F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 038-39/CFA del 23 Settembre 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 051/CFA del 17 Ottobre 2016 e su www.figc.it 1. RICORSO DEL SIG. GROSSI FABIO AVVERSO LE SANZIONI: – INIBIZIONE DI MESI 7; – AMMENDA DI € 18.000,00, INFLITTE AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1BIS COMMA 1 C.G.S., 19, COMMA 2 DEL REG. AGENTI VIGENTE ALL’EPOCA DEI FATTI, NONCHÉ ALL’ART. 93, COMMA 1 N.O.I.F. – (NOTA N. 12987/793 PF12-13 AM/SP/AM DEL 13.5.2016) (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 7/TFN del 22.7.2016) 2. RICORSO DEL SIG. MAURIZIO DE GIORGIS AVVERSO LE SANZIONI: – INIBIZIONE DI MESI 5; – AMMENDA DI € 12.000,00, INFLITTE AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 15, COMMI 1, 2 E 10, DEL REGOLAMENTO AGENTI DI CALCIATORI IN VIGORE DALL’1.2.2007 AL 7.4.2010, (NOTA N.12987/793 PF12-13/AM/SP/MA DEL 13.05.2016) (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 7/TFN del 22.7.2016)

F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 038-39/CFA del 23 Settembre 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 051/CFA del 17 Ottobre 2016 e su www.figc.it 1. RICORSO DEL SIG. GROSSI FABIO AVVERSO LE SANZIONI: - INIBIZIONE DI MESI 7; - AMMENDA DI € 18.000,00, INFLITTE AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1BIS COMMA 1 C.G.S., 19, COMMA 2 DEL REG. AGENTI VIGENTE ALL’EPOCA DEI FATTI, NONCHÉ ALL’ART. 93, COMMA 1 N.O.I.F. – (NOTA N. 12987/793 PF12-13 AM/SP/AM DEL 13.5.2016) (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 7/TFN del 22.7.2016) 2. RICORSO DEL SIG. MAURIZIO DE GIORGIS AVVERSO LE SANZIONI: - INIBIZIONE DI MESI 5; - AMMENDA DI € 12.000,00, INFLITTE AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 15, COMMI 1, 2 E 10, DEL REGOLAMENTO AGENTI DI CALCIATORI IN VIGORE DALL’1.2.2007 AL 7.4.2010, (NOTA N.12987/793 PF12-13/AM/SP/MA DEL 13.05.2016) (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 7/TFN del 22.7.2016) Con autonomi ricorsi rispettivamente datati 1° agosto 2016 e 2 settembre 2016, il sig. Maurizio De Giorgis ed il sig. Fabio Grossi, all’epoca dei fatti entrambi agenti di calciatori iscritti nell’elenco F.I.G.C., hanno impugnato la decisione del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare pubblicata sul C.U. n. 7/TFN del 22 luglio 2016 che, in parziale accoglimento del deferimento della Procura Federale 12987/793pf12-13/AM/SP/ma del 13 maggio 2016, ha irrogato le sanzioni dell’inibizione di mesi 5 (cinque) e dell’ammenda di € 12.000,00 (dodicimila) nei confronti del sig. De Giorgis e di mesi 7 (sette) e di € 18.000,00 (diciottomila) nei confronti del sig. Grossi. A sostegno dei due ricorsi, che essendo rivolti avverso la medesima decisione e per ragioni di connessione oggettiva questa Corte ritiene previamente di riunire, entrambi i reclamanti deducono, innanzi tutto, un’eccezione di prescrizione dei fatti contestati che può essere esaminata congiuntamente, non prima di aver rilevato che la contestazione del sig. De Giorgis di non appartenenza alla F.I.G.C., ma alla Federazione calcio degli U.S.A. è inammissibile perché meramente enunciata, peraltro per la prima volta nel presente giudizio d’appello, e comunque infondata, per mancata allegazione di qualsivoglia riscontro documentale. In particolare, il sig. De Giorgis solleva l’eccezione di prescrizione in relazione all’unico addebito di cui è stato riconosciuto responsabile dalla decisione impugnata e cioè quello di «violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS in relazione all’art. 15, commi 1, 2 e 10 del regolamento agenti di calciatori vigente dall’1.2.2007 al 7.04.2010 per aver ricevuto formale mandato dalla società Triestina con validità dal 28.08.2008 al 1.02.2009, finalizzato al tesseramento ed alla stipula del contratto tra il calciatore Granoche Pablo Louro e la società Triestina avvenuto in data 1.09.2008, mentre l’agente Fabio Grossi prestava attività di assistenza in favore della società Chievo Verona in forza di formale mandato conferitogli con validità dal 19 agosto al 1 settembre 2008, così determinando una situazione di conflitto di interessi in quanto entrambi gli agenti risultavano soci della I.S.S. s.r.l. ed avevano, peraltro, conferito alla stessa società i diritti economici discendenti dai mandati ricevuti (violazione continuata fino al 30.11.2012)». Analoga eccezione svolge anche il sig. Grossi in relazione a due degli addebiti di cui è stato riconosciuto responsabile dalla decisione impugnata e segnatamente: i) il primo, speculare a quello come sopra contestato al sig. De Giorgis, di «violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS in relazione all’art. 15, commi 1, 2 e 10 del regolamento agenti di calciatori vigente dall’1.2.2007 al 7.04.2010 per aver ricevuto formale mandato dalla società Chievo Verona con validità dal 19 agosto al 1 settembre – con conferimento dei diritti economici alla International Sport Service – finalizzato al trasferimento ala Triestina di Granoche Pablo Louro avvenuto in data 1.09.2008, mentre l’agente Maurizio De Giorgis prestava attività di assistenza nell’ambito del medesimo trasferimento in favore della società Triestina in forza di formale mandato conferitogli con validità 28.08.2008 al 1.02.2009 e con conferimento dei diritti economici, così determinando una situazione di conflitto di interessi in quanto entrambi gli agenti risultavano soci della I.S.S. s.r.l. alla quale peraltro avevano entrambi conferito i diritti economici discendenti dai mandati ricevuti (violazione continuata fino al 30.11.2012)”; ii) il secondo, “per la violazione dell’art. 1bis, comma 1, del CGS nonché degli artt. 16, comma 8 e 20 commi 2, 5 e 9 del regolamento agenti per aver svolto la propria opera professionale in favore della Atalanta in forza di formale mandato rilasciatogli dalla predetta società dalla società con validità dal 4 giugno 2009 al 30 luglio 2009, mentre l’agente Maurizio De Giorgis rappresentava Simone Tiribocchi in forza di mandato ritualmente conferitogli con validità dal 24 settembre 2008 al 20 settembre 2010 nell’ambito della stipulazione del contratto tra i citati calciatori e società del 16 giugno 2009, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi in quanto tra il Grossi ed il De Giorgis era in essere un rapporto di collaborazione e cooperazione costante e permanente (violazione continuata fino al 30 giugno 2012 data pattuita per l’ultimo pagamento)». Entrambi i reclamanti ritengono che, ai fini del computo del termine di prescrizione delle infrazioni disciplinari per cui è questione, occorre tener conto esclusivamente della data di conferimento dell’incarico all’agente e non della data pattuita per il versamento dell’ultima tranche del pagamento rateale concordato, trattandosi di circostanza attinente non al perfezionamento del fatto illecito, come erroneamente ritenuto dalla Procura Federale, prima, e dal TFN con la decisione impugnata, poi, ma alle sole modalità di estinzione dell’obbligazione pecuniaria assunta. Con la conseguenza che, anche a voler calcolare l’interruzione dei termini ai sensi del comma 2 dell’art. 25 CGS, le infrazioni come sopra addebitate al sig. Grossi si sarebbero prescritte al 30 giugno 2014 ed al 30 giugno 2016, risalendo esse rispettivamente alla stagione sportiva 2007/2008 e 2009/2010, mentre la prescrizione di quella addebitata al sig. De Giorgis sarebbe anche essa intervenuta al più tardi alla data del 30 giugno 2014 ovvero, risultando per tabulas che la Triestina ha effettuato i pagamenti pattuiti sino alla rata in scadenza al 30 settembre 2010 (provvedendovi materialmente in data 1 febbraio 2011) e disatteso quella in scadenza al 30 settembre 2011, alla data del 30 giugno 2016, decorrendo il dies a quo della prescrizione, a tutto voler concedere, dal 30 settembre 2010. Le eccezioni di prescrizione degli addebiti contestati dalla Procura Federale e sanzionati dal TFN sollevate dai reclamanti non sono fondate e vanno, pertanto, respinte. Ai sensi del combinato disposto dei commi 1 e 2 dell’art. 25 CGS, le infrazioni disciplinari si prescrivono al termine della sesta stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l’ultimo atto diretto a realizzarle in tutti i casi nei quali non si tratti – come non si tratta nei casi di specie – di violazioni relative allo svolgimento di gare, né di illecito amministrativo o sportivo. Nella fattispecie all’esame di questa Corte, deve ritenersi che l’ultimo atto diretto a realizzare le infrazioni disciplinari contestate ai due agenti sia effettivamente costituito dall’ultimo pagamento loro effettuato dalla Triestina in forza degli accordi intercorsi, pagamento che il sig. De Giorgis espressamente riconosce essere intervenuto in data 1 febbraio 2011, con la conseguenza che il termine di prescrizione di sei anni non può dirsi scaduto alla data del 30 giugno 2016, come invece ritenuto dai reclamanti. Del resto, ad ogni buon conto, all’atto del ricevimento del pagamento sopra indicato il deferito ha, comunque, confermato (reiterandola, per quanto di rilievo ai fini del presente procedimento), la propria condotta – antidoverosa nei confronti dell’ordinamento federale – genetica della situazione di conflitto contestata in deferimento. Nel merito, la decisione impugnata è immune dalle censure di insufficiente motivazione e di infondatezza del fatto contestato che i reclamanti sollevano. Quanto al conflitto di interessi di cui sono stati ritenuti responsabili sia il sig. De Giorgis che il sig. Grossi relativamente al trasferimento del calciatore Granoche prima – e segnatamente in data 20 agosto 2008 – in compartecipazione dalla Triestina al Chievo e poi – il successivo 1° settembre 2008 – in prestito dalla seconda alla prima società, è ben vero che le due operazioni di mercato sono tra loro differenti e distinte, come rilevano entrambi i reclamanti, e che la prima è stata curata dall’agente Grossi su incarico (del 19 agosto 2008) del Chievo Verona mentre la seconda dall’agente De Giorgis su incarico (del 28 agosto 2008) della Triestina, ma è altrettanto vero e non seriamente contestabile che esse, intervenute in adempimento di incarichi rilasciati a distanza di appena nove giorni l’uno dall’altro, si inseriscano comunque nell’ambito di un rapporto di collaborazione e cooperazione consolidato tra i due agenti, rapporto che, se non ha di per sé reso possibile un tale inusuale doppio trasferimento del calciatore, di sicuro lo ha agevolato. E tanto basta per configurare una situazione di conflitto di interessi disciplinarmente rilevante per l’ordinamento sportivo, ai sensi dell’art. 15, commi 1, 2 e 10 del regolamento agenti in vigore all’epoca dei fatti e sino al 7 aprile 2010, che, lo si ricorda, vietava espressamente agli agenti (al citato comma 10) qualsiasi attività che comportasse un conflitto di interessi anche solo potenziale. Potenzialità che rende peraltro inutile, trattandosi di elemento estraneo alla fattispecie costitutiva dell’illecito in contestazione e, pertanto, solo eventuale, invocare l’assenza nei casi di specie di un danno a carico delle parti rappresentate. La ravvisata esistenza di un consolidato rapporto di collaborazione e cooperazione tra i due agenti, odierni reclamanti, costituisce invero il fondamento anche degli ulteriori addebiti di responsabilità per conflitto di interessi (di cui ai punti 3, 4, 5 e 6 dell’atto di deferimento del 13 maggio 2016 della Procura Federale) mossi al sig. Grossi e riconosciuti meritevoli di sanzione dalla decisione impugnata, che ha rilevato come, per quegli stessi ulteriori addebiti, il sig. De Giorgis ha ritenuto di definire la sua posizione con accordo concluso con la Procura Federale ai sensi dell’art. 32 sexies del C.G.S.. Orbene, nonostante il tentativo del sig. Grossi di sminuirne la rilevanza, relegandolo alla sfera meramente amicale, vero è, da quanto emerge dalla documentazione allegata agli atti del procedimento e, in particolare, dalla relazione della Procura federale del 27 dicembre 2013 (prot. n. 3200), che quello tra i due agenti Grossi e De Giorgis è stato per lungo tempo un solido e niente affatto occasionale rapporto di collaborazione fondato su interessi di natura economica. Prova eloquente di ciò, non confutabile e rimasta non confutata dai reclamanti, è rappresentata dalla circostanza dell’avvenuta costituzione in data 8 novembre 2007 da parte del sig. Fabio Grossi e del sig. Maurizio De Giorgis della s.r.l. International Sport Services, avente quale oggetto sociale la promozione, l’assistenza e la consulenza globale, tecnica e finanziaria a calciatori professionisti e società esercenti spettacoli sportivi affiliate alla FIGC, sia autonomamente sia nella regolamentazione dei rapporti reciprocamente intercorrenti. Si tratta della società in favore della quale i due soci, odierni reclamanti, hanno entrambi devoluto i diritti economici dell’attività di agente, anche con riferimento all’operazione di duplice trasferimento del calciatore Granoche dalla Triestina al Chievo e viceversa di cui si è detto. Entrambi i citati agenti risultano poi essere stati anche soci della Trend & Events s.r.l., costituita nel 2003 e liquidata solo qualche anno orsono, a dimostrazione della non occasionalità dei rapporti economici e di affare tra il Grossi e il De Giorgis. Della esistenza di ulteriori prove a dimostrazione di tali consolidati e strutturati rapporti professionali ed economici la decisione impugnata dà infine conto esaustivamente richiamando altresì le sommarie informazioni rese su tale specifico punto alla Guardia di Finanza o alla Procura federale dai sig.ri Alessandra Dimini, Franco De Falco, Enzo Ferrari e Marco Cernaz. Né giova al sig. Grossi richiamare, in merito agli ulteriori addebiti di responsabilità per conflitto di interessi di cui ai punti 4, 5 e 6 dell’atto di deferimento del 13 maggio 2016 della Procura Federale, la decisione di cui al C.U. 299/09 CGF. Si tratta, infatti di un precedente reso da questa Corte con riferimento a circostanze fattuali oggetto di contestazione ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 15 del regolamento degli Agenti di calciatori in vigore dal 1 febbraio 2007 al 7 aprile 2010, mentre, invece, le responsabilità ascritte al sig. Grossi con riguardo ai fatti di cui ai punti 4, 5 e 6 dell’atto di deferimento del 13 maggio 2016 della Procura federale e riconosciute sussistenti dalla decisione impugnata sono state contestate da quest’ultima e valutate come fondate dal TFN, ratione temporis, ai sensi degli art. 16, comma 8, e 20 commi 2, 5 e 9 del regolamento Agenti in vigore dall’8 aprile 2010. Ed è appena il caso di rilevare come tali ultime disposizioni regolamentari, puntualizzando fattispecie sanzionatorie che nel passato trovavano, seppure in termini esplicitamente meno netti, comunque sicuro riferimento nell’art. 15 del previgente Regolamento, vietano invero con inequivocabile chiarezza ad un agente di avere un mandato, un accordo di cooperazione o comunque interessi condivisi non solo con una delle parti, ma anche con uno degli agenti delle altre parti coinvolte nel trasferimento di un calciatore (art. 16, comma 8), nonché qualsiasi forma di accordo o di collaborazione di carattere permanente tra agenti e/o società di agenti (art. 20, comma 5), contemplando, dunque, chiaramente fattispecie di illeciti che si attagliano perfettamente alle circostanze censurate ai punti 4, 5 e 6 dell’atto di deferimento. In merito alle due fattispecie di violazione dell’art. 1 bis, comma 1, CGS, dell’art. 19, comma 2, del regolamento agenti, nonché dell’art. 93 NOIF, per non essersi il sig. Fabio Grossi assicurato che il proprio nominativo fosse indicato nei contratti stipulati in data 31 gennaio 2012 e 12 luglio 2013 tra il calciatore Granoche e, rispettivamente, la società A.S. Varese 1910 e la A.C. Cesena, nel mentre con riguardo al primo addebito il reclamante si limita a dedurre una contraddizione meramente formale tra due passaggi della decisione impugnata, senza però fornire prova della effettiva indicazione nel contratto del 31 gennaio 2012 del proprio nominativo, con conseguente infondatezza della doglianza, meritevole di considerazione appare, invece, la censura svolta con riguardo all’addebito riferito al contratto intercorso tra il Granoche e la A.C. Cesena il 12 luglio 2013. In particolare, l’addebito risulta essere fondato sulla circostanza che il calciatore Granoche ha ammesso in sede di audizione dinanzi alla Procura federale di essere stato assistito dall’agente Grossi in occasione della stipula del suddetto contratto di prestazione sportiva con la A.C. Cesena, rimasto privo della indicazione del nominativo del Grossi. E, tuttavia, risulta condivisibile quanto al riguardo contestato dal reclamante, ossia il fatto che l’audizione del Granoche è intervenuta in data 23 maggio 2013 e, dunque, ben prima del contratto oggetto di addebito, stipulato il successivo 12 luglio 2013, data alla quale il mandato conferito dal Granoche al Grossi risultava, peraltro, scaduto già da qualche giorno (e segnatamente dal 4 luglio 2013, essendo stato conferito due anni prima e cioè il 4 luglio 2011). Risulta, allora, plausibile che la dichiarazione fatta dal Granoche all’assistenza prestata dal Grossi in occasione della stipula del contratto con la A.C. Cesena si riferisse in realtà, come dedotto dal Grossi, al contratto intercorso sempre tra la A.C. Cesena ed il calciatore Granoche in data 3 gennaio 2013, contratto depositato in atti e nel quale il calciatore risulta regolarmente assistito dall’agente Fabio Grossi. Rilevata la scadenza del mandato in data antecedente a quella della stipula del contratto di prestazione sportiva del 12 luglio 2013 e la non riferibilità della dichiarazione resa alla Procura federale dal calciatore Granoche a tale ultimo contratto, non sussiste, quindi, alcuna prova che il Grossi abbia effettivamente assistito lo stesso calciatore anche ai fini della conclusione del contratto oggetto di deferimento. Meritevoli di accoglimento, nei limiti di cui al dispositivo, appaiono, infine, le domande di congrua riduzione delle sanzioni inflitte dalla decisione impugnata svolte in subordine da entrambi i reclamanti anche per l’esigenza di perequare dette sanzioni rispetto al numero ed alla natura degli addebiti per i quali questa Corte ha ritenuto di confermare le responsabilità ascritte al sig. Grossi ed al sig. De Giorgis. In definitiva, questa Corte ritiene di: i) rigettare la domanda formulata dal sig. Fabio Grossi di proscioglimento dagli addebiti di cui di cui ai punti 1, 3, 4, 5 e 6 dell’atto di deferimento del 13 maggio 2016 della Procura Federale; ii) accogliere la domanda formulata dal sig. Fabio Grossi di proscioglimento dall’addebito di cui al punto 2 relativo alla violazione dell’art. 1 bis, comma 1, CGS (all’epoca dei fatti art. 1, comma 1, CGS), dell’art. 19, comma 2, Regolamento agenti in vigore dall’8.3.2010 al 31.03.2015, nonché dell’art. 93, comma 1, NOIF, per non essersi assicurato che il proprio nominativo fosse indicato nel contratto stipulato in data 12.07.2013 tra il calciatore Granoche Pablo Louro, dal quale aveva ricevuto mandato, e la Società AC Cesena S.p.a.; iii) rigettare la domanda di proscioglimento del sig. Maurizio De Giorgis; iv) accogliere le domande di riduzione delle sanzioni inflitte dalla decisione impugnata svolte in subordine da entrambi i reclamanti. Per questi motivi la C.F.A., riuniti preliminarmente i ricorsi come sopra proposti dai sig.ri Fabio Grossi e Maurizio De Giorgis: - accoglie parzialmente il ricorso del signor Grossi Fabio e, per l’effetto, in riforma della decisione impugnata, riduce le sanzioni della inibizione a mesi 5 e dell’ammenda a € 15.000,00; - accoglie parzialmente il ricorso del signor Maurizio De Giorgis e, per l’effetto, in riforma della decisione impugnata, riduce la sanzione della inibizione al presofferto e dell’ammenda a € 10.000,00. Dispone restituirsi le tasse reclamo.
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