F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 014/CSA del 16 Settembre 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 027/CSA del 18 Ottobre 2016 e su www.figc.it 3. RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA F.C. CASERTANA S.R.L. EX ART. 36 BIS COMMA 7 C.G.S., AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA PER DOPPIA AMMONIZIONE INFLITTA AL CALC. GIANNONE LUCA SEGUITO GARA CASERTANA/TARANTO DEL 14.9.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 25/DIV del 15.9.2016)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 014/CSA del 16 Settembre 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 027/CSA del 18 Ottobre 2016 e su www.figc.it 3. RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA F.C. CASERTANA S.R.L. EX ART. 36 BIS COMMA 7 C.G.S., AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA PER DOPPIA AMMONIZIONE INFLITTA AL CALC. GIANNONE LUCA SEGUITO GARA CASERTANA/TARANTO DEL 14.9.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 25/DIV del 15.9.2016) Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 25/DIV del 15.9.2016 – ha inflitto la sanzione della squalifica per 1 giornata effettiva di gara, per doppia ammonizione, al calciatore Giannone Luca. Tale decisione è stata assunta perché, durante l’incontro Casertana/Taranto, disputato il 14.9.2016, il Giannone, ha avuto una condotta non regolamentare. Avverso tale provvedimento la Società F.C. Casertana ha proposto reclamo, con richiesta di procedimento d’urgenza ex art. 36bis, comma 7 C.G.S., innanzi a questa Corte Sportiva d’Appello Nazionale con atto spedito via PEC il 16.9.2016 alle ore 12:42. L’art. 36bis, comma 7 C.G.S., riporta testualmente: “Innanzi alla Corte Sportiva di Appello Nazionale può essere richiesto il procedimento d’urgenza avvero le decisioni dei Giudici Sportivi a livello nazionale. In tal caso, il reclamo deve essere proposto entro le ore 12:00 del giorno feriale seguente a quello in cui è stato pubblicato il comunicato ufficiale relativo alla decisione del Giudice di prime cure”. Ciò premesso il proposto ricorso è irricevibile per tardività. Per questi motivi la C.S.A., dichiara irricevibile il ricorso, con richiesta di procedimento d’urgenza ex art. 36 bis comma 7 C.G.S., come sopra proposto dalla società F.C. Casertana S.r.l. di Caserta pervenuto oltre i termini. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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