• Stagione sportiva: 2016/2017
F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 024/TFN del 12 Ottobre 2016
(31) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANTONINO PULVIRENTI (all’epoca dei fatti Presidente della Società Calcio Catania Spa), DANIELE DELLI CARRI (all’epoca dei fatti Direttore Sportivo della Società Calcio Catania Spa), PIERO DI LUZIO (titolare di un contratto con la Società Genoa Cricket FC), FERNANDO ANTONIO ARBOTTI (Agente di calciatori fino al 31.3.2015), Società CALCIO CATANIA Spa – (nota n. 919/17pf15-16/SP/ac del 20.7.2016).
(32) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANTONINO PULVIRENTI (all’epoca dei fatti Presidente della Società Calcio Catania Spa), DANIELE DELLI CARRI (all’epoca dei fatti Direttore Sportivo della Società Calcio Catania Spa), PIERO DI LUZIO (titolare di un contratto con la Società Genoa Cricket FC), FERNANDO ANTONIO ARBOTTI (Agente di calciatori fino al 31.3.2015), Società CALCIO CATANIA Spa – (nota n. 924/86pf15-16/SP/cc del 20.7.2016).
F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 024/TFN del 12 Ottobre 2016
(31) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANTONINO PULVIRENTI (all’epoca dei fatti Presidente della Società Calcio Catania Spa), DANIELE DELLI CARRI (all’epoca dei fatti Direttore Sportivo della Società Calcio Catania Spa), PIERO DI LUZIO (titolare di un contratto con la Società Genoa Cricket FC), FERNANDO ANTONIO ARBOTTI (Agente di calciatori fino al 31.3.2015), Società CALCIO CATANIA Spa - (nota n. 919/17pf15-16/SP/ac del 20.7.2016).
(32) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANTONINO PULVIRENTI (all’epoca dei fatti Presidente della Società Calcio Catania Spa), DANIELE DELLI CARRI (all’epoca dei fatti Direttore Sportivo della Società Calcio Catania Spa), PIERO DI LUZIO (titolare di un contratto con la Società Genoa Cricket FC), FERNANDO ANTONIO ARBOTTI (Agente di calciatori fino al 31.3.2015), Società CALCIO CATANIA Spa - (nota n. 924/86pf15-16/SP/cc del 20.7.2016).
Il deferimento Con provvedimento Prot. 919/17 pf 15-16/SP/ac in data 20 luglio 2016, il Procuratore Federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare: - Pulvirenti Antonino, all’epoca dei fatti Presidente della Società Calcio Catania Spa; - Delli Carri Daniele, all’epoca dei fatti Direttore Sportivo della Società Calcio Catania Spa, nonché allenatore iscritto all’Albo del Settore Tecnico sospeso e iscritto nell’Elenco Speciale dei Direttori Sportivi; - Di Luzio Piero, in quanto titolare di un contratto con la Società Genoa Cricket Football Club, con riferimento al quale all’epoca dei fatti ha percepito il relativo compenso, pur essendo stato esonerato dal prestare attività in favore della medesima Società; - Arbotti Fernando Antonio, Agente di Calciatori fino al 31.3.2015 e successivamente soggetto che svolge attività rilevante nell’ordinamento Federale in conseguenza dei mandati ricevuti; - la Società Calcio Catania Spa; per rispondere tutti della violazione di cui all’art. 1bis comma 1 del CGS, per avere ognuno nelle rispettive qualità sopra indicate, in concorso tra loro e con altri soggetti non tesserati e con altri soggetti allo stato non identificati o in corso di compiuto accertamento o nei cui confronti sono in corso ulteriori indagini penali, violato i doveri di lealtà probità e correttezza, attraverso le condotte poste in essere in vista della gara del campionato di serie B Brescia - Catania disputata il 9.05.2015. In particolare, il Pulvirenti quale soggetto promotore interessato economicamente alla alterazione del risultato di Brescia - Catania, il Delli Carri quale latore della iniziativa del Pulvirenti, il Di Luzio quale mediatore tra i primi due e Arbotti e quest’ultimo quale soggetto che avrebbe dovuto prendere contatti con i giocatori delle squadre di Brescia e Catania, ponevano in essere condotte dirette a verificare la possibilità di alterare il risultato della gara Brescia - Catania del 9/5/2015 ottenendo il risultato di 2 a 2, e poi verificavano la possibilità di alterare la gara con la vittoria del Catania con due goal di scarto, iniziativa che non aveva seguito per la dichiarata impossibilitàà dell’Arbotti a prendere contatto con i giocatori delle due squadre. La Società Calcio Catania Spa, ai sensi dell’art. 4, comma 1 del CGS, a titolo di responsabilità diretta per le condotte poste in essere dal Pulvirenti Antonino e ai sensi dell’art. 4, comma 2 CGS per le condotte poste in essere dal Delli Carri Daniele. Con ulteriore provvedimento prot. 924/86 pf 15-16/SP/cc in data 20 luglio 2016, il Procuratore Federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare: - Pulvirenti Antonino, all’epoca dei fatti Presidente della Società Calcio Catania Spa; - Delli Carri Daniele, all’epoca dei fatti Direttore Sportivo della Società Calcio Catania Spa, nonché allenatore iscritto all’Albo del Settore Tecnico sospeso e iscritto nell’Elenco Speciale dei Direttori Sportivi; - Di Luzio Piero, in quanto titolare di un contratto con la soc. Genoa Cricket Football Club, con riferimento al quale all’epoca dei fatti ha percepito il relativo compenso, pur essendo stato esonerato dal prestare attività in favore della medesima Società; - Arbotti Fernando Antonio, Agente di Calciatori fino al 31.3.2015 e successivamente soggetto che svolge attività rilevante nell’ordinamento Federale in conseguenza dei mandati ricevuti; - la Società Calcio Catania Spa; Per rispondere tutti della violazione dell'art. 7, commi 1 e 5, del CGS, per avere per avere, ognuno nelle rispettive qualità sopra indicate, in concorso tra loro e con altri soggetti non tesserati, tra quali M. F. e con altri soggetti allo stato non identificati o in corso di compiuto accertamento o nei cui confronti sono in corso ulteriori indagini penali, compiuto atti diretti ad alterare lo svolgimento della gara del campionato di serie B Bologna - Catania disputata il 27 aprile 2015 e terminata con il risultato di 2-0, offrendo o promettendo denaro o altra utilità o vantaggio ovvero compiendo altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo e comunque contattando a tale fine calciatori del Bologna allo stato non identificati o in corso di compiuto accertamento o nei cui confronti sono in corso ulteriori indagini penali, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione sportiva; Per tutti con l'aggravante di cui all'art. 7, comma 6 del CGS della pluralità degli illeciti posti in essere, con riferimento alle altre gare contestate nell’ambito del proc. 1064 pf 14-15 e 1064 bis pf 14-15, per i quali è intervenuto giudicato da parte degli Organi della Giustizia Sportiva. Per la Società Calcio Catania Spa, ai sensi dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 7, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva, la responsabilità diretta per le condotte poste in essere dal Pulvirenti Antonino e la responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art.4, comma 2, e dell'art. 7, comma 4, per le condotte poste in essere dal Delli Carri Daniele e, ai sensi dell'art. 7, comma 4, e dell'art. 4, comma 5, del CGS, la responsabilità presunta per le condotte poste in essere da Arbotti Fernando Antonio, Di Luzio Piero, M. F. e da altri soggetti non tesserati e allo stato non identificati o in corso di compiuto accertamento o nei cui confronti sono in corso ulteriori indagini penali, condotte tutte descritte nel capo che precede. Le difese dei deferiti 1. Il Sig. Arbotti ha fatto pervenire specifica istanza con cui ha chiesto la riunione dei sopra indicati procedimenti, nonché due memorie difensive, analoghe per i contenuti, nelle quali, evidenzia: - la carenza di “potestas iudicandi” della FIGC nei confronti dell’esponente in quanto l’atto di deferimento e l’avviso di conclusione delle indagini “specificano che l’esponente sarebbe stato soggetto all’ordinamento sportivo sino al 31/3/2015”; - la nullità dell’atto di deferimento per sua indeterminatezza nonché per violazione dei fondamentali diritti di difesa ex art. 111 Cost. nonché per violazione e falsa applicazione dell’art. 2 del CGS del CONI; - la opportunità della sospensione del procedimento in attesa della definizione di quello penale recante n. 233/2014 r.g.; - la errata interpretazione delle intercettazioni agli atti che hanno condotto ad un chiave di lettura lontana dai fatti come realmente occorsi; - la mancata alterazione del risultato sportivo delle partite oggetto dei deferimenti; - l’assenza della associazione in capo all’Arbotti non avendo questi mai posto in essere atti idonei a porre in pericolo quanto tutelato dall’art. 7 del CGS né conoscendo il Sig. Impellizzeri; Conclude chiedendo, in relazione al procedimento n. 919/17: - in via pregiudiziale, lo stralcio del procedimento, sempre in via pregiudiziale di dichiarare la carenza della potestas iudicandi degli organi di giustizia sportiva, in via ulteriormente pregiudiziale dichiarare le nullità del presente procedimento, in via sempre pregiudiziale sospendere il procedimento in attesa della definizione di quello penale; - nel merito prosciogliere il deferito dagli addebiti contestati; - in estremo subordine salvo gravame determinare la sanzione nei limiti previsti dalla normativa e dai precedenti giurisprudenziali e nella qualità e specie dell’ammenda, ovvero nella misura ritenuta di giustizia. in relazione al procedimento n. 924/86: - in via pregiudiziale, lo stralcio del procedimento, sempre in via pregiudiziale di dichiarare la carenza della potestas iudicandi degli organi di giustizia sportiva, in via ulteriormente pregiudiziale dichiarare le nullità del presente procedimento, in via sempre pregiudiziale sospendere il procedimento in attesa della definizione di quello penale; - nel merito prosciogliere il deferito dagli addebiti contestati; - in estremo subordine salvo gravame voglia derubricare la violazione scritta e determinare la sanzione nei limiti previsti dalla normativa e dai precedenti giurisprudenziali e nella qualità e specie dell’ammenda, ovvero nella misura ritenuta di giustizia. 2. Il Catania Calcio Spa ha fatto pervenire una memoria difensiva nella quale ha esposto le proprie tesi difensive in relazione ad entrambi i procedimenti. Evidenzia infatti: - la assoluta inconsistenza ed infondatezza delle tesi accusatorie prospettate dalla Procura Federale; - che l’esame degli atti dei due procedimenti e l’analisi dell’evolversi degli eventi esclude ogni responsabilità a carico del club siciliano. Dalle indagini non sono emersi nei confronti dei soggetti riconducibili al Catania Calcio (Pulvirenti e Delli Carri) elementi in grado di supportare i gravi addebiti contestati dalla Procura Federale per entrambe le gare; - le condotte contestate, a tutto voler concedere, sarebbero caratterizzate da un comune disegno violativo con quelle oggetto dei due precedenti procedimenti (CU 15/2015, 24/2015), sarebbe quindi applicabile alle fattispecie l’istituto della continuazione. Conclude chiedendo per entrambi i procedimenti in via principale prosciogliere la Società Calcio Catania Spa da ogni addebito; in estremo e denegato subordine limitare la sanzione ad una lieve ammenda in applicazione dell’istituto della continuazione delle condotte oggi in esame con quelle oggetto dei precedenti procedimenti. 3. Il Sig. Antonio Pulvirenti ha fatto pervenire una memoria ove ha esposto le proprie tesi difensive in relazione ad entrambi i procedimenti. Evidenzia infatti: - l’insussistenza degli addebiti contestati, nello specifico la violazione dell’art. 7 CGS in relazione alla partita Bologna – Catania del 27/4/15. Per l’esistenza dell’illecito di cui all’art. 7 CGS occorre che vi siano stati contatti suscettibili di alterare il risultato della gara, fattispecie non verificatasi nel caso di specie; - in relazione alla partita Brescia – Catania del 9/5/15, l’insussistenza degli addebiti contestati, nello specifico la violazione dell’art. 1 bis c. 1 CGS. Gli elementi acquisiti nel corso delle indagini risultano essere vaghi e privi di consistenza, non risultano provati gli elementi necessari per la sussistenza della ipotesi di cui all’art. 1 bis c. 1 CGS e ciò anche in considerazione delle dichiarazioni rese dal Sig. Pulvirenti; Conclude chiedendo, in via preliminare per il proscioglimento; in subordine limitare la sanzione in considerazione della continuazione delle condotte oggi in esame con quelle oggetto dei precedenti procedimenti (CU 15/2015-2016, 53/2015-2016, 65/2015-2016). 4. Il Sig. Daniele Delli Carri ha fatto pervenire due memorie difensive, analoghe per i contenuti, nelle quali, evidenzia: - la nullità dell’atto di deferimento per violazione dell’art. 111 Cost., attesa la illegittima frammentazione dell’azione disciplinare in netto contrasto con i principi posti in materia di abuso del processo; - la correttezza e probità sportiva della condotta del Sig. Delli Carri in relazione alla gara di campionato Brescia – Catania del 9/5/15. Le conversazioni telefoniche (fumose e inconcludenti) non si sono concretizzate in nessuna condotta non superando neppure la soglia del tentativo; - il mancato consolidamento della prova in ordine al compimento degli atti idonei ad integrare la fattispecie di cui all’art. 7 comma 1 CGS in relazione alla gara Bologna – Catania del 27/4/15. Mancherebbero infatti la concretezza e materialità, caratteristiche necessarie ad integrare l’illecito contestato; - che all’incolpato non può essere applicato un ulteriore aumento di pena legato alla pluralità degli illeciti posti in essere; - la sussistenza del vincolo di continuazione e l’applicabilità del conseguente regime sanzionatorio. A tutto voler concedere, il fatto contestato deve essere posto in continuazione con gli altri illeciti già accertati, la cui pronuncia è passata in giudicato. Conclude chiedendo per il procedimento n. 919/17, in via preliminare dichiarare nullo il deferimento in quanto in violazione del principio del divieto di abuso del diritto; in via principale e nel merito prosciogliere l’incolpato; in via gradata porre l’illecito contestato in continuazione con quelli di cui ai CFA n. 10/2016/201 e per l’effetto comminare la sanzione di un mese di inibizione ed Euro 3.000,00 di ammenda. Conclude chiedendo per il procedimento n. 924/86, in via preliminare dichiarare nullo il deferimento in quanto in violazione del principio del divieto di abuso del diritto; in via principale e nel merito prosciogliere l’incolpato; in via gradata porre l’illecito contestato in continuazione con quelli di cui ai CFA n. 10/2016/201 e per l’effetto comminare la sanzione di due mesi di inibizione ed Euro 6.000,00 di ammenda. Il dibattimento Alla udienza del 6 ottobre 2016, la Procura Federale preliminarmente ha chiesto la riunione dei due procedimenti nonché evidenziato che le eccezioni preliminari formulate dalle parti sono state già esaminate da questo Tribunale e dalla Corte di Appello Federale nelle decisioni precedentemente rese; si è, quindi, riportata agli argomenti esposti nel deferimento ed ha concluso chiedendo, ai sensi delle vigenti disposizioni ed inconsiderazione della “continuazione” la applicazione delle seguenti sanzioni: - Pulvirenti Antonino, € 25.000,00 (Euro venticinquemila/00) di ammenda; - Delli Carri Daniele, 1 (uno) anno di inibizione oltre alla preclusione da ogni rango e/o categoria della Figc; - Di Luzio Piero, 6 (sei) mesi di inibizione; - Arbotti Fernando Antonio, 1 (uno) anno di inibizione oltre alla preclusione da ogni rango e/o categoria della Figc; - Calcio Catania Spa, € 20.000,00 (Euro ventimila/00) di ammenda Per il Sig. Pulvirenti ed il Calcio Catania sono comparsi gli Avv.ti Grasso e Chiacchio, i quali si sono riportati agli argomenti difensivi esposti nelle memorie ritualmente depositate chiedendo l’accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate. Per il Sig. Delli Carri sono comparsi gli Avv.ti Tortorella e Prioreschi i quali hanno evidenziato la violazione del principio del favore rei, nonché la violazione del principio del giusto processo di cui all’art. 2 c. 2 del CGS Coni. I difensori si sono quindi riportati agli argomenti difensivi esposti nelle memorie difensive ritualmente depositate chiedendo l’accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate. È comparso, per il deferito Sig. Di Luzio, l’Avv. Del Trono il quale ha evidenziato la genericità dei capi di imputazione, la parcellizzazione dei procedimenti e concluso chiedendo in via principale il proscioglimento del deferito dagli addebiti ascritti, in subordine la riduzione della pena anche al di sotto del minimo edittale. Per il Sig. Arbotti è comparso l’Avv. Cristofaro il quale ha segnalato la violazione del principio del giusto processo di cui all’art. 2 c. 2 del CGS Coni; si è quindi riportato agli argomenti difensivi esposti nella memoria ritualmente depositata chiedendo l’accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate. Il Collegio, ritenuto che ricorrono ragioni di connessione oggettiva e soggettiva, accoglie l’istanza di riunione dei due procedimenti. Motivi della decisione Il deferimento è fondato e va accolto. Preliminarmente si segnala, come rilevato dalla Procura Federale in sede di dibattimento, che le eccezioni preliminari formulate dai deferiti sono state già esaminate da questo Tribunale nelle precedenti decisioni pubblicate nei C.U. 15/2015-2016, 53/2015-2016, 65/2015-2016. In merito al difetto di giurisdizione rilevato dal Sig. Arbotti si rileva che il deferito è tenuto all’osservanza delle norme federali e quindi soggiace alle decisioni di questo Tribunale, in quanto all’epoca dei fatti (aprile – maggio 2015) era iscritto nel Registro degli Agenti dei calciatori presso la FIGC. Si rileva, inoltre, che gli atti di deferimento - redatti in modo dettagliato con indicazione dei fatti contestati, delle norme violate, delle fonti di prova acquisite, ecc. - hanno consentito ai deferiti di replicare alle accuse mosse, nonché delineare una strategia difensiva che, differentemente, i deferiti non avrebbero potuto porre in essere. Vanno quindi rigettati i rilievi mossi circa la asserita indeterminatezza dei deferimenti e la violazione degli stessi sia al dettato dell’art. 111 della Costituzione sia a quanto disposto dall’art. 2 c. 2 del CGS Coni. Del pari deve essere rigettata la richiesta preliminare di subordinare il presente procedimento disciplinare sportivo all’esito del giudizio penale in essere presso il Tribunale di Catania in quanto gli elementi di prova acquisiti dalla Procura Federale risultano sufficienti per avviare i procedimenti in esame. Nel merito. Gli addebiti contestati, relativi alle partite Bologna – Catania del 27/4/2015 e Brescia – Catania del 9/5/2015, derivano dalla acquisizione degli atti e documenti dell’indagine penale, in essere presso il Tribunale di Catania, per il reato di associazione a delinquere finalizzata alla consumazione di frodi sportive. Gli atti e documenti forniscono un quadro completo finalizzato a valutare - anche in autonomia rispetto alle precedenti decisioni - se i deferiti, in relazione alle suddette partite, debbano essere sanzionati per la violazione degli articoli contestati. L’esame delle risultanze probatorie evidenzia, con chiarezza, la esistenza sia di un linguaggio criptico convenzionale, sia di una fitta rete di rapporti tra i soggetti coinvolti, il tutto finalizzato alla alterazione del risultato delle partite oggi contestate disputate dal Catania Calcio ed alla effettuazione di scommesse con esito certo da cui ottenere un rilevante vantaggio economico. Particolare rilevanza assumono le dichiarazioni confessorie rese dal Sig. Pulvirenti e dal Di Luzio. In relazione alle partite riportate nei deferimenti si segnala quanto segue: Bologna – Catania del 27/4/2015 Le intercettazioni - di cui per brevità si riportano solo i “progressivi”, nello specifico 229, 1806, 319, 69, 1456, 1470, 1653, 1488, 473 tutti del 2015 - nonché le dichiarazioni rese dal Sig. Pulvirenti nella audizione dinanzi alla Procura Federale in data 27/7/2015 e quelle del Sig. Di Luzio del 17/10/2015, evidenziano la esistenza di un sodalizio, con evidenti finalità illecite, volto alla alterazione del risultato della partita Bologna – Catania del 27/4/2015. La effettiva alterazione del risultato della gara non si è verificata solo per ragioni di natura economica (richieste di denaro superiori a quelle preventivate) e non per inattività dei soggetti coinvolti. L’esame della documentazione probatoria in atti conferma che vi sono stati contatti e comportamenti diretti ad alterare il risultato della gara, idonei a integrare l’illecito sportivo contestato. Ed infatti, sono stati posti in essere comportamenti che hanno di gran lunga superato la c.d. “fase preparatoria” e si sono tradotti in qualcosa di “apprezzabile, concreto ed efficiente per il conseguimento del fine auspicato” (TFN C.U. 65/2015). Brescia – Catania del 9/5/2015 La Procura Federale ha contestato ai deferiti di aver svolto delle attività contrarie all’ordinamento Federale non idonee a configurare i requisiti minimi richiesti per la applicazione dell’art. 7 CGS, ma sufficienti per ipotizzare la violazione dell’art. 1bis CGS. Non vi è, infatti, “prova che il programma criminoso si sia effettivamente perfezionato neanche nella sua fase preparatoria, stante il rifiuto dell’Arbotti di accedere alla proposta alternativa del Pulvirenti (…) e il rifiuto successivo di Pulvirenti di autorizzare la proposta dell’Arbotti di far vincere la squadra etnea con due goal di scarto, a causa delle difficoltà di Arbotti di reclutare calciatori per la combine”. Le intercettazioni - di cui, come per la precedente fattispecie, si riportano, per brevità, solo i “progressivi”, nello specifico 635, 722, 2218, 2263, 115, 2427, 2441, 125, 2462, 945, tutti del 2015 - nonché le dichiarazioni rese dal Sig. Pulvirenti e dal di Luzio nelle già menzionate audizione dinanzi alla Procura Federale rispettivamente del 27/7/2015 e del 17/10/2015 confermano gli assunti della Procura Federale. Il comportamento dei deferiti, anche se non configura la più grave fattispecie dell’illecito sportivo, deve essere sanzionato in quanto ben lontano dai principi dell’ordinamento sportivo e dello sport in generale. L’art. 1 bis del CGS impone alle Società, dirigenti, atleti, ecc. di conformare il proprio comportamento ai principi di “lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva”. La semplice lettura delle intercettazioni e degli atti di indagine induce questo Tribunale a ritenere che, nel caso in esame, il comportamento dei deferiti sia stato ben lontano dai suddetti principi. In merito alla determinazione delle sanzioni di entrambe i deferimenti, oggi riuniti, nonché all’applicazione dell’istituto della “continuazione” richiesta anche dalla Procura, questo Tribunale tiene in considerazione i principi enunciati nei precedenti C.U.. Il dispositivo Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, infligge le seguenti sanzioni: - Pulvirenti Antonino, € 25.000,00 (Euro venticinquemila/00) di ammenda; - Delli Carri Daniele, 3 (tre) mesi di inibizione oltre a € 10.000,00 (Euro diecimila/00) di ammenda; - Di Luzio Piero, 45 (quarantacinque) giorni di inibizione oltre ad € 5.000,00 (Euro cinquemila/00) di ammenda; - Arbotti Fernando Antonio, 3 (tre) mesi di inibizione oltre a 10.000,00 (Euro diecimila/00) di ammenda; - Calcio Catania Spa, € 20.000,00 (Euro ventimila/00) di ammenda.
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(31) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANTONINO PULVIRENTI (all’epoca dei fatti Presidente della Società Calcio Catania Spa), DANIELE DELLI CARRI (all’epoca dei fatti Direttore Sportivo della Società Calcio Catania Spa), PIERO DI LUZIO (titolare di un contratto con la Società Genoa Cricket FC), FERNANDO ANTONIO ARBOTTI (Agente di calciatori fino al 31.3.2015), Società CALCIO CATANIA Spa – (nota n. 919/17pf15-16/SP/ac del 20.7.2016).
(32) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANTONINO PULVIRENTI (all’epoca dei fatti Presidente della Società Calcio Catania Spa), DANIELE DELLI CARRI (all’epoca dei fatti Direttore Sportivo della Società Calcio Catania Spa), PIERO DI LUZIO (titolare di un contratto con la Società Genoa Cricket FC), FERNANDO ANTONIO ARBOTTI (Agente di calciatori fino al 31.3.2015), Società CALCIO CATANIA Spa – (nota n. 924/86pf15-16/SP/cc del 20.7.2016)."