F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 122/CFA del 13 Maggio 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 007/CFA del 18 Luglio 2016 e su www.figc.it 3. RICORSO DEL SEF TORRES 1903 S.r.l. AVVERSO LE SANZIONI: – INIBIZIONE DI MESI 9 AL SIG. CAPITANI DOMENICO (EX PRESIDENTE SEF TORRES) PER VIOLAZIONE ART. 91, COMMA 2 NOIF, IN RELAZIONE ART. 8, COMMA 14 CGS; – INIBIZIONE DI MESI 6 AL SIG. PATALANO MANOLO (DIRIGENTE SEF TORRES) PER VIOLAZIONE ART. 8, COMMA 1 CGS, IN RELAZIONE ART. 8, COMMA 10 CGS; – N. 2 PUNTI DI PENALIZZAZIONE ED AMMENDA DI € 3.000,00 ALLA SOCIETÀ SEF TORRES 1903; INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 11397/339 PF15-16 GT/VG DEL 19.4.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 76/TFN del 6.5.2016)

F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite - 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 122/CFA del 13 Maggio 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 007/CFA del 18 Luglio 2016 e su www.figc.it 3. RICORSO DEL SEF TORRES 1903 S.r.l. AVVERSO LE SANZIONI: - INIBIZIONE DI MESI 9 AL SIG. CAPITANI DOMENICO (EX PRESIDENTE SEF TORRES) PER VIOLAZIONE ART. 91, COMMA 2 NOIF, IN RELAZIONE ART. 8, COMMA 14 CGS; - INIBIZIONE DI MESI 6 AL SIG. PATALANO MANOLO (DIRIGENTE SEF TORRES) PER VIOLAZIONE ART. 8, COMMA 1 CGS, IN RELAZIONE ART. 8, COMMA 10 CGS; - N. 2 PUNTI DI PENALIZZAZIONE ED AMMENDA DI € 3.000,00 ALLA SOCIETÀ SEF TORRES 1903; INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 11397/339 PF15-16 GT/VG DEL 19.4.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 76/TFN del 6.5.2016) Con atto n. 11397/339 pf15-16 GT/vg del 19/4/2016, la Procura Federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale, sezione disciplinare: 1) Domenico Capitani, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società S.E.F. Torres 1903, per rispondere della violazione di cui all’art. 91, comma 2, delle N.O.I.F., in relazione all’art. 8, comma 14, del C.G.S. per non avere la società S.E.F. Torres 1903 ottemperato alle obbligazioni derivanti dai contratti stipulati per la stagione sportiva 2014/15 e depositati presso la Lega Pro, con riferimento ai calciatori Raffaele Imparato, Vincenzo Migliaccio, Fabio Foglia, Andrea Testa, Giovanni Giuffrida, Ramzi Aya, Pasquale Maiorano, Luigi Scotto, Riccardo Barbuti e Domenico Marchetti (e, più in particolare, per non avere corrisposto loro, dal mese di gennaio 2015 fino al mese di giugno 2015, le indennità di trasferta contrattualmente previste), nonché della violazione di cui all’art. 8, comma 1, del C.G.S. per non avere la società S.E.F. Torres 1903 provveduto a produrre i documenti richiesti dagli Organi della giustizia sportiva (e, più in particolare, per essersi rifiutata di produrre i contratti della stagione 2014/15 e le buste paga per il periodo gennaio-giugno 2015 relativi ai calciatori Raffaele Imparato, Vincenzo Migliaccio, Fabio Foglia, Andrea Testa, Giovanni Giuffrida, Ramzi Aya, Pasquale Maiorano, Luigi Scotto, Riccardo Barbuti e Domenico Marchetti, richiesti dalla Procura Federale con comunicazione PEC del 2/12/2015). 2) Manolo Patalano, all’epoca dei fatti dirigente della società S.E.F. Torres 1903, per la violazione dell’art. 8, comma 1, del C.G.S. in relazione all’art. 8, comma 10, del C.G.S., per avere direttamente partecipato all’illecito amministrativo perpetrato dalla S.E.F. Torres 1903 e costituito dal non avere provveduto a produrre i documenti richiesti dagli Organi della giustizia sportiva e, più in particolare, per essersi rifiutato di produrre i contratti della stagione 2014/15 e le buste paga per il periodo gennaio-giugno 2015 relativi ai calciatori Raffaele Imparato, Vincenzo Migliaccio, Fabio Foglia, Andrea Testa, Giovanni Giuffrida, Ramzi Aya, Pasquale Maiorano, Luigi Scotto, Riccardo Barbuti e Domenico Marchetti, richiesti dalla Procura Federale con comunicazione PEC del 2/12/2015. 3) Società S.E.F. Torres 1903 srl, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S., a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, per l’operato, rispettivamente, del proprio Presidente e legale rappresentante, Sig. Domenico Capitani e del proprio dirigente, Sig. Manolo Patalano, così come descritto ai punti che precedono. In data 28 aprile 2016 il Sig. Domenico Capitani e la S.E.F. Torres 1903 hanno fatto al Tribunale una memoria difensiva nella quale deducevano: a) in relazione al punto a) del deferimento: che lo stesso è stato avviato a seguito di segnalazione della AIC e che non risulta alcuna relazione da parte della COVISOC volta a confermare l’accusa avanzata. che nessuna violazione è stata posta in essere dalla società deferita in quanto l’indennità 12 viene considerata “quale rimborso per le frequenti spese di trasferta dell’atleta per recarsi al luogo di lavoro, forfettizzate in somma mensile e considerando l’effettuazione degli allenamenti e i ritiri effettuati in comune differente dal luogo in cui ha sede la società”, e la stessa non costituisce voce autonoma che deve essere valutata al pari del compenso fisso. Che dal mese di gennaio 2015 le indennità di trasferta non sono state più corrisposte dalla società deferita ai propri tesserati in quanto gli allenamenti si sono svolti esclusivamente presso la città sede della società sita in Sassari. Lo stesso club sardo non ha avuto quindi più alcun obbligo di provvedere al pagamento di alcuna indennità di trasferta ai propri tesserati. b) in relazione al punto b) del deferimento: che il Sig. Patalano durante l’audizione “non ha assolutamente riferito di non voler produrre la documentazione bensì ha dichiarato che “... conferma che sono a disposizione presso la GESTEEL sita a Cisterna di Latina, Via della Quaglia, 17”. che, quindi, non vi è alcuna volontà del Sig. Capitani di non mettere a disposizione della Procura Federale i documenti richiesti. I suddetti deferiti hanno, pertanto, così concluso: «in via principale: rigettare il deferimento e per l’effetto prosciogliere la società S.E.F. Torres 1903 S.r.l. ed il Sig. Capitani Domenico dalle contestazioni avanzate...”; in via subordinata: ......, previa concessione delle attenuanti generiche ed applicazione della continuazione, procedere all’applicazione della sanzione nel minimo edittale o, meglio ancora, al di sotto del minimo previsto dalla normativa in materia”. In data 30 aprile 2016 il Sig. Manolo Patalano ha fatto pervenire una memoria difensiva richiamando e aderendo alle difese già esposte nello scritto trasmesso dalla Torres e dal Sig. Capitani e sostenendo, altresì che, all’epoca dei fatti il deferito non rivestiva il ruolo di vicepresidente, ma di semplice dirigente, al quale, peraltro, non era attribuito né il compito, né la facoltà di predisporre le buste paga ed effettuare i pagamenti. Ha concluso chiedendo, in via principale, di rigettare il deferimento; sempre in via principale, in relazione al punto b. del deferimento, il rigetto dello stesso in quanto “al momento della richiesta della Procura Federale il medesimo non era più il legale rappresentante della società”; in via subordinata, l’applicazione della sanzione minima edittale “o, meglio ancora, al di sotto del minimo”. Con decisione del 5 maggio 2016 pubblicata sul C.U. n. 76/TFN del 06 Maggio 2016, il TFN, in esito al deferimento del Procuratore Federale, ha inflitto le seguenti sanzioni: -Sig. Capitani Domenico: inibizione a svolgere qualsiasi attività nell’ambito della F.I.G.C. per mesi 9; -Sig. Patalano Manolo: inibizione a svolgere qualsiasi attività nell’ambito della FIGC per mesi 6; -Società SEF Torres 1903 srl: penalizzazione di punti 2 in classifica e ammenda di euro 3.000,00 per responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S. per il comportamento posto in essere dai propri tesserati Capitani Domenico e Patalano Manolo. Quanto alla contestazione di cui al punto a) il TFN ha ritenuto che i contratti sottoscritti tra la S.E.F. Torres 1903 ed i Signori Imparato Raffaele, Migliaccio Vincenzo, Foglia Fabio, Testa Andrea, Giuffrida Giovanni, Aya Ramzi, Maiorino Pasquale, Scotto Luigi, Barbuti Riccardo e Marchetti Domenico, espongono, nella parte relativa alla corresponsione economica, due voci, la prima riferita agli emolumenti, la seconda alle indennità. Va precisato che la voce indennità risulta essere determinata, per ogni contratto, in modo fisso ed invariabile, apparendo pertanto un impegno economico non sottoposto a condizione. L’accordo sottoscritto tra le parti impone dunque alla S.E.F. Torres 1903 di versare ai propri tesserati sia gli emolumenti, sia le indennità specificamente pattuite per ogni singolo calciatore. Appare quindi irrilevante quanto esposto dai deferiti in merito ad un asserito, ma non dimostrato, trasferimento degli allenamenti nello stadio del Comune di Sassari con conseguente venir meno del requisito posto alla base della erogazione delle indennità. Ed infatti, non può essere dato valore dirimente alla proroga della convenzione in data 5.12.2014 con la quale viene confermato, dal competente ufficio del Comune di Sassari, l’utilizzo, in favore della S.E.F. Torres 1903, dello Stadio Comunale “Vanni Sanna”. 13 E ciò anche in considerazione del fatto che le parti, in caso di variazione della sede di allenamento, avrebbero dovuto variare il contenuto del contratto, eliminando le previste indennità. L’indicazione di un importo forfettario esclude, tra l’altro, che l’indennità in questione avesse natura di rimborso di spese di trasferta effettivamente sostenute dai calciatori interessati, come affermato dagli incolpati nelle rispettive difese. Risultano, quindi, comprovati gli assunti della Procura Federale». Quanto alla contestazione di cui al punto b), relative al Sig. Manolo Patalano ed al Sig. Domenico Capitani, il TFN ha rilevato che «nella trascrizione delle dichiarazioni rese dal deferito, in qualità di dirigente, al rappresentante della Procura Sig. Umberto Congiatu, viene confermato che lo stesso si è astenuto dal consegnare – “la società, …, ha preferito non esibirli in sede della odierna audizione” i contratti sottoscritti tra la società S.E.F. Torres 1903 ed i suoi calciatori e le buste paga relative al periodo dicembre 2014 – giugno 2015. L’ulteriore dichiarazione di disponibilità dei documenti presso la sede amministrativa della società sportiva, ubicata in Cisterna di Latina, non può esimere la società e/o i suoi rappresentanti dal produrre la documentazione chiesta dalla Procura. Ne consegue la dichiarazione di responsabilità di tutti i deferiti». Con congiunto ricorso il sig. Capitani Domenico, all’epoca dei fatti presidente della società SEF Torres 1904 srl, il sig. Patalano Manolo, all’epoca dei fatti dirigente della medesima predetta società, e la società stessa, come rappresentanti ed assistiti, hanno proposto reclamo avverso la suddetta decisione del Tribunale Federale Nazionale, sezione disciplinare. Censurano, i reclamanti, il fatto che la decisione impugnata non sia basata su elementi certi, né documenti imparziali derivanti dagli organi di controllo e vigilanza della F.I.G.C. e, segnatamente, dalla Co.Vo.So.C. Nel merito, si evidenzia in ricorso come l’indennità di cui trattasi non costituisca voce autonoma, ma debba, invece, essere considerata alla pari del compenso fisso. La contrattazione collettiva di settore (accordo collettivo AIC Lega Pro) prevede le voci della stessa retribuzione, specificando che la prestazione consiste in un compenso annuo lordo. L’indennità in questione, inoltre, sarebbe direttamente collegata alle esigenze dei calciatori che devono svolgere la propria attività fuori dal Comune in cui ha la sede la società e, pertanto, nel momento in cui tale maggior disagio connesso alla prestazione sportiva da rendere a favore della società viene meno (ritorno agli allenamenti presso lo stadio di Sassari) l’indennità non troverebbe più giustificazione. Quanto all’altro capo di incolpazione i reclamanti contestano il fatto che il TFN abbia considerato come «…rifiuto di produrre i contratti della stagione 2014/15 e le buste paga per il periodo gennaio-giugno 2015…» le parole riferite in sede di audizione da parte del dirigente Patalano Manolo. Secondo la prospettazione difensiva, infatto, in realtà, come si evincerebbe dallo stesso verbale di audizione, Patalano ha riferito che tale documentazione era reperibile presso la Gesteel di Cisterna di Latina (società che detiene iol 100% delle quote sociali). Viene, poi, nuovamente sottolineato, in reclamo, come al momento dell’audizione (11.12.2015) richiesta dalla Procura Federale, Capitani Domenico non fosse più il legale rappresentante della società SEF Torres e, di conseguenza, non potrebbe rispondere dell’accusa relativa al rifiuto di produrre la documentazione. In conclusione, i ricorrenti chiedono: in via principale, di riformare la decisione impugnata e per l’effetto annullare il comunicato impugnato; in subordine, annullare la decione in relazione alla contestazione al punto b) rivolta al Capitani Domenico e al Patalano Manolo, non essendo lo stesso, al momento del compimento del fatto il legale rappresentante della società SEF Torres e, in subordine, tenuto conto della tenuità dei fatti e delle contestazioni avanzate, di applicare una sanzione in via gradata, riformando parzialmente la pena con l’entità che si ritiene piàù adeguata. All’udienza fissata, innanzi questa Corte federale di appello, per il giorno 13 maggio 2016, il rappresentante della Procura federale ha chiesto la conferma della decisione impugnata, mentre la difesa dei reclamanti ha insistito per l’accoglimento del ricorso. All’esito della camera di consiglio questa Corte ha ritenuto che il ricorso non possa trovare accoglimento, se non in parte per la posizione del sig. Patalano Manolo, ed ha, quindi, assunto la decisione di cui al dispositivo, sulla base dei seguenti 14 MOTIVI Privo di pregio, anzitutto, l’assunto difensivo, ribadito anche in questa sede d’appello, secondo cui, in difetto di una verifica CoViSoC la Procura non avrebbe potuto avviare le indagini. Evidenziano, sotto tale profilo, i ricorrenti, che la Procura federale «non si è rivolta alla Co.Vi.So.C. per verificare se, durante le visite di controllo effettuate nella stagione sportiva 2014/2015 presso la società deferita, quest’ultima aveva posto in essere con la propria condotta delle violazioni di carattere economico ed amministrativo (come peraltro avanzato con il deferimento). Né, in questo senso, sono state richieste le relazioni alla stessa Commissione». L’indagine dell’organo inquirente è stata ritualmente e correttamente avviata sulla base di specifica segnalazione della Associazione Italiana Calciatori. Sotto tale profilo, la disposizione di cui all’art. 32 quinquies CGS così dispone: «il Procuratore federale deve svolgere tutte le indagini necessarie all’accertamento di violazioni statutarie e regolamentari di cui ha notizia». Si aggiunga, altresì, che è il Procuratore federale (e non la CoViSoC) il titolare dell’azione disciplinare. Nel merito, il deferimento è fondato e correttamente è stato accolto dal TFN. I contratti acquisiti al procedimento prevedono la corresponsione ai calciatori di cui trattasi di un compenso “fisso” nell’importo di euro …, oltre di una indennità netta pari ad euro … Deve, poi, precisarsi che la voce indennità di trasferta è determinata, per ciascun contratto, in modo fisso ed invariabile, risultando, così, un impegno economico non sottoposto a condizione alcuna. Irrilevante, dunque, sotto tale profilo, l’assunto difensivo secondo cui tale indennità era stata concordata per ristorare il maggior disagio connesso alla necessità di rendere la prestazione sportiva «fuori dal Comune in cui vi era la sede della società» e che, quindi, «nel momento in cui è stato possibile ritornare ad allenarsi e svolgere la pratica lavorativa / sportiva presso lo stadio di Sassari l’indennità non trovava più giustificazione anche se indicata in maniera forfettizzata». Infatti, a prescindere che la circostanza è solo dedotta, ma non dimostrata, dalla società ricorrente, rimane il fatto che, nei contratti, di siffatta condizione o dell’asserito legame indissolubile tra le indennità e le dedotte esigenze non vi è traccia alcuna. Peraltro, in sede di audizione innanzi alla Procura federale, in data 11.12.2015, il rappresentante della società ha dichiarato, con effetti sostanzialmente confessori, di non essere in grado «di spiegare il motivo per il quale a partire dal mese di gennaio 2015 sia stato sospeso il pagamento della quota mensile delle indennità di trasferta contrattualmente convenute». In ogni caso, la disposizione di cui all’art. 7 dell’Accordo collettivo AIC - Lega Pro, appare inequivoca, laddove chiarisce che «il compenso lordo previsto dall’art. 6 assorbe ogni emolumento, indennità od assegno cui il calciatore abbia diritto a titolo di corrispettivo». E l’art. 6, appunto, precisa: al comma 1, che «per retribuzione si intende il compenso convenuto tra il calciatore e la società, indicato, a pena nullità nel Contratto» ; al comma 2, che «la retribuzione deve essere espressa al lordo»; al comma 5, che «le società possono convenire con i calciatori loro tesserati: a) una retribuzione fissa; ovvero […] b) una retribuzione variabile ………..tale parte variabile sarà legata al conseguimento di risultati sportivi individuali o di squadra…». Pertanto, nel caso di specie, l’importo indicato in contratto sotto il titolo di indennità di trasferta, non può che essere considerato nell’ambito della complessiva retribuzione riconosciuta ai calciatori di cui trattasi, non essendo, peraltro diversamente specificato nel contratto medesimo e non essendo stata considerata, detta voce, quale compenso variabile “legato al conseguimento di risultati sportivi o di squadra”. Per quanto sopra, visto l’art. 91, comma 2, NOIF, secondo cui «l’inosservanza da parte della società nei confronti dei tesserati degli obblighi derivanti dalle norme regolamentari e da quelle contenute negli accordi collettivi e nei contratti tipo, comporta il deferimento agli organi della giustizia sportiva per i relativi procedimenti disciplinari» e considerato l’art. 8, comma 14, CGS, a mente del quale «la mancata esecutività dei contratti conclusi tra società professionistiche e tra tesserati e società professionistiche, direttamente imputabile a una società, comporta l’applicazione a carico della società responsabile della sanzione di cui alla lettera g) dell’art. 18, comma 1, nella misura di almeno un punto di penalizzazione in classifica», questa Corte ritiene che la decisione del Tribunale federale nazionale sia corretta, anche in punto determinazione della misura sanzionatoria, e che la stessa meriti, pertanto, conferma. 15 Infondato il ricorso anche quanto alla insussistenza della violazione contestata al capo b) del deferimento della Procura federale. Risulta agli atti che con nota via pec dd. 2.12.2015 la Procura federale ha disposto l’audizione del «Presidente e/o del legale rappresentante della società», al contempo invitando la società medesima «a voler predisporre e mettere a disposizione dell’Ufficio copia» dei contratti di lavoro e delle buste paga relative a alcuni indicati calciatori. Orbene, a fronte di siffatta specifica richiesta è irrilevante la mera manifestata disponibilità della documentazione, oggetto suddetta nota, presso gli uffici siti in Cisterna di Latina, non avendo la società, di fatto, dato adempimento a quanto richiesto. Peraltro, occorre aggiungere che dalle stesse dichiarazioni rese, sul punto, dal sig. Patalano si evince un vero e proprio rifiuto della società: «la società, in ordine alla richiesta esibizione dei contratti dei giocatori che si sono rivolti all’Aic e delle relative buste paga da dicembre 2014 a giugno 2015, ha preferito non esibirli in sede dell’odierna audizione ma conferma che sono a disposizione presso al Geestel sita in Cisterna di Latina, via della Quaglia 17». Correttamente, dunque, sono stati chiamati a rispondere della violazione di cui all’art. 8, comma 1, CGS sia il sig. Domenico Capitani, all’epoca dei fatti, presidente e legale rappresentante della società S.E.F. Torres 1903, sia il sig. Manolo Patalano, all’epoca dei fatti, dirigente della medesima società. In ordine al trattamento sanzionatorio, tuttavia, mentre merita conferma quello del sig. Domenico Capitani, deve essere riderminato quello a carico del sig. Patalano. Infatti, pur essendo responsabile della violazione a lui ascritta, non avendo ottemperato all’ordine di esibizione, nonostante specificamente delegato per l’audizione, la responsabilità del sig. Patalano può essere considerata “attenuata” in ragione del fatto che lo stesso ha sostanzialmente manifestato una volontà della società a lui non riferibile in via diretta e principale. Per queste ragioni la Corte ritiene congrua, per il sig. Patalano, la sanzione della inibizione per mesi tre. Correlativamente, deve essere ridotta, nella misura indicata in dispositivo, la sanzione dell’ammenda inflitta, a titolo di responsabilità oggettiva, alla società Sef Torres 1903 s.r.l. Per questi motivi la C.F.A., Sezioni Unite, in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Sef Torres 1903 S.r.l. di Sassari: - riduce la sanzione inflitta al Sig. Patalano Manolo a mesi 3 di inibizione; - riduce la sanzione dell’ammenda inflitta alla reclamante ad € 1.500,00; - conferma la sanzione della inibizione inflitta al Sig. Capitani Domenico e la penalizzazione di 2 punti in classifica alla reclamante da scontarsi nella Stagione Sportiva 2015/2016. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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