F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 012/CSA del 09 Settembre 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 025/CSA del 18 Ottobre 2016 e su www.figc.it 3. RICORSO CALC. LUCI ANDREA (A.S. LIVORNO CALCIO) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA AMICHEVOLE PRO VERCELLI/LIVORNO DEL 20.8.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n. 10/DIV del 30.8.2016)
F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 012/CSA del 09 Settembre 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 025/CSA del 18 Ottobre 2016 e su www.figc.it
3. RICORSO CALC. LUCI ANDREA (A.S. LIVORNO CALCIO) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA AMICHEVOLE PRO VERCELLI/LIVORNO DEL 20.8.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n. 10/DIV del 30.8.2016)
All’esito dell’esame degli atti relativi all’incontro amichevole Pro-Vercelli/Livorno, disputato in data 20.8.2016 e valevole per il Campionato di Serie “B”, il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico infliggeva al Sig. Andrea Luci la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara per aver pronunciato “reiterate frasi offensive verso l’arbitro”. Il Giudice Sportivo precisava, inoltre, in sede di decisione, che la sanzione irrogata era stata determinata in misura superiore in ragione dell’aggravante costituita dalla natura amichevole dell’incontro. Avverso tale decisione, proponeva rituale e tempestiva impugnazione il Sig. Luci, il quale assumeva l’eccessiva entità della sanzione irrogata, sostenendo che (i) le frasi rivolte al Direttore di gara non potevano qualificarsi come offensive e (ii) non vi sarebbe stata reiterazione delle stesse, in quanto proferite consecutivamente in un unico contesto. Il calciatore rilevava, altresì, come l’aggravante contestata, sebbene non tipizzata dal Codice di Giustizia Sportiva, viene ritenuta dalla giurisprudenza costante circostanza attenuante. 3 Alla riunione di questa Corte Sportiva d’Appello Nazionale, tenutasi in data 9 settembre 2016, è presente, in sostituzione dell’Avv. Grassani, l’Avv. Vitale, il quale si riporta alle difese ed alle conclusioni contenute nel ricorso. La Corte, esaminati gli atti, precisa, in primo luogo, come le espressioni pronunciate dal Sig. Luci non possano che essere considerate come gravemente ingiuriose, in ragione non solo del contenuto, ma anche del modo con cui le stesse sono state pronunciate, modo che l’Arbitro, secondo quanto risulta dal referto da quest’ultimo redatto, definisce “aggressivo e minaccioso”. Fermo quanto sopra, la Corte, ad ogni modo, rileva che, contrariamente a quanto riportato nella decisione del Giudice Sportivo, non vi è stata reiterazione della condotta del calciatore in questione, in quanto le frasi oggetto di contestazione sono state pronunciate nell’ambito di un unico contesto senza soluzione di continuità. Tale circostanza, unitamente all’irrilevanza, ai fini della determinazione della sanzione, della natura amichevole dell’incontro, comporta la necessità di ridefinire l’entità della sanzione irrogata, al fine di renderla più congrua all’effettiva condotta posta in essere dal Sig. Luci. Per questi motivi, la C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal calciatore Luci Andrea riduce la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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