F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 143/CFA del 16 Giugno 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 028/CFA del 11 Agosto 2016 e su www.figc.it 3. RICORSO DEL TRAPANI CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 12.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE, EX ART. 4 COMMA 2 E ART. 5 COMMA 2 C.G.S., SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1BIS COMMA 1 E 5 COMMA 1 C.G.S. ASCRITTA AL CALC. CIARAMITARO MAURIZIO – NOTA N. 10294/824 PF15-16 SP/SS/BLP DEL 29.3.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 73/TFN del 29.4.2016) 4. RICORSO DEL CALC. MAURIZIO CIARAMITARO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA E L’AMMENDA DI € 12.000,00 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1BIS COMMA 1 E 5 COMMA 1 C.G.S. – 15 NOTA N. 10294/824 PF15-16 SP/SS/BLP DEL 29.3.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 73/TFN del 29.4.2016)

F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite - 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 143/CFA del 16 Giugno 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 028/CFA del 11 Agosto 2016 e su www.figc.it 3. RICORSO DEL TRAPANI CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 12.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE, EX ART. 4 COMMA 2 E ART. 5 COMMA 2 C.G.S., SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1BIS COMMA 1 E 5 COMMA 1 C.G.S. ASCRITTA AL CALC. CIARAMITARO MAURIZIO - NOTA N. 10294/824 PF15-16 SP/SS/BLP DEL 29.3.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 73/TFN del 29.4.2016) 4. RICORSO DEL CALC. MAURIZIO CIARAMITARO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA E L’AMMENDA DI € 12.000,00 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1BIS COMMA 1 E 5 COMMA 1 C.G.S. - 15 NOTA N. 10294/824 PF15-16 SP/SS/BLP DEL 29.3.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 73/TFN del 29.4.2016) La Procura Federale della F.I.G.C., con nota 21 marzo 2016, deferiva al Tribunale Federale Nazionale – Sez. Disciplinare il calciatore Maurizio Ciaramitaro, tesserato per la Trapani Calcio s.r.l., per rispondere della violazione di cui agli artt. 1bis, comma 1, e 5, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere, con dichiarazioni rilasciate sul proprio profilo Facebook e riportate da alcuni organi d’informazione, offeso e leso gravemente la reputazione e l’onorabilità dell’Arbitro della gara Trapani-Cagliari del 5 marzo 2016, sig. Pasqua, nonchè i principi di lealtà, correttezza e probità, augurando al predetto direttore di gara un grave male di natura fisica, veniva altresì deferita la Società Trapani Calcio s.r.l. a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi degli artt. 4 comma 2 e 5 comma 2 detto Codice, per la violazione ascritta al proprio tesserato. In particolare, quest’ultimo, dopo la gara Trapani-Cagliari terminata in parità, aveva pubblicato sul proprio profilo Facebook un commento in dialetto: “Pasqua chista è a secunnaaaaa ca ci cummini…ti scoppiassi u cirivieddu” (Pasqua, questa è la seconda che ci combini…ti dovrebbe esplodere il cervello), ripreso da alcuni organi di stampa quali il sito telematico della Gazzetta dello Sport ed il quotidiano Tuttosport. Dopo esauriente istruttoria ed ampio dibattimento, il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare accoglieva il deferimento e, con decisione pubblicata sul C.U. n. 73 del 29 aprile 2016, infliggeva le seguenti sanzioni: “squalifica di 2 (due) giornate da scontarsi in gare ufficiali e ammenda di €. 12.000,00 (Euro dodicimila/00) nei confronti di Ciaramitaro Maurizio; ammenda di €. 12.000,00 (Euro dodicimila/00) nei confronti della Società Trapani Calcio Srl”. Avverso la detta pronuncia hanno proposto autonomi ricorsi la Società ed il calciatore, chiedendo, entrambi, in via principale il proscioglimento da ogni addebito; in subordine, il sodalizio sollecita riduzione dell’ammenda, mentre l’atleta il contenimento della condanna nella sola squalifica e, in via ancor più gradata, la riduzione della sanzione pecuniaria essendo venuto meno l’interesse alla squalifica in quanto già scontata. Fissata per la discussione la seduta del 16 giugno 2016, comparivano per la Procura l’avv. Dario Perugini, per l’atleta l’avv. Annalisa Raseti, per la Società l’avv. Eduardo Chiacchio, i quali tutti illustravano oralmente le argomentazioni già rassegnate nei rispettivi scritti difensivi, concludendo come da rispettivi atti. La Corte, trattandosi di gravami avverso la stessa decisione, ancorchè distinti e soggetti entrambi alla tassa reclamo, già versata, provvede in via preliminare alla riunione delle contestazioni. Passando al merito delle censure, per organicità di trattazione va preliminarmente esaminato il reclamo proposto dal calciatore, il quale, dopo aver eccepito che alla frase censurata sarebbe stato attribuito un “clamore ed una risonanza mediatica ben più ampia di quella che era la reale intenzione del soggetto agente”, osserva che le parole postate costituirebbero “espressione gergale palermitana, ironica e graffiante, certamente scevra da portata lesiva e dannosa dell’onere e della reputazione dell’arbitro”, pertanto immeritevoli della sanzione inflitta. Lamenta altresì l’appellante di non poter condividere l’assunto della motivazione di prime cure, laddove considera la frase per cui è processo “una sorta di maledizione” pronunciata con l’intento “di spedire all’arbitro Pasqua un augurio di conseguenze negative e dolorose per la sua persona”. In buona sostanza, il reclamo censura i primi giudici per aver interpretato in maniera estensiva le parole postate sul sito, attribuendo alle stesse portata superiore al loro effettivo significato. A parere della Corte le argomentazioni così rassegnate appaiono infondate ed il gravame va, pertanto, disatteso. Ed invero, anche a voler accedere alla prospettazione difensiva secondo la quale il sanzionato non avrebbe in alcun modo augurato la morte all’arbitro destinatario della sua dichiarazione, non può dubitarsi della portata altamente oltraggiosa delle parole utilizzate, tanto più che le stesse hanno avuto la ricordata eco, addirittura in ambito nazionale, con le pubblicazioni innanzi richiamate. 16 E’ certo, infatti, che, qualora l’espressione in reclamo definita “gergale” avesse quella caratteristica di “post ironico goliardico e scanzonato” attribuitagli dal reclamo, la stessa non avrebbe suscitato l’interesse della stampa, come significativamente confessa la medesima impugnazione, laddove deduce che il Ciaramitaro “mai avrebbe immaginato che…un suo pensiero critico sulla gara Trapani-Cagliari avrebbe scatenato così tanto scalpore” Proprio questo inimmaginabile e consistente scalpore suscitato dal messaggio offre la misura della portata notevolmente offensiva dell’espressione utilizzata, giustificando in tal modo l’irrogata sanzione. Passando all’esame dell’impugnativa proposta dalla società, quest’ultima eccepisce la propria radicale estraneità agli accadimenti per cui è causa, assumendo che gli stessi avrebbero “riguardato la sola sfera privata ed individuale del calciatore”, soggiungendo che, anche in caso conferma delle sanzioni nei confronti di quest’ultimo, la reclamante andrebbe ugualmente assolta, integrando la fattispecie situazione in cui “il semplice vincolo di tesseramento non vale di per sé a giustificare il deferimento” del sodalizio per responsabilità oggettiva. A sostegno del così avanzato motivo di gravame, la reclamante invoca un precedente di questa Corte che tuttavia non svolge alcuna influenza nel presente giudizio avendo il Collegio giudicato in quella sede un caso di responsabilità diretta che non riguarda la controversia in esame nella quale la soc. Trapani viene sanzionata per responsabilità oggettiva. Ritiene, invero, la stessa Corte di uniformarsi al proprio orientamento dalla stessa pubblicato sul C.U. n. 42/CFA del 09/04/2015, laddove afferma “che tutti i tesserati F.I.G.C. devono comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva”. L’infausto augurio indirizzato all’arbitro della partita Trapani-Cagliari, contenuto nel contesto di un commento a tale gara con l’espressione “è a secunnaaaaa ca ci cummini”, non può considerarsi estraneo all’ambito sportivo, costituendo sostanziale e sproporzionata critica negativa all’operato di quel direttore di gara: di qui l’insorgenza della sanzionata responsabilità oggettiva. Inoltre, non risulta che la soc. Trapani, prima delle circostanze di cui al presente procedimento, abbia adottato precauzioni – quali, ad esempio, un codice etico – volte a contenere possibili comportamenti disciplinarmente rilevanti dei propri tesserati, e nemmeno risulta che a fronte della diffusione mediatica dell’espressione la stessa società abbia adottato qualsivoglia iniziativa, non solo per sanzionare il proprio calciatore, ma anche per dissociarsene e così attenuare la portata offensiva della sua espressione. In altri termini, il totale silenzio del Trapani a fronte dell’offesa arrecata dal proprio tesserato, potrebbe, al limite, addirittura venir interpretato come condivisione della stessa e concorre ad indurre la Corte a respingere il gravame ed a confermare l’irrogata ammenda nei confronti della società. Per questi motivi la C.F.A. Sezioni Unite, preliminarmente riuniti i ricorsi come sopra proposti dalla società Trapani Calcio S.r.l. di Trapani e dal calciatore Maurizio Ciaramitaro li respinge. Dispone addebitarsi la tassa reclamo per il Trapani Calcio S.r.l. Dispone incamerarsi la tassa reclamo del calciatore Maurizio Ciaramitaro.
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