• Stagione sportiva: 2016/2017
F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 065-081/CFA del 07 Gennaio 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 006/CFA del 18 Luglio 2016 e su www.figc.it
1. RICORSO REGGINA CALCIO S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI: – PENALIZZAZIONE DI PUNTI 8 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NEL CASO DI ISCRIZIONE AD UN CAMPIONATO F.I.G.C.; – AMMENDA DI € 500,00 A TITOLO DI RECIDIVA, INFLITTE ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA, EX ART. 4 COMMA 1 C.G.S., SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE: – DI CUI ALL’ART. 85, LETT. C), PARAGRAFO VI), N.O.I.F., IN RELAZIONE ALL’ART. 10, COMMA 3, C.G.S. – NOTA N. 11258/867PF14-15/SP/GB DEL 29.5.2015; – DI CUI ALL’ART. 85, LETT. C), PARAGRAFO VII), N.O.I.F., IN RELAZIONE ALL’ART. 10, COMMA 3, C.G.S. – nota n. 11345/868pf14-15/SP/blp del 3.6.2015 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 31/TFN del 3.11.2015)
2. RICORSO SIG. FOTI PASQUALE AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 9 E GIORNI 15 INFLITTA AL RECLAMANTE, PRESIDENTE DEL CDA E LEGALE RAPPRESENTANTE PRO-TEMPORE DELLA SOCIETÀ REGGINA CALCIO SPA, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE: – DI CUI ALL’ART. 85, LETT. C), PARAGRAFO VI), N.O.I.F., IN RELAZIONE ALL’ART. 10, COMMA 3, C.G.S. – nota n. 11258/867pf14-15/SP/gb del 29.5.2015; – DI CUI ALL’ART. 85, LETT. C), PARAGRAFO VII), N.O.I.F., IN RELAZIONE ALL’ART. 10, COMMA 3, C.G.S. – nota n. 11345/868pf14-15/SP/blp del 3.6.2015 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 31/TFN del 3.11.2015)
F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite - 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 065-081/CFA del 07 Gennaio 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 006/CFA del 18 Luglio 2016 e su www.figc.it
1. RICORSO REGGINA CALCIO S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI: - PENALIZZAZIONE DI PUNTI 8 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NEL CASO DI ISCRIZIONE AD UN CAMPIONATO F.I.G.C.; - AMMENDA DI € 500,00 A TITOLO DI RECIDIVA, INFLITTE ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA, EX ART. 4 COMMA 1 C.G.S., SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE: - DI CUI ALL’ART. 85, LETT. C), PARAGRAFO VI), N.O.I.F., IN RELAZIONE ALL’ART. 10, COMMA 3, C.G.S. - NOTA N. 11258/867PF14-15/SP/GB DEL 29.5.2015; - DI CUI ALL’ART. 85, LETT. C), PARAGRAFO VII), N.O.I.F., IN RELAZIONE ALL’ART. 10, COMMA 3, C.G.S. - nota n. 11345/868pf14-15/SP/blp del 3.6.2015 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 31/TFN del 3.11.2015)
2. RICORSO SIG. FOTI PASQUALE AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 9 E GIORNI 15 INFLITTA AL RECLAMANTE, PRESIDENTE DEL CDA E LEGALE RAPPRESENTANTE PRO-TEMPORE DELLA SOCIETÀ REGGINA CALCIO SPA, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE: - DI CUI ALL’ART. 85, LETT. C), PARAGRAFO VI), N.O.I.F., IN RELAZIONE ALL’ART. 10, COMMA 3, C.G.S. - nota n. 11258/867pf14-15/SP/gb del 29.5.2015; - DI CUI ALL’ART. 85, LETT. C), PARAGRAFO VII), N.O.I.F., IN RELAZIONE ALL’ART. 10, COMMA 3, C.G.S. - nota n. 11345/868pf14-15/SP/blp del 3.6.2015 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 31/TFN del 3.11.2015)
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 031/TFN pubblicato il 3.11.2015, ha disposto nei confronti della Società Reggina Calcio S.p.A. la sanzione di 8 punti di penalizzazione da scontarsi in occasione dell’eventuale prossima disputa di campionato FIGC, nonché a carico del Sig. Pasquale Foti, la sanzione dell’inibizione di mesi 9 e giorni 15. Le sanzioni sono state disposte in accoglimento dei seguenti deferimenti: A) atto prot. n. 11258/867 pf 14/15 del 29/5/2015, a mezzo del quale la Procura Federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare: a) il Sig. Pasquale Foti, Presidente del C.d.A. e legale rappresentante pro-tempore della Società Reggina Calcio Spa per rispondere della violazione di cui all’art. 85, lett. C), paragrafo VI), delle N.O.I.F., in relazione all’art. 10, comma 3, del CGS per non aver depositato presso Co.Vi.So.C., entro il termine del 16 aprile 2015, la dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori, dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2014, nonché di gennaio e febbraio 2015; b) la Società Reggina Calcio Spa per rispondere a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, commi 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal Sig. Pasquale Foti, legale rappresentante pro-tempore della Società Reggina Calcio Spa. B) Atto prot. n. 11345/868 del 3/6/2015 a mezzo del quale la Procura Federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare: a) il Sig. Pasquale Foti, Presidente del C.d.A. e legale rappresentante pro-tempore della Società Reggina Calcio Spa per rispondere della violazione di cui all’art. 85, lett. C), paragrafo VII), delle N.O.I.F., in relazione all’art. 10, comma 3, del CGS per non aver depositato presso Co.Vi.So.C., entro il termine del 16 aprile 2015, la dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF relative agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di luglio e agosto 2014, nonché la dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF e dei contributi INPS relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2014 e di gennaio e febbraio 2015; b) la Società Reggina Calcio S.p.A. per rispondere a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, commi 1, C.G.S., per il comportamento posto in essere dal Sig. Pasquale Foti, legale rappresentante pro-tempore della Società Reggina Calcio Spa. Il TFN, muovendo dal principio enunciato dalla Corte di Appello Federale nella decisione le cui motivazioni sono state pubblicata con Com. Uff. n. 30 del 29.9.2015 in relazione a vicenda di analogo contenuto che aveva riguardato i soggetti deferiti, ha ritenuto sussistenti i presupposti per l’accoglimento dei deferimenti della Procura federale. Ed infatti, muovendo dal presupposto che gli accordi di c.d. “incentivo all’esodo” in relazione ai quali sono state rilevate le infrazioni oggetto del presente giudizio, possono essere divisi in due categorie (una prima costituita da accordi che prevedono da un lato la rinuncia del tesserato a percepire emolumenti per uno specifico periodo, dall’altro la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro e l’impegno della Società sportiva a versare al tesserato, a titolo di “incentivo all’esodo”, in più rate, uno specifico importo; una seconda costituita da accordi che non prevedono alcuna rinuncia bensì la sola rateizzazione del versamento di somme dovute ai tesserati dalla Società sportiva), ha stabilito che la Società sportiva fosse venuta meno agli obblighi contrattualmente assunti nei confronti dei soggetti con cui aveva specifici obblighi di pagamento violando pertanto l’Ordinamento federale. A giudizio del TFN, infatti, «l’esame della documentazione agli atti evidenzia che nessuna delle condotte contestate si riferisce a emolumenti per i quali i tesserati hanno sottoscritto accordi di rinuncia, bensì - esclusivamente - a somme che (su valido accordo delle parti) dovevano essere corrisposte secondo una specifica tempistica ma che, nella realtà, la Società sportiva non ha versato. Non vi è dubbio poi che il c.d. incentivo all’esodo trovi origine nel rapporto di lavoro con il sodalizio sportivo e ciò anche in considerazione del principio stabilito dalla Cassazione Civile secondo cui “le somme corrisposte dal datore di lavoro, in aggiunta alle spettanze di fine rapporto, come incentivo alle dimissioni anticipate del dipendente (cosiddetti incentivi all'esodo) non hanno natura liberale né eccezionale, ma costituiscono reddito di lavoro dipendente, essendo predeterminate al fine di sollecitare e rimunerare, mediante una vera e propria controprestazione, il consenso del lavoratore alla risoluzione anticipata del rapporto” (Cass. Civ. 17986/2013) e, di recente, ribadito dalla corte di merito: “le somme corrisposte dal datore di lavoro a titolo di incentivo alle dimissioni anticipate (cosiddetti incentivi all'esodo), in aggiunta al trattamento di fine rapporto, hanno natura contrattuale e caratteristica di controprestazione per la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro” (Trib. Firenze 4/11/2014). Da ultimo non può essere trascurato che il Comunicato Ufficiale 239/A del 27/4/2005 - rubricato Sistema Licenze Nazionali 2015/2016 Lega Calcio Italiano Professionistico - prevede per la partecipazione al Campionato 2015/2016 tra i vari requisiti che sia depositata “presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della Società e dal soggetto responsabile del controllo contabile o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal revisore unico, attestante l’avvenuto pagamento dei compensi, ivi compresi gli incentivi all’esodo”. In tale contesto, non possono essere accolte le difese svolte dal sodalizio sportivo e dal suo rappresentante in quanto le stesse si basano su una erronea interpretazione della citata pronuncia della Corte Federale di Appello, ovvero su elementi endogeni alla Società sportiva, nello specifico la grave crisi economia in cui versa, irrilevanti per l’Ordinamento Sportivo. I deferiti non hanno dimostrato di aver comunicato alla Co.Vi.So.C., nei termini di cui all’art. 85 lett. C. par VII delle NOIF, l’avvento pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori e collaboratori per le mensilità di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2014 e di gennaio e marzo 2015. Non possono trovare accoglimento gli argomenti difesivi esposti, in quanto la normativa federale prevede specifiche scadenze non osservate dal sodalizio sportivo. Tale condotta causa la responsabilità diretta della Reggina Calcio Spa, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del CGS. Risulta applicabile ai deferiti l’incremento di pena previsto dall’art. 21 del vigente CGS, così come richiesto dalla Procura Federale». Per queste ragioni, il TFN ha disposto l’applicazione della sanzione della inibizione di mesi 9 (nove), maggiorata di giorni 15 (quindici) a titolo di recidiva, per un totale di mesi 9 (nove) e giorni 15 (quindici) al Sig. Pasquale Foti; ha inflitto altresì alla Società Reggina Calcio Spa la sanzione della penalizzazione di punti 8 (otto) in classifica da scontarsi nel caso di iscrizione ad un campionato FIGC oltre alla sanzione della ammenda di € 500,00 (€ cinquecento/00) a titolo di recidiva. Avverso tale decisione hanno ritualmente proposto appello, con unico atto, la Reggina Calcio ed il Sig. Pasquale Foti chiedendo, in via principale, l’annullamento e la integrale riforma della pronuncia del TFN e, in via subordinata, la congrua riduzione delle sanzioni. A sostegno dell’impugnazione gli appellanti sostengono i seguenti motivi di gravame. Con il primo motivo i reclamanti sostengono che la questione oggetto del giudizio sarebbe coperta da giudicato; la Corte Federale d’Appello, infatti, con la decisione le cui motivazioni sono state rese pubbliche con il Com. Uff. n. 30 2015/2016, avrebbe infatti escluso che il mancato pagamento degli incentivi all’esodo da parte della Reggina Calcio, con riferimento ai periodi luglio/dicembre 2014, costituisca illecito disciplinare. La valutazione comparata degli atti di deferimento della Procura federale relativi ai capi di incolpazione del presente giudizio rispetto a quelli presupposti nel giudizio di cui alla richiamata decisione della Corte federale d’appello le cui motivazioni sono state pubblicate su Com. Uff. n. 30 2015/2016 (provvedimento del 26.3.2015 prot. 8053/243 pf 14 – 15; provvedimento del 26.3.2015 prot. 8054/481 pf 14 – 15; provvedimento del 26.3.2015 prot. 8063/564 pf 14 – 15; provvedimento del 26.3.2015 prot. 8064/565 pf14/15) consentirebbe di apprezzare l’identità di oggetto. Avendo quindi la C.F.A., con la richiamata decisione, annullato la pronuncia del TFN e quindi prosciolto i deferiti dagli addebiti contestati – mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento degli incentivi all’esodo per i periodi indicati e nei periodi successivi a quelli di maturazione - rimarrebbe coperta da giudicato anche la valutazione dei fatti di cui al presente giudizio che coinciderebbero con quelli di cui al precedente arresto. Con il secondo motivo, i reclamanti affermano che il TFN non avrebbe correttamente inteso la motivazione della decisione a sezioni riunite della C.F.A. di cui al Com. Uff. n. 30 2015/2016. L’applicazione di quei principi, infatti, avrebbe dovuto condurre il TFN a valutare diversamente gli effetti degli accordi transattivi intervenuti tra la società e coloro che, per effetto della medesima transazione, avrebbero perduto, in ragione della convenzione di risoluzione contrattuale, la qualità di tesserato. La natura e l’effetto transattivo dell’accordo dell’incentivo all’esodo sarebbero quindi stati equivocati così da consentire al TFN di attribuire ai medesimi quel rilievo ai fini disciplinari che al contrario la C.F.A. a Sezioni riunite, con la decisione più volte richiamata, aveva escluso. Con il terzo motivo, i reclamanti deducono l’erroneità della decisione impugnata per avere utilizzato ai fini della formazione del proprio convincimento una norma regolamentare (rilascio delle licenze Com. Uff. n. 239/A del 27.4.2015) non in vigore all’epoca della contestazione degli addebiti. Tale norma infatti, avendo espressamente stabilito che gli incentivi all’esodo rientrano tra quei pagamenti dei quali le società devono dare dimostrazione, ha introdotto una novità nell’ordinamento federale la quale, in base al principio della successione delle norme nel tempo, è destinata ad operare solo ed esclusivamente per il periodo di tempo successivo alla sua entrata in vigore. Con il quarto motivo di gravame i reclamanti sostengono l’erroneità della decisione per avere considerato l’obbligazione di pagamento degli incentivi all’esodo assimilabile a quella di pagamento degli emolumenti (categoria quest’ultima espressamente ritenuta rilevante per l’ordinamento federale ai fini che interessano nel regime precedente al Com. Uff. n. 239/A). Il TFN avrebbe infatti omesso di correttamente verificare la sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi della disposizione dell’art. 85 NOIF; e quindi la qualità di tesserato del destinatario di emolumenti e corrispettivi che andrebbe individuata con riferimento al momento in cui viene a scadenza il termine per l’adempimento del pagamento da parte della società; ciò significherebbe che, per i pagamenti da effettuarsi in esecuzione di accordi che abbiano stabilito la risoluzione del rapporto di lavoro con la società, e quindi in un momento differito rispetto alla sottoscrizione dell’accordo stesso, essendo venuta meno la qualità di tesserato per effetto dell’accordo risolutivo con la società, difetterebbe il requisito soggettivo di tesserato che giustificherebbe l’applicazione della disposizione. Con il quinto motivo, i reclamanti sostengono che, quale corollario di tali ragioni, non risulterebbe sanzionabile neanche il mancato pagamento delle ritenute e contributi IRPEF relative a tali pagamenti dal momento che difetterebbe la punibilità dei comportamenti presupposti. Con il sesto motivo, i reclamanti deducono di avere richiesto di potere accedere al ravvedimento stabilito dalla normativa statale che ammette il contribuente al pagamento differito di quanto dovuto; quindi, non si configurerebbe l’omesso versamento e difetterebbero i presupposti per l’applicazione invocata dalla Procura federale; in altri termini, la norma federale non potrebbe sanzionare un omesso pagamento di somme dovute in adempimento di obblighi imposti dall’ordinamento generale qualora la norma statale consenta ancora di assolvere e regolarizzare il medesimo pagamento anche tramite rateizzazione del dovuto. La Reggina Calcio, nei cui confronti il Tribunale civile di Reggio Calabria avrebbe approvato un piano di ristrutturazione ai sensi dell’art. 182 bis L.F., avrebbe quindi stabilito un ordine di priorità nella predisposizione di un piano di ristrutturazione privilegiando, in questo contesto, il pagamento degli emolumenti ai tesserati piuttosto che l’IRPEF ed i contributi previdenziali; e ciò proprio confidando nella possibilità di differirne l’esecuzione in ragione dell’accesso all’istituto del ravvedimento; tutto ciò sarebbe in grado di escludere la rilevanza per l’ordinamento federale dell’omesso pagamento di IRPEF e contributi previdenziali. La Corte ritiene che il ricorso possa trovare accoglimento nei limiti di seguito indicati. Preliminarmente la Corte osserva come il presente giudizio riguarda le violazioni del mancato deposito della documentazione attestante il pagamento di emolumenti e ritenute Irpef rispetto a scadenze diverse da quelle contestate della precedente decisione di questa Corte le cui motivazioni sono state pubblicate sul Com. Uff. n. 30 2015/2016. L’ordinamento federale, e segnatamente l’art. 85, lett. C), paragrafi VI e VII, NOIF, attribuisce autonoma rilevanza disciplinare ad ognuna delle scadenze temporali contemplate entro le quali le società sportive devono documentare alla FIGC-COVISOC l’avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti, per ciascun trimestre e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati. Dalla evidente diversità delle contestazioni di cui ai deferimenti che hanno dato luogo al presente giudizio rispetto a quelli presupposti alla decisione di cui al Com. Uff. n. 30 2015/2016, consegue l’infondatezza dell’eccezione di giudicato svolta preliminarmente dai reclamanti. Il reclamo merita tuttavia accoglimento con riferimento al terzo motivo con conseguente assorbimento dei rimanenti motivi. In effetti con il Com. Uff. n. 239/A del 27.4.2015, ai fini del rilascio delle licenze per la partecipazione ai campionati, per la prima volta viene fatto esplicito riferimento agli incentivi all’esodo quali oggetto, come ogni compenso dovuto ai tesserati, delle attestazioni di avvenuto pagamento da depositare presso la Co. Vi. Soc. Sostengono i reclamanti che tale innovazione regolamentare, rappresenterebbe la prova che i suddetti incentivi prima di tale novità non avrebbero costituito una obbligazione rilevante per l’ordinamento federale. Ebbene è un fatto che le Sezioni Unite di questa Corte hanno affrontato il tema della assimilazione degli incentivi all’esodo nell’ambito di accordi risolutivi del rapporto di lavoro alla nozione di emolumento per i fini disciplinari in discussione nel silenzio della regolazione federale. I giudizi che a più riprese sono stati coerentemente espressi dalla giurisprudenza federale hanno preso necessariamente abbrivio dalla considerazione in termini generali dei presupposti logico-giuridici dell’ipotesi sanzionatoria in questione nella quale non vi era cenno alla nozione di incentivi all’esodo e di somme dovute in ragione di accordi transattivi aventi ad oggetto, tra l’altro, la risoluzione convenzionale del rapporto di lavoro. Nel silenzio della norma, la Corte, nei suoi precedenti arresti, anche a Sezioni Unite, ha sempre cercato di salvaguardare l’equilibrio e l’efficienza dell’ordinamento federale in tema di controlli sulla gestione economico e finanziaria delle società e di rispetto dei principi di corretta gestione dei rapporti economici tra società, tesserati e dipendenti. L’interpretazione della norma federale non può infatti giungere ad escludere astrattamente e sistematicamente ogni rilevanza disciplinare a tutte quelle ipotesi in cui le somme non corrisposte dalla società ai propri tesserati abbiano diretta derivazione dal rapporto di lavoro col tesserato stesso; che esso sia in vita, sia cessato naturalmente o sia stato negozialmente risolto. Proprio questa considerazione ha condotto la giurisprudenza di questa Corte a discorrere incidentalmente di “astratta equiparabilità” ai fini disciplinari tra incentivi all’esodo ed emolumenti, il che dunque richiedva una valutazione concreta, caso per caso. Tuttavia, alla luce del mutamento del quadro regolamentare, intervenuto in epoca successiva rispetto al tempo nel quale le condotte oggetto di contestazione sono state poste in essere, la Corte ritiene di non potere trascurare che, alla luce del principio della successione delle norme nel tempo, mancando una espressione che chiarisca esplicitamente la portata interpretativa dello ius novum, la previsione non possa che essere ritenuta applicabile che per l’avvenire. Se ciò è vero, la conclusione alla quale inevitabilmente deve giungersi, anche in ragione del principio della irretroattività che opera in funzione di garanzia a favore dell’incolpato, è che per il tempo antecedente l’entrata in vigore della nuova regola, significativamente di maggior rigore rispetto alla precedente, la condotta oggi sanzionata doveva essere disciplinarmente valutata, se del caso, secondo i principi delineati da questa Corte. Il che non risulta essere avvenuto. Per questi motivi la CFA, riuniti preliminarmente i ricorsi come sopra proposti dalla Reggina Calcio S.p.A. di Reggio Calabria e dal signor Foti Pasquale li accoglie e, per l’effetto, annulla le sanzioni inflitte. Dispone restituirsi le tasse reclamo.
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1. RICORSO REGGINA CALCIO S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI: – PENALIZZAZIONE DI PUNTI 8 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NEL CASO DI ISCRIZIONE AD UN CAMPIONATO F.I.G.C.; – AMMENDA DI € 500,00 A TITOLO DI RECIDIVA, INFLITTE ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA, EX ART. 4 COMMA 1 C.G.S., SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE: – DI CUI ALL’ART. 85, LETT. C), PARAGRAFO VI), N.O.I.F., IN RELAZIONE ALL’ART. 10, COMMA 3, C.G.S. – NOTA N. 11258/867PF14-15/SP/GB DEL 29.5.2015; – DI CUI ALL’ART. 85, LETT. C), PARAGRAFO VII), N.O.I.F., IN RELAZIONE ALL’ART. 10, COMMA 3, C.G.S. – nota n. 11345/868pf14-15/SP/blp del 3.6.2015 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 31/TFN del 3.11.2015)
2. RICORSO SIG. FOTI PASQUALE AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 9 E GIORNI 15 INFLITTA AL RECLAMANTE, PRESIDENTE DEL CDA E LEGALE RAPPRESENTANTE PRO-TEMPORE DELLA SOCIETÀ REGGINA CALCIO SPA, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE: – DI CUI ALL’ART. 85, LETT. C), PARAGRAFO VI), N.O.I.F., IN RELAZIONE ALL’ART. 10, COMMA 3, C.G.S. – nota n. 11258/867pf14-15/SP/gb del 29.5.2015; – DI CUI ALL’ART. 85, LETT. C), PARAGRAFO VII), N.O.I.F., IN RELAZIONE ALL’ART. 10, COMMA 3, C.G.S. – nota n. 11345/868pf14-15/SP/blp del 3.6.2015 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 31/TFN del 3.11.2015)"