F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 020/CSA del 30 Settembre 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 029/CSA del 18 Ottobre 2016 e su www.figc.it 1. RICORSO VENEZIA F.C. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. BALDANZEDDU IVANO SEGUITO GARA ANCONA/VENEZIA DEL 17.9.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 33/DIV del 20.9.2016)
F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 020/CSA del 30 Settembre 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 029/CSA del 18 Ottobre 2016 e su www.figc.it
1. RICORSO VENEZIA F.C. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. BALDANZEDDU IVANO SEGUITO GARA ANCONA/VENEZIA DEL 17.9.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 33/DIV del 20.9.2016)
Il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti, infliggeva al calciatore Ivano Baldanzeddu la squalifica di 2 gare effettive per la condotta tenuta nella partita US. Ancona contro Venezia FC.. Il Giudice sportivo così ha motivato la propria decisione “per atto di violenza nei confronti di un avversario a gioco fermo”. La società Venezia FC. con atto del 20.09.20165 preannunciava reclamo avverso la decisione. A seguito della trasmissione, da parte della segreteria di questa Corte, degli atti ufficiali relativi al predetto incontro di calcio, la società reclamante faceva pervenire i motivi con i quali è stata dedotta: a) l’erronea valutazione dell’assistente di gara; b) l’eccessività della sanzione. Il reclamo è infondato e va respinto. La prima censura si rileva infondata. Dal rapporto arbitrale che, come da consolidato principio, costituisce fonte privilegiata di prova, risulta che al minuto 45 del secondo tempo il calciatore Baldanzellu è stato espulso su segnalazione di un A.A. “perché a gioco fermo colpiva con una gomitata un avversario”. La reclamante ha eccepito che si sarebbe trattato di uno scontro avvenuto in azione di gioco e non a gioco fermo. A sostegno della propria tesi sono stati prodotti dei fermi di immagine e una brevissima immagine televisiva, documenti che non possono essere presi in considerazione. La documentazione fotografica allegata ai motivi del ricorso non è ammissibile in questa sede perché trattasi del frazionamento della prova televisiva ed i singoli fotogrammi non possono essere utilizzati. Relativamente alla seconda censura si rileva che, trattandosi di un atto di violenza a gioco fermo, la sanzione inflitta appare essere congrua. Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla Società Venezia F.C. di Mestre. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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