F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 022/TFN del 07 Ottobre 2016 (45) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANTHONY JON DOMINGO ARMSTRONG EMERY (socio unico della Società AC Monza Brianza 1912 Spa dal 20.5.2013 al 27.11.2013, socio unico della Società Luckyseven Srl, Socio unico della Società AC Monza Brianza 1912 Spa dal 27.11.2013 al 11.12.2014, nonché Presidente del Consiglio di amministrazione con ampi poteri e deleghe gestionali della Società AC Monza Brianza 1912 Spa per tutto il periodo compreso tra il 20.5.2013 e l’11.12.2014), DENNIS PATRICK BINGHAM (socio unico e amministratore unico della Società AC Monza Brianza 1912 Spa dall’11.12.2014 al 20.1.2015), PIETRO MONTAQUILA (socio unico e amministratore unico della Società AC Monza Brianza 1912 Spa dal 20.1.2015 al 27.5.2015 – data Sentenza fallimento), PAOLO DI STANISLAO (Amministratore di fatto della Società AC Monza Brianza 1912 Spa dal 20.1.2015 al 27.5.2015 – data Sentenza fallimento) – (nota n. 1620/965 pf14-15 AM/ma del 4.8.2016).

F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 022/TFN del 07 Ottobre 2016 (45) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANTHONY JON DOMINGO ARMSTRONG EMERY (socio unico della Società AC Monza Brianza 1912 Spa dal 20.5.2013 al 27.11.2013, socio unico della Società Luckyseven Srl, Socio unico della Società AC Monza Brianza 1912 Spa dal 27.11.2013 al 11.12.2014, nonché Presidente del Consiglio di amministrazione con ampi poteri e deleghe gestionali della Società AC Monza Brianza 1912 Spa per tutto il periodo compreso tra il 20.5.2013 e l’11.12.2014), DENNIS PATRICK BINGHAM (socio unico e amministratore unico della Società AC Monza Brianza 1912 Spa dall’11.12.2014 al 20.1.2015), PIETRO MONTAQUILA (socio unico e amministratore unico della Società AC Monza Brianza 1912 Spa dal 20.1.2015 al 27.5.2015 – data Sentenza fallimento), PAOLO DI STANISLAO (Amministratore di fatto della Società AC Monza Brianza 1912 Spa dal 20.1.2015 al 27.5.2015 – data Sentenza fallimento) - (nota n. 1620/965 pf14-15 AM/ma del 4.8.2016). Il Procuratore Federale, letti gli atti di indagine svolta nel procedimento disciplinare n. 965 pf 14/15 avente a oggetto: “Fallimento della Società AC Monza Brianza 1912 (Lega Pro), sentenza del Tribunale di Monza del 27/05/15”, al cui interno risulta espletata una copiosa attività istruttoria trascritta in deferimento, unitamente all’excursus storico-patrimoniale facente capo al menzionato sodalizio sportivo, che consta dei controlli gestionali effettuati dalla Co.Vi.So.C. anch’essi richiamati dalla Procura Federale; viste le dichiarazioni rese dai Sig.ri Pietro Montaquila e Paolo Di Stanislao; la memoria dei Sig.ri Cristiano Perrotti e Maurizio Carlo Prada; preso atto della richiesta di applicazione della pena ex art. 32 sexies CGS, proposta dai Sig.ri Cristiano Perrotti e Maurizio Carlo Prada e confluita nel CU del Presidente Federale n. 31/AA del 01/08/16; constatato che sulla scorta della digressione normativa federale esposta in deferimento e sorretta dai richiami giurisprudenziali ivi trascritti, è emerso che il dissesto finanziario patrimoniale della AC Monza Brianza 1912 Spa è attribuibile: al Sig. Anthony Jon Domingo Armstrong Emery, Presidente del Consiglio di Amministrazione nel periodo dal 20/05/13 al 11/12/14 e nelle ulteriori qualità esposte nel deferimento; ai Sig.ri Cristiano Perrotti e Maurizio Carlo Prada, membri del CdA dal 20/05/13 al 11/02/14; al Sig. Dennis Patrick Bingham subentrato nella carico di socio unico al Sig. Emery dal 11/12/14 al 20/01/15; nonché ai Sig.ri Pietro Montaquila e Paolo Di Stanislao, il primo quale socio unico e Amministratore unico, il secondo quale Amministratore di fatto, entrambi in carica dal 20/01/15 e sino alla data del fallimento, che hanno contribuito alla cattiva gestione del sodalizio; preso atto della comunicazione di conclusione delle indagini del 26/04/16 e del 17/06/16, delle relative comunicazioni, delle memorie difensive e delle audizioni in atti, ha deferito dinanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, i Sig.ri: A) Anthony Jon Domingo Armstrong Emery, socio unico della Società AC Monza Brianza 1912 Spa dal 20/05/2013 al 27/11/2013, socio unico della Società Luckyseven Srl, socio unico dell’AC Monza Brianza 1912 Spa, dal 27/11/2013 all’11/12/2014, nonché Presidente del Consiglio di Amministrazione con ampi poteri e deleghe gestionali dell’AC Monza Brianza 1912 Spa per tutto il periodo compreso tra il 20/05/2013 e l’11/12/2014, per la violazione dell’art. 1, comma 1 (attuale art. 1 bis, comma 1) del CGS della F.I.G.C., dell’art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF anche in relazione all’applicazione dell’art. 19, comma 1, dello Statuto della F.I.G.C. per le seguenti condotte: - per aver determinato la cattiva gestione della Società, in stato di grave crisi finanziaria al momento della sua cessazione dalla carica, che ne ha causato il dissesto e il successivo fallimento; - per non aver proceduto a ripianare in misura adeguata le ingenti perdite accumulate dalla Società, come appare dalle fattispecie descritte nella parte motiva che qui si intendono integralmente richiamate, in particolare alle lettere B1, B2, B3, C1, C2, E1, E2, E3, F1, F2, F3, F4, F5, G1; B) Dennis Patrick Bingham, socio unico e amministratore unico della Società AC Monza Brianza 1912 Spa dall’11/12/2014 al 20/01/2015, per la violazione dell’art. 1, comma 1 del CGS (attuale art. 1 bis, comma 1) dell’art. 21, commi 2 e 3 delle NOIF anche in relazione all’art. 19, comma 1, dello Statuto della F.I.G.C. per la seguente condotta: - per aver aggravato, con la propria gestione, il dissesto economico-patrimoniale della Società e, in particolare, per non aver adempiuto all’impegno di eseguire finanziamenti soci per gli importi occorrenti a garantire la continuità aziendale e comunque per un importo non inferiore ad € 200.000 entro il 31 dicembre, come appare dalle fattispecie descritte nella parte motiva che qui si intendono integralmente richiamate, in particolare alle lettere B4, B5, B6, B7, C3, E3, F6, G2; C) Pietro Montaquila socio unico e amministratore unico della Società AC Monza Brianza 1912 Spa dal 20/01/2015 al 27/05/2015 (data della sentenza di fallimento), per le seguenti violazioni: 1) art. 1, comma 1 del CGS della F.I.G.C. (attuale art. 1 bis, comma 1), dell’art. 21, comma 2 e 3 delle NOIF, anche in relazione all’art. 19, comma 1, dello Statuto della F.I.G.C.; - per aver contribuito, con la propria gestione della Società, al dissesto economicopatrimoniale della Società; - per non aver effettuato alcun intervento sul capitale sociale né alcuna operazione di risanamento aziendale, come appare dalle fattispecie descritte nella parte motiva che qui si intendono integralmente richiamate, in particolare alle lettere B6, B7, B8, C4, E3, F6, G3, G4, G5; 2) art. 1 bis, comma 1, anche in relazione all’art. 10, comma 1, del CGS della F.I.G.C.; - per aver consentito al Sig. Paolo Di Stanislao, soggetto inibito, di operare nella Società con il ruolo di amministratore di fatto, come appare dalle fattispecie descritte nella parte motiva che qui si intendono integralmente richiamate, in particolare alle lettere D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7; D) Paolo Di Stanislao, amministratore di fatto della Società AC Monza Brianza 1912 Spa dal 20/01/2015 al 27/05/2015 (data della sentenza di fallimento), per le seguenti violazioni: 1) art. 1, comma 1 (attuale art. 1 bis, comma 1), ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 5 (attuale art. 1 bis, comma 5) del CGS della F.I.G.C., anche in relazione all’art. 19, comma 1, dello Statuto della F.I.G.C.; - per aver svolto il ruolo di “amministratore di fatto” dell’AC Monza Brianza 1912, coadiuvando il socio e amministratore unico Pietro Montaquila, avendo esercitato in modo continuativo le funzioni di amministrazione della Società, prendendo decisioni e compiendo atti di gestione, a nome e per conto della stessa, anche senza essere stato formalmente investito in tale ruolo da una deliberazione giuridicamente valida e senza essere mai stato inserito in alcun foglio di censimento depositato presso la Lega competente, come appare dalle fattispecie descritte nella parte motiva che qui si intendono integralmente richiamate, in particolare alle lettere D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7; 2) art. 1, comma 1 (attuale art. 1 bis, comma 1), ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 5, (attuale art. 1 bis, comma 5) del CGS della F.I.G.C., art. 21, commi 2 e 3 delle NOIF, anche in relazione anche in relazione all’art. 19, comma 1, dello Statuto della F.I.G.C.; - per aver contribuito ad aggravare lo stato di decozione della Società, come appare dalle fattispecie descritte nella parte motiva che qui si intendono integralmente richiamate, in particolare alle lettere D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, E3, F6; 3) art. 1, comma 1 (attuale art. 1 bis, comma 1) ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 5 (attuale art. 1 bis, comma 5) in relazione all’art. 22, comma 8, del CGS della F.I.G.C.; - per aver operato come amministratore di fatto della Società essendo ancora inibito per i fatti risalenti al fallimento della Società Lanciano, come appare dalle fattispecie descritte nella parte motiva che qui si intendono integralmente richiamate, in particolare alle lettere D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7; 4) art. 1, comma 1 (attuale art. 1 bis, comma 1) ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 5 (attuale art. 1 bis, comma 5) in relazione all’art. 22, comma 8, del CGS della F.I.G.C.; - per aver operato come dirigente della Società Casale Calcio Srl, essendo ancora inibito per i fatti risalenti al fallimento della Società Lanciano, come appare dalle fattispecie descritte nella parte motiva che qui si intendono integralmente richiamate, in particolare alla lettera D6; Le memorie difensive Il Sig. Pietro Montaquila e il Sig. Paolo Di Stanislao depositavano distinte memorie allo scopo di evidenziare la inesistente o minimale attività gestionale svolta da entrambi nel sodalizio, che peraltro già si trovava in avanzato stato di decozione, poiché riferita al breve periodo di effettiva appartenenza compreso tra fine gennaio 2015 e sino data del fallimento, che non avrebbe consentito loro la sostanziale esplicazione del ruolo amministrativo. In particolare il Sig. Montaquila contestava la posizione di socio e amministratore unico a lui attribuita dalla Procura Federale; mentre il Sig. Di Stanislao si dichiarava mero "consulente" societario per lo stesso periodo temporale assai limitato. Entrambi richiamavano comunque la sussistenza di copiosa giurisprudenza favorevole all'assunto scriminante, secondo cui tutte le violazioni ascritte in deferimento presuppongono profili di colpa specifici in capo a ciascun soggetto agente, non già l'attribuzione di una improvata responsabilità per il solo fatto del ruolo svolto. Assimilando la specie al caso del "fallimento Parma FC Spa" (precedentemente giudicato dai preposti Organi della giustizia federale) e puntualizzando la vigenza di alcune analogie con la fattispecie, concludevano per la richiesta di proscioglimento, ovvero per la irrogazione del minimo della sanzione edittale ex art. 19 comma 1 del CGS. I Sig.ri Emery e Bingham non depositavano memorie a discolpa. Il dibattimento Il Procuratore Federale concludeva per la richiesta di inibizione per 3 (tre) anni con l'ammenda di € 10.000,00 (Euro diecimila/00) per ciascun deferito. Nessuno compariva per i Sig.ri Emery e Bingham. La difesa dei Sig.ri Montaquila e Di Stanislao concludeva in conformità alle richieste esplicate in memoria, ribadendo il proscioglimento ovvero la irrogazione del minimo della sanzione edittale ex art. 19 comma 1 del CGS. I motivi della decisione La Procura Federale ha conferito un quadro oltremodo esaustivo in ordine alla contestazione integralmente intesa, che consta delle emergenze relative alla capillare indagine già espletata nel procedimento disciplinare n. 965 pf 14/15 avente a oggetto: “Fallimento della Società AC Monza Brianza 1912 (Lega Pro), Sentenza del Tribunale di Monza del 27/05/15”, al cui interno risulta effettuata la copiosa e articolata attività istruttoria trascritta in deferimento, unitamente all’excursus storico-patrimoniale facente capo al menzionato sodalizio sportivo e ai controlli gestionali effettuati dalla Co.Vi.So.C., anch’essi puntualmente richiamati dalla Procura Federale. Infatti, per quanto possa rilevare in questa sede, risulta ampiamente dimostrato che nel periodo antecedente alla data del fallimento, siano state poste in essere condotte che a prescindere dal loro rilievo sul piano giurisdizionale ordinario, si pongono in netto contrasto con le prescrizioni normative contestate dalla Procura Federale poiché in stretto rapporto causale con il dissesto che condusse al successivo fallimento. In tal senso gli atti constano della pacifica prova attestante che la Società Monza Brianza sia stata gestita secondo criteri inadatti e antieconomici, in costante tensione finanziaria e con l'inevitabile accumulo di perdite mai sanato da operazioni straordinarie o correttive di qualsiasi genere. Sul punto è sufficiente il precipuo richiamo ai bilanci societari, alle relazioni della Co.Vi.So.C. e alle innumerevoli dichiarazioni dei responsabili, che si collocano quali ineccepibili strumenti probatori in coerente linea con le modalità di gestione contestate in deferimento, da ritenere quindi pienamente provate e sicuramente assorbenti in relazione al procedimento. Consegue che tutte le risultanze in atti, peraltro convergenti verso un palmare stato di decozione confluito verso il fallimento della Società, non possono essere contrastate da presupposti ostativi, ovvero di dubbio, in ordine alla effettiva contezza delle violazioni ascritte in danno di tutti i soggetti prevenuti. In sintesi e per quanto compete a questo Tribunale, vige il concetto di carattere generale, federalmente tutelato, secondo cui nei periodi anteriori al fallimento del sodalizio, la gestione della Società Monza Brianza venne svolta attuando criteri e condotte non ispirate ai principi di correttezza, lealtà e probità, rilevanti nell’Ordinamento sportivo ai sensi e per gli effetti degli artt. 1 bis, CGS e 19 dello Statuto FIGC. Da tale presupposto cardine del deferimento, trae spunto la peculiare analisi di ogni singolo comportamento contestato per il quale si conferisce una specifica motivazione onde focalizzare le singole violazioni ai fini dell'applicazione della sanzione più equa per ciascuno. A) Posizione del Sig. Anthony Jon Domingo Armstrong Emery. È stato socio unico della Società AC Monza Brianza 1912 Spa dal 20/05/2013 al 27/11/2013, socio unico della Società Luckyseven Srl; socio unico dell’AC Monza Brianza 1912 Spa, dal 27/11/2013 all’11/12/2014; nonché Presidente del Consiglio di Amministrazione con ampi poteri e deleghe gestionali dell’AC Monza Brianza 1912 Spa per tutto il periodo compreso tra il 20/05/2013 e l’11/12/2014. La consecutio organica e temporale è pacifica in ogni sua esplicazione nella misura evidenziata dalla Procura Federale, oltre tutto non risulta contrastata dall'interessato. La contestazione prevede, in capo al deferito, la violazione dell’art. 1, comma 1 (attuale art. 1 bis, comma 1) del CGS della F.I.G.C., dell’art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF anche in relazione all’applicazione dell’art. 19, comma 1, dello Statuto della F.I.G.C. per le seguenti condotte: aver determinato la cattiva gestione della Società, in stato di grave crisi finanziaria al momento della sua cessazione dalla carica, che ne ha causato il dissesto e il successivo fallimento; non aver proceduto a ripianare in misura adeguata le ingenti perdite accumulate dalla Società, come si evince in deferimento alle lettere B1, B2, B3, C1, C2, E1, E2, E3, F1, F2, F3, F4, F5, G1. Il TFN conferma appieno il taglio conferito dalla Procura Federale, ritenendo il prevenuto responsabile delle ascritte violazioni. B) Posizione del Sig. Dennis Patrick Bingham. É stato socio unico e amministratore unico della Società AC Monza Brianza 1912 Spa dall’11/12/2014 al 20/01/2015. La consecutio organica e temporale è pacifica in ogni sua esplicazione nella misura evidenziata dalla Procura Federale, oltre tutto non risulta contrastata dall'interessato. La contestazione prevede, in capo al deferito, la violazione dell’art. 1, comma 1 del CGS (attuale art. 1 bis , comma 1) dell’art. 21, commi 2 e 3 delle NOIF anche in relazione all’art. 19, comma 1, dello Statuto della F.I.G.C. per aver aggravato, con la propria gestione, il dissesto economico-patrimoniale della Società e, in particolare, per non aver adempiuto all’impegno di eseguire finanziamenti soci per gli importi occorrenti a garantire la continuità aziendale e comunque per un importo non inferiore ad € 200.000 entro il 31 dicembre, come si evince in deferimento alle lettere B4, B5, B6, B7, C3, E3, F6, G2. Il TFN conferma appieno il taglio conferito dalla Procura Federale, ritenendo il prevenuto responsabile delle ascritte violazioni. Le posizioni dei Sig.ri Pietro Montaquila e Paolo Di Stanislao meritano una diversa, ma parallela trattazione, in ragione del tempo di effettiva amministrazione pari a circa quattro mesi antecedenti alla declaratoria fallimentare, e delle funzioni realmente svolte da ognuno all'interno della Società. C) Posizione del Sig. Pietro Montaquila. È stato socio unico e amministratore unico della Società AC Monza Brianza 1912 Spa dal 20/01/2015 al 27/05/2015 (data della sentenza di fallimento). La consecutio temporale è pacifica per tabulas, oltre tutto non risulta contrastata dall'interessato che eccepisce la sola insussistenza della funzione gestionale svolta all'interno del sodalizio, poiché priva di valenza amministrativa trovandosi la Società in avanzato stato di decozione già al tempo del suo insediamento. Il deferimento prevede la violazione: 1) dell'art. 1 bis, comma 1, anche in relazione all’art. 10, comma 1, del CGS della F.I.G.C., per aver contribuito, con la propria gestione, al dissesto economico-patrimoniale della Società; e per non aver effettuato alcun intervento sul capitale sociale, né alcuna operazione di risanamento aziendale, come si evince dalla descrizione in deferimento alle lettere B6, B7, B8, C4, E3, F6, G3, G4, G5; 2) art. 1 bis, comma 1, anche in relazione all’art. 10, comma 1, del CGS della F.I.G.C., per aver consentito al Sig. Paolo Di Stanislao, soggetto inibito, di operare nella Società con il ruolo di amministratore di fatto, come si evince dalla descrizione in deferimento alle lettere D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7. Le ragioni esimenti spiegate dalla difesa e concernenti l'effettivo ruolo sostanziale svolto dal deferito, inteso come privo di potestà gestionale, non convergono con l'esame delle risultanze in atti, in quanto il Tribunale è pervenuto alla convinzione che la funzione svolta dal prevenuto converga verso il coinvolgimento. Invero non soltanto i documenti depositati dalla Procura Federale, ma anche le deposizioni rese dei testi, disegnano il deferito come consapevole del proprio ruolo gestionale e assoluto protagonista delle operazioni societarie con calciatori e terzi durante i quattro mesi di insediamento. Consegue che la implicazione appare evidente e come tale meritevole di sanzione che viene tuttavia temperata proprio in considerazione del ridotto periodo di effettiva gestione del sodalizio, pari appunto a circa quattro mesi. D) Posizione del Sig. Paolo Di Stanislao, amministratore di fatto della Società AC Monza Brianza 1912 Spa dal 20/01/2015 al 27/05/2015 (data della sentenza di fallimento). La consecutio temporale è evincibile per tabulas, risultando marginalmente contrastata in relazione alla effettiva funzione gestionale svolta dal prevenuto all'interno del sodalizio, poiché priva di valenza amministrativa e svolta in qualità di mero "consulente" del sodalizio e del suo amministratore Sig. Pietro Montaquila. La contestazione prevede, in capo al deferito, la violazione: 1) dell'art. 1, comma 1 (attuale art. 1 bis, comma 1), ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 5 (attuale art. 1 bis, comma 5) del CGS della F.I.G.C., anche in relazione all’art. 19, comma 1, dello Statuto della F.I.G.C., per aver svolto il ruolo di “amministratore di fatto” dell’AC Monza Brianza 1912, coadiuvando il socio e amministratore unico Pietro Montaquila, avendo esercitato in modo continuativo le funzioni di amministrazione della Società, prendendo decisioni e compiendo atti di gestione, a nome e per conto della stessa, anche senza essere stato formalmente investito in tale ruolo da una deliberazione giuridicamente valida e senza essere mai stato inserito in alcun foglio di censimento depositato presso la Lega competente, come si evince dalla descrizione in deferimento alle lettere D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7; 2) art. 1, comma 1 (attuale art. 1 bis, comma 1), ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 5, (attuale art. 1 bis, comma 5) del CGS della F.I.G.C., art. 21, commi 2 e 3 delle NOIF, anche in relazione anche in relazione all’art. 19, comma 1, dello Statuto della F.I.G.C.; per aver contribuito ad aggravare lo stato di decozione della Società, come si evince dalla descrizione in deferimento alle lettere D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, E3, F6; 3) art. 1, comma 1 (attuale art. 1 bis, comma 1) ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 5 (attuale art. 1 bis, comma 5) in relazione all’art. 22, comma 8, del CGS della F.I.G.C.; per aver operato come amministratore di fatto della Società essendo ancora inibito per i fatti risalenti al fallimento della Società Lanciano, come si evince in deferimento alle lettere D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7; 4) art. 1, comma 1 (attuale art. 1 bis, comma 1) ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 5 (attuale art. 1 bis, comma 5) in relazione all’art. 22, comma 8, del CGS della F.I.G.C.; per aver operato come dirigente della Società Casale Calcio Srl, essendo ancora inibito per i fatti risalenti al fallimento della Società Lanciano, come si evince in deferimento alla lettera D6. Le ragioni esimenti spiegate dalla difesa e concernenti l'effettivo ruolo sostanziale svolto dal deferito, inteso come privo di potestà gestionale poiché mero "consulente societario", convergono parzialmente con le risultanze in atti, in quanto il Tribunale è pervenuto alla convinzione che la funzione svolta dal prevenuto esponga un suo coinvolgimento se pure in maniera marginale. Invero i documenti depositati dalla Procura Federale mostrano implicazioni gestionali riferibili al Sig. Di Stanislao, nonostante la difesa tenti di minimizzarne la figura apportando deposizioni che disegnerebbero il deferito come persona di riferimento del Sig. Montaquila, quest'ultimo vero e proprio artefice unico del periodo quadrimestrale ante-fallimento dell'AC Monza Brianza. Ma così non è, posto che l'attento esame istruttorio attesta che il Sig. Di Stanislao trattava direttamente con fornitori e terzi, se pure in maniera marginale e non continuativa, consapevole del proprio ruolo gestionale di compartecipe unitamente all'amministratore Sig. Montaquila delle operazioni societarie. Consegue che il predetto coinvolgimento appare meritevole di sanzione, che viene tuttavia ulteriormente temperata proprio in considerazione delle motivazioni che precedono in ordini di tempo e di ruolo. Le relative sanzioni risultano trascritte nel dispositivo. Il dispositivo Per tali motivi il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare delibera di infliggere: - al Sig. Anthony Jon Domingo Armstrong Emery: anni 3 (tre) di inibizione con l'ammenda di € 10.000,00 (Euro diecimila/00); - al Sig. Dennis Patrick Bingham: anni 3 (tre) di inibizione con l'ammenda di € 10.000,00 (Euro diecimila/00); - al Sig. Pietro Montaquila: anni 2 (due) di inibizione con l'ammenda di € 5.000,00 (Euro cinquemila/00); - al Sig. Paolo Di Stanislao: anni 1 (uno) di inibizione con l'ammenda di € 3.000,00 (Euro tremila/00).
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