F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 024/TFN del 12 Ottobre 2016 (46) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ENRICO PREZIOSI (Presidente p.t. della Società Genoa CFC Spa), Società GENOA CFC Spa – (nota n. 1701/1088 pf15-16 SP/cc del 5.8.2016).
F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 024/TFN del 12 Ottobre 2016
(46) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ENRICO PREZIOSI (Presidente p.t. della Società Genoa CFC Spa), Società GENOA CFC Spa - (nota n. 1701/1088 pf15-16 SP/cc del 5.8.2016).
Il deferimento Con provvedimento del 5.8.2016, la Procura Federale ha deferito dinanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare: - Il Sig. Preziosi Enrico, Presidente pro tempore della Società Genoa CFC Spa poiché, in violazione dell’art.1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, tentava, prendendo spunto dalla direzione di gara, ritenuta non soddisfacente, della partita Carpi – Genoa del 16-4-2016, di colloquiare con il Commissario CAN A Sig. Domenico Messina effettuando, in data 17-4-2016, una telefonata sull’utenza Federale a disposizione di quest’ultimo ed inviando, successivamente, sulla medesima utenza un sms, il tutto al fine di interferire sulle future designazioni arbitrali di competenza del detto Commissario; - la Società Genoa CFC Spa per responsabilità diretta, ex art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione alla condotta del suo Presidente come sopra descritta. Il patteggiamento In data odierna, prima dello svolgimento dell’udienza, sono state presentate le istanze di applicazione di sanzione ex art. 23 CGS, concordate con la Procura Federale, per i deferiti Enrico Preziosi e la Società Genoa CFC Spa. Sulle suddette richieste di applicazione della sanzione, il Tribunale ha pronunciato il seguente provvedimento: “Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Sig. Enrico Preziosi e la Società Genoa CFC Spa hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Enrico Preziosi, sanzione della ammenda di € 15.000,00 (Euro quindicimila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 10.000,00 (Euro diecimila/00); pena base per la Società Genoa CFC Spa, sanzione della ammenda di € 21.000,00 (Euro ventunomila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 14.000,00 (Euro quattordicimila/00);]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima dello svolgimento della prima udienza innanzi al Tribunale Federale, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone le specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’accordo è sottoposto, a cura della Procura Federale, all’Organo giudicante che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione; ribadito che l’efficacia dell’accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo. In tal caso, su comunicazione del competente ufficio, l’organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione ed, esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1, fissa l’udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore generale dello sport presso il CONI. La pronuncia dovrà essere emanata entro i 60 giorni successivi dalla revoca della prima decisione; rilevato, conclusivamente, che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue comunicato, infine, che le ammende di cui alla presente decisione dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083. P.Q.M. Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: - ammenda € 10.000,00 (Euro diecimila/00) nei confronti del Sig. Enrico Preziosi; - ammenda di € 14.000,00 (Euro quattordicimila/00) nei confronti della Società Genoa CFC Spa. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.
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