F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 025/TFN del 14 Ottobre 2016 (85) – IMPUGNAZIONE EX ART. 43BIS CGS DEL DOTT. ARCHIMEDE G. PITROLO DELLA DELIBERA DEL 21.9.2016 DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DI LEGA PRO, CON CUI È STATA FISSATA L’ASSEMBLEA ELETTIVA DI LEGA PRO AL 24 OTTOBRE 2016.

F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 025/TFN del 14 Ottobre 2016 (85) – IMPUGNAZIONE EX ART. 43BIS CGS DEL DOTT. ARCHIMEDE G. PITROLO DELLA DELIBERA DEL 21.9.2016 DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DI LEGA PRO, CON CUI È STATA FISSATA L’ASSEMBLEA ELETTIVA DI LEGA PRO AL 24 OTTOBRE 2016. Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, visto il ricorso ex 43 bis CGS del Dott. Archimede Pitrolo, avverso la delibera della Lega Italiana Calcio Professionistico (in prosieguo, per brevità, anche “Lega”) del 21.9.2016 e previa sospensione della stessa ai sensi dell’art. 43 bis, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva F.I.G.C. con la quale sono state convocate le elezioni per la nomina del Presidente di Lega, dei Vice Presidenti e dei Consiglieri Federali alla data del 24.10.2016; visto l’atto di costituzione del 11.10.2016 in giudizio della Lega Italiana Calcio Professionistico per il tramite del Prof. Avv. Guido Valori e dell’Avv. Chiara Faggi, con il quale si eccepisce la piena legittimità dell’operato della Lega e l’inammissibilità del ricorso per carenza d’interesse; vista la memoria depositata dal Dott. Archimede Pitrolo l’11.10.2016; visti tutti gli atti del procedimento promosso dal ricorrente; visto l’atto di costituzione della Lega Pro; uditi i legali del ricorrente e della Lega Pro; ritenuto che a un primo sommario esame l’eccezione di inammissibilità della costituzione in giudizio della Lega Pro, dedotta dal ricorrente in udienza, appare destituita di fondamento; considerato che il ricorso non appare sprovvisto del necessario periculum, in quanto il termine particolarmente ristretto di indizione dell’Assemblea non sembrerebbe consentire ai candidati di adeguatamente effettuare la propria campagna elettorale e non paiono sussistere peculiari ragioni di urgenza, dal momento che non si è ancora a ridosso della scadenza del quadriennio olimpico; ritenuto che, nelle more della definizione del merito e nella comparazione tra i contrapposti interessi, occorre dare prevalenza all’esigenza di svolgere un Assemblea elettiva in cui sia consentito a tutti gli interessati di avere un congruo termine per effettuare adeguata 2 Federazione Italiana Giuoco Calcio – Tribunale Federale Nazionale – Sez. Disciplinare - SS 2016-2017 campagna elettorale al fine di rispettare i principi di eguaglianza e parità di trattamento dei candidati; considerata altresì l’assenza di motivi di danno irreparabile e di indifferibile urgenza connessi all’indizione dell’assemblea elettiva per il 24.10.2016, alla luce della non immediata scadenza del quadriennio olimpico. P.Q.M. Si accoglie l’istanza cautelare di sospensione ex art. 43 CGS e si fissa per la discussione del merito la riunione del 25.10.2016 ore 10.30.
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