F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 012/CSA del 09 Settembre 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 025/CSA del 18 Ottobre 2016 e su www.figc.it 1. RICORSO S.S. AKRAGAS CITTA’ DEI TEMPLI S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 18.10.2016 INFLITTA AL CALCIATORE CAZE DA SILVA THIAGO SEGUITO GARA COPPA ITALIA LEGA PRO CATANIA/AKRAGAS DEL 21.8.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n. 16/CIt del 22.8.2016)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 012/CSA del 09 Settembre 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 025/CSA del 18 Ottobre 2016 e su www.figc.it 1. RICORSO S.S. AKRAGAS CITTA’ DEI TEMPLI S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 18.10.2016 INFLITTA AL CALCIATORE CAZE DA SILVA THIAGO SEGUITO GARA COPPA ITALIA LEGA PRO CATANIA/AKRAGAS DEL 21.8.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n. 16/CIt del 22.8.2016) Il Giudice Sportivo la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 16/CIt del 22.8.2016 – ha inflitto la sanzione della squalifica fino al 18.10.2016 al calciatore Caze Da Silva Thiago. Tale decisione è stata assunta perché, durante l’incontro di Coppa Italia Lega Pro Catania/Akragas disputato il 21.8.2016, il Caze Da Silva Thiago, già ammonito in precedenza per proteste, reiterava il comportamento minaccioso nei confronti dell’Arbitro procedendo a colpirlo con una testata, che provocava allo stesso momentaneo dolore al naso (sanzione aggravata per la qualifica di capitano). Avverso tale provvedimento la Società S.S. Akragas Città dei Templi ha preannunciato reclamo innanzi a questa Corte Sportiva d’Appello Nazionale con atto del 23.8.2016, formulando contestuale richiesta degli “Atti Ufficiali”. Istruito il reclamo e fissata la data della Camera di Consiglio, la società ricorrente, in sede di dibattimento, formulava la rinuncia all’azione. La Corte, premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non hanno effetto soltanto per i procedimenti d’illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa degli Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento. La C.S.A., preso atto della rinuncia al ricorso formulata in udienza dalla società S.S. Akragas Città dei Templi S.rl. di Agrigento e dichiara estinto il procedimento. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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