F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 024/TFN del 12 Ottobre 2016 (28) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ATTILIO DI STEFANO (Amministratore unico dal 29.7.2013 al 4.9.2013 e dal 12.9.2014 al 1.8.2014, nonché membro del Consiglio Direttivo con la carica di Presidente nella s.s. 2013/14 della Società FC Civitanovese 1919 Srl SSD), SABINA SANTINELLO (Amministratore unico dal 1.8.2014 al 15.12.2014 della Società FC Civitanovese 1919 Srl SSD, socio di riferimento e amministratore unico dal 31.1.2014 al 20.4.2015 della B&L Industries Srl, socio unico della Società FC Civitanovese 1919 Srl SSD dal 7.8.2014 alla data del fallimento, nonché membro del Consiglio Direttivo con la carica di amministratore unico nella s.s. 2014/15 fino al 5.1.2015 della Società FC Civitanovese 1919 Srl SSD), LUCIANO PATITUCCI (Amministratore unico dal 15.12.2014 alla data del fallimento della Società FC Civitanovese 1919 Srl SSD, amministratore unico dal 20.4.2015 della B&L Industries Srl, socio unico della Società FC Civitanovese 1919 Srl SSD dal 7.8.2014 alla data del fallimento, nonché membro del consiglio direttivo con la carica di Presidente nella s.s. 2014/15 e dal 5.1.2015, anche di amministratore unico della Società FC Civitanovese 1919 Srl SSD) – (nota n. 848/98pf15-16/AM/sds del 19.7.2016).

F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 024/TFN del 12 Ottobre 2016 (28) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ATTILIO DI STEFANO (Amministratore unico dal 29.7.2013 al 4.9.2013 e dal 12.9.2014 al 1.8.2014, nonché membro del Consiglio Direttivo con la carica di Presidente nella s.s. 2013/14 della Società FC Civitanovese 1919 Srl SSD), SABINA SANTINELLO (Amministratore unico dal 1.8.2014 al 15.12.2014 della Società FC Civitanovese 1919 Srl SSD, socio di riferimento e amministratore unico dal 31.1.2014 al 20.4.2015 della B&L Industries Srl, socio unico della Società FC Civitanovese 1919 Srl SSD dal 7.8.2014 alla data del fallimento, nonché membro del Consiglio Direttivo con la carica di amministratore unico nella s.s. 2014/15 fino al 5.1.2015 della Società FC Civitanovese 1919 Srl SSD), LUCIANO PATITUCCI (Amministratore unico dal 15.12.2014 alla data del fallimento della Società FC Civitanovese 1919 Srl SSD, amministratore unico dal 20.4.2015 della B&L Industries Srl, socio unico della Società FC Civitanovese 1919 Srl SSD dal 7.8.2014 alla data del fallimento, nonché membro del consiglio direttivo con la carica di Presidente nella s.s. 2014/15 e dal 5.1.2015, anche di amministratore unico della Società FC Civitanovese 1919 Srl SSD) - (nota n. 848/98pf15-16/AM/sds del 19.7.2016). Il deferimento: Con atto di deferimento del 19.07.2016 il Procuratore Federale Aggiunto esercitava l’azione disciplinare nei confronti di: - Attilio Di Stefano, per rispondere della violazioni dell’art. 1 bis, comma 1 del CGS della FIGC, in relazione all’art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF per aver causato la cattiva gestione della Società, in crisi economica e finanziaria al momento della sua cessazione dalla carica e della cessione delle quote sociali, che ha successivamente determinato il dissesto economico-patrimoniale e il conseguente fallimento della FC Civitanovese 1919 Srl SSD, e in particolare per le condotte dettagliatamente descritte nella parte motiva del deferimento; della violazione dell’art. 1 bis, comma 1 del CGS della FIGC per non aver redatto, approvato e depositato il bilancio ufficiale della Società al 31/12/2013; - Sabina Santinello, per rispondere della violazioni dell’art. 1 bis, comma 1 del CGS della FIGC, in relazione all’art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF per aver causato la cattiva gestione della Società, in grave crisi economica e finanziaria al momento della sua cessazione dalla carica e della cessione delle quote sociali, che ha determinato il dissesto economicopatrimoniale e il conseguente fallimento della FC Civitanovese 1919 Srl SSD, e in particolare delle condotte descritte nella parte motiva del deferimento; della violazione dell’art. 1 bis, comma 1 del CGS della FIGC per non aver redatto, approvato e depositato il bilancio ufficiale della Società al 31/12/2013; nonché della violazione dell’art. 1 bis, comma 1 del CGS della FIGC, in relazione all’art. 1 bis, comma 5 del CGS della FIGC, per non aver vigilato sull’operato dell’amministratore unico, Sig. Luciano Patitucci, in qualità di amministratore unico e di socio di maggioranza della B&L Industries Srl, socio unico della FC Civitanovese 1919 Srl SSD dal 01/08/2014 alla data del fallimento e per non aver fornito adeguato supporto finanziario, anche mediante interventi sul capitale sociale, alla Società calcistica attraverso la B&L Industries, della quale era proprietaria, determinandone in tal modo il fallimento; - Luciano Patitucci, per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1 del CGS della FIGC, in relazione all’art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF per aver causato la cattiva gestione della Società che ha determinato il dissesto economico-patrimoniale e il conseguente fallimento della FC Civitanovese 1919 Srl SSD, e in particolare delle condotte descritte nella parte motiva del deferimento; della inosservanza del medesimo art. 1 bis, comma 1 del CGS della FIGC per non aver redatto, approvato e depositato il bilancio ufficiale della Società al 31/12/2013 e per non aver depositato presso la curatela fallimentare, in ottemperanza alle prescrizioni della Legge Fallimentare, la documentazione contabile della Società; nonché della violazione dell’art. 1 bis, comma 1 del CGS della FIGC, in relazione all’art. 1 bis, comma 5 del CGS della FIGC, per non aver fornito adeguato supporto finanziario, anche mediante interventi sul capitale sociale, alla FC Civitanovese 1919 Srl SSD attraverso la B&L Industries, della quale è amministratore unico dal 20/04/2015, determinandone in tal modo il fallimento; Il dibattimento: Alla seduta del 06/10/2016, era presente il Rappresentante della Procura Federale, nessuno per i deferiti. Il Tribunale preliminarmente verificava la regolarità delle notifiche effettuate alle parti e, in particolare, al Sig. Luciano Patitucci notificato sia all’indirizzo di Roma, Viale dell’Astronomia, n. 19 ove risulta “trasferito” sia presso l’indirizzo di La Valletta, Malta, dove deve ritenersi correttamente notificato per compiuta giacenza. La Procura Federale preliminarmente rilevava un errore materiale nell’atto di deferimento il quale, nell’ultima pagina, alla lettera b) delle contestazioni mosse al Sig. Luciano Patitucci, fa riferimento all’omesso deposito del bilancio al “31 dicembre 2013” anziché “31 dicembre 2014”, chiedeva, pertanto, al Tribunale di tenerne conto ai fini della decisione. Il Rappresentante della Procura, ritenuta provata la responsabilità dei deferiti, chiedeva l’irrogazione della inibizione per anni 2 (due) e un’ammenda di € 1.000,00 (Euro mille/00) per Attilio Di Stefano, inibizione per anni 3 (tre) e un’ammenda di € 5.000,00 (Euro cinquemila/00) per Sabina Santinello, inibizione per anni 5 (cinque) e un’ammenda di € 10.000,00 (Euro diecimila/00) per Luciano Patitucci. Motivi della decisione: Il proposto deferimento è fondato e merita accoglimento. Le contestazioni scaturiscono dalle indagini svolte dalla Procura Federale nell’ambito del procedimento disciplinare n. 98 pf 15-16 avente ad oggetto “Violazioni relative al fallimento della Società FC Civitanovese 1919 Srl SSD (Senza Protocollo del 14.09.2015). Iscritto nel registro dei procedimenti della Procura Federale in data 14.09.2015 al n. 98pf15-16”. L’attività della Procura Federale trae, quindi, origine dal Fallimento della FC Civitanovese 1919 Srl SSD dichiarato dal Tribunale di Macerata con la sentenza n. 60/2015 del 29/06/2015 da cui scaturiva la revoca dell’affiliazione della Società ex art. 16 NOIF (C.U. n. 23/A del 16/07/2015). L’indagine, mirante ad accertare l’esistenza di eventuali responsabilità nella gestione amministrativa e finanziaria ascrivibili agli organi direttivi della Società sportiva, ha riguardato i due anni antecedenti la data del fallimento ovvero il periodo che va dalla costituzione della Società, avvenuta il 27/06/2013, alla data del fallimento del 29/06/2015. La ricostruzione della situazione economica e patrimoniale della Società è risultata particolarmente difficile in quanto non risultano depositati presso gli Archivi del Registro delle Imprese i bilanci ufficiali al 31/12/2013 ed al 31/12/2014 né altri atti societari. Inoltre, l’amministratore della Società non ha provveduto al deposito della documentazione contabile afferente la Società sportiva presso la curatela, in adempimento di quanto previsto dalla normativa fallimentare. Tuttavia, anche grazie alle risultanze istruttorie contenute in pregressi procedimenti concernenti violazioni economiche e gestionali da parte della FC Civitanovese 1919 Srl SSD (proc. n. 728 pf 14-15, proc. n. 953 pf 14-15, proc. n. 225 pf 15-16, proc. n. 226 pf 15- 16, tutti acquisiti al presente fascicolo) nonché grazie alle testimonianza resa in sede di audizione dalla Signora Marta Bitti, è stato possibile appurare che nel biennio precedente il fallimento sono state sistematicamente eluse, se non violate, basilari norme in materia gestionale ed economica. Tale colpevole e prolungata cattiva gestione del sodalizio ha determinato lo stato di dissesto economico, patrimoniale e finanziario, che ha condotto al fallimento la FC Civitanovese 1919 Srl SSD. In particolare, nel corso delle indagini relative al procedimento n. 728 pf 14-15 è stato acquisito un contratto preliminare di cessione di quote della FC Civitanovese 1919 Srl SSD (contratto successivamente non andato a buon fine) del 12/02/2015 tra la promittente venditrice B&L Industries e la promittente acquirente FLAD Srl, al quale risulta allegato un bilancio di previsione 2014-2015, privo di data, ma che, facendo riferimento a debiti nei confronti di fornitori fino al 30/01/2015, deve ritenersi essere successivo a tale data. Alla luce di tale documento, risulta una esposizione debitoria del sodalizio alla fine della stagione sportiva 2013/2014 pari almeno a euro 136.116,84 che, alla data del 30/01/2015, si era incrementata fino a raggiungere una somma non inferiore ad euro 876.371,95. La Signora Marta Bitti, addetta stampa della Società nella stagione sportiva 2014/2015, audita dalla Procura Federale in data 09/11/2015, ha dichiarato di aver ricevuto nel mese di dicembre 2014, al pari di diversi tesserati della Società, dal neo presidente Sig. Luciano Patitucci, un bonifico per una mensilità pregressa non onorata il cui numero CRO risultò poi non veritiero e quindi, di fatto, inesistente. Determinanti, altresì, le risultanze istruttorie del proc. n. 728 pf 14-15 deciso in data 03/12/2015, C.U. n. 41/TFN, all’esito del quale, questa sezione disciplinare, condannava i deferiti Patitucci e Bresciani per le condotte contestate in quella sede e rilevava come “nella copiosa documentazione raccolta dall’organo inquirente è emersa una situazione gestionale della Società FC Civitanovese a dir poco disastrosa, con richieste di pagamenti da parte di fornitori, pignoramenti, il distacco delle utenze presso l’impianto sportivo per il mancato pagamento delle forniture, la mancanza di attrezzatura sportiva e la difficoltà dei tesserati a poter svolgere l’attività sportiva”. Risulta provata, pertanto, per i tre deferiti succedutisi nella carica di amministratore unico della Società, la violazione dell’art. 1 bis, comma 1 CGS in relazione all’art. 21, commi 2 e 3 delle NOIF avendo gli stessi determinato il dissesto economico-patrimoniale ed il conseguente fallimento della FC Civitanovese 1919 Srl SSD. Risulta, altresì, provata a carico di Attilio Di Stefano e di Sabina Santinello, la violazione dell’art. 1 bis, comma 1 CGS per non aver redatto, approvato e depositato il bilancio ufficiale al 31.12.2013. Il Tribunale rigetta nel merito l’istanza della Procura Federale di riformulazione dell’incolpazione nei confronti di Luciano Patitucci per omesso deposito del bilancio ufficiale al 31.12.2013 e ritiene, quindi, allo stesso non ascrivibile tale capo b) del deferimento avendo egli assunto la carica di amministratore unico il 15.12.2014. La documentazione in atti fornisce adeguato riscontro anche della colpevole inerzia della Sig.ra Sabina Santinello e del Sig. Luciano Patitucci succedutisi nella carica di amministratore unico della B&L Industries Srl, socio unico della FC Civitanovese 1919 Srl SSD. Risulta provata, quindi, nei loro confronti anche la violazione dell’art. 1 bis, comma 1 CGS in relazione all’art. 1 bis comma 5 CGS per il controllo indirettamente esercitato sul sodalizio attraverso il socio unico B&L Industries Srl e che, nondimeno, avrebbe richiesto un controllo effettivo sulla gestione economica della Società ed interventi sul capitale tali da arginare il grave dissesto ed il conseguente fallimento. P.Q.M. Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, in accoglimento del proposto deferimento infligge a: - Attilio Di Stefano, la inibizione per anni 2 (due) e l’ammenda di € 1.000,00 (Euro mille/00); - Sabina Santinello, la inibizione per anni 3 (tre) e l’ammenda di € 5.000,00 (Euro cinquemila/00); - Luciano Patitucci, la inibizione per anni 4 (quattro) e l’ammenda di € 7.000,00 (Euro settemila/00).
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