F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 091/CFA del 18 Marzo 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 016/CFA del 03 Agosto 2016 e su www.figc.it 3. RICORSO SIG. IULIANO SIMONE AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE DI MESI 1 PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 40, COMMA 1, LETT. H) REGOLAMENTO A.I.A. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA 6612/144 PF15-16/GT/DL (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Toscana – Com. Uff. n. 48 del 3.3.2016)
F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 091/CFA del 18 Marzo 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 016/CFA del 03 Agosto 2016 e su www.figc.it
3. RICORSO SIG. IULIANO SIMONE AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE DI MESI 1 PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 40, COMMA 1, LETT. H) REGOLAMENTO A.I.A. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA 6612/144 PF15-16/GT/DL (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 48 del 3.3.2016)
Il sig. Iuliano, arbitro effettivo della Sezione AIA di Siena ha proposto ricorso, anticipato da rituale preannuncio e richiesta di copia degli atti del 3 marzo 2016, avverso la decisione assunta dal Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Toscana, pubblicata con Com. Uff. n. 48 del 3.3.2016, con la quale è stata inflitta all’odierno appellante la sanzione dell’inibizione per mesi 1 da qualsiasi incarico federale, poiché ritenuto responsabile della violazione del combinato disposto degli art. 1 bis, comma 1 C.G.S. e dell’art. 40, comma 1, lett. h) del Regolamento AIA. Il procedimento di primo grado aveva preso avvio dal deferimento della Procura Federale, officiata dalla locale Corte Sportiva Territoriale di Appello la quale, in ordine ad un procedimento riguardante sanzione disciplinare inferta al calciatore Guido Pifferi, della società S. Albino Terme, in ragione di fatti successi al termine della gara S. Albino Terme/Acquaviva del 3.5.2015 (campionato di Terza Categoria presso la delegazione provinciale di Siena), aveva inviato gli atti a quell’Ufficio richiedendo un supplemento istruttorio. Tale richiesta trovava fondamento nell’accusa del calciatore, sanzionato per condotta violenta e offensiva nei confronti del direttore di gara, di essere stato convocato nello spogliatoio dell’arbitro per asseriti “chiarimenti” preliminari alla redazione del referto relativo alla gara. Al termine di quanto demandatogli, l’Ufficio Requirente ha deferito l’odierno appellante al Tribunale Federale Territoriale della regione Toscana “per avere omesso di annotare, sul referto di gara, che al termine della stessa invitata nel proprio spogliatoio il calciatore Pifferi Guido, già autore, alla fine dell’incontro, di minacce e violenze ai propri danni, onde comunicare allo stesso che “nel referto di gara avrebbe annotato le frasi da lui pronunciate e la condotta tenuta”. Il Giudice di prime cure, all’esito del dibattimento, ha riconosciuto colpevole il sig. Iuliano del comportamento tenuto in violazione dell’art. 1 bis, comma 1 C.G.S. in relazione all’art. 40, comma 1 del Regolamento AIA e gli ha inflitto la sanzione dell’inibizione da qualsiasi incarico federale per mesi uno. Sanzione contro la quale è insorto, con il reclamo di cui è cognizione, il sig. Iuliano. Nell’articolato atto di gravame egli ha affermato di aver correttamente inteso – contrariamente a quanto dedotto dal Tribunale Federale - “la portata ed i contenuti dell’obbligo referendario al quale è soggetto l’arbitro”, pur insistendo che la regola 5 del gioco del calcio indica l’esatto perimetro della potestà arbitrale e individua l’ambito dei poteri/doveri nella sanzionabilità di comportamenti ritenuti dallo stesso direttore di gara lesivi degli obblighi disciplinari dei tesserati. Ne conseguirebbe, sempre in tesi, che l’atto formato dal direttore di gara deve, a suo avviso, riportare solo i fatti “che descrivono i provvedimenti disciplinari assunti prima, durante e dopo la gara all’interno del recinto di gioco”. In questo, reputa di non aver omesso alcunché in quanto il calciatore, all’interno dello spogliatoio dell’arbitro, non avrebbe violato alcuna regola disciplinare, cosicché l’episodio, a suo avviso avrebbe assunto una connotazione di “disciplinarmente indifferente” e, quindi, al di fuori di ogni obbligo di refertazione. Quanto poi al fatto che lo stesso calciatore sia stato fatto accedere all’interno dello spogliatoio arbitrale, rileva che non vi è alcuna norma che lo vieti e, in ogni caso, il colloquio di “chiarimento” sarebbe avvenuto con la porta aperta, per un solo minuto e interrotto per l’atteggiamento nervoso e non congruente del calciatore. Ha chiesto, alla luce della mancanza di violazione di una specifica norma del Regolamento AIA, ivi compreso l’art. 40, di essere mandato esente da qualsiasi responsabilità disciplinare con revoca della disposta sanzione dell’inibizione di un mese a ricoprire qualsiasi incarico federale. Istruito il ricorso, è stata fissata l’odierna riunione collegiale alla quale hanno partecipato il ricorrente e, per la Procura Federale, il dott. Dario Perugini, i quali, dopo aver richiamato le argomentazioni e i motivi addotti nei rispettivi atti, hanno concluso in modo conforme. La Corte esaminati gli atti del ricorso e valutate appieno le motivazioni addotte, ritiene che il gravame non possa essere accolto. Il Iuliano è stato sanzionato dal Tribunale Federale Territoriale per la Toscana perché, dopo aver “convocato” o quantomeno “invitato” nel suo spogliatoio il giocatore Pifferi, allo scopo di “chiarire” (o ancorché “discutere”) comportamenti o decisione adottate nel corso della gara, non ha riportato quanto precede nel suo referto, contravvenendo, da un lato, alla prescrizione di cui all’art. 1 bis comma 1 C.G.S. e, dall’altro, all’obbligo posto dall’art. 40 del Regolamento A.I.A. Il ricorrente, nella sua articolata difesa della correttezza e non illiceità del proprio operato, ha ammesso di aver acconsentito alle richieste di spiegazioni del Pifferi facendolo entrare nel proprio spogliatoio per un breve colloquio che, alla luce della concitazione derivante dal nervosismo dell’atleta, sarebbe durato circa un minuto. Chiarimento che sarebbe consistito, sempre secondo l’arbitro, nella conferma che nel rapporto di gara “sarebbero state menzionate le frasi da lui pronunciate e la condotta da lui tenuta”. A tale ricostruzione si oppongono, ovviamente, le dichiarazioni del giocatore ma anche quelle del teste Carta che, sentito dalla Procura, ha riferito di aver ricevuto incarico dal sig. Iuliano di convocare nel suo spogliatoio il calciatore, intrattenutosi solo pochi minuti in quel locale. Il sig. Iuliano ha negato tale modalità ma in merito, pur rilevando la sostanziale “neutralità” della dichiarazione resa, sul punto, dal Carta - che non avrebbe avuto alcun apprezzabile ragione per riferire una circostanza che, dal suo punto di vista, non aveva alcun particolare rilievo – si reputa che l’intera vicenda meriti comunque alcune puntualizzazioni che inferiscono poi sulle conclusive convinzioni di questa Corte. La Procura Federale ha contestato all’arbitro, con il deferimento agli atti, un comportamento nel quale si è ravvisata “la chiara violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1 bis, comma 1 del C.G.S.” sia “la violazione dell’art. 40, commi 1, 2 e 3 lettera h) del Regolamento AIA“ per aver eluso di annotare nel rapporto l’accaduto sopra descritto . Il ricorrente, invece, muove le sue censure sul convincimento che “l’arbitro deve descrivere le condotte che, in campo e fuori, integrano violazioni del regolamento del gioco del calcio suscettibili di provvedimento disciplinare e questa è la linea di demarcazione tra ciò che deve essere scritto e ciò che non deve essere scritto nel primo rapporto di gara”. Ad avviso del Collegio la convinzione del sig. Iuliano poggia su un innegabile travisamento della lettera e dello spirito delle norme evocate in sede di deferimento. Né essa può essere fondata, come egli assume, sulla Regola 5, che ha presupposti e ambito applicativo del tutto diversi. Va detto che questa Corte ritiene che la funzione dell’arbitro è, nel suo contenuto tecnico, quella di provvedere alla direzione della gara e a sovrintendere a tutte quelle operazioni propedeutiche e successive ad essa che ne garantiscano il corretto svolgimento. Sotto il profilo disciplinare l’arbitro deve, oltre ad adottare i provvedimenti che ricadono immediatamente nel contesto della partita, procedere ad una esaustiva relazione agli organi federali di tutto quanto accade alla sua presenza e degli eventi dei quali abbia comunque percezione. Su tali episodi la sua funzione è quella, esclusivamente, di farne oggetto nel referto che, ai sensi dell’art. 40 del Regolamento AIA, ha l’obbligo, il dovere di redigere “con tempestività e con la massima fedeltà”. Il suo potere/dovere è, appunto, come più volte ribadito ma non dallo stesso chiaramente inteso, di riportare nel referto tutti gli episodi, intesi sia come condotte materiali che come manifestazioni verbali, che eccedano – anche solo in via di mera ipotesi - dai consueti limiti di un regolare andamento di gara e dalle usuali procedure di chiusura dell’incontro. Non compete certo all’arbitro, ma agli organi federali a ciò deputati, vagliare quello che è irrilevante dal punto di vista disciplinare da quello che irrilevante non è perché, contrariamente opinando, nel direttore di gara si verrebbe a cumulare la funzione tecnica con quella disciplinare per fatti non strettamente connessi alle fasi di gioco. E’ nel senso indicato e per le finalità sottolineate che gli è stato posto l’obbligo, senza alcun potere discrezionale, di refertare tutto ciò che accade con la massima fedeltà. In forza di questi parametri e per il rispetto di questi principi che si giustifica la fede privilegiata che viene riconosciuta al referto, atto che riporta, provenendo da soggetto non di parte, l’obiettività di fatti che non hanno subito alcun soggettivo filtro. Precetto che, nella fattispecie, è stato chiaramente violato, seppur con l’attenuante di una verosimile buona fede e una inesperienza di fondo, dal sig. Iuliano, il quale non ha riportato, sebbene dallo stesso dovuto, tutto quello che era accaduto e che andava, come poi è avvenuto, scrutinato dagli organi disciplinari federali senza alcun filtro da parte del ricorrente. Ricorrente che, anche volendo prestare adesione alla sua ricostruzione, ha violato i doveri di lealtà, correttezza e probità che debbono improntare i comportamenti di ogni soggetto tenuto a rispettare le regole federali. Doveri che nella specie non sono stati rispettati nel momento in cui l’arbitro, tralasciando la sua funzione di direttore di gara, quindi di soggetto terzo e neutrale di fronte ai contendenti, ha accettato di porsi come contraddittore di un atleta già destinatario di provvedimento disciplinare, piegandosi alla inurbana e violenta richiesta di “notizie” o “informazioni” circa modalità e contenuti del suo agire quale persona investita di una funzione ordinamentale. Lo stesso sig. Iuliano ha ammesso tutto ciò, indipendentemente dal fatto che abbia convocato o meno il giocatore Pifferi e se il colloquio, nel suo spogliatoio, sia avvenuto a porte chiuse o aperte. La trasgressione delle regole federali si dimostra già consumata nel momento in cui egli accetta l’interlocuzione, pur conscio della veemenza della pretesa. Peraltro, questa Corte manifesta il convincimento che la regola 5 dedotta dall’a.e. Iuliano nulla impinga nella regolamentazione giuridica del fatto in contestazione, trattandosi di mera elencazione di poteri e doveri che attengono unicamente alle modalità tecniche e, in parte, disciplinari, dello svolgimento di una gara. Regola che non esclude, ma ne è inclusa, dalla generale regolamentazione surrichiamata. Per questo, le argomentazioni addotte dal sig. Iuliano non appaiono meritevoli di condivisione essendo il Collegio convinto che il suo comportamento, nelle circostanze riferite, sia stato improntato a palese e ingiustificata violazione delle norme contestate in deferimento. Allo stato degli atti, quindi, non vi è spazio alcuno per una favorevole decisione sulla domanda avanzata dal sig. Iuliano Simone, arbitro effettivo della Sezione A.I.A. di Siena il cui ricorso, pertanto e in conclusione, dev’essere respinto con integrale conferma della decisione assunta dal Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Toscana. Per questi motivi la C.F.A., respinge il ricorso come sopra proposto dal Sig. Iuliano Simone. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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