 dello stesso CGS per essere lo stesso, nonostante la sua posizione di calciatore della SSD Città di Campobasso, titolare di quote pari al 17,5% del capitale sociale nonché amministratore della Gioca e Vinci Srl, che ha quale attività quella di acquisizione di scommesse aventi ad oggetto il risultato di incontri ufficiali anche sulle gare e sul Campionato di appartenenza dello stesso. Il patteggiamento Alla riunione odierna, in apertura di dibattimento, la Procura Federale e il Sig. Danilo Fusaro, ha depositato accordo di patteggiamento ai sensi degli artt. 23 e 24 del CGS per l’applicazione della sanzione finale nella misura di 16 mesi di squalifica ed euro 11.110,66 di ammenda (sanzione base: anni 3 di squalifica ed euro 25.000,00 di ammenda, diminuita di un terzo). Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, così provvede: -rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Sig. Danilo Fusaro, ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi degli artt. 23 e 24 del CGS [“pena base per il Sig. Danilo Fusaro, sanzione della squalifica per anni 3 (tre) ed ammenda di € 25.000,00 (Euro venticinquemila/00), diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24 del CGS alla squalifica di mesi 16 (sedici) e ammenda di € 11.110,66 (Euro undicimilacentodieci/66);]; -considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; -visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima dello svolgimento della prima udienza innanzi al Tribunale Federale, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone le specie e la misura; -visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’accordo è sottoposto, a cura della Procura Federale, all’Organo giudicante che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione; -visto l’art. 24, comma 1, CGS secondo il quale, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti al procedimento disciplinare per la scoperta o l’accertamento di violazioni regolamentari, gli Organi giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa; -ribadito che l’efficacia dell’accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo. In tal caso, su comunicazione del competente ufficio, l’organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione ed, esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1, fissa l’udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore generale dello sport presso il CONI. La pronuncia dovrà essere emanata entro i 60 giorni successivi dalla revoca della prima decisione; -rilevato, conclusivamente, che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue; -comunicato, infine, che le ammende di cui alla presente decisione dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083. Dispone L’applicazione, nei confronti del calciatore Danilo Fusaro, le sanzioni della squalifica di mesi 16 (sedici) e dell’ammenda di € 11.110,66 (Euro undicimilacentodieci/66). Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it