F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 014/CSA del 16 Settembre 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 027/CSA del 18 Ottobre 2016 e su www.figc.it 1. RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA EX ART. 36 BIS COMMA 7 C.G.S. SIG. MIHAJLOVIC SINISA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA ATALANTA/TORINO DELL’11.9.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 33 del 13.9.2016)
F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 014/CSA del 16 Settembre 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 027/CSA del 18 Ottobre 2016 e su www.figc.it
1. RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA EX ART. 36 BIS COMMA 7 C.G.S. SIG. MIHAJLOVIC SINISA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA ATALANTA/TORINO DELL’11.9.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 33 del 13.9.2016)
Con atto, spedito in data 13.9.2016, il sig. Mihajlovic Sinisa, allenatore della Società Torino F.C. preannunciava la proposizione di reclamo, con procedura d’urgenza, avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega di Serie A (pubblicata sul Com. Uff. n. 33 del 13.9.2016 della predetta Lega) con la quale, a seguito della gara Atalanta/Torino, disputatasi in data 11.9.2016, era stata irrogata, a carico dello stesso la squalifica per 1 giornata effettiva di gara. A seguito della trasmissione degli atti di gara da parte della Segreteria di questa Corte, il sig. Mihajlovic faceva pervenire, tempestivamente, i motivi di reclamo. Questa Corte ritiene che il ricorso in epigrafe sia infondato. Nei motivi di reclamo, il ricorrente non fornisce elementi tali da modificare la ricostruzione dei fatti riportata nel referto dell'arbitro e del Quarto Ufficiale di Gara che, come noto, costituiscono prova privilegiata circa il comportamento tenuto dai tesserati durante lo svolgimento delle gare (art. 35.1.1. C.G.S.), e, quindi, riguardo alle condotte, poste in essere dal sig. Mihajlovic. Ed invero, questa Corte ritiene che le motivazioni addotte dal ricorrente non abbiano pregio atteso che è indubbio che le due condotte, la prima irriguardosa e la seconda ingiuriosa, siano state rivolte all’indirizzo del Direttore e del Quarto Ufficiale di Gara e non nei confronti dei propri calciatori; ne è prova il fatto che sia nel referto del Quarto Uomo che in quello dell’Arbitro le condotte sono, in entrambi i casi, connotate dall’intenzione, da parte del sig. Mihajlovic di contestare, nel primo caso, una decisione arbitrale e, nel secondo caso, la decisione assunta dall’arbitro di allontanare dal campo il ricorrente. Peraltro, ove anche si potesse qualificare, la seconda condotta (avere rivolto l’epiteto “V…….” all’indirizzo dell’Arbitro), come irriguardosa anziché ingiuriosa, questa Corte rileva come la sanzione della squalifica per una giornata effettiva di gara sia del tutto congrua in relazione alle due e distinte condotte poste in essere dal sig. Mihajlovic nei confronti del Direttore e del Quarto Ufficiale di Gara. Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso con richiesta di procedimento d’urgenza ex art. 36 bis comma 7 C.G.S. come sopra proposto dal Sig. Mihajlovic Sinisa. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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