F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 015/CSA del 19 Settembre 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 028/CSA del 18 Ottobre 2016 e su www.figc.it 4. RICORSO POL. CITTA’ DI CIAMPINO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. MACCIOCCA LORETO SEGUITO GARA CITTÀ DI CIAMPINO/VIVACE GROTTAFERRATA DEL 20.8.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 14 del 2.9.2016)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 015/CSA del 19 Settembre 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 028/CSA del 18 Ottobre 2016 e su www.figc.it 4. RICORSO POL. CITTA’ DI CIAMPINO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. MACCIOCCA LORETO SEGUITO GARA CITTÀ DI CIAMPINO/VIVACE GROTTAFERRATA DEL 20.8.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 14 del 2.9.2016) La Società Città di Ciampino ha proposto reclamo avverso la sanzione della squalifica di 5 giornate effettive di gara, inflitta al calciatore Macciocca Loreto dal Giudice Sportivo presso presso il Dipartimento Interregionale (Com. Uff. n. 14 del 2.9.2016) in seguito alla gara amichevole Città di Ciampino/Vivace Grottaferrata del 28.8.2016, “Per avere colpito con un pugno un calciatore avversario riverso a terra. Allontanato, continuava a rivolgere espressioni offensive all’indirizzo dell’avversario e nell’abbandonare il terreno di gioco veniva nuovamente a contatto con il medesimo.” La Società ricorrente ritiene la sanzione di 5 giornate inflitta dal Giudice Sportivo al proprio calciatore, Macciocca Loreto, eccessivamente afflittiva riguardo a quanto realmente accaduto sul terreno di giuoco e ne chiede pertanto la riduzione. Alla riunione del 19.9.2016, fissata dinanzi a questa Corte, nessuno è comparso per la società reclamante. La Corte Sportiva d’Appello Nazionale, esaminato il ricorso e gli atti a esso relativi ritiene di non poterlo accogliere in ragione dei motivi che seguono. 4 Osserva, infatti, questa Corte che nel comportamento del calciatore Macciocca Loreto si ravvisano gli estremi, sia della condotta violenta nei confronti di calciatori, sanzionata con 3 giornate di squalifica, ex art. 19, punto 4, lett. b), C.G.S., sia della condotta gravemente antisportiva, sanzionata con due giornate di squalifica, ex art. 19, punto 4, lett. a), C.G.S.. La condotta violenta è infatti rappresentata dal pugno sferrato dal calciatore all’avversario riverso a terra mentre la condotta gravemente antisportiva è rappresentata dalle espressioni offensive rivolte dallo stesso calciatore all’avversario ed altresì dal fatto che entrambi i giocatori espulsi, nell’abbandonare il terreno di giuoco, venivano nuovamente a contatto. Ne consegue che la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo deve ritenersi congrua per la gravità dei fatti descritti nel referto arbitrale, peraltro non contestati dalla società reclamante, posti in essere durante una partita amichevole. Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso, come sopra proposto dalla società Pol. Città di Ciampino di Ciampino (Roma). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it