F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 084/CFA del 19 Febbraio 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 015/CFA del 03 Agosto 2016 e su www.figc.it 3. RICORSO PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DI: – SIG. BRULLI BRUNO, PRESIDENTE PRO TEMPORE C.S. TREVIGLIESE ASD; – SOCIETÀ C.S. TREVIGLIESE ASD, SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 38, COMMA 1 N.O.I.F. – nota n. 4331/1081pf14-15/SS/fda del 4.11.2015 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 38 del 23.12.2015)

F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 084/CFA del 19 Febbraio 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 015/CFA del 03 Agosto 2016 e su www.figc.it 3. RICORSO PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DI: - SIG. BRULLI BRUNO, PRESIDENTE PRO TEMPORE C.S. TREVIGLIESE ASD; - SOCIETÀ C.S. TREVIGLIESE ASD, SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 38, COMMA 1 N.O.I.F. – nota n. 4331/1081pf14-15/SS/fda del 4.11.2015 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 38 del 23.12.2015) Il Procuratore Federale Aggiunto della F.I.G.C. ex art. 37 C.G.S. ha proposto ricorso avverso la decisione del Tribunale Federale Territoriale del Comitato Regionale Lombardia di cui al Com. Uff. n. 38 del 23.12.2015 con la quale non accoglieva il deferimento proposto nei confronti del sig. Brulli Bruno, Presidente della ASD Ac Trevigliese nella stagione 2014/2015, per la violazione del dettato di cui all’art. 1 bis, comma 1 C.G.S., in riferimento all’articolo 38, comma 1, delle N.O.I.F., per avere permesso o comunque, non impedito che il tecnico Francioso Antonio svolgesse attività tecnica sino al 1.3.2015 a favore della ASD Ac Trevigliese, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, per le condotte ascrivibili rispettivamente al Presidente e al proprio tecnico. In particolare il Tribunale Federale Territoriale ha rilevato che dal disposto degli artt. 34 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico e 38 comma 1 delle NOIF emerge soltanto l’obbligo a carico dei tecnici di richiedere il proprio tesseramento, senza fare alcuna menzione agli adempimenti o agli obblighi successivi. Nella fattispecie il Tribunale ha rilevato che il sig. Brulli Bruno per se e per la Società ASD Ac Trevigliese ha dimostrato e provato durante il giudizio di aver regolarmente richiesto alla F.I.G.C. – settore tecnico il tesseramento dell’allenatore sig. Francioso Antonio prima del suo impiego producendo copia della lettera raccomandata di richiesta tesseramento datata 18.2.2015, inviata regolarmente al settore tecnico il 19.2.2015, nonché dell’attestazione di consegna alla F.I.G.C.- settore tecnico datata 23.2.2015, in ottemperanza ad ogni e qualunque obbligo discendente dalla norma che nell’atto di riferimento si assume violata. Inoltre il Tribunale Federale Territoriale ha richiamato quanto previsto nel comunicato n. 1 LND per la Stagione Sportiva 2015/2016 al punto 10 rubricato “persone ammesse al recinto di giuoco” laddove si prevedono le disposizioni relative agli allenatori abilitati al settore tecnico ed inseriti nei ruoli ufficiali dei tecnici non ancora in possesso della tessera federale (tesseramento in corso). Avverso tale decisione ricorre il Procuratore Federale Aggiunto per violazione o falsa applicazione degli artt. 38, 1 comma delle NOIF, 34, 1 comma, del regolamento del settore tecnico e del punto 10 del comunicato n. 1 LND per la Stagione Sportiva 2015/2016. In tale ricorso il Procuratore afferma che la circostanza che la normativa richiamata non preveda il momento perfezionativo del tesseramento non può e non deve significare che il tutto sia riconducibile essenzialmente ad una mera attività iniziale da parte del soggetto richiedente. A sostegno del ricorso sono richiamate altresì le note per la compilazione del modulo di tesseramento annuale emesse dal settore tecnico laddove sul punto si precisa che “solo il ricevimento della suddetta tessera, da parte del tecnico, indica che il tesseramento è stato registrato con successo e permette al tecnico stesso di accedere al terreno di gioco”. Quanto al richiamo del punto 10 del comunicato n. 1 della LND il ricorrente ha rilevato che esso doveva essere preso in considerazione nella sua interezza, ciò che non è avvenuto da parte del Tribunale Federale Territoriale. Infine il ricorrente ha rilevato che il tecnico ha richiesto ed ottenuto i benefici di cui all’art. 32 sexies C.G.S. assumendo ogni responsabilità per entrambe le ipotesi violative contestate. La Corte Federale di Appello ritiene di dover respingere l’appello proposto e confermare la decisione assunta dal Giudice di primo grado in quanto il ricorso in oggetto attiene alla posizione del Presidente della Società che si rivela esente da responsabilità essendo la normativa in materia (art. 34 comma 1 del regolamento del settore tecnico e 38 comma 1 delle NOIF) relativa agli adempimenti dovuti per i tecnici in materia di tesseramento. Per questi motivi la C.F.A. respinge il ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale.
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