F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 023/TFN del 11 Ottobre 2016 (75) – RICORSO EX ART. 43BIS CGS DEL SIG. FILIPPO PUCINO AVVERSO LA DELIBERA DELLA FIGC PUBBLICATA CON COM. UFF. N. 70/A DEL 8.9.2016.

F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 023/TFN del 11 Ottobre 2016 (75) – RICORSO EX ART. 43BIS CGS DEL SIG. FILIPPO PUCINO AVVERSO LA DELIBERA DELLA FIGC PUBBLICATA CON COM. UFF. N. 70/A DEL 8.9.2016. Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, visto il ricorso ex 43bis CGS del Sig. Filippo Pucino, avverso la delibera della FIGC pubblicata con Com. Uff. n. 70/A del 8.9.2016 e previa sospensione della stessa ai sensi dell’art. 43bis, comma 4 CGS nonché della delega del Consiglio Federale del 31.8.2016 al Presidente Federale sulla nomina dei Componenti degli Organi della Giustizia Sportiva presso i Comitati Regionali; visti tutti gli atti del procedimento promosso dal ricorrente; visto l’atto di costituzione della F.I.G.C.; uditi il ricorrente personalmente e il legale della F.I.G.C.; udita la relazione della camera di consiglio del Relatore Presidente Avv. Mario Antonio Scino; ritenuto che ad un primo sommario esame il ricorso sottende valutazioni che possono essere adeguatamente effettuate in sede di esame del merito, anche con riferimento alle specifiche istanze istruttorie svolte in udienza dal ricorrente (nello specifico richiesta di produzione della delega del Consiglio Federale del 31.8.2016 al Presidente Federale sulla nomina dei Componenti degli Organi della Giustizia Sportiva territoriali, a carico della FIGC) e che si fissa sin d’ora la riunione del TFN-SD in data 2.12.2016 ore 10.30 per l’esame del merito; ritenuto che, nelle more della definizione del merito, nella prospettiva di comparazione tra i contrapposti interessi occorre dare in questa fase cautelare prevalenza alle esigenze di carattere organizzativo della Federazione per assicurare il celere ed efficiente funzionamento della Giustizia Sportiva, in conformità con i Principi di Giustizia Sportiva ed il Codice della Giustizia Sportiva, emanati dal CONI, avuto riguardo alla durata finale degli incarichi in seno agli Organi di Giustizia Sportiva, come evidenziato nel Com. Uff. n 451/A del 30.6.2016 non oggetto di specifico ricorso; considerato altresì che la posizione di Giudice Sportivo del ricorrente è tuttora sospesa e al vaglio della Commissione di Garanzia della FIGC; ritenuta l’assenza di motivi di danno grave e irreparabile sia in considerazione della natura onoraria e gratuita dei predetti incarichi sia avuto riguardo all’insussistenza di specifici motivi di danno personale e professionale connessi alle modalità poste in essere dalla Federazione in ordine alla cessazione dell’incarico di Giudice Sportivo; P.Q.M. Si respinge l’istanza cautelare di sospensione ex art. 43 CGS e si fissa per la discussione del merito la riunione del 2.12.2016 ore 10.30.
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