F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 024/CSA del 13 Ottobre 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 031/CSA del 24 Ottobre 2016 e su www.figc.it 1. RICORSO DEL CALCIO COMO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 3.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA GIANA ERMINIO/CALCIO COMO DELL’11.9.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 22/DIV del 12.9.2016)
F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 024/CSA del 13 Ottobre 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 031/CSA del 24 Ottobre 2016 e su www.figc.it
1. RICORSO DEL CALCIO COMO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 3.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA GIANA ERMINIO/CALCIO COMO DELL’11.9.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 22/DIV del 12.9.2016)
La società Calcio Como S.r.l. ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico pubblicato sul Com. Uff. n. 22/DIV del 12.9.2016, con il quale, a seguito della gara Giana Erminio/Calcio Como dell’11.9.2016, è stata inflitta alla stessa società la seguente sanzione: - ammenda di € 3.500,00 (tremilacinquecento) "perché i propri sostenitori, in campo avversario, intonavano in tre occasioni cori di discriminazione razziale nei confronti di un calciatore della squadra avversaria; tale manifestazione veniva interrotta dopo che lo speaker dello stadio effettuava l'annuncio di rito; i medesimi lanciavano sul terreno di gioco in direzione del portiere della squadra avversaria bottigliette di plastica, senza conseguenze". La società reclamante, nel ricorso presentato, ha posto al vaglio di questa Corte Sportiva adita unicamente l'aspetto riguardante il lancio di bottigliette soprassedendo a presentare reclamo per quanto concerne l'intonazione di cori razzisti. Pertanto alla luce del devoluto, così come precisato e delimitato nell'atto di impugnazione, questa Corte decide solo sulla richiesta di riduzione della sanzione inflitta per l'avvenuto lancio di bottigliette di plastica senza conseguenze, dovendosi ritenere tutti gli altri fatti coperti dal giudicato. La Corte, esaminati gli atti ufficiali di gara e i fatti come accaduti e riportati nel referto del Direttore di Gara e di quanto riportato dal collaboratore della Procura Federale, rileva che il Giudice di prime cure ha irrogato un'unica e complessiva sanzione pecuniaria di € 3.500,00, comprensiva di tutto quanto accaduto e cioè sia dei reiterati cori di discriminazione razziale nei confronti di un calciatore di colore della squadra avversaria, sia del lancio delle bottigliette di plastica in direzione del portiere della squadra avversaria senza conseguenze. Atteso che, nella specie, il primo Giudicante non ha indicato specificamente la porzione di ammenda comminata per il solo lancio delle bottigliette, si deve ritenere, quale integrazione sotto tale profilo della decisione impugnata, che la parte di sanzione inflitta per l'unica condotta oggetto del reclamo debba essere necessariamente quantificata in una modestissima entità rispetto al totale della sanzione stessa, alla luce della evidente ed incontrovertibile differente gravità dei due fatti giudicati dal primo Giudice, ovvero fra il lancio de quo e le manifestazioni discriminatorie non oggetto di impugnazione. Pertanto, così quantificata la porzione di sanzione irrogata per il solo lancio delle bottigliette, respinge il ricorso, confermando la complessiva sanzione come già comminata. 2 Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso, come sopra proposto dalla società Calcio Como di Como. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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