F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 013/CSA del 14 Settembre 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 026/CSA del 18 Ottobre 2016 e su www.figc.it 1. RICORSO DELLA SOCIETA’ VIRTUS FRANCAVILLA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. ALESSANDRO DANILO SEGUITO GARA VIRTUS FRANCAVILLA/CATANZARO DEL 04.09.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n. 16/DIV del 06.09.2016)
F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 013/CSA del 14 Settembre 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 026/CSA del 18 Ottobre 2016 e su www.figc.it
1. RICORSO DELLA SOCIETA’ VIRTUS FRANCAVILLA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. ALESSANDRO DANILO SEGUITO GARA VIRTUS FRANCAVILLA/CATANZARO DEL 04.09.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n. 16/DIV del 06.09.2016)
La Virtus Francavilla Calcio ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico pubblicata sul Com. Uff. n. 16 del 6.9.2016 con la quale, in riferimento alla gara tra Virtus Francavilla Calcio/Catanzaro Calcio del 4.9.2016, ha comminato la squalifica per 3 gare effettive al calciatore Danilo Alessandro “in quanto a gioco fermo prendeva con violenza al collo un avversario scagliandolo a terra, dando il via ad un parapiglia sedato a fatica”. A sostegno dell’impugnazione diretta ad ottenere la riduzione della squalifica ha dedotto alcuni motivi. In particolare la ricorrente ha sostenuto che la condotta posta in essere dal Danilo non doveva essere considerata violenta né pericolosa in quanto consistente in un gesto del calciatore del tutto istintivo e protettivo rispetto a quello da lui subito da parte di calciatore della squadra avversaria che gli avrebbe riconsegnato il pallone con forza. A supporto del ricorso la Virtus Francavilla Calcio ha allegato un filmato. Il ricorso va rigettato in quanto la sanzione irrogata in considerazione del comportamento tenuto dal calciatore Danilo è congrua rispetto alle previsioni codicistiche ed è in perfetta aderenza con quanto riportato nel referto arbitrale. Quanto al filmato prodotto non sussistono i presupposti previsti dall’art. 35 C.G.S. per il suo utilizzo. Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Virtus Francavilla Calcio di Francavilla Fontana (BR). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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