F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 015/CSA del 19 Settembre 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 028/CSA del 18 Ottobre 2016 e su www.figc.it 2. RICORSO SIG. MAURIZIO BRAGHIN AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA PONSACCO 1920/SAVONA DEL 04.09.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 15 del 07.09.2016)
F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 015/CSA del 19 Settembre 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 028/CSA del 18 Ottobre 2016 e su www.figc.it
2. RICORSO SIG. MAURIZIO BRAGHIN AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA PONSACCO 1920/SAVONA DEL 04.09.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 15 del 07.09.2016)
Con decisione pubblicata mediante Com. Uff. n. 15 del 7.9.2016, il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della L.N.D. ha inflitto all’allenatore Maurizio Braghin, tesserato della società S.S.D. Savona F.B.C. S.r.l., la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara “per avere, a gioco fermo, fatto ingresso sul terreno di gioco e spintonato un calciatore della squadra avversaria, allontanato”. Avverso tale decisione, proponeva impugnazione il sig. Maurizio Braghin, a mezzo del difensore, il quale, nei motivi di reclamo tempestivamente depositati, deduceva (i) la sproporzione della sanzione rispetto all’entità dei fatti contestati nonché (ii) la qualificazione degli stessi alla stregua di condotta “violenta” piuttosto che antisportiva. All’odierna riunione è comparso il difensore della reclamante il quale si riportava alle conclusioni rassegnate nei motivi di reclamo, ulteriormente argomentando in merito. La Corte, esaminati gli atti, sentito il difensore, ritiene che il reclamo meriti parziale accoglimento. Dalla ricostruzione dei fatti emerge infatti che certamente il reclamante ha posto in essere una condotta censurabile invadendo il terreno di giuoco oltre il limite dell’area tecnica e “spingendo un calciatore della squadra avversaria”. Difetta tuttavia, a giudizio della Corte, la prova certa dell’intenzionalità violenta di tale condotta che, al contrario, non risulta connotata da particolare aggressività. Nel rapporto del Direttore di gara, invero, il comportamento contestato al Braghin viene descritto come meramente partecipativo di una “mass confrontation”, potendosi rinvenire l’elemento dell’ipotizzata condotta violenta, di cui all’art.19, comma 4, lett. b) C.G.S., unicamente nella spinta a un calciatore avversario, riconducibile alla fattispecie della condotta gravemente antisportiva, prevista dalla lettera a) dello stesso articolo. Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso, come sopra proposto dal Sig. Maurizio Braghin riduce la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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