F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 148/CFA del 24 Giugno 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 029/CFA del 11 Agosto 2016 e su www.figc.it 1. RICORSO DEL PRESIDENTE FEDERALE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CHIAIANO/VIRTUS BAIA DEL 13.3.2016, VALIDA PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA, (Delibera del Giudice Sportivo Territoriale presso il C.R. Campania – Com. Uff. n. 100 del 14.4.2016)

F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite - 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 148/CFA del 24 Giugno 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 029/CFA del 11 Agosto 2016 e su www.figc.it 1. RICORSO DEL PRESIDENTE FEDERALE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CHIAIANO/VIRTUS BAIA DEL 13.3.2016, VALIDA PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA, (Delibera del Giudice Sportivo Territoriale presso il C.R. Campania – Com. Uff. n. 100 del 14.4.2016) In occasione della gara valida per il Campionato di II categoria Chiaiano/Virtus Baia, programmata per il 13.3.2016, il Comitato Regionale Campania, risultando creditore dell’importo di €. 2.780,43 nei confronti dell’Associazione Sportiva Chiaiano, nominava Commissario di campo il sig. Santolo Guadagno, con lo specifico compito di significare che la partita si sarebbe disputata solo a seguito del pagamento del detto credito, come da disposizione regolamentare e come comunicato alla Società con nota 22.2.2016, nella quale, tra l’altro, era precisato che il versamento dell’importo avrebbe dovuto inderogabilmente avvenire “a mezzo assegno circolare non trasferibile…oppure bonifico bancario..”. Nella detta circostanza, un Dirigente della Soc. Chiaiano offriva al Commissario la somma di €. 1.180,00 in contanti, a titolo di parziale adempimento, con assicurazione che il saldo sarebbe intervenuto il giorno successivo: la somma non veniva accettata sia per l’incompletezza del versamento, sia per il mancato rispetto delle modalità di pagamento sopra precisate. La gara, pertanto, non veniva disputata, ma il Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Campania, con delibera del 12.4.2016, pubblicata sul Com. Uff. n. 100 del 14.4.2016, affermava la legittimità del pagamento in contanti e, quindi, valutata anche la manifestata intenzione di saldare il debito, ordinava la ripetizione della gara stessa. Il Commissario Straordinario del C.R. Campania, con nota 5.5.2016, segnalava alla FIGC la ricordata decisione dell’Organo di Giustizia per le valutazioni di competenza. Con atto 10.6.2016, tempestivamente proposto ex art. 37, comma 1, lett. c), C.G.S., il Presidente Federale ha impugnato la delibera del G.S.T., motivando che: a) la disposizione dell’art. 35, comma 5, Regolamento L.N.D., attribuisce a quest’ultima la facoltà di eseguire prelievi coattivi tramite proprio Ispettore il quale, ove non possa esigere la somma dovuta prima dell’inizio della gara all’uopo individuata, deve notificare all’arbitro che la stessa non può venir disputata per colpa della Società inadempiente, da sanzionare secondo la previsione normativa; b) il pagamento deve essere effettuato per l’intero non oltre il termine stabilito e non è consentito accettare pagamenti per contanti. Eccepisce inoltre il ricorso presidenziale, che la decisione del Giudice Sportivo andava dichiarata inammissibile in quanto resa a fronte di formale reclamo non proposto tempestivamente e non preceduto dal pagamento della relativa tassa. 2 Osserva preliminarmente la Corte che il provvedimento gravato risulta adottato a seguito di “reclamo ritualmente preannunciato e proposto”, ma anche “d’ufficio ai sensi dell’art. 29 C.G.S.”: poiché tale norma, in virtù del proprio quarto comma, consente al Giudice Sportivo di pronunciarsi d’ufficio, il capo di doglianza in esame difetta d’interesse a venir delibato e comunque risulta assorbito dall’accoglimento delle doglianze di merito. L’affermazione del Giudice Sportivo Territoriale secondo la quale il pagamento contanti fino ad €. 12.500,00 non potrebbe venir rifiutato, non trova applicazione nell’ordinamento sportivo nel quale le disposizioni di settore, liberamente accettate con il tesseramento e/o l’affiliazione, prevalgono su quelle dello Stato, salvo il caso - nella fattispecie non ricorrente – di disposizioni inderogabili. In particolare, la legittimità del pagamento per contanti, elevata ai sensi della Legge 28.12.2015 n. 208 fino alla soglia di €. 3.000,00 e, quindi, astrattamente comprendendo l’importo dovuto dalla Soc. Chiaiano, non trova applicazione nella presente vicenda, dal momento che, secondo il citato art. 30 Regolamento L.N.D. – norma prevalente per i motivi già precisati su quella dello Stato - il versamento deve obbligatoriamente venir effettuato a mezzo assegno circolare ovvero bonifico, esclusa ogni altra e diversa forma, con particolare riferimento a quella per contanti che potrebbe dar luogo ad irregolarità ed inconvenienti. Nel caso in controversia, le violazioni nelle quali è incorsa la Soc. Chiaiano sono duplici: pagamento parziale del debito ed irritualità della forma con la quale lo stesso, sempre parzialmente, si sarebbe voluto effettuare; a fronte di tale duplice illegittimità la Corte deve riformare l’impugnato provvedimento ed applicare le previste sanzioni. Queste ultime sono stabilite dall’art. 53, commi 2) e 7) del Regolamento L.N.D. che, con la seconda delle disposizioni indicate, richiama le “sanzioni pecuniarie nella misura annualmente fissata dalle Leghe”. Entrambe le normative sanzionano la rinuncia alla disputa della gara, previsione alla quale va indiscutibilmente assimilato, anche per costante interpretazione degli Organi di giustizia federale, il mancato svolgimento della stessa per cause imputabili alla società, come avvenuto nel caso di specie. La prima delle sanzioni sopra richiamate prevede la perdita della gara con il punteggio di 0- 3 e la penalizzazione di un punto in classifica, la seconda l’ammenda di €. 150.00 prevista in caso di rinuncia alla gara dal Com. Uff. n. 1 del 3.7.2015 del C.R. Campania: in riforma dell’impugnato provvedimento tali sanzioni vanno irrogate nella presente vicenda a carico della società Chiaiano, considerando che, per quanto riguarda la penalizzazione, la stessa, al fine di rivelarsi afflittiva, va applicata nella prossima stagione 2016/2017. Per questi motivi, la C.F.A. Sezioni Unite, in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Presidente Federale infligge alla A.C. Chiaiano la sanzione della perdita della gara per 0 - 3, nonché la penalizzazione di punti 1 in classifica da scontarsi nella Stagione Sportiva 2016/2017, e l’ammenda di € 150,00 ai sensi dell’art. 53 delle N.O.I.F.
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