F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 020/CSA del 30 Settembre 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 029/CSA del 18 Ottobre 2016 e su www.figc.it 2. RICORSO CALCIATORE VIVES GIUSEPPE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA PESCARA/TORINO 21.9.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 43 del 22.9.2016)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 020/CSA del 30 Settembre 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 029/CSA del 18 Ottobre 2016 e su www.figc.it 2. RICORSO CALCIATORE VIVES GIUSEPPE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA PESCARA/TORINO 21.9.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 43 del 22.9.2016) Con atto, spedito in data 22.9.2016, il sig. Vives Giuseppe, calciatore della Società Torino F.C. preannunciava la proposizione di reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo della Lega di Serie A (pubblicata sul Com. Uff. n. 43 del 22.9.16 della predetta Lega) con la quale, a seguito della gara Pescara/Torino, disputatasi in data 21.9.2016, era stata irrogata, a carico dello stesso la squalifica per 2 giornate effettive di gara e la sanzione dell’ammenda di € 5.000,00. A seguito della trasmissione degli atti di gara da parte della Segreteria di questa Corte, il sig. Vives faceva pervenire, tempestivamente, i motivi di reclamo. Questa Corte ritiene che il ricorso in epigrafe sia infondato. Nei motivi di reclamo, il ricorrente non fornisce elementi tali da modificare la ricostruzione dei fatti riportata nel referto dell'arbitro e del Quarto Ufficiale di Gara che, come noto, costituiscono prova privilegiata circa il comportamento tenuto dai tesserati durante lo svolgimento delle gare (art. 35.1.1. C.G.S.), e, quindi, riguardo alle condotte, poste in essere dal sig. Vives; al proposito, si evidenzia l’inammissibilità del mezzo probatorio offerto dalla ricorrente, in quanto l’art. 35, comma 1.2, C.G.S., pone un chiaro sbarramento all’utilizzo, al di là delle ipotesi specificamente dalla stessa indicate, di fonti di conoscenza e di prova diverse dagli atti ufficiali di gara. Nel caso di specie, appunto, non è possibile dare ingresso ad immagini fotografiche, considerato che non si versa nella fattispecie dell’errore di persona, né si è tratta di un episodio sfuggito alla diretta percezione degli Ufficiali di Gara. Con riferimento, in particolare, alla frase “Ma che c….. fanno, questi ci prendono per il c….”, questa Corte ritiene che le motivazioni addotte dal ricorrente non abbiano pregio atteso che è indubbio che tali espressioni, quantomeno irrispettose, siano state rivolte all’indirizzo degli Ufficiali di Gara e non possano essere qualificate, come vorrebbe il reclamante, alla stregua di “un pensiero sull’episodio”; ne è prova l’uso della terza persona plurale (“fanno” e “questi”) che dimostra, all’evidenza, che tali espressioni erano rivolte agli Ufficiali di Gara, e più in particolare alla decisione assunta dall’arbitro di allontanare dal campo il ricorrente. Quanto, poi, all’entità delle sanzioni inflitte, questa Corte ritiene che non possa farsi luogo ad una riduzione della stessa, atteso che la comminazione, da parte del Giudice Sportivo, della squalifica per due giornate effettive di gara e la sanzione dell’ammenda di € 5.000,00 appare proporzionata alle due distinte condotte poste in essere nonché alla circostanza aggravante rappresentata dal ruolo di capitano rivesto dal Vives. Per questi motivi, la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Vives Giuseppe. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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